TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/10/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. IO LI Presidente
dr. AL IL Giudice
dr. AL Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESE FABRIZIO ALFONSO MARIA,
pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOVANNA GIUSEPPE Pec:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 143/2024
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/05/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pro-
nunziato da questo Tribunale in data 25/01/2021
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa,
dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898
nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento ne-
cessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 143/2024
giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro-
nunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in IA, in data
18/06/2011, da nata a MENFI (AG) in [...] Parte_1
06/09/1988 e da , nato a IA (AG) in [...] Controparte_1
15/08/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
46, parte II, serie A, dell'anno 2011;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu-
zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il
23/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
AL IL IO LI
- 3 - Tribunale di Sciacca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI IA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. IO LI Presidente
dr. AL IL Giudice
dr. AL Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 143 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESE FABRIZIO ALFONSO MARIA,
pec: Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOVANNA GIUSEPPE Pec:
[...]
Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca R.G. n. 143/2024
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/05/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef-
fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presi-
dente del Tribunale.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostitui-
ti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pro-
nunziato da questo Tribunale in data 25/01/2021
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa,
dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898
nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento ne-
cessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese
- 2 - Tribunale di Sciacca R.G. n. 143/2024
giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pro-
nunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.;
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in IA, in data
18/06/2011, da nata a MENFI (AG) in [...] Parte_1
06/09/1988 e da , nato a IA (AG) in [...] Controparte_1
15/08/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
46, parte II, serie A, dell'anno 2011;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribu-
zione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il
23/10/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
AL IL IO LI
- 3 - Tribunale di Sciacca