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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2023
UBBLICA ITALIANA REP
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
304/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 (C.F. C.F. 1
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Mario Scarica del Foro di
PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
PA, Strada Mazzini n. 6;
RICORRENTE
contro
(C.F. P.IVA_1 ), con sede legale TR
in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Berenini n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3.04.2023 e ritualmente notificato, _1 conveniva in giudizio TR
rappresentando: a) di avere iniziato a prestare attività lavorativa in
[...]
favore della società in data 1.07.2021, senza TR
sottoscrivere, tuttavia, alcun contratto di lavoro, venendo retribuita “in nero” per la mensilità di luglio 2021 e frequentando, altresì, in tale periodo, il corso CAF (doc. 6 fasc. parte ricorrente); b) di avere sottoscritto con la società, solo in data 11.08.2021, un contratto di lavoro a tempo determinato con termine al 11.10.2021, termine successivamente prorogato sino al 11.07.22 (doc.ti 1-4 fasc. parte ricorrente); c) di essere stata assunta con la mansione di impiegata amministrativa e con la qualifica di impiegata di 2° livello ai sensi del CCNL Multiservizi (doc.ti 4-5 fasc. parte ricorrente); d) di avere osservato, durante l'intero rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 oppure dalle ore 09:30 alle ore 13:30; e) di avere svolto, nel corso del rapporto di lavoro, attività di ricerca, selezione e amministratore del personale per il settore agricolo e di rapporto con il pubblico, tra cui, a titolo esemplificativo: - accoglimento lavoratori che proponevano la propria candidatura e lasciavano il curriculum vitae;
compilazione kit
-
permesso/carta di soggiorno;
- abilitazione SPID;
- richieste di certificati penali e carichi pendenti presso la Procura della Repubblica e la Questura di PA;
- richieste di documentazione presso l'Anagrafe e il Comune;
- attivazione schede telefoniche;
- trasmissione dei dati per le assunzioni e delle ore lavorate allo Studio Furlotti, il quale si occupava della gestione amministrativa (doc. 7 fasc. parte ricorrente); f) di essere stata vittima, per tutta la durata del rapporto, di condotte persecutorie sul luogo di lavoro, in particolare ad opera del sig. le quali venivanoControparte_2
tollerate dal legale rappresentante della società convenuta, il sig. amico R_
,
del sig. _2 ; g) che il sig. _2 , in particolare, era solito rivolgersi alla ricorrente con espressioni ingiuriose e minacciose, affermando che quest'ultima non sapeva lavorare e che sarebbe stata, dunque licenziata;
h) che, in un'occasione, si era addirittura reso protagonista di un'aggressione fisica, costringendo la ricorrente a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di PA e ad assentarsi per malattia per alcuni giorni (doc. 12 fasc. parte ricorrente); i) di non avere sporto denuncia avverso la predetta aggressione temendo l'azione ritorsiva da parte del sig. R_ in virtù del rapporto di amicizia che legava quest'ultimo al sig. _2 ); 1) di avere successivamente sporto denuncia all'Arma dei Carabinieri di PA, in data
05.05.2022, a seguito di un nuovo tentativo di aggressione da parte del sig. _2
(doc,ti 8, 9, 10, 11 e 19 fasc. parte ricorrente); m) di aver successivamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, in data 06.05.2022, al fine di allontanare il sig. CP_2 dall'ufficio presso il quale la ricorrente aveva la propria postazione di lavoro: n) di avere segnalato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di PA-Reggio
Emilia le continue aggressioni subite, nonché il mancato pagamento di alcuni emolumenti e la consegna delle buste paga (doc. 14 fasc. parte ricorrente); o) che il sig. Per 1 in data 10.08.2022, licenziava oralmente la ricorrente, recandosi presso l'abitazione di quest'ultima per ritirare il PC portatile in uso alla stessa;
p) di aver impugnato il predetto licenziamento in data 06.09.2022, chiedendo contestualmente il pagamento degli emolumenti non corrisposti dalla società datrice e il risarcimento del danno per mobbing o, in subordine, straining (doc. 15 fasc. parte ricorrente); q) che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente era pari a € 1.427,42
(doc. 4 fasc. parte ricorrente); r) di avere infruttuosamente esperito, in data
13.12.2022, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. innanzi all'Ispettorato del
Lavoro (doc. 16 fasc. parte ricorrente); s) di essersi sottoposta, in data 21.11.2022, a visita specialistica presso il Dipartimento di Salute Mentale dell Pt 2 di PA, visita all'esito della quale veniva, così, accertato: “Emerge in primo piano una condizione di sofferenza a livello sociale, con difficoltà economico -lavorative sulle quali appare polarizzata sul piano ideativo, in particolar modo riguardanti riferiti recenti episodi di aggressività verbale e fisica di cui sarebbe stata vittima.
Concomitano iperarousal, ansia somato-psichica generalizzata e demoralizzazione con rivendicatività nei confronti delle figure di riferimento, marcati vissuti di frustrazione ed episodica perdita di speranza reattivi, pur in assenza di franche alterazioni a carico del tono dell'umore Si consiglia la presa in carico da parte
...
dei Servizi Sociali per le problematiche socio-economiche e rivalutazione presso
CSM di riferimento” (doc. 17 fasc. parte ricorrente); t) di essersi infine sottoposta, in data 3.01.2023, a visita specialistica presso il CSM di riferimento, visita all'esito della quale veniva, così, accertato: “Emerge in primo piano polarizzazione ideo- affettiva su una pregressa esperienza lavorativa, che riferisce essere terminata la scorsa estate con il licenziamento, che descrive come emotivamente molto pesante riferendo di essere stata vittima di episodi di aggressività verbale con ingiurie e minacce e di un episodio di aggressività fisica per cui sarebbe dovuta ricorrere alle cure del PS Alla valutazione odierna emerge un stato di demoralizzazione
.....
reattiva alle suddette problematiche e ad una situazione economica che descrive come difficile..." (doc. 18 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente deduceva: a) la nullità della clausola appositiva del termine, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine;
b) l'inefficacia del licenziamento comminato in data 10.08.2022, in quanto intimato in forma orale e senza l'indicazione dei motivi che lo avevano determinato;
c) la violazione dell'art. 2087 c.c., essendo la ricorrente risultata vittima, nel corso del rapporto di lavoro, di ripetute condotte persecutorie riconducibili alla fattispecie del mobbing o, in ogni caso, dello straining.
Su tali basi, chiedeva, anzitutto oltreché il pagamento della somma complessiva di euro 849,00, pari agli importi, non corrisposti e contrattualmente dovuti, di euro
142,00 a titolo di tredicesima mensilità limitatamente all'annualità 2021 nonché di euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio 2022 la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo
-
indeterminato nonché il risarcimento del relativo danno e l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, da parametrare al livello 2° del CCNL Multiservizi. Domandava, poi, di accertare l'illegittimità, e, comunque, l'inefficacia del licenziamento orale del 10.08.2022, e, per l'effetto, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro nonché condannare la società convenuta a corrisponderle l'indennità risarcitoria per il licenziamento orale, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo.
La lavoratrice sosteneva, infine, che, in conseguenza delle reiterate condotte mobbizzanti perpetrate ai suoi danni e delle aggressioni subite sul luogo di lavoro dal collega aveva patito ingenti danni di natura non patrimoniale -Controparte_2 biologico, morale ed esistenziale -, dei quali domandava il ristoro.
Evidenziava come i predetti danni fossero riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per non aver egli vigilato al fine di evitare il verificarsi di tali episodi.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia il Signor Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge:
-A. QUANTO AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
IN VIA PRINCIPALE,
1.- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e l'inefficacia del contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 12 agosto 2021 e delle successive proroghe, siccome instaurato, eseguito e cessato in violazione della normativa di legge e di CCNL, dovendosi considerar e instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab initio, e condannare [...]
TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'integrale trattamento retributivo e contributivo dovuto in favore della sig.ra _1 , in qualità di impiegata di 2° livello CCNL Multiservizi,
ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE,
2.- in ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento della domanda sub 1. -, accertare e dichiarare che Controparte_1 non ha corrisposto in favore della ricorrente _1 il pagamento del le somme nette di € 142,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021 e € 707,00 relativi agli emolumenti di febbraio 2022, e condannare TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore:, al pagamento del complessivo importo netto di €
849,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021 e di retribuzione del mese di febbraio 2022; Parte_1 è creditrice, nei confronti di 3. accertare e dichiarare che la sig.ra-
e con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra TR
le parti, della complessiva somma di euro 849,00, di cui € 142,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021 e € 707,00 a titolo di emolumenti relativi al mese di febbraio 2022; per l'effetto, ritenuta la fondatezza della relativa istanza, emettere ordinanza di pagamento, ai sensi dell'art. 423, co. 1, c.p.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 423, co. 2, c.p.c., disponendo il pagamento in favore della ricorrente da parte della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 849,00, ovvero il pagamento di quella differente somma, maggiore o minore, eventualmente meglio vista e quantificata in corso di causa, ovvero determinata con valutazione equitativa da parte del Signor Giudice ex art. 432 c.p.c.
B.- QUANTO AL LICENZIAMENTO
IN VIA PRINCIPALE:
1.- accertare e dichiarare la nullità, l 'invalidità, l'inefficacia, l'illegittimità e l
'infondatezza perché comunque privo di causa e di giustificazione, del licenziamento verbale intimato al la sig.ra _1 in data 10 agosto 2022; accertare e dichiarare l'applicabilità, rispetto al licenziamento attuato da TR nei confronti della sig.ra _1 ed al rapporto di lavoro de quo, del disposto dell'art. 18 legge n. 300/1970, comma 1; accertare e dichiarare che la retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente al momento del licenziamento era pari ad € 1.427,42; 2. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore:
- a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro e relative mansioni occupate 2a.
nel mese di agosto 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 legge n. 300/1970, fatta salva la facoltà della ricorrente di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2b. - a risarcire il danno in favore della sig.ra Parte_1 ai sensi e per gli effetti
,
dell'art. 18, comma 2, legge n. 300/1970, danno da determinarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dal giorno 14 agosto 2022 alla data della effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
3. - accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace ed illegittimo, siccome privo di causa e di giustificazione e comunque sorretto da motivo illecito determinante ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 co. 2, 1345 e
1324 c.c. ovvero perché ritorsivo, il licenziamento verbale intimato da CP_1
nei confronti della sig.ra _1 in data 10 agosto 2022; accertare e
[...] CP_1
dichiarare l'applicabilità, rispetto al licenziamento attuato da TR
nei confronti della sig.ra Pt 1 ed al rapporto di lavoro de quo, del disposto
[...]
dell'art. 18 legge n. 300/1970; accertare e dichiarare che la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente al momento del licenziamento era pari ad € 1.427,42;
-4. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore:
4a. - a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro e relative mansioni occupate nel mese di agosto 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 legge n. 300/1970;
4b.- a risarcire il danno in favore della sig.ra Parte_1 ai sensi e per gli effetti
,
dell'art. 18, comma 2, legge n. 300/1970, danno da determinarsi in misura pari fino ad un massimo di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare invalido, 5.
inefficace ed illegittimo siccome privo di causa e di giustificazione il licenziamento verbale intimato da nei confronti del sig.ra _1 in data 10 TR
agosto 202 2, per tutti i motivi esposti in atti;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro TR
tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 300/1970, a erogare in favore della ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 6. accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare invalido, inefficace ed illegittimo siccome priv o di causa e di giustificazione il licenziamento verbale intimato da nei confronti della sig.ra _1 TR
data 10 agosto 2022, per tutti i motivi esposti in atti;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro TR
tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 300/1970, a erogare in favore del ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 7. accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare invalido, inefficace ed illegittimo, ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966, il licenziamento verbale intimato da nei confronti della ricorrente in data 10TR
agosto 2022; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TR
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 604/1966, a erogare in favore della ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
C.- QUANTO AL MOBBING E/O STRAINING
a.- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal datore di lavoro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Cooperativa illustrate nella narrazione in fatto, integrano un illegittimo mobbing e/o straining in danno della ricorrente, di cui è responsabile;
Parte_3
b.- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere da TR
[...] e illustrate nella narrazione in fatto hanno causato alla ricorrente un danno non patrimoniale risarcibile;
per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alControparte_1 risarcimento, in favore della sig.ra _1 di tutti i danni, patiti e patiendi, con il pagamento della somma vista e determinata in corso di causa, se del caso anche in esito a CTU ovvero determinata in via equitativa ex art. 432 c.p.c.
-D. In ogni caso, con rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
E. - Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA
e IVA come per legge. Con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc".
1.2. La società TR benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio;
di talché, il Giudice, con ordinanza del
2.10.2023, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria orale a seguito della quale veniva ammessa una CTU medico-legale sulla persona della ricorrente.
1.4. All'udienza del 15.07.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.. 2. I motivi della decisione
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, in primo luogo, esaminata la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 849,00, pari agli importi, non corrisposti e contrattualmente dovuti, di euro 142,00 a titolo di tredicesima mensilità
limitatamente all'annualità 2021 nonché di euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio 2022.
Nel merito, tale domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe, ex art. 2697 c.c., sulla ricorrente.
Invero, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994).
Venendo, quindi, al merito del presente giudizio osserva questo giudicante che la ricorrente, in virtù della documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio
(documenti 1, 2, 3 e 4 fasc. parte ricorrente), ha provato per tabulas l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta e il CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro.
Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, parte datoriale avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La convenuta, invece, è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente con riferimento alle seguenti somme: - euro 142,00 a titolo di tredicesima mensilità limitatamente all'annualità 2021;
- euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio
2022.
2.3. Va, in secondo luogo, presa in esame la domanda avanzata dalla ricorrente sub capo A) delle conclusioni, laddove la stessa - sul postulato della nullità della clausola appositiva del termine, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine e, dunque, della costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito nonché alla corresponsione delle differenze retributive maturate.
La ricorrente, a riguardo, ha sostenuto di aver iniziato a lavorare sin dal 1° luglio
2021 e di aver lavorato per la società convenuta, senza soluzione di continuità, sino al
10 agosto 2022, prestando, quindi, la propria attività lavorativa già da prima della stipula del contratto a termine, avvenuta solo in data 11 agosto 2021.
La lavoratrice ha, poi, dedotto di avere svolto - nel corso del rapporto di lavoro - mansioni di impiegata amministrativa riconducibili entro il livello 2° del CCNL
Multiservizi.
2.3.1. Ciò posto, è, anzitutto, documentalmente provato (v. doc. 1 fasc. parte e la società ricorrente) che, in data 11 agosto 2021, tra Parte_4
è stato stipulato un contratto di lavoro a TR
termine, con decorrenza dal 12.08.2021 e scadenza al 11.10.2021, ed inquadramento della lavoratrice quale impiegata amministrativa di livello 2° del CCNL Multiservizi nonché un orario di lavoro part time pari a 20 ore settimanali.
È provato, poi, che tale contratto è stato prorogato due volte, dapprima, dall'11 ottobre 2021 all'11 aprile 2022, e, successivamente, dall'11 aprile 2022 all'11 luglio
2022 (documenti 2 e 3 fasc. parte ricorrente).
È, infine, documentalmente provato che, con raccomandata a/r, spedita in data
2.9.2022 e ricevuta dalla società convenuta in data 6.09.2022, la Sig.ra _1 ha impugnato il licenziamento verbale intimatole, richiedendo il pagamento della tredicesima mensilità 2021 nonché della retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2022 (doc. 15 fasc. parte ricorrente).
Giova a questo punto richiamare le emergenze della prova testi.
Ebbene, la prova per testi svolta ha senz'altro confermato gli assunti attorei, innanzi tutto relativamente all'inizio del rapporto di lavoro presso la società convenuta sin dal
1° luglio 2021 nonché il protrarsi del suddetto rapporto, senza soluzione di continuità, quantomeno sino alla scadenza del contratto a termine a suo tempo stipulato.
- Pt 1 e Tes_1 -I testi escussi hanno, invero, confermato la veridicità delle circostanze dedotte ai capitoli 1) del ricorso ("Vero che La sig.ra _1 ha coniniziato a prestare attività lavorativa in favore di TR
sede in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Berenini, 6 a far tempo dal 1° luglio
2021").
La prima, escussa all'udienza del 13.02.2024, ha così dichiarato: “Si vero, anche appena prima. Ricordo che alla morte di nostra madre 16.6.2021 lei già lavorava lì e al funerale era presente Riaz della cooperativa".
,Anche l'altra teste escussa, sig.ra Testimone_2 ha confermato la relativa circostanza
così riferendo: "Sì vero quanto al capitolo".
Entrambe le testimoni hanno, poi, confermato anche lo svolgimento delle mansioni analiticamente dedotte in ricorso nonché gli orari seguiti nell'espletamento delle predette mansioni.
Testimone_2 escussa in ordine alle circostanze di cui al cap. n. 6) del La teste
,
ricorso¹, ha così riferito: "Gli orari precisi non li so. Il lavoro che faceva è quello di cui al capitolo". La sig.ra Parte_5 escussa sulle predette circostanze, ha così dichiarato:
"Confermo quanto al capitolo in particolare gli orari e tutto quanto esposto nel capitolo in quanto lo faceva spesso da casa ed ero presente”.
Tali circostanze peraltro oltre ad essere state confermate dai predetti testimoni risultano ulteriormente confortate dal contegno processuale assunto dalla convenuta, laddove il legale rappresentante della datrice di lavoro, sig. Per_1 benché
,
ritualmente intimato a mezzo di notifica via PEC in data 23.01.2024, non si è
presentato all'udienza del 13.02.2024 al fine di sottoporsi all'interrogatorio formale.
A riguardo, occorre invero premettere, in punto di diritto, che, nell'ordinamento vigente, la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto, la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2007, n.
10182; Cassazione civile, sez. III, 12/07/2006, n. 15777; Cassazione civile, sez. III,
11/07/2003, n. 10947; Cassazione civile, sez. III, 06/02/1998, n. 1293; Cassazione
civile, sez. lav., 09/03/1990, n. 1898; Cassazione civile, sez. III, 13/11/1989, n. 4800;
Cassazione civile, sez. lav., 04/12/1986, n. 7186; Cassazione civile, sez. lav.,
11/04/1985, n. 2410; Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione
civile, sez. lav., 28/06/1984, n. 3796; Cassazione civile, sez. I, 28/01/1982, n. 560;
chiarissima sul punto Cassazione civile, sez. lav., 09/12/1994, n. 10554, secondo cui
"La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla
- compilazione kit permesso/carta di soggiorno;
- abilitazione SPID;
- richieste presso Procura e Questura di PA (certificati penali e carichi pendenti);
- richieste presso Anagrafe e Comune (carta d'identità, certificati di residenza, stato di famiglia, altri certificati);
- attivazione schede telefoniche;
- trasmissione dati per assunzioni ed ore lavorate allo Studio Furlotti, nella persona di Per_2
[...] che si occupava della parte amministrativa". pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio").
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia, va, altresì, ricordato che, secondo la giurisprudenza, "una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno
1995 n. 7626, 1° settembre 1997 n. 8340)" (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009,
n. 28293).
Infine, un'ulteriore prova del fatto che il rapporto di lavoro è, di fatto, iniziato nel mese di luglio 2021 è costituita dal documento n. 6 versato in atti dalla ricorrente,
ovvero l'attestato del corso che la sig.ra _1 ha frequentato dal 07.07.2021 per volontà della società convenuta.
Al di là, quindi, del periodo di regolarizzazione del rapporto in forza del contratto di lavoro subordinato, può, in conclusione, ritenersi provata l'instaurazione, tra la ricorrente e la società di un rapporto di TR
lavoro subordinato sin dal 1° luglio 2021 (protrattosi, quantomeno, sino all'11.07.2022, data di scadenza del rapporto a tempo determinato), stante, per l'intero periodo sopra indicato, il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la sua soggezione al potere di etero organizzazione e di etero direzione della prestazione lavorativa.
Parimenti, deve ritenersi accertato lo svolgimento, ad opera della lavoratrice, di mansioni di impiegata amministrativa riconducibili entro il livello di inquadramento
2° del CCNL Multiservizi.
2.3.2. Tanto premesso, la ricorrente ha, dunque, lamentato la nullità del termine all'11.10.2021 (successivamente prorogato, dapprima, all'11 aprile 2022 e, successivamente, all'11.07.2022), in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine. Va ricordato, in proposito, che, secondo la disciplina legislativa vigente e applicabile al caso di specie, l'apposizione del termine al contratto deve risultare da atto scritto a pena di nullità.
Viene in rilievo, sul punto, il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 1 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 4, in virtù dei quali il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam, e, cioè, ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto, in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria.
Un rapporto che si instauri senza la stipulazione di un contratto scritto non può che essere, quindi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale non sono previsti particolari oneri formali, ma non certo un rapporto a tempo determinato.
È costante, infatti, la Suprema Corte nell'affermare che “l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro", "in funzione della ratio, sottesa appunto alla imposizione della forma scritta, che va individuata, da un lato, nello sfavore del legislatore per il contratto di lavoro a termine non di rado utilizzato per
-
eludere disposizioni di legge posta a garanzia del lavoratore, quale la disciplina dei licenziamenti individuali - e, dall'altro, nell'esigenza che, mediante l'impiego di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti, differenziantisi in più punti da quelli scaturienti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 749/2006 e più di recente 2774/2018; 4418/2016).
Preso atto, quindi, del fatto che la ricorrente ha lavorato “in nero” anche nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto a termine con la società convenuta, deve ritenersi la nullità della clausola del termine ad esso apposta, stante, come detto, la stipulazione di un contratto a tempo determinato, solo dopo l'effettivo inizio della prestazione lavorativa. Stante la predetta nullità, deve disporsi la conversione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con diritto della lavoratrice al ripristino dello stesso e alla riammissione in servizio.
2.3.3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve applicarsi l'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 cit. secondo cui “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
Stante, quindi, la pacifica natura forfetaria, automatica ed omnicomprensiva del meccanismo di risarcimento del danno previsto dalla norma richiamata, in aggiunta alla misura della conversione, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la declaratoria di sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° luglio 2021, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, pari ad una somma di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (pari ad euro 1.427,42), stante, da un lato, la contenuta durata del rapporto di lavoro e, dall'altro, il contegno estremamente scorretto tenuto da parte datoriale.
Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi, tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass. 3027/2014, proprio in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
2.3.4. Dalle superiori considerazioni discende, inoltre, il diritto della lavoratrice alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 (data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro) e l'11 luglio 2022
(termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato a suo tempo sottoscritto e successivamente prorogato), sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso e dell'inquadramento indicato.
In conclusione, dunque, alla stregua delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna generica² nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso.
In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dalla ricorrente - creditrice in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218
c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001):
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
2Avendo, invero, la ricorrente articolato sul punto, in sede di conclusioni, una domanda di condanna generica. sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n.
826/15).
2.4. La domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è solo parzialmente fondata.
-La lavoratrice ha dedotto, sul punto, che in conseguenza delle reiterate condotte mobbizzanti perpetrate ai suoi danni e delle aggressioni subite sul luogo di lavoro dal collega ", ella ha patito ingenti danni di natura nonControparte_2
patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale -, dei quali ha domandato il ristoro.
A riguardo, ha evidenziato come i predetti danni siano riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per non aver egli vigilato al fine di evitare il verificarsi di tali episodi.
Alla stregua delle risultanze acquisite, è risultata, anzitutto, provata l'aggressione fisica subita dalla ricorrente, il giorno 9 dicembre 2021, da parte del sig. CP_2
[...] il quale ha colpito la sig.ra _1 con un pugno al viso;
aggressione a و
seguito della quale la stessa si è dovuta recare al Pronto Soccorso.
Tale aggressione è stata confermata dalla sorella della ricorrente, teste Parte_5
la quale escussa in ordine alle circostanze di cui al capitolo 9 del ricorso ("Vero che giorno 9 dicembre 2021 la sig.ra _1 è stata vittima di una vera e propria aggressione fisica da parte del sig. che l'ha colpita con un Controparte_2
pugno al viso, tanto che la ricorrente si è dovuta recare al Pronto Soccorso dell'Ospedale di PA dove le sono stati diagnosticati alcuni giorni di prognosi con conseguente assenza dal lavoro") ha così dichiarato: “Si vero. Mi ha riferito dell'episodio del 9.12.21 e l'ho vista arrivare a casa con ematomi e segni dell'aggressione subìta".
Tale avvenimento trova ulteriore conferma nel referto del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di PA in atti (doc. 12 fasc. parte ricorrente), dal quale si evince che alla sig.ra _1 è stato diagnosticato “trauma periorbitario sx", con prognosi di quattro giorni con conseguente assenza dal lavoro.
Alla luce delle risultanze acquisite, è stato, poi, ulteriormente provato:
- che, in data 22.04.2022, il sig. _2 ha tentato nuovamente di aggredire fisicamente la sig.ra _1 ma è stato fermato dal sig. Persona_3
- che, il giorno 06.05.2022, la ricorrente è stata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che hanno provveduto all'allontanamento del sig. CP_2
dall'ufficio;
- che, il giorno 16.05.2022, dopo l'ennesima aggressione verbale, la sig.ra _1 è stata costretta a richiedere l'intervento del 118 dopo un episodio di agitazione e cardiopalmo, a cui sono seguiti ulteriori cinque giorni di prognosi.
Anche tali episodi sono stati confermati dalla teste Parte_5
La predetta teste, escussa in ordine alle circostanze di cui al capitolo n. 10 del ricorso
("Vero che, in data 5 maggio 2022, esasperata dalla condotta verbalmente violenta e da un nuovo tentativo di aggressione da parte del sig. CP 2 , fermato dal collega sig. Persona_3 la ricorrente si è recata a sporgere la denuncia ai Carabinieri di PA"), ha così dichiarato "Confermo".
Escussa, poi, in ordine alle circostanze di cui al capitolo n. 11 del ricorso ("Vero che il giorno successivo alla denuncia, 6 maggio 2022, la ricorrente si vedeva costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che provvedevano all'allontanamento del sig. _2 dall'ufficio ed alla consegna delle chiavi alla stessa. Qualche ora dopo la sig.ra _1 veniva contattata telefonicamente dal titolare sig. R_ che le chiedeva di uscire anticipatamente dall'ufficio e riconsegnare le chiavi al sig.
_2 informandola che dal lunedì successivo la stessa avrebbe dovuto lavorare
, in smart working per lavori di rifacimento dell'ufficio"), la teste ha così riferito:
"Confermo e preciso che mia sorella aveva iniziato a lavorare da casa e prendevo atto dei documenti che aveva vicino al pc fisso della cooperativa”.
Interrogata, infine, in ordine alle circostanze di cui al cap. n. 12 del ricorso ("Vero che, contrariamente a quanto pattuito, la sig.ra _1 è stata invitata, poco dopo, dal datore di lavoro a continuare a lavorare in presenza presso la sede di via Trento fino al 18 luglio 2022, nonostante gli atteggiamenti persecutori e mobbizzanti siano continuati ininterrottamente tanto da costringere la ricorrente a richiedere l'intervento del 118 per un episodio di agitazione e cardiopalmo dopo l'ennesima aggressione verbale"), la teste ha così dichiarato: "Vero. Ricordo dell'episodio".
-Gli stessi episodi trovano, poi, ulteriore conferma – oltreché nel contegno processuale assunto dal legale rappresentante della società convenuta (il quale, come detto, non si presentato al fine di sottoporsi ad interrogatorio formale) - nelle denunce sporte dalla ricorrente alla Stazione dei Carabinieri di PA (docc.
8-11 e 19-20 fasc. parte ricorrente) e dalla documentazione sanitaria (doc. 13 fasc. parte ricorrente) in atti.
Alla stregua di tali risultanze, si è, dunque, disposta una CTU medico-legale sulla persona della ricorrente al fine di accertare se, a seguito degli episodi descritti, la medesima abbia riportato postumi permanenti e/o temporanei.
Il CTU, sulla base all'esame anamnestico e clinico-obiettivo della perizianda e tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta agli atti di causa, visionata, ha così concluso: "Dopo attenta analisi della documentazione sanitaria dopo approfondito colloquio clinico-diagnostico la relazione dell'ausiliaria Psichiatra conclude: "Dalla valutazione clinico diagnostica effettuata e dalla documentazione clinica consultata,
è possibile porre diagnosi di Disturbo Istrionico di Personalità con tratti borderline e narcisistici (DSM-5). Come noto, il disturbo di personalità si struttura in fase di crescita e non rientra in un quadro sindromico di Asse I. Gli eventi verificatisi, quindi, non hanno determinato un cambiamento del quadro psicopatologico pre- esistente e le manifestazioni sintomatologiche, descritte come post traumatiche, non hanno mai corrisposto a una sintomatologia clinica degna di nota. Non sussistono, pertanto, i presupposti per stabilire la sussistenza di una relazione causa-effetto tra l'evento traumatico e la sintomatologia oggettivata in corso di valutazione e certificata dalla collega referente territoriale del caso. A conferma di quanto detto, non si apprezza un cambiamento del funzionamento globale dell'assistita che, dopo un periodo di astensione dal lavoro, secondario non a uno stato di inabilità psichica, dall'ottobre del 2022, lavora regolarmente come impiegata. A fronte, quindi, di un'anamnesi psichiatrica positiva, di una diagnosi personologica pre-esistente ai fatti, in assenza di elementi psicopatologici psichiatrici di nuovo riscontro clinico, non si evince la presenza di criteri clinico diagnostici che possano giustificare la sussistenza di un danno biologico di natura psichica in forma secondaria agli accadimenti verificatisi".
La valutazione espressa dalla Specialista Psichiatra Ausiliaria del C.T.U. è condivisibile in quanto esito di un approfondito esame clinico, effettuato alla mia presenza, e dello studio della documentazione sanitaria presente in atti e di quella successivamente acquisita.
Si può quindi concludere che in conseguenza degli eventi verificatisi in occasione di lavoro non è residuato un PERMANENTE in quanto l'attuale Parte_6
quadro clinico psicopatologo è sovrapponibile a quello presente anche anteriormente all'inizio del rapporto di lavoro presso la Ditta Cooperativa Lavoro 2020.
Ritengo invece documentato che in conseguenza delle aggressioni fisiche e verbali subite in ambito lavorativo da parte del sig. la ricorrente abbia Controparte_2
riportato documentate lesioni del viso, cui non sono residuati postumi permanenti, ed abbia presentato una reazione di adattamento a stressors ed un disturbo
dell'adattamento transitori e successivamente risoltisi.
Per tale motivo ritengo che sia riconoscibile un periodo di
[...]
di natura psicologica con ripercussioni sul riposo, attività Parte_7
ricreative e sociali ed autorealizzatrici, dal 09.12.21 al 10.08.22, di 30 giorni al 50%
(medio-grave), di 60 giorni al 20% (moderato) e di 150 giorni al 10% (lieve)". Considerato che il c.t.u. ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
-Conseguentemente alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle Tabelle di Milano applicate da questo ufficio secondo il costante insegnamento della S.C. (ex plurimis: Cass. 8532/2020; 24205/2014; 12408/2011) e considerando che la ricorrente, all'epoca degli eventi aveva 54 anni si giunge alle seguenti
-
quantificazioni:
- per invalidità temporanea relativa al 50% euro 1.725,00;
- per invalidità temporanea relativa al 20% euro 1.380,00:
- per invalidità temporanea relativa al 10% euro 1.725,00.
Per effetto di tali corresponsioni, si può, dunque, affermare, che la società
è tenuta a corrispondere alla ricorrente, aControparte_3 titolo di risarcimento del danno temporaneo patito ed eziologicamente riconducibile agli eventi illeciti dei quali si è dato conto, una somma complessiva pari ad euro
4.830,00.
Su tale somma spettano, poi, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dì del dovuto sino al saldo ai sensi dell'art. 429
c.p.c., norma applicabile anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass., 8 aprile 2002,
n. 5024; Cass., 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass., 10 settembre 2010, n. 19348; Cass., 1 luglio 2011, n. 14507).
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
Parimenti, le spese di CTU, come separatamente liquidate in corso di causa, debbono essere definitivamente poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna la società TR in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, nei confronti della ricorrente, le seguenti somme:
-euro 142,00 a titolo di tredicesima mensilità limitatamente all'annualità 2021;
- euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio
2022.
2. Accerta e dichiara la nullità del termine all'11.10.2021 (successivamente prorogato, dapprima, all'11 aprile 2022, e, successivamente, all'11.07.2022) apposto al contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con la società
[...]
e, per l'effetto dispone la conversione, a decorrere dal 1° TR luglio 2021, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
TR3. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 1.427,42), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
4. Condanna, altresì, la società TR alla corresponsione, a favore di delle differenze retributive alla _1
medesima spettanti in ragione della conversione, a decorrere dal 1° luglio 2021, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avendo a tal fine riguardo alle coordinate di cui in parte motiva.
5. Accertata e dichiarata la responsabilità di parte datoriale in relazione agli episodi di cui in parte motiva, condanna la società TR in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, una somma complessiva pari euro
4.830,00, oltre accessori di legge calcolati alla stregua dei parametri in parte motiva.
6. Condanna la società in persona del legaleTR rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di _1
,le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.664,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
7. Pone definitivamente in capo alla società Controparte_1 le spese di CTU, come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in PA, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "Vero che l'orario di lavoro della ricorrente era dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure dalle ore 9,30 alle ore 13,30, e la stessa era addetta alla ricerca, selezione ed amministrazione del personale per il settore agricolo, di fatto come addetta di agenzia di lavoro interinale, operatore CAF per la redazione di CUD e modelli 730 (mansione questa mai svolta realmente, nonostante l'abilitazione), nonché addetta commerciale per contatto diretto con possibile clientela.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune mansioni svolte in concreto dalla ricorrente
(doc. 7):
- accoglimento lavoratori che proponevano la propria candidatura e lasciavano il curriculum vitae;
UBBLICA ITALIANA REP
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
304/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 (C.F. C.F. 1
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Mario Scarica del Foro di
PA, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
PA, Strada Mazzini n. 6;
RICORRENTE
contro
(C.F. P.IVA_1 ), con sede legale TR
in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Berenini n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 3.04.2023 e ritualmente notificato, _1 conveniva in giudizio TR
rappresentando: a) di avere iniziato a prestare attività lavorativa in
[...]
favore della società in data 1.07.2021, senza TR
sottoscrivere, tuttavia, alcun contratto di lavoro, venendo retribuita “in nero” per la mensilità di luglio 2021 e frequentando, altresì, in tale periodo, il corso CAF (doc. 6 fasc. parte ricorrente); b) di avere sottoscritto con la società, solo in data 11.08.2021, un contratto di lavoro a tempo determinato con termine al 11.10.2021, termine successivamente prorogato sino al 11.07.22 (doc.ti 1-4 fasc. parte ricorrente); c) di essere stata assunta con la mansione di impiegata amministrativa e con la qualifica di impiegata di 2° livello ai sensi del CCNL Multiservizi (doc.ti 4-5 fasc. parte ricorrente); d) di avere osservato, durante l'intero rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 oppure dalle ore 09:30 alle ore 13:30; e) di avere svolto, nel corso del rapporto di lavoro, attività di ricerca, selezione e amministratore del personale per il settore agricolo e di rapporto con il pubblico, tra cui, a titolo esemplificativo: - accoglimento lavoratori che proponevano la propria candidatura e lasciavano il curriculum vitae;
compilazione kit
-
permesso/carta di soggiorno;
- abilitazione SPID;
- richieste di certificati penali e carichi pendenti presso la Procura della Repubblica e la Questura di PA;
- richieste di documentazione presso l'Anagrafe e il Comune;
- attivazione schede telefoniche;
- trasmissione dei dati per le assunzioni e delle ore lavorate allo Studio Furlotti, il quale si occupava della gestione amministrativa (doc. 7 fasc. parte ricorrente); f) di essere stata vittima, per tutta la durata del rapporto, di condotte persecutorie sul luogo di lavoro, in particolare ad opera del sig. le quali venivanoControparte_2
tollerate dal legale rappresentante della società convenuta, il sig. amico R_
,
del sig. _2 ; g) che il sig. _2 , in particolare, era solito rivolgersi alla ricorrente con espressioni ingiuriose e minacciose, affermando che quest'ultima non sapeva lavorare e che sarebbe stata, dunque licenziata;
h) che, in un'occasione, si era addirittura reso protagonista di un'aggressione fisica, costringendo la ricorrente a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di PA e ad assentarsi per malattia per alcuni giorni (doc. 12 fasc. parte ricorrente); i) di non avere sporto denuncia avverso la predetta aggressione temendo l'azione ritorsiva da parte del sig. R_ in virtù del rapporto di amicizia che legava quest'ultimo al sig. _2 ); 1) di avere successivamente sporto denuncia all'Arma dei Carabinieri di PA, in data
05.05.2022, a seguito di un nuovo tentativo di aggressione da parte del sig. _2
(doc,ti 8, 9, 10, 11 e 19 fasc. parte ricorrente); m) di aver successivamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, in data 06.05.2022, al fine di allontanare il sig. CP_2 dall'ufficio presso il quale la ricorrente aveva la propria postazione di lavoro: n) di avere segnalato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di PA-Reggio
Emilia le continue aggressioni subite, nonché il mancato pagamento di alcuni emolumenti e la consegna delle buste paga (doc. 14 fasc. parte ricorrente); o) che il sig. Per 1 in data 10.08.2022, licenziava oralmente la ricorrente, recandosi presso l'abitazione di quest'ultima per ritirare il PC portatile in uso alla stessa;
p) di aver impugnato il predetto licenziamento in data 06.09.2022, chiedendo contestualmente il pagamento degli emolumenti non corrisposti dalla società datrice e il risarcimento del danno per mobbing o, in subordine, straining (doc. 15 fasc. parte ricorrente); q) che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente era pari a € 1.427,42
(doc. 4 fasc. parte ricorrente); r) di avere infruttuosamente esperito, in data
13.12.2022, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. innanzi all'Ispettorato del
Lavoro (doc. 16 fasc. parte ricorrente); s) di essersi sottoposta, in data 21.11.2022, a visita specialistica presso il Dipartimento di Salute Mentale dell Pt 2 di PA, visita all'esito della quale veniva, così, accertato: “Emerge in primo piano una condizione di sofferenza a livello sociale, con difficoltà economico -lavorative sulle quali appare polarizzata sul piano ideativo, in particolar modo riguardanti riferiti recenti episodi di aggressività verbale e fisica di cui sarebbe stata vittima.
Concomitano iperarousal, ansia somato-psichica generalizzata e demoralizzazione con rivendicatività nei confronti delle figure di riferimento, marcati vissuti di frustrazione ed episodica perdita di speranza reattivi, pur in assenza di franche alterazioni a carico del tono dell'umore Si consiglia la presa in carico da parte
...
dei Servizi Sociali per le problematiche socio-economiche e rivalutazione presso
CSM di riferimento” (doc. 17 fasc. parte ricorrente); t) di essersi infine sottoposta, in data 3.01.2023, a visita specialistica presso il CSM di riferimento, visita all'esito della quale veniva, così, accertato: “Emerge in primo piano polarizzazione ideo- affettiva su una pregressa esperienza lavorativa, che riferisce essere terminata la scorsa estate con il licenziamento, che descrive come emotivamente molto pesante riferendo di essere stata vittima di episodi di aggressività verbale con ingiurie e minacce e di un episodio di aggressività fisica per cui sarebbe dovuta ricorrere alle cure del PS Alla valutazione odierna emerge un stato di demoralizzazione
.....
reattiva alle suddette problematiche e ad una situazione economica che descrive come difficile..." (doc. 18 fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente deduceva: a) la nullità della clausola appositiva del termine, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine;
b) l'inefficacia del licenziamento comminato in data 10.08.2022, in quanto intimato in forma orale e senza l'indicazione dei motivi che lo avevano determinato;
c) la violazione dell'art. 2087 c.c., essendo la ricorrente risultata vittima, nel corso del rapporto di lavoro, di ripetute condotte persecutorie riconducibili alla fattispecie del mobbing o, in ogni caso, dello straining.
Su tali basi, chiedeva, anzitutto oltreché il pagamento della somma complessiva di euro 849,00, pari agli importi, non corrisposti e contrattualmente dovuti, di euro
142,00 a titolo di tredicesima mensilità limitatamente all'annualità 2021 nonché di euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio 2022 la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo
-
indeterminato nonché il risarcimento del relativo danno e l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, da parametrare al livello 2° del CCNL Multiservizi. Domandava, poi, di accertare l'illegittimità, e, comunque, l'inefficacia del licenziamento orale del 10.08.2022, e, per l'effetto, di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro nonché condannare la società convenuta a corrisponderle l'indennità risarcitoria per il licenziamento orale, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al medesimo periodo.
La lavoratrice sosteneva, infine, che, in conseguenza delle reiterate condotte mobbizzanti perpetrate ai suoi danni e delle aggressioni subite sul luogo di lavoro dal collega aveva patito ingenti danni di natura non patrimoniale -Controparte_2 biologico, morale ed esistenziale -, dei quali domandava il ristoro.
Evidenziava come i predetti danni fossero riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per non aver egli vigilato al fine di evitare il verificarsi di tali episodi.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia il Signor Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge:
-A. QUANTO AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
IN VIA PRINCIPALE,
1.- accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e l'inefficacia del contratto di lavoro a tempo determinato decorrente dal 12 agosto 2021 e delle successive proroghe, siccome instaurato, eseguito e cessato in violazione della normativa di legge e di CCNL, dovendosi considerar e instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab initio, e condannare [...]
TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'integrale trattamento retributivo e contributivo dovuto in favore della sig.ra _1 , in qualità di impiegata di 2° livello CCNL Multiservizi,
ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE,
2.- in ogni caso, indipendentemente dall'accoglimento della domanda sub 1. -, accertare e dichiarare che Controparte_1 non ha corrisposto in favore della ricorrente _1 il pagamento del le somme nette di € 142,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021 e € 707,00 relativi agli emolumenti di febbraio 2022, e condannare TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore:, al pagamento del complessivo importo netto di €
849,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021 e di retribuzione del mese di febbraio 2022; Parte_1 è creditrice, nei confronti di 3. accertare e dichiarare che la sig.ra-
e con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra TR
le parti, della complessiva somma di euro 849,00, di cui € 142,00 a titolo di tredicesima mensilità anno 2021 e € 707,00 a titolo di emolumenti relativi al mese di febbraio 2022; per l'effetto, ritenuta la fondatezza della relativa istanza, emettere ordinanza di pagamento, ai sensi dell'art. 423, co. 1, c.p.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 423, co. 2, c.p.c., disponendo il pagamento in favore della ricorrente da parte della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 849,00, ovvero il pagamento di quella differente somma, maggiore o minore, eventualmente meglio vista e quantificata in corso di causa, ovvero determinata con valutazione equitativa da parte del Signor Giudice ex art. 432 c.p.c.
B.- QUANTO AL LICENZIAMENTO
IN VIA PRINCIPALE:
1.- accertare e dichiarare la nullità, l 'invalidità, l'inefficacia, l'illegittimità e l
'infondatezza perché comunque privo di causa e di giustificazione, del licenziamento verbale intimato al la sig.ra _1 in data 10 agosto 2022; accertare e dichiarare l'applicabilità, rispetto al licenziamento attuato da TR nei confronti della sig.ra _1 ed al rapporto di lavoro de quo, del disposto dell'art. 18 legge n. 300/1970, comma 1; accertare e dichiarare che la retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente al momento del licenziamento era pari ad € 1.427,42; 2. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore:
- a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro e relative mansioni occupate 2a.
nel mese di agosto 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 legge n. 300/1970, fatta salva la facoltà della ricorrente di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
2b. - a risarcire il danno in favore della sig.ra Parte_1 ai sensi e per gli effetti
,
dell'art. 18, comma 2, legge n. 300/1970, danno da determinarsi in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dal giorno 14 agosto 2022 alla data della effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
3. - accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace ed illegittimo, siccome privo di causa e di giustificazione e comunque sorretto da motivo illecito determinante ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 co. 2, 1345 e
1324 c.c. ovvero perché ritorsivo, il licenziamento verbale intimato da CP_1
nei confronti della sig.ra _1 in data 10 agosto 2022; accertare e
[...] CP_1
dichiarare l'applicabilità, rispetto al licenziamento attuato da TR
nei confronti della sig.ra Pt 1 ed al rapporto di lavoro de quo, del disposto
[...]
dell'art. 18 legge n. 300/1970; accertare e dichiarare che la retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente al momento del licenziamento era pari ad € 1.427,42;
-4. per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TR in persona del suo legale rappresentante pro tempore:
4a. - a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro e relative mansioni occupate nel mese di agosto 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 legge n. 300/1970;
4b.- a risarcire il danno in favore della sig.ra Parte_1 ai sensi e per gli effetti
,
dell'art. 18, comma 2, legge n. 300/1970, danno da determinarsi in misura pari fino ad un massimo di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare invalido, 5.
inefficace ed illegittimo siccome privo di causa e di giustificazione il licenziamento verbale intimato da nei confronti del sig.ra _1 in data 10 TR
agosto 202 2, per tutti i motivi esposti in atti;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro TR
tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 300/1970, a erogare in favore della ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 6. accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare invalido, inefficace ed illegittimo siccome priv o di causa e di giustificazione il licenziamento verbale intimato da nei confronti della sig.ra _1 TR
data 10 agosto 2022, per tutti i motivi esposti in atti;
per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro TR
tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge n. 300/1970, a erogare in favore del ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: 7. accertare e dichiarare nullo, annullare e comunque dichiarare invalido, inefficace ed illegittimo, ai sensi dell'art. 8 L. n. 604/1966, il licenziamento verbale intimato da nei confronti della ricorrente in data 10TR
agosto 2022; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare TR
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 604/1966, a erogare in favore della ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 14 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
C.- QUANTO AL MOBBING E/O STRAINING
a.- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal datore di lavoro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Cooperativa illustrate nella narrazione in fatto, integrano un illegittimo mobbing e/o straining in danno della ricorrente, di cui è responsabile;
Parte_3
b.- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere da TR
[...] e illustrate nella narrazione in fatto hanno causato alla ricorrente un danno non patrimoniale risarcibile;
per l'effetto dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alControparte_1 risarcimento, in favore della sig.ra _1 di tutti i danni, patiti e patiendi, con il pagamento della somma vista e determinata in corso di causa, se del caso anche in esito a CTU ovvero determinata in via equitativa ex art. 432 c.p.c.
-D. In ogni caso, con rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
E. - Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA
e IVA come per legge. Con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc".
1.2. La società TR benché ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio;
di talché, il Giudice, con ordinanza del
2.10.2023, ne dichiarava la contumacia.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale;
istruttoria orale a seguito della quale veniva ammessa una CTU medico-legale sulla persona della ricorrente.
1.4. All'udienza del 15.07.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c.. 2. I motivi della decisione
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. Va, in primo luogo, esaminata la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 849,00, pari agli importi, non corrisposti e contrattualmente dovuti, di euro 142,00 a titolo di tredicesima mensilità
limitatamente all'annualità 2021 nonché di euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio 2022.
Nel merito, tale domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe, ex art. 2697 c.c., sulla ricorrente.
Invero, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Di talché, soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Sempre in punto di distribuzione dell'onere della prova, si evidenzia che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta,
a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Va considerato, inoltre, che costituisce dovere legale del datore di lavoro quello di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo la busta paga la prova principale per il datore di lavoro per provare la circostanza relativa al pagamento delle somme (che infatti ben può avvenire in contante) dovute al lavoratore.
La firma per quietanza del lavoratore percipiente non è in sé elemento necessario per la regolarità del documento, ma ne discende che, ove sorga contestazione, l'onere di provare il mancato pagamento (o la non corrispondenza tra erogazioni e buste paga) può incombere sul lavoratore solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente. In caso diverso, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti (Cass. 1150/1994).
Venendo, quindi, al merito del presente giudizio osserva questo giudicante che la ricorrente, in virtù della documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio
(documenti 1, 2, 3 e 4 fasc. parte ricorrente), ha provato per tabulas l'esistenza, la natura, la durata e le modalità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta e il CCNL che ha regolato il rapporto di lavoro.
Ha, altresì, provato le mansioni svolte, l'inquadramento contrattuale riconosciutogli dal datore di lavoro e l'orario di lavoro settimanalmente svolto.
Ne discende che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente/creditore, parte datoriale avrebbe dovuto provare di avere adempiuto con esattezza alle obbligazioni economiche nascenti dal contratto di lavoro.
La convenuta, invece, è rimasta contumace e, benché la contumacia non equivalga alla non contestazione delle allegazioni di controparte - in quanto l'articolo 115 c.p.c. si riferisce espressamente alle parti costituite - si è, comunque, sottratta al processo e alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento, ovvero fornire la prova contraria dei fatti costitutivi allegati dall'attore a sostegno della pretesa creditoria, ovvero, infine, provare l'esistenza di fatti sopravvenuti (modificativi e istintivi delle obbligazioni di pagamento), oltre che contestare la genuinità e l'attendibilità della documentazione prodotta dal lavoratore in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Va, pertanto, accolta la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente con riferimento alle seguenti somme: - euro 142,00 a titolo di tredicesima mensilità limitatamente all'annualità 2021;
- euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio
2022.
2.3. Va, in secondo luogo, presa in esame la domanda avanzata dalla ricorrente sub capo A) delle conclusioni, laddove la stessa - sul postulato della nullità della clausola appositiva del termine, in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine e, dunque, della costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - ha richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito nonché alla corresponsione delle differenze retributive maturate.
La ricorrente, a riguardo, ha sostenuto di aver iniziato a lavorare sin dal 1° luglio
2021 e di aver lavorato per la società convenuta, senza soluzione di continuità, sino al
10 agosto 2022, prestando, quindi, la propria attività lavorativa già da prima della stipula del contratto a termine, avvenuta solo in data 11 agosto 2021.
La lavoratrice ha, poi, dedotto di avere svolto - nel corso del rapporto di lavoro - mansioni di impiegata amministrativa riconducibili entro il livello 2° del CCNL
Multiservizi.
2.3.1. Ciò posto, è, anzitutto, documentalmente provato (v. doc. 1 fasc. parte e la società ricorrente) che, in data 11 agosto 2021, tra Parte_4
è stato stipulato un contratto di lavoro a TR
termine, con decorrenza dal 12.08.2021 e scadenza al 11.10.2021, ed inquadramento della lavoratrice quale impiegata amministrativa di livello 2° del CCNL Multiservizi nonché un orario di lavoro part time pari a 20 ore settimanali.
È provato, poi, che tale contratto è stato prorogato due volte, dapprima, dall'11 ottobre 2021 all'11 aprile 2022, e, successivamente, dall'11 aprile 2022 all'11 luglio
2022 (documenti 2 e 3 fasc. parte ricorrente).
È, infine, documentalmente provato che, con raccomandata a/r, spedita in data
2.9.2022 e ricevuta dalla società convenuta in data 6.09.2022, la Sig.ra _1 ha impugnato il licenziamento verbale intimatole, richiedendo il pagamento della tredicesima mensilità 2021 nonché della retribuzione relativa alla mensilità di febbraio 2022 (doc. 15 fasc. parte ricorrente).
Giova a questo punto richiamare le emergenze della prova testi.
Ebbene, la prova per testi svolta ha senz'altro confermato gli assunti attorei, innanzi tutto relativamente all'inizio del rapporto di lavoro presso la società convenuta sin dal
1° luglio 2021 nonché il protrarsi del suddetto rapporto, senza soluzione di continuità, quantomeno sino alla scadenza del contratto a termine a suo tempo stipulato.
- Pt 1 e Tes_1 -I testi escussi hanno, invero, confermato la veridicità delle circostanze dedotte ai capitoli 1) del ricorso ("Vero che La sig.ra _1 ha coniniziato a prestare attività lavorativa in favore di TR
sede in Salsomaggiore Terme (PR), Viale Berenini, 6 a far tempo dal 1° luglio
2021").
La prima, escussa all'udienza del 13.02.2024, ha così dichiarato: “Si vero, anche appena prima. Ricordo che alla morte di nostra madre 16.6.2021 lei già lavorava lì e al funerale era presente Riaz della cooperativa".
,Anche l'altra teste escussa, sig.ra Testimone_2 ha confermato la relativa circostanza
così riferendo: "Sì vero quanto al capitolo".
Entrambe le testimoni hanno, poi, confermato anche lo svolgimento delle mansioni analiticamente dedotte in ricorso nonché gli orari seguiti nell'espletamento delle predette mansioni.
Testimone_2 escussa in ordine alle circostanze di cui al cap. n. 6) del La teste
,
ricorso¹, ha così riferito: "Gli orari precisi non li so. Il lavoro che faceva è quello di cui al capitolo". La sig.ra Parte_5 escussa sulle predette circostanze, ha così dichiarato:
"Confermo quanto al capitolo in particolare gli orari e tutto quanto esposto nel capitolo in quanto lo faceva spesso da casa ed ero presente”.
Tali circostanze peraltro oltre ad essere state confermate dai predetti testimoni risultano ulteriormente confortate dal contegno processuale assunto dalla convenuta, laddove il legale rappresentante della datrice di lavoro, sig. Per_1 benché
,
ritualmente intimato a mezzo di notifica via PEC in data 23.01.2024, non si è
presentato all'udienza del 13.02.2024 al fine di sottoporsi all'interrogatorio formale.
A riguardo, occorre invero premettere, in punto di diritto, che, nell'ordinamento vigente, la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto, la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2007, n.
10182; Cassazione civile, sez. III, 12/07/2006, n. 15777; Cassazione civile, sez. III,
11/07/2003, n. 10947; Cassazione civile, sez. III, 06/02/1998, n. 1293; Cassazione
civile, sez. lav., 09/03/1990, n. 1898; Cassazione civile, sez. III, 13/11/1989, n. 4800;
Cassazione civile, sez. lav., 04/12/1986, n. 7186; Cassazione civile, sez. lav.,
11/04/1985, n. 2410; Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione
civile, sez. lav., 28/06/1984, n. 3796; Cassazione civile, sez. I, 28/01/1982, n. 560;
chiarissima sul punto Cassazione civile, sez. lav., 09/12/1994, n. 10554, secondo cui
"La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla
- compilazione kit permesso/carta di soggiorno;
- abilitazione SPID;
- richieste presso Procura e Questura di PA (certificati penali e carichi pendenti);
- richieste presso Anagrafe e Comune (carta d'identità, certificati di residenza, stato di famiglia, altri certificati);
- attivazione schede telefoniche;
- trasmissione dati per assunzioni ed ore lavorate allo Studio Furlotti, nella persona di Per_2
[...] che si occupava della parte amministrativa". pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio").
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia, va, altresì, ricordato che, secondo la giurisprudenza, "una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno
1995 n. 7626, 1° settembre 1997 n. 8340)" (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009,
n. 28293).
Infine, un'ulteriore prova del fatto che il rapporto di lavoro è, di fatto, iniziato nel mese di luglio 2021 è costituita dal documento n. 6 versato in atti dalla ricorrente,
ovvero l'attestato del corso che la sig.ra _1 ha frequentato dal 07.07.2021 per volontà della società convenuta.
Al di là, quindi, del periodo di regolarizzazione del rapporto in forza del contratto di lavoro subordinato, può, in conclusione, ritenersi provata l'instaurazione, tra la ricorrente e la società di un rapporto di TR
lavoro subordinato sin dal 1° luglio 2021 (protrattosi, quantomeno, sino all'11.07.2022, data di scadenza del rapporto a tempo determinato), stante, per l'intero periodo sopra indicato, il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e la sua soggezione al potere di etero organizzazione e di etero direzione della prestazione lavorativa.
Parimenti, deve ritenersi accertato lo svolgimento, ad opera della lavoratrice, di mansioni di impiegata amministrativa riconducibili entro il livello di inquadramento
2° del CCNL Multiservizi.
2.3.2. Tanto premesso, la ricorrente ha, dunque, lamentato la nullità del termine all'11.10.2021 (successivamente prorogato, dapprima, all'11 aprile 2022 e, successivamente, all'11.07.2022), in ragione della preesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di fatto, rispetto alla stipula del predetto contratto a termine. Va ricordato, in proposito, che, secondo la disciplina legislativa vigente e applicabile al caso di specie, l'apposizione del termine al contratto deve risultare da atto scritto a pena di nullità.
Viene in rilievo, sul punto, il combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 1 e del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19, comma 4, in virtù dei quali il rispetto della forma scritta è previsto ad substantiam, e, cioè, ai fini della stessa efficacia della clausola di durata apposta al contratto, in conformità al principio generale in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria.
Un rapporto che si instauri senza la stipulazione di un contratto scritto non può che essere, quindi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale non sono previsti particolari oneri formali, ma non certo un rapporto a tempo determinato.
È costante, infatti, la Suprema Corte nell'affermare che “l'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro", "in funzione della ratio, sottesa appunto alla imposizione della forma scritta, che va individuata, da un lato, nello sfavore del legislatore per il contratto di lavoro a termine non di rado utilizzato per
-
eludere disposizioni di legge posta a garanzia del lavoratore, quale la disciplina dei licenziamenti individuali - e, dall'altro, nell'esigenza che, mediante l'impiego di detta forma, le parti contrattuali prendano piena coscienza dei reciproci obblighi e diritti, differenziantisi in più punti da quelli scaturienti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 749/2006 e più di recente 2774/2018; 4418/2016).
Preso atto, quindi, del fatto che la ricorrente ha lavorato “in nero” anche nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto a termine con la società convenuta, deve ritenersi la nullità della clausola del termine ad esso apposta, stante, come detto, la stipulazione di un contratto a tempo determinato, solo dopo l'effettivo inizio della prestazione lavorativa. Stante la predetta nullità, deve disporsi la conversione del predetto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, con diritto della lavoratrice al ripristino dello stesso e alla riammissione in servizio.
2.3.3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, deve applicarsi l'art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 cit. secondo cui “2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
Stante, quindi, la pacifica natura forfetaria, automatica ed omnicomprensiva del meccanismo di risarcimento del danno previsto dalla norma richiamata, in aggiunta alla misura della conversione, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per la declaratoria di sussistenza di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° luglio 2021, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, pari ad una somma di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
TFR (pari ad euro 1.427,42), stante, da un lato, la contenuta durata del rapporto di lavoro e, dall'altro, il contegno estremamente scorretto tenuto da parte datoriale.
Trattandosi di indennità forfetizzata e omnicomprensiva, avente natura risarcitoria e non retributiva, deve escludersi, tanto la rivalutazione monetaria, quanto la decorrenza degli interessi (v. Cass. 3027/2014, proprio in tema di indennità risarcitoria omnicomprensiva liquidata ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, per il caso di illegittima apposizione del termine), seguendo alla condanna i soli eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
2.3.4. Dalle superiori considerazioni discende, inoltre, il diritto della lavoratrice alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 (data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro) e l'11 luglio 2022
(termine finale del contratto di lavoro a tempo determinato a suo tempo sottoscritto e successivamente prorogato), sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso e dell'inquadramento indicato.
In conclusione, dunque, alla stregua delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna generica² nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso.
In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dalla ricorrente - creditrice in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218
c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001):
"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
2Avendo, invero, la ricorrente articolato sul punto, in sede di conclusioni, una domanda di condanna generica. sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n.
826/15).
2.4. La domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è solo parzialmente fondata.
-La lavoratrice ha dedotto, sul punto, che in conseguenza delle reiterate condotte mobbizzanti perpetrate ai suoi danni e delle aggressioni subite sul luogo di lavoro dal collega ", ella ha patito ingenti danni di natura nonControparte_2
patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale -, dei quali ha domandato il ristoro.
A riguardo, ha evidenziato come i predetti danni siano riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per non aver egli vigilato al fine di evitare il verificarsi di tali episodi.
Alla stregua delle risultanze acquisite, è risultata, anzitutto, provata l'aggressione fisica subita dalla ricorrente, il giorno 9 dicembre 2021, da parte del sig. CP_2
[...] il quale ha colpito la sig.ra _1 con un pugno al viso;
aggressione a و
seguito della quale la stessa si è dovuta recare al Pronto Soccorso.
Tale aggressione è stata confermata dalla sorella della ricorrente, teste Parte_5
la quale escussa in ordine alle circostanze di cui al capitolo 9 del ricorso ("Vero che giorno 9 dicembre 2021 la sig.ra _1 è stata vittima di una vera e propria aggressione fisica da parte del sig. che l'ha colpita con un Controparte_2
pugno al viso, tanto che la ricorrente si è dovuta recare al Pronto Soccorso dell'Ospedale di PA dove le sono stati diagnosticati alcuni giorni di prognosi con conseguente assenza dal lavoro") ha così dichiarato: “Si vero. Mi ha riferito dell'episodio del 9.12.21 e l'ho vista arrivare a casa con ematomi e segni dell'aggressione subìta".
Tale avvenimento trova ulteriore conferma nel referto del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di PA in atti (doc. 12 fasc. parte ricorrente), dal quale si evince che alla sig.ra _1 è stato diagnosticato “trauma periorbitario sx", con prognosi di quattro giorni con conseguente assenza dal lavoro.
Alla luce delle risultanze acquisite, è stato, poi, ulteriormente provato:
- che, in data 22.04.2022, il sig. _2 ha tentato nuovamente di aggredire fisicamente la sig.ra _1 ma è stato fermato dal sig. Persona_3
- che, il giorno 06.05.2022, la ricorrente è stata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che hanno provveduto all'allontanamento del sig. CP_2
dall'ufficio;
- che, il giorno 16.05.2022, dopo l'ennesima aggressione verbale, la sig.ra _1 è stata costretta a richiedere l'intervento del 118 dopo un episodio di agitazione e cardiopalmo, a cui sono seguiti ulteriori cinque giorni di prognosi.
Anche tali episodi sono stati confermati dalla teste Parte_5
La predetta teste, escussa in ordine alle circostanze di cui al capitolo n. 10 del ricorso
("Vero che, in data 5 maggio 2022, esasperata dalla condotta verbalmente violenta e da un nuovo tentativo di aggressione da parte del sig. CP 2 , fermato dal collega sig. Persona_3 la ricorrente si è recata a sporgere la denuncia ai Carabinieri di PA"), ha così dichiarato "Confermo".
Escussa, poi, in ordine alle circostanze di cui al capitolo n. 11 del ricorso ("Vero che il giorno successivo alla denuncia, 6 maggio 2022, la ricorrente si vedeva costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che provvedevano all'allontanamento del sig. _2 dall'ufficio ed alla consegna delle chiavi alla stessa. Qualche ora dopo la sig.ra _1 veniva contattata telefonicamente dal titolare sig. R_ che le chiedeva di uscire anticipatamente dall'ufficio e riconsegnare le chiavi al sig.
_2 informandola che dal lunedì successivo la stessa avrebbe dovuto lavorare
, in smart working per lavori di rifacimento dell'ufficio"), la teste ha così riferito:
"Confermo e preciso che mia sorella aveva iniziato a lavorare da casa e prendevo atto dei documenti che aveva vicino al pc fisso della cooperativa”.
Interrogata, infine, in ordine alle circostanze di cui al cap. n. 12 del ricorso ("Vero che, contrariamente a quanto pattuito, la sig.ra _1 è stata invitata, poco dopo, dal datore di lavoro a continuare a lavorare in presenza presso la sede di via Trento fino al 18 luglio 2022, nonostante gli atteggiamenti persecutori e mobbizzanti siano continuati ininterrottamente tanto da costringere la ricorrente a richiedere l'intervento del 118 per un episodio di agitazione e cardiopalmo dopo l'ennesima aggressione verbale"), la teste ha così dichiarato: "Vero. Ricordo dell'episodio".
-Gli stessi episodi trovano, poi, ulteriore conferma – oltreché nel contegno processuale assunto dal legale rappresentante della società convenuta (il quale, come detto, non si presentato al fine di sottoporsi ad interrogatorio formale) - nelle denunce sporte dalla ricorrente alla Stazione dei Carabinieri di PA (docc.
8-11 e 19-20 fasc. parte ricorrente) e dalla documentazione sanitaria (doc. 13 fasc. parte ricorrente) in atti.
Alla stregua di tali risultanze, si è, dunque, disposta una CTU medico-legale sulla persona della ricorrente al fine di accertare se, a seguito degli episodi descritti, la medesima abbia riportato postumi permanenti e/o temporanei.
Il CTU, sulla base all'esame anamnestico e clinico-obiettivo della perizianda e tenuto conto della documentazione sanitaria prodotta agli atti di causa, visionata, ha così concluso: "Dopo attenta analisi della documentazione sanitaria dopo approfondito colloquio clinico-diagnostico la relazione dell'ausiliaria Psichiatra conclude: "Dalla valutazione clinico diagnostica effettuata e dalla documentazione clinica consultata,
è possibile porre diagnosi di Disturbo Istrionico di Personalità con tratti borderline e narcisistici (DSM-5). Come noto, il disturbo di personalità si struttura in fase di crescita e non rientra in un quadro sindromico di Asse I. Gli eventi verificatisi, quindi, non hanno determinato un cambiamento del quadro psicopatologico pre- esistente e le manifestazioni sintomatologiche, descritte come post traumatiche, non hanno mai corrisposto a una sintomatologia clinica degna di nota. Non sussistono, pertanto, i presupposti per stabilire la sussistenza di una relazione causa-effetto tra l'evento traumatico e la sintomatologia oggettivata in corso di valutazione e certificata dalla collega referente territoriale del caso. A conferma di quanto detto, non si apprezza un cambiamento del funzionamento globale dell'assistita che, dopo un periodo di astensione dal lavoro, secondario non a uno stato di inabilità psichica, dall'ottobre del 2022, lavora regolarmente come impiegata. A fronte, quindi, di un'anamnesi psichiatrica positiva, di una diagnosi personologica pre-esistente ai fatti, in assenza di elementi psicopatologici psichiatrici di nuovo riscontro clinico, non si evince la presenza di criteri clinico diagnostici che possano giustificare la sussistenza di un danno biologico di natura psichica in forma secondaria agli accadimenti verificatisi".
La valutazione espressa dalla Specialista Psichiatra Ausiliaria del C.T.U. è condivisibile in quanto esito di un approfondito esame clinico, effettuato alla mia presenza, e dello studio della documentazione sanitaria presente in atti e di quella successivamente acquisita.
Si può quindi concludere che in conseguenza degli eventi verificatisi in occasione di lavoro non è residuato un PERMANENTE in quanto l'attuale Parte_6
quadro clinico psicopatologo è sovrapponibile a quello presente anche anteriormente all'inizio del rapporto di lavoro presso la Ditta Cooperativa Lavoro 2020.
Ritengo invece documentato che in conseguenza delle aggressioni fisiche e verbali subite in ambito lavorativo da parte del sig. la ricorrente abbia Controparte_2
riportato documentate lesioni del viso, cui non sono residuati postumi permanenti, ed abbia presentato una reazione di adattamento a stressors ed un disturbo
dell'adattamento transitori e successivamente risoltisi.
Per tale motivo ritengo che sia riconoscibile un periodo di
[...]
di natura psicologica con ripercussioni sul riposo, attività Parte_7
ricreative e sociali ed autorealizzatrici, dal 09.12.21 al 10.08.22, di 30 giorni al 50%
(medio-grave), di 60 giorni al 20% (moderato) e di 150 giorni al 10% (lieve)". Considerato che il c.t.u. ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, questo giudice ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U.
-Conseguentemente alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle Tabelle di Milano applicate da questo ufficio secondo il costante insegnamento della S.C. (ex plurimis: Cass. 8532/2020; 24205/2014; 12408/2011) e considerando che la ricorrente, all'epoca degli eventi aveva 54 anni si giunge alle seguenti
-
quantificazioni:
- per invalidità temporanea relativa al 50% euro 1.725,00;
- per invalidità temporanea relativa al 20% euro 1.380,00:
- per invalidità temporanea relativa al 10% euro 1.725,00.
Per effetto di tali corresponsioni, si può, dunque, affermare, che la società
è tenuta a corrispondere alla ricorrente, aControparte_3 titolo di risarcimento del danno temporaneo patito ed eziologicamente riconducibile agli eventi illeciti dei quali si è dato conto, una somma complessiva pari ad euro
4.830,00.
Su tale somma spettano, poi, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal dì del dovuto sino al saldo ai sensi dell'art. 429
c.p.c., norma applicabile anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata predisposizione, da parte dell'imprenditore, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass., 8 aprile 2002,
n. 5024; Cass., 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass., 1 luglio 2004, n. 12098; Cass., 10 settembre 2010, n. 19348; Cass., 1 luglio 2011, n. 14507).
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro nello scaglione relativo alle controversia di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.664,00.
Parimenti, le spese di CTU, come separatamente liquidate in corso di causa, debbono essere definitivamente poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Condanna la società TR in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, nei confronti della ricorrente, le seguenti somme:
-euro 142,00 a titolo di tredicesima mensilità limitatamente all'annualità 2021;
- euro 707,00 a titolo di retribuzione ordinaria limitatamente alla mensilità di febbraio
2022.
2. Accerta e dichiara la nullità del termine all'11.10.2021 (successivamente prorogato, dapprima, all'11 aprile 2022, e, successivamente, all'11.07.2022) apposto al contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con la società
[...]
e, per l'effetto dispone la conversione, a decorrere dal 1° TR luglio 2021, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
TR3. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad euro 1.427,42), oltre eventuali interessi di mora dalla sentenza al saldo.
4. Condanna, altresì, la società TR alla corresponsione, a favore di delle differenze retributive alla _1
medesima spettanti in ragione della conversione, a decorrere dal 1° luglio 2021, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avendo a tal fine riguardo alle coordinate di cui in parte motiva.
5. Accertata e dichiarata la responsabilità di parte datoriale in relazione agli episodi di cui in parte motiva, condanna la società TR in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito, una somma complessiva pari euro
4.830,00, oltre accessori di legge calcolati alla stregua dei parametri in parte motiva.
6. Condanna la società in persona del legaleTR rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di _1
,le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.664,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
7. Pone definitivamente in capo alla società Controparte_1 le spese di CTU, come separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in PA, il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "Vero che l'orario di lavoro della ricorrente era dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure dalle ore 9,30 alle ore 13,30, e la stessa era addetta alla ricerca, selezione ed amministrazione del personale per il settore agricolo, di fatto come addetta di agenzia di lavoro interinale, operatore CAF per la redazione di CUD e modelli 730 (mansione questa mai svolta realmente, nonostante l'abilitazione), nonché addetta commerciale per contatto diretto con possibile clientela.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune mansioni svolte in concreto dalla ricorrente
(doc. 7):
- accoglimento lavoratori che proponevano la propria candidatura e lasciavano il curriculum vitae;