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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/09/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 63/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.2.2024
da
, (C.F. Parte_1
) in persona dei soci, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Mauro P.IVA_1
Melchior del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliata,
giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attrice appellante contro (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avv. Laura Candusso del Foro di Udine e presso il suo studio in
Udine elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
Convenuto appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
22.01.2024
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 67/2024 pubblicata il 22.01.2024, R.G. 3367/2021: a)
accertare la nullità del contratto d'opera intellettuale intercorso tra la
[...]
e il Geom. come descritto in Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
narrativa per contrarietà a norme imperative;
b) condannare conseguentemente il convenuto alla restituzione alla parte attrice la somma complessiva di euro 54.480,52
(compenso, più cassa di previdenza, i.v.a. di legge e ritenuta d'acconto) già pagata in ragione del contatto nullo, con maggiorazione di interessi al saggio di cui all'art. 5
D.lgs. 231/02 dal dì dei singoli pagamenti all'effettiva restituzione;
c) Accertare e dichiarare che alcuna ulteriore somma è comunque dovuta dalla
[...]
al Geom. . Spese di lite rifuse, di Controparte_3 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 67/2024 pubblicata il 22.01.2024, R.G. 3367/2021, in denegata ipotesi di accertamento della legittimità totale o parziale del contratto d'opera professionale di cui in narrativa, accertare la quantità e qualità delle prestazioni professionali dovute,
avuto riguardo al minor valore delle opere realizzate ed alla concreta attività svolta dal convenuto, compresi inadempimenti di esame contabile, disponendo la restituzione di ogni somma eccedente alla parte attrice. Spese di lite rifuse, di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza n.
67/2024 pubblicata in data 22.01.2024 del Tribunale di Udine nel procedimento n.
33667/2021 R.G., e per l'effetto rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Pt_1
, in quanto infondato. Spese legali anche del secondo grado Controparte_2
di giudizio rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio, e precisamente nella comparsa di risposta dd. 22.12.2021 e nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd.
09.05.2022, già richiamate nella comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio.
Motivi della decisione
1. e quali soci ed amministratori della Pt_1 Parte_1 Parte_1
omonima, convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Udine il geom.
[...]
chiedendo in principalità la restituzione della somma di euro 54.480,52, CP_1
corrisposta a compenso dell'opera professionale avente ad oggetto la costruzione di una stalla per allevamento del bestiame, prestata in forza di contratto di cui deducevano la nullità ed in subordine la riduzione del compenso versato in relazione al minor valore delle opere realizzate.
Nella costituzione e resistenza del , che spiegava altresì domanda CP_1
riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di quanto ancora dovutogli per le prestazioni svolte, il tribunale, istruita la causa documentalmente ed a mezzo di consulenza tecnica, rigettava le domande attoree e condannava l'attrice a pagare al l'ulteriore importo di euro 24.447,47 oltre accessori, alla rifusione delle CP_1
spese di lite ed alla definitiva sopportazione dei costi di Ctu.
Il tribunale rilevava e riteneva che le opere, comprendenti la stalla, un locale per stoccaggio dei prodotti, una vasca di raccolta e relative infrastrutture, pur se includenti strutture in cemento armato, rientrassero nell'ambito di competenza professionale di un geometra, trattandosi di costruzioni rurali a destinazione agricola di limitata importanza ed a struttura ordinaria;
che le opere erano state frutto della collaborazione coordinata tra più professionisti, ed in particolare la stessa società committente aveva distintamente affidato al geometra la progettazione e direzione lavori Controparte_1
del progetto architettonico ed all'ingegner i calcoli del cemento Persona_1
armato e la direzione dei lavori delle relative strutture;
che l'ulteriore importo liquidato in sentenza in favore del geom. era congruo viste le varie attività da egli CP_1
svolte in esecuzione dell'incarico ed in base alle verifiche di calcolo sviluppate dal Ctu.
2. Avverso la sentenza e per la sua integrale riforma, in subordine per la riduzione del corrispettivo spettante al professionista, ha interposto appello la società, affidato a tre motivi. Con il primo motivo, contesta che l'opera progettata e diretta dal geom.
possa considerarsi modesta, stanti le sue caratteristiche e dimensioni e CP_1
comunque sostiene ne sia preclusa la progettazione e direzione lavori da parte di un geometra, in considerazione del pericolo per l'incolumità delle persone che vi lavorano. Con il secondo motivo, sostiene che il geom. era l'unico soggetto CP_1
titolare della progettazione e direzione lavori, dal che la nullità dell'intero contratto d'opera quand'anche egli si fosse avvalso della collaborazione di altri professionisti abilitati. Con il terzo motivo, lamenta che il tribunale non abbia preso in considerazione che l'edificio era stato realizzato in una zona esposta ad alto rischio sismico, ciò che configurava ulteriore causa di nullità del contratto che ne aveva affidata la progettazione ad un geometra. Infine ed in subordine chiede la rideterminazione delle spettanze dovute per le sole prestazioni rientranti nella competenza dei geometri.
Il geom. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e la CP_1
manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto ed articolando mezzi istruttori.
Senza ulteriore svolgimento d'istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
3. L'appello, nel suo complesso, non è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione (Cass. S.U. 16.11.2017, n. 27199; Cass.
S.U. 13.12.2022, n. 36481).
4. Nel merito, tuttavia l'appello è infondato.
4.1. Progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato (secondo motivo).
Con lettera dd. 23.10.2007 (doc. 6 fasc. primo grado appellato), indirizzata al Sindaco
del , la società odierna appellante comunicava di aver affidato, in Parte_2
relazione alle opere per cui è causa, allo del geom. Controparte_4
l'incarico di progettazione e direzione lavori del progetto Controparte_1
architettonico, al dott. ing. i calcoli del c.a. e la direzione dei lavori Persona_1
delle strutture. In esecuzione dell'incarico ricevuto, l'ing. ha quindi CP_1
predisposto la parte progettuale di sua competenza, relativa alle fondazioni in c.a. (ed un terzo professionista, l'ing. i progetti per le strutture in legno e Controparte_5
acciaio: doc. 12, ibidem) . Sono stati dunque conferiti distinti incarichi professionali,
ed in particolare al solo ing. è stata affidata la parte relativa alle strutture di CP_1
fondazione in c.a. Non vi è alcuna evidenza del coinvolgimento dell'appellato nella progettazione e direzione lavori relativa a tali opere strutturali, del che costituiscono conferma le verifiche e conclusioni cui è pervenuta la ctu di primo grado (cfr., in particolare, pagg. 6 a 12 dell'elaborato peritale).
La circostanza che l'appellato, a ciò delegato dalla committenza, abbia materialmente provveduto alla sottoscrizione digitale ed al deposito presso i competenti uffici della documentazione progettuale, non vale ad attribuirgli la paternità dell'attività professionale altrui né comporta che egli abbia assunto la responsabilità della direzione lavori dell'intera opera.
4.2. Viene con ciò meno il presupposto di fatto su cui è poggiata la tesi difensiva dell'appellante – vale a dire che il geom. abbia progettato e diretto i lavori CP_1
relativi alle strutture in cemento armato – il che conduce al rigetto del secondo motivo in esame e rende superfluo lo scrutinio del primo e del terzo motivo, diretti rispettivamente, sulla base del presupposto di cui è stata accertata l'inesistenza, a contestare la possibilità che una tale attività di progettazione e direzione lavori possa essere svolta da professionista geometra in relazione alle caratteristiche ed alla pericolosità dell'opera ed alla sua realizzazione in zona sismica.
4.3. lnfine, l'istanza di rideterminazione delle spettanze dovute per le sole prestazioni rientranti nella competenza dei geometri, neppure veicolata in uno specifico motivo, è
comunque inammissibilmente generica, non indicando quali, tra quelle prese in esame dalla ctu, sarebbero le prestazioni per le quali non sussisterebbe il diritto al compenso.
5. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese di lite in capo all'appellante secondo soccombenza, a valori medi di scaglione applicabile, escluse competenze per la fase di trattazione/istruttoria, non avendole richieste la parte vittoriosa con la nota spese depositata (Cass. 5.5.2022, n. 14198).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello: 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre del 15% spese generali forfettarie, Cassa ed Iva
come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Trieste, 9.9.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore
Dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.2.2024
da
, (C.F. Parte_1
) in persona dei soci, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Mauro P.IVA_1
Melchior del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliata,
giusta procura a margine dell'atto di citazione
Attrice appellante contro (C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso in giudizio dall'avv. Laura Candusso del Foro di Udine e presso il suo studio in
Udine elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di risposta
Convenuto appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Udine pubblicata il
22.01.2024
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
NEL MERITO: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 67/2024 pubblicata il 22.01.2024, R.G. 3367/2021: a)
accertare la nullità del contratto d'opera intellettuale intercorso tra la
[...]
e il Geom. come descritto in Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
narrativa per contrarietà a norme imperative;
b) condannare conseguentemente il convenuto alla restituzione alla parte attrice la somma complessiva di euro 54.480,52
(compenso, più cassa di previdenza, i.v.a. di legge e ritenuta d'acconto) già pagata in ragione del contatto nullo, con maggiorazione di interessi al saggio di cui all'art. 5
D.lgs. 231/02 dal dì dei singoli pagamenti all'effettiva restituzione;
c) Accertare e dichiarare che alcuna ulteriore somma è comunque dovuta dalla
[...]
al Geom. . Spese di lite rifuse, di Controparte_3 Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: Piaccia al
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 67/2024 pubblicata il 22.01.2024, R.G. 3367/2021, in denegata ipotesi di accertamento della legittimità totale o parziale del contratto d'opera professionale di cui in narrativa, accertare la quantità e qualità delle prestazioni professionali dovute,
avuto riguardo al minor valore delle opere realizzate ed alla concreta attività svolta dal convenuto, compresi inadempimenti di esame contabile, disponendo la restituzione di ogni somma eccedente alla parte attrice. Spese di lite rifuse, di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, confermare la sentenza n.
67/2024 pubblicata in data 22.01.2024 del Tribunale di Udine nel procedimento n.
33667/2021 R.G., e per l'effetto rigettare l'appello proposto da e Parte_1 Pt_1
, in quanto infondato. Spese legali anche del secondo grado Controparte_2
di giudizio rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio, e precisamente nella comparsa di risposta dd. 22.12.2021 e nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd.
09.05.2022, già richiamate nella comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio.
Motivi della decisione
1. e quali soci ed amministratori della Pt_1 Parte_1 Parte_1
omonima, convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Udine il geom.
[...]
chiedendo in principalità la restituzione della somma di euro 54.480,52, CP_1
corrisposta a compenso dell'opera professionale avente ad oggetto la costruzione di una stalla per allevamento del bestiame, prestata in forza di contratto di cui deducevano la nullità ed in subordine la riduzione del compenso versato in relazione al minor valore delle opere realizzate.
Nella costituzione e resistenza del , che spiegava altresì domanda CP_1
riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di quanto ancora dovutogli per le prestazioni svolte, il tribunale, istruita la causa documentalmente ed a mezzo di consulenza tecnica, rigettava le domande attoree e condannava l'attrice a pagare al l'ulteriore importo di euro 24.447,47 oltre accessori, alla rifusione delle CP_1
spese di lite ed alla definitiva sopportazione dei costi di Ctu.
Il tribunale rilevava e riteneva che le opere, comprendenti la stalla, un locale per stoccaggio dei prodotti, una vasca di raccolta e relative infrastrutture, pur se includenti strutture in cemento armato, rientrassero nell'ambito di competenza professionale di un geometra, trattandosi di costruzioni rurali a destinazione agricola di limitata importanza ed a struttura ordinaria;
che le opere erano state frutto della collaborazione coordinata tra più professionisti, ed in particolare la stessa società committente aveva distintamente affidato al geometra la progettazione e direzione lavori Controparte_1
del progetto architettonico ed all'ingegner i calcoli del cemento Persona_1
armato e la direzione dei lavori delle relative strutture;
che l'ulteriore importo liquidato in sentenza in favore del geom. era congruo viste le varie attività da egli CP_1
svolte in esecuzione dell'incarico ed in base alle verifiche di calcolo sviluppate dal Ctu.
2. Avverso la sentenza e per la sua integrale riforma, in subordine per la riduzione del corrispettivo spettante al professionista, ha interposto appello la società, affidato a tre motivi. Con il primo motivo, contesta che l'opera progettata e diretta dal geom.
possa considerarsi modesta, stanti le sue caratteristiche e dimensioni e CP_1
comunque sostiene ne sia preclusa la progettazione e direzione lavori da parte di un geometra, in considerazione del pericolo per l'incolumità delle persone che vi lavorano. Con il secondo motivo, sostiene che il geom. era l'unico soggetto CP_1
titolare della progettazione e direzione lavori, dal che la nullità dell'intero contratto d'opera quand'anche egli si fosse avvalso della collaborazione di altri professionisti abilitati. Con il terzo motivo, lamenta che il tribunale non abbia preso in considerazione che l'edificio era stato realizzato in una zona esposta ad alto rischio sismico, ciò che configurava ulteriore causa di nullità del contratto che ne aveva affidata la progettazione ad un geometra. Infine ed in subordine chiede la rideterminazione delle spettanze dovute per le sole prestazioni rientranti nella competenza dei geometri.
Il geom. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e la CP_1
manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., chiedendone nel merito il rigetto ed articolando mezzi istruttori.
Senza ulteriore svolgimento d'istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
3. L'appello, nel suo complesso, non è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., contenendo una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della decisione (Cass. S.U. 16.11.2017, n. 27199; Cass.
S.U. 13.12.2022, n. 36481).
4. Nel merito, tuttavia l'appello è infondato.
4.1. Progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato (secondo motivo).
Con lettera dd. 23.10.2007 (doc. 6 fasc. primo grado appellato), indirizzata al Sindaco
del , la società odierna appellante comunicava di aver affidato, in Parte_2
relazione alle opere per cui è causa, allo del geom. Controparte_4
l'incarico di progettazione e direzione lavori del progetto Controparte_1
architettonico, al dott. ing. i calcoli del c.a. e la direzione dei lavori Persona_1
delle strutture. In esecuzione dell'incarico ricevuto, l'ing. ha quindi CP_1
predisposto la parte progettuale di sua competenza, relativa alle fondazioni in c.a. (ed un terzo professionista, l'ing. i progetti per le strutture in legno e Controparte_5
acciaio: doc. 12, ibidem) . Sono stati dunque conferiti distinti incarichi professionali,
ed in particolare al solo ing. è stata affidata la parte relativa alle strutture di CP_1
fondazione in c.a. Non vi è alcuna evidenza del coinvolgimento dell'appellato nella progettazione e direzione lavori relativa a tali opere strutturali, del che costituiscono conferma le verifiche e conclusioni cui è pervenuta la ctu di primo grado (cfr., in particolare, pagg. 6 a 12 dell'elaborato peritale).
La circostanza che l'appellato, a ciò delegato dalla committenza, abbia materialmente provveduto alla sottoscrizione digitale ed al deposito presso i competenti uffici della documentazione progettuale, non vale ad attribuirgli la paternità dell'attività professionale altrui né comporta che egli abbia assunto la responsabilità della direzione lavori dell'intera opera.
4.2. Viene con ciò meno il presupposto di fatto su cui è poggiata la tesi difensiva dell'appellante – vale a dire che il geom. abbia progettato e diretto i lavori CP_1
relativi alle strutture in cemento armato – il che conduce al rigetto del secondo motivo in esame e rende superfluo lo scrutinio del primo e del terzo motivo, diretti rispettivamente, sulla base del presupposto di cui è stata accertata l'inesistenza, a contestare la possibilità che una tale attività di progettazione e direzione lavori possa essere svolta da professionista geometra in relazione alle caratteristiche ed alla pericolosità dell'opera ed alla sua realizzazione in zona sismica.
4.3. lnfine, l'istanza di rideterminazione delle spettanze dovute per le sole prestazioni rientranti nella competenza dei geometri, neppure veicolata in uno specifico motivo, è
comunque inammissibilmente generica, non indicando quali, tra quelle prese in esame dalla ctu, sarebbero le prestazioni per le quali non sussisterebbe il diritto al compenso.
5. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese di lite in capo all'appellante secondo soccombenza, a valori medi di scaglione applicabile, escluse competenze per la fase di trattazione/istruttoria, non avendole richieste la parte vittoriosa con la nota spese depositata (Cass. 5.5.2022, n. 14198).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello: 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 oltre del 15% spese generali forfettarie, Cassa ed Iva
come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Trieste, 9.9.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il consigliere estensore
Dott. Alberto Valle