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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1205/2016
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1205 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
), in giudizio con l'avv. CUDONI GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
attore
e
) Controparte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
entrambi in giudizio con l'avv. BALTOLU MARIO MASSIMO e con l'avv. AZZENA
ALESSANDRO convenuti
e
) CP_2 C.F._3
) Controparte_3 C.F._4
CP_4
convenuti - contumaci
e
) e per essa, quale mandataria, Controparte_5 P.IVA_2 [...]
), in giudizio con l'avv. SECHI MARCO Parte_3 P.IVA_3
Intervenuta
e
1 ) e, per essa, la mandataria Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7
, in giudizio con l'avv. ROSSETTO GIULIA, e successivamente con la
[...] P.IVA_5
nuova mandataria ), in giudizio con gli avv.ti Controparte_8 P.IVA_6
FRANGIPANE ANDREA e FERRANDI ANDREA intervenuta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per il merito ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato,
[...]
Parte (d'ora in poi, per comodità espositiva, solo ) ha convenuto in giudizio Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_9 CP_2 Controparte_3
formulando le seguenti conclusioni: CP_4
“Rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate nell'espositiva.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità degli atti della procedura esecutiva limitatamente alle quote degli opponenti, con riferimento all'unità immobiliare sito in Berchidda, ferma la validità della procedura medesima nei confronti dei sigg.ri e , per ogni conseguente effetto. Controparte_3 CP_2
Con vittoria di spese di lite”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: che, in seguito alla radicazione dell'esecuzione immobiliare distinta al n. 34/04 R.E. da parte Parte del nei confronti, tra gli altri, di i sigg.ri e Parte_5 Controparte_1
(figli ed eredi di avevano proposto opposizione agli Controparte_9 Parte_5
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., formulando contestualmente istanza di sospensione della procedura;
che, in vista dell'udienza del 10/5/2016 deputata alla discussione dell'istanza di sospensione, il Parte si era tempestivamente costituito;
che all'esito della indicata udienza il G.E., con ordinanza del 10/5/2016, così disponeva:
“dispone la sospensione dell'esecuzione n. 34 del 2004 sino alla definizione del giudizio di merito, relativamente al solo bene sito in Berchidda, via Umberto;
fissa all'opponente il termine perentorio di gg. 30 dalla data di comunicazione del presente
2 provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 616 c.p.c.; dichiara che il prezzo dell'aggiudicazione di € 109.000,00 del bene pignorato è notevolmente inferiore al giusto prezzo e, per l'effetto, sospende la vendita, disponendo la revoca dell'aggiudicazione e la restituzione all'aggiudicatario delle somme versate;
dispone procedersi a nuova stima del bene pignorato, nominando a tal fine l'architetto TE
, con studio in Olbia, fissando per l'ingiunzione la data del 7.6.2016;
[...] rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del 22.11.2016”; che con la riportata ordinanza il G.E. aveva deciso due distinte istanze, ovvero quella sottesa all'opposizione di e nonché quella di Controparte_1 Controparte_9
altro soggetto esecutato, formulata ai sensi dell'art. 586 c.p.c. in relazione Controparte_3
a beni assoggettati a pignoramento (di cui uno, quello in Olbia, già aggiudicato); Parte che, in ottemperanza al provvedimento del G.E., il aveva introdotto il giudizio di merito al fine di evitare, in applicazione dell'art. 624 c.p.c., l'estinzione della procedura esecutiva, anche limitatamente all'immobile per cui era stata dichiarata la sospensione (fabbricato sito in Berchidda).
Si sono costituiti in giudizio e a sua Controparte_1 Controparte_9
volta formulando le seguenti conclusioni:
“1) confermare la sospensione dell'esecuzione n. 34/04 come stabilito nell'ordinanza del
10.05.2016;
2) accertare l'omessa notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento nei confronti dei Sigg.ri e e Controparte_1 Controparte_9
per l'effetto dichiarare la nullità della procedura esecutiva per estensione ex art. 159 c.p.c.;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito nei confronti dei sigg.ri Controparte_1
e per le quote di loro spettanza.
[...] Controparte_9
4) Con vittoria di spese”.
sopra riportate.
Ha infatti, fra l'altro, allegato e dedotto: che in data 19/5/1995 e avevano stipulato con il Parte_6 Parte_5
un contratto di mutuo fondiario per Lire 1.050.000.000 (circa € Parte_1
542.279,24); che a garanzia del detto mutuo, in qualità di terzi datori di ipoteca, avevano prestato garanzia
, e con conseguente Controparte_10 CP_2 Controparte_3
iscrizione di ipoteca per la somma di Lire 2.625.000.000 (circa € 1.355.699,36) sui seguenti immobili: appartamento sito in Olbia, corso Umberto n. 15, individuato al NCEU al Foglio 37,
3 particella 239 sub 5 di proprietà esclusiva di appartamento sito in Controparte_3
Berchidda, via Umberto, individuato al NCEU al Foglio 37, particella 231, sub 1, sub 2, sub 3 e sub
4 di proprietà per la quota di ½ per ciascuno di e Parte_5 CP_2
che, ad integrazione della garanzia reale, erano intervenuti nella qualità di fideiussori CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_11
che, a seguito dell'inadempimento di e in data 2.3.2004 Parte_5 Parte_6
Parte il notificava agli indicati fideiussori e a e CP_2 Controparte_3 [...]
(terzi datori di ipoteca), atto di precetto per la somma di € 752.301,42; Controparte_10
che in data 27/3/2004 veniva notificato a e Parte_5 Controparte_3 CP_2
atto di pignoramento immobiliare relativo ai beni immobili siti in Olbia, Corso Umberto n. 151, di proprietà di e ai beni immobili siti in Berchidda, di proprietà comune di Controparte_3
e Parte_5 CP_2
che in data 13/9/2007 l'architetto , su incarico del G.E., depositava la stima degli Persona_1
immobili oggetto del pignoramento, individuando tre distinti lotti: appartamento in Olbia del valore di € 739.830,00; villa unifamiliare in Berchidda del valore di € 386.056,80; terrendo edificabile in
Berchidda del valore di € 36.000,00; che in data 22/12/2005 l'immobile sito in Olbia veniva aggiudicato al prezzo di €
109.000,00, mentre per quello sito in Berchidda era stata emessa nuova ordinanza di vendita al prezzo base di € 51.000,00; che e avevano formulato Controparte_1 Controparte_9
opposizione con atto notificato il 1/6/2016, chiedendo dichiararsi, tra l'altro, la sospensione della procedura esecutiva;
che il G.E., con ordinanza del 10/5/2016, aveva ordinato la sospensione della procedura esecutiva n. 34/2004 “relativamente al solo bene sito in Berchidda, via Umberto”; che il debitore originario era deceduto nell'anno 2001 e che la notifica Parte_5
dell'atto di precetto, eseguita nei confronti dello stesso nel 2004, era nulla in quanto compiuta nei confronti di soggetto non più esistente e dovendo gli atti dovevano essere notificati agli eredi;
che in presenza di una notifica sostanzialmente inesistente nei confronti degli eredi, il vizio era da ritenersi insanabile;
che la mancata notifica del titolo esecutivo e del relativo atto di precetto ai debitori e comportava la nullità dell'intera procedura Controparte_1 Controparte_9
esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2943 c.c. e prescrizione del credito.
All'udienza del 7/10/2016, dichiarata la contumacia di di e di CP_4 CP_2
il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. Controparte_3
4 In data 2/8/2017 è intervenuta nel giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_5
quale cessionaria dei crediti vantati dal Parte_3 [...]
insistendo nelle istanze e deduzioni proposte da quest'ultima nei precedenti atti Parte_1
e nel corso dello stesso procedimento.
All'esito dell'udienza del 21/11/2018 il Giudice, con ordinanza del 16/3/2019, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 15/5/2021 per la precisazione delle conclusioni, poi slittata al 16/6/2022, al 24/1/2024 e al 7/11/2024, nella quale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel frattempo, in data 24/5/2024 è intervenuta nel giudizio Controparte_8
quale nuova mandataria di facendo propria e confermando ogni domanda, Controparte_6
eccezione, istanza, ragione e difesa formulata con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si riporta
***
Le domande formulate dal e fatte propria dai cessionari del Parte_1
credito, tra cui, da ultimo, sono infondate e devono essere respinte. Controparte_8
Parte È pacifico che originario debitore di è deceduto nell'anno 2001. Parte_5
È documentalmente provato che eredi di siano la moglie ed i figli Parte_5 CP_2
e (v. all. 1 alla CP_3 Controparte_1 Controparte_9
comparsa di costituzione e di risposta di e Controparte_1 Controparte_9
.
[...]
Non è contestato che l'atto di precetto e l'atto di pignoramento siano stati notificati, solo nell'anno 2004, al defunto e non anche agli eredi sopra indicati. Parte_5
Ai sensi ed in applicazione dell'art. 477 c.p.c., il titolo esecutivo formatosi contro il debitore deceduto ha efficacia anche nei confronti degli eredi, sempre che sia notificato lo stesso sia notificato loro prima e separatamente rispetto all'atto di precetto (“Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto solo dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo”).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal GE con ordinanza del 10/5/2016 la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento nei confronti degli eredi di è da ritenersi Parte_5
inesistente, in quanto eseguita nei confronti di persona deceduta da anni, oltre che in luogo del tutto estraneo ed al medesimo non riferibile.
Ne consegue che l'omessa notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo comporta solare violazione dell'art. 479 c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e dell'atto di precetto.
5 Ai sensi dell'art. 603 c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, di poi, il titolo esecutivo ed il precetto devono essere notificati (non solo al debitore, ma anche) al terzo proprietario del bene;
mentre ai sensi dell'art. 555 c.p.c., l'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato al soggetto che subisce l'espropriazione.
In applicazione del disposto dell'art. 159 c.p.c., la nullità (conseguente ad inesistenza dei relativi atti notificatori) del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento si estende automaticamente a tutti gli atti ad essi consequenziali.
Di qui la declaratoria di nullità della intera procedura esecutiva n. 34/04 Reg. Esec., con rigetto
Parte delle domande formulate dal in via principale e in via subordinata, nelle rispettive conclusioni.
Stante l'inesistenza dell'attività notificatoria del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nei confronti di e di non può trovare applicazione Controparte_1 Controparte_9
l'art. 2943 c.c. in tema di interruzione della prescrizione nei confronti di questi ultimi, presupponendo l'indicato effetto interruttivo il compimento di una regolare e valida attività di notificazione nei confronti del destinatario dell'atto con cui si inizia un giudizio di esecuzione.
Presupposto che, come detto, nel caso di specie non ricorre.
Né nei confronti degli odierni opponenti effetto interruttivo della prescrizione può derivare a seguito della notificazione eseguita nei confronti di e di Controparte_3 Parte_7
quali terze datrici di ipoteca, dal momento che, pacificamente, con la morte di esse Parte_5
hanno assunto anche la veste di coobbligate, con effetti giuridici differenti a seconda della veste in concreto assunta.
Ne consegue - recte: conseguiva - la necessità per l'istituto creditore di eseguire nei confronti di e di ulteriore autonoma notifica degli atti prodromici Controparte_3 Parte_7
all'esecuzione, in qualità di eredi di non essendo sufficiente la sola notifica nei loro Parte_5
confronti eseguita quali terzi datori di ipoteca.
Difettano, pertanto, i presupposti per l'applicazione del meccanismo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310 c.c. nei confronti degli odierni opponenti.
Da tutto quanto sopra consegue che, essendo gli eredi e Controparte_1 [...]
subentrati nel lato passivo dell'obbligazione in data 27/11/2011 (data del Controparte_9
decesso di ed essendo l'obbligazione derivante dal mutuo indicato in premessa Parte_5
sottoposto al termine di prescrizione decennale, nei confronti dei suddetti il debito contrattuale deve ritenersi prescritto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 520.000 a euro 1.000.000,00,
6 con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate dal e fatte proprie dalla Parte_1
cessionaria del credito Controparte_6
2) DICHIARA la nullità della procedura esecutiva n. 34/04 Reg. Esec.;
3) DICHIARA l'intervenuta prescrizione del debito nei confronti di Controparte_1
e di
[...] Controparte_9
4) CONDANNA e per essa la mandataria Controparte_6 Controparte_8
al rimborso, in favore degli opponenti, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.831,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 20/05/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1205/2016
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1205 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2016 tra
), in giudizio con l'avv. CUDONI GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
attore
e
) Controparte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
entrambi in giudizio con l'avv. BALTOLU MARIO MASSIMO e con l'avv. AZZENA
ALESSANDRO convenuti
e
) CP_2 C.F._3
) Controparte_3 C.F._4
CP_4
convenuti - contumaci
e
) e per essa, quale mandataria, Controparte_5 P.IVA_2 [...]
), in giudizio con l'avv. SECHI MARCO Parte_3 P.IVA_3
Intervenuta
e
1 ) e, per essa, la mandataria Controparte_6 P.IVA_4 Controparte_7
, in giudizio con l'avv. ROSSETTO GIULIA, e successivamente con la
[...] P.IVA_5
nuova mandataria ), in giudizio con gli avv.ti Controparte_8 P.IVA_6
FRANGIPANE ANDREA e FERRANDI ANDREA intervenuta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per il merito ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato,
[...]
Parte (d'ora in poi, per comodità espositiva, solo ) ha convenuto in giudizio Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_9 CP_2 Controparte_3
formulando le seguenti conclusioni: CP_4
“Rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate nell'espositiva.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità degli atti della procedura esecutiva limitatamente alle quote degli opponenti, con riferimento all'unità immobiliare sito in Berchidda, ferma la validità della procedura medesima nei confronti dei sigg.ri e , per ogni conseguente effetto. Controparte_3 CP_2
Con vittoria di spese di lite”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: che, in seguito alla radicazione dell'esecuzione immobiliare distinta al n. 34/04 R.E. da parte Parte del nei confronti, tra gli altri, di i sigg.ri e Parte_5 Controparte_1
(figli ed eredi di avevano proposto opposizione agli Controparte_9 Parte_5
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., formulando contestualmente istanza di sospensione della procedura;
che, in vista dell'udienza del 10/5/2016 deputata alla discussione dell'istanza di sospensione, il Parte si era tempestivamente costituito;
che all'esito della indicata udienza il G.E., con ordinanza del 10/5/2016, così disponeva:
“dispone la sospensione dell'esecuzione n. 34 del 2004 sino alla definizione del giudizio di merito, relativamente al solo bene sito in Berchidda, via Umberto;
fissa all'opponente il termine perentorio di gg. 30 dalla data di comunicazione del presente
2 provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 616 c.p.c.; dichiara che il prezzo dell'aggiudicazione di € 109.000,00 del bene pignorato è notevolmente inferiore al giusto prezzo e, per l'effetto, sospende la vendita, disponendo la revoca dell'aggiudicazione e la restituzione all'aggiudicatario delle somme versate;
dispone procedersi a nuova stima del bene pignorato, nominando a tal fine l'architetto TE
, con studio in Olbia, fissando per l'ingiunzione la data del 7.6.2016;
[...] rinvia per l'ulteriore corso all'udienza del 22.11.2016”; che con la riportata ordinanza il G.E. aveva deciso due distinte istanze, ovvero quella sottesa all'opposizione di e nonché quella di Controparte_1 Controparte_9
altro soggetto esecutato, formulata ai sensi dell'art. 586 c.p.c. in relazione Controparte_3
a beni assoggettati a pignoramento (di cui uno, quello in Olbia, già aggiudicato); Parte che, in ottemperanza al provvedimento del G.E., il aveva introdotto il giudizio di merito al fine di evitare, in applicazione dell'art. 624 c.p.c., l'estinzione della procedura esecutiva, anche limitatamente all'immobile per cui era stata dichiarata la sospensione (fabbricato sito in Berchidda).
Si sono costituiti in giudizio e a sua Controparte_1 Controparte_9
volta formulando le seguenti conclusioni:
“1) confermare la sospensione dell'esecuzione n. 34/04 come stabilito nell'ordinanza del
10.05.2016;
2) accertare l'omessa notifica del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento nei confronti dei Sigg.ri e e Controparte_1 Controparte_9
per l'effetto dichiarare la nullità della procedura esecutiva per estensione ex art. 159 c.p.c.;
3) dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito nei confronti dei sigg.ri Controparte_1
e per le quote di loro spettanza.
[...] Controparte_9
4) Con vittoria di spese”.
sopra riportate.
Ha infatti, fra l'altro, allegato e dedotto: che in data 19/5/1995 e avevano stipulato con il Parte_6 Parte_5
un contratto di mutuo fondiario per Lire 1.050.000.000 (circa € Parte_1
542.279,24); che a garanzia del detto mutuo, in qualità di terzi datori di ipoteca, avevano prestato garanzia
, e con conseguente Controparte_10 CP_2 Controparte_3
iscrizione di ipoteca per la somma di Lire 2.625.000.000 (circa € 1.355.699,36) sui seguenti immobili: appartamento sito in Olbia, corso Umberto n. 15, individuato al NCEU al Foglio 37,
3 particella 239 sub 5 di proprietà esclusiva di appartamento sito in Controparte_3
Berchidda, via Umberto, individuato al NCEU al Foglio 37, particella 231, sub 1, sub 2, sub 3 e sub
4 di proprietà per la quota di ½ per ciascuno di e Parte_5 CP_2
che, ad integrazione della garanzia reale, erano intervenuti nella qualità di fideiussori CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_11
che, a seguito dell'inadempimento di e in data 2.3.2004 Parte_5 Parte_6
Parte il notificava agli indicati fideiussori e a e CP_2 Controparte_3 [...]
(terzi datori di ipoteca), atto di precetto per la somma di € 752.301,42; Controparte_10
che in data 27/3/2004 veniva notificato a e Parte_5 Controparte_3 CP_2
atto di pignoramento immobiliare relativo ai beni immobili siti in Olbia, Corso Umberto n. 151, di proprietà di e ai beni immobili siti in Berchidda, di proprietà comune di Controparte_3
e Parte_5 CP_2
che in data 13/9/2007 l'architetto , su incarico del G.E., depositava la stima degli Persona_1
immobili oggetto del pignoramento, individuando tre distinti lotti: appartamento in Olbia del valore di € 739.830,00; villa unifamiliare in Berchidda del valore di € 386.056,80; terrendo edificabile in
Berchidda del valore di € 36.000,00; che in data 22/12/2005 l'immobile sito in Olbia veniva aggiudicato al prezzo di €
109.000,00, mentre per quello sito in Berchidda era stata emessa nuova ordinanza di vendita al prezzo base di € 51.000,00; che e avevano formulato Controparte_1 Controparte_9
opposizione con atto notificato il 1/6/2016, chiedendo dichiararsi, tra l'altro, la sospensione della procedura esecutiva;
che il G.E., con ordinanza del 10/5/2016, aveva ordinato la sospensione della procedura esecutiva n. 34/2004 “relativamente al solo bene sito in Berchidda, via Umberto”; che il debitore originario era deceduto nell'anno 2001 e che la notifica Parte_5
dell'atto di precetto, eseguita nei confronti dello stesso nel 2004, era nulla in quanto compiuta nei confronti di soggetto non più esistente e dovendo gli atti dovevano essere notificati agli eredi;
che in presenza di una notifica sostanzialmente inesistente nei confronti degli eredi, il vizio era da ritenersi insanabile;
che la mancata notifica del titolo esecutivo e del relativo atto di precetto ai debitori e comportava la nullità dell'intera procedura Controparte_1 Controparte_9
esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2943 c.c. e prescrizione del credito.
All'udienza del 7/10/2016, dichiarata la contumacia di di e di CP_4 CP_2
il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. Controparte_3
4 In data 2/8/2017 è intervenuta nel giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_5
quale cessionaria dei crediti vantati dal Parte_3 [...]
insistendo nelle istanze e deduzioni proposte da quest'ultima nei precedenti atti Parte_1
e nel corso dello stesso procedimento.
All'esito dell'udienza del 21/11/2018 il Giudice, con ordinanza del 16/3/2019, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 15/5/2021 per la precisazione delle conclusioni, poi slittata al 16/6/2022, al 24/1/2024 e al 7/11/2024, nella quale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nel frattempo, in data 24/5/2024 è intervenuta nel giudizio Controparte_8
quale nuova mandataria di facendo propria e confermando ogni domanda, Controparte_6
eccezione, istanza, ragione e difesa formulata con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si riporta
***
Le domande formulate dal e fatte propria dai cessionari del Parte_1
credito, tra cui, da ultimo, sono infondate e devono essere respinte. Controparte_8
Parte È pacifico che originario debitore di è deceduto nell'anno 2001. Parte_5
È documentalmente provato che eredi di siano la moglie ed i figli Parte_5 CP_2
e (v. all. 1 alla CP_3 Controparte_1 Controparte_9
comparsa di costituzione e di risposta di e Controparte_1 Controparte_9
.
[...]
Non è contestato che l'atto di precetto e l'atto di pignoramento siano stati notificati, solo nell'anno 2004, al defunto e non anche agli eredi sopra indicati. Parte_5
Ai sensi ed in applicazione dell'art. 477 c.p.c., il titolo esecutivo formatosi contro il debitore deceduto ha efficacia anche nei confronti degli eredi, sempre che sia notificato lo stesso sia notificato loro prima e separatamente rispetto all'atto di precetto (“Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto solo dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo”).
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal GE con ordinanza del 10/5/2016 la notifica dell'atto di precetto e del pignoramento nei confronti degli eredi di è da ritenersi Parte_5
inesistente, in quanto eseguita nei confronti di persona deceduta da anni, oltre che in luogo del tutto estraneo ed al medesimo non riferibile.
Ne consegue che l'omessa notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo comporta solare violazione dell'art. 479 c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e dell'atto di precetto.
5 Ai sensi dell'art. 603 c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, di poi, il titolo esecutivo ed il precetto devono essere notificati (non solo al debitore, ma anche) al terzo proprietario del bene;
mentre ai sensi dell'art. 555 c.p.c., l'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato al soggetto che subisce l'espropriazione.
In applicazione del disposto dell'art. 159 c.p.c., la nullità (conseguente ad inesistenza dei relativi atti notificatori) del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento si estende automaticamente a tutti gli atti ad essi consequenziali.
Di qui la declaratoria di nullità della intera procedura esecutiva n. 34/04 Reg. Esec., con rigetto
Parte delle domande formulate dal in via principale e in via subordinata, nelle rispettive conclusioni.
Stante l'inesistenza dell'attività notificatoria del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nei confronti di e di non può trovare applicazione Controparte_1 Controparte_9
l'art. 2943 c.c. in tema di interruzione della prescrizione nei confronti di questi ultimi, presupponendo l'indicato effetto interruttivo il compimento di una regolare e valida attività di notificazione nei confronti del destinatario dell'atto con cui si inizia un giudizio di esecuzione.
Presupposto che, come detto, nel caso di specie non ricorre.
Né nei confronti degli odierni opponenti effetto interruttivo della prescrizione può derivare a seguito della notificazione eseguita nei confronti di e di Controparte_3 Parte_7
quali terze datrici di ipoteca, dal momento che, pacificamente, con la morte di esse Parte_5
hanno assunto anche la veste di coobbligate, con effetti giuridici differenti a seconda della veste in concreto assunta.
Ne consegue - recte: conseguiva - la necessità per l'istituto creditore di eseguire nei confronti di e di ulteriore autonoma notifica degli atti prodromici Controparte_3 Parte_7
all'esecuzione, in qualità di eredi di non essendo sufficiente la sola notifica nei loro Parte_5
confronti eseguita quali terzi datori di ipoteca.
Difettano, pertanto, i presupposti per l'applicazione del meccanismo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310 c.c. nei confronti degli odierni opponenti.
Da tutto quanto sopra consegue che, essendo gli eredi e Controparte_1 [...]
subentrati nel lato passivo dell'obbligazione in data 27/11/2011 (data del Controparte_9
decesso di ed essendo l'obbligazione derivante dal mutuo indicato in premessa Parte_5
sottoposto al termine di prescrizione decennale, nei confronti dei suddetti il debito contrattuale deve ritenersi prescritto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 520.000 a euro 1.000.000,00,
6 con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate dal e fatte proprie dalla Parte_1
cessionaria del credito Controparte_6
2) DICHIARA la nullità della procedura esecutiva n. 34/04 Reg. Esec.;
3) DICHIARA l'intervenuta prescrizione del debito nei confronti di Controparte_1
e di
[...] Controparte_9
4) CONDANNA e per essa la mandataria Controparte_6 Controparte_8
al rimborso, in favore degli opponenti, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 7.831,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 20/05/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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