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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.3228/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in data 18.9.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3228/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Ariotto, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappr.p.t. rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, come in atti
APPELLATO CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.8.2020 presso il Tribunale di Nola
– Sezione Lavoro dedusse di essere docente e di Parte_1 avere prestato servizio di insegnamento pre-ruolo dall'anno 2007/2008; di essere stato immesso in ruolo nell'anno scolastico 2018/2019 con mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado;
che era stato adottato decreto di ricostruzione di carriera in data 27.1.2020. Tanto premesso chiese la condanna a differenze retributive sia riguardo al servizio pre-ruolo che al servizio in ruolo, atteso l'errato riconoscimento dello scaglione;
chiese, altresì, la condanna del convenuto al pagamento delle indennità CP_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2017/2018. In particolare chiese la condanna a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica della somma di €. 592, 65 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la condanna al pagamento a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 della somma di €. 1.303,65 oltre accessori la condanna al pagamento a titolo di differenze retributive a seguito del riconoscimento dello scaglione 3-8 della somma di €. 2.681, 97 oltre accessori, nonchè i successivi ratei a scadere sino a dicembre 2023.
Il convenuto si costituì ed eccepì in via preliminare la CP_1 prescrizione dei crediti;
chiese, comunque, il rigetto del ricorso nel merito.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 28.6.2023 accolse parzialmente la domanda, e, per l'effetto, condannò il CP_1 convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di €977,06 a titolo di indennità sostitutiva ferie, oltre accessori. Rigettò per il resto il ricorso.
Il con ricorso depositato presso questa Corte in data Pt_2
27.12.2023 proponeva appello avverso tale sentenza lamentando che il Giudice di prime cure aveva mal interpretato la domanda. In particolare testualmente evidenziava che “Il ricorrente non ha invece sollevato alcun rilievo nei confronti della quantificazione dell'anzianità di carriera operata dall'amministrazione e contenuta nel decreto d'inquadramento essendosi invece limitato a chiedere, da un lato, le differenze retributive spettanti per il periodo di pre- ruolo (i c.d. “scatti pre-ruolo”) e con separata domanda le differenze retributive spettanti dopo il passaggio in ruolo e dopo l'emanazione del decreto di ricostruzione (che, si ripete, non è stato contestato). In entrambi i casi – sia per il periodo di pre-ruolo che successivamente all'immissione in ruolo – le differenze retributive richieste trovano fondamento oltre che nelle pronunce della Corte UE e della Cassazione in tema di violazione della parità di trattamento retributivo fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, anche nella specifica questione dell'applicabilità della c.d. “clausola di salvaguardia” prevista dall'art. 2, commi 2-3, CCNL 2011 anche ai docenti che pur non ancora in ruolo fossero comunque in servizio alla data dell'1.09.2010”. La parte appellante lamentava, pertanto, che il ricorso non era lacunoso e carente di allegazioni in riferimento alla domanda come correttamente interpretata, diversamente da quanto valutato dal Giudice di prime cure;
che quindi vi era un'ipotesi di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tanto che agli atti risultava una precisa tabella ove erano indicati anno per anno i giorni di servizi come risultanti dai contratti prodotti, l'indicazione dello scaglione 3-8 da febbraio 2018 (ovvero decorsi 1095 gg. Pari a 36 mesi) ed infine i periodi per i quali si richiedevano le differenze retributive fino all'immissione in ruolo. Ha, inoltre, evidenziato che “il giudice avrebbe ben potuto far uso dei poteri previsti dall'art. 421 c.p.c. e chiedere gli opportuni chiarimenti alla parte ricorrente”. Ha, infine specificato che in atti vi era un chiaro allegato che riportava il calcolo relativo alle differenze retributive spettanti dopo l'immissione in ruolo e fino allo scaglione 9-14, con conteggi non contestati da controparte.
Il appellato si costituiva e, con varie argomentazioni, CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECSIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Riguardo all'unico articolato motivo di gravame - che ha ad oggetto la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l'esatta individuazione della domanda azionata in primo grado - osserva il Collegio che, ad esclusione della prima parte della gravata sentenza, che effettivamente motiva anche in ordine alla questione dell'esatta ricostruzione della carriera, nel caso di specie non contestata, la restante motivazione attiene in pieno alla domanda azionata in primo grado.
In primo luogo il Giudice di prime cure, con la restante motivazione che attiene anche all'esatta domanda azionata, ha operato un'esatta generale ricostruzione del servizio utile per la ricostruzione della carriera.
In particolare, con motivazione ben argomentata, ha chiarito che “Il C.C.N.L. del 14 agosto 2011, applicabile al caso in esame senza la necessità di apposita allegazione e produzione da parte delle parti in ragione del principio iura novit curia per i C.C.N.L. relativi al pubblico impiego. (cfr. Cass. Sez. Un. 23329/2009 e Cass. 19507/2014)., in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre in precedenza il C.C.N.L. per i periodi 1994/97 ed il C.C.N.L. del 29.11.2017 dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. Dall'a.s. 2011/2012, quindi, la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio continuativo, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. La norma contrattuale transitoria prevede che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010” aveva diritto a conservare “ad personam” il trattamento economico della fascia stipendiale 3 – 8 anni – abolita dal predetto C.C.N.L. – sino alla maturazione della successiva fascia stipendiale 9 – 14 anni. In base all'art. 526 d.lgs. 297/1994 “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. In altre parole, ai docenti non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine fino all'immissione in ruolo in cui si procede alla ricostruzione di carriera in base all'art. 485 d.lgs. 297/1994 secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve, quindi, una parziale valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo. Il , cioè, corrisponde CP_1 soltanto eventuali arretrati maturati da tale momento e fino alla ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale. Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il prende in CP_1 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi, ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto. L'art. 4 co. 3 l. 399/1988, integrando l'art. 485 cit., prevede, inoltre, che
“al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. In applicazione dell'art. 489 d.lgs. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 l. 124/1999, il raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico CP_2 di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non vengono conteggiati. Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il Ministero fa applicazione dell'art. 485 cit. e ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi. Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 l. 399/1988. Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Trattasi di motivazione aderente alla domanda azionata atteso che opera una ricostruzione solo generale dell'anzianità di carriera.
Venendo, poi, alla specifica domanda azionata attinente, come si legge testualmente nell'atto di appello, alle “differenze retributive spettanti per il periodo di pre-ruolo (i c.d. “scatti pre-ruolo”)” e alle “differenze retributive spettanti dopo il passaggio in ruolo e dopo l'emanazione del decreto di ricostruzione (che, si ripete, non è stato contestato)” anche sul punto appare confacente la motivazione pur assunta da Giudice di prime cure.
In particolare deve rilevarsi che, come già valutato in altri precedenti giurisprudenziali di merito, il principio da applicarsi al caso di specie è comunque quello della non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
tale principio è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto Persona_1 richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), Per_2 trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha, poi, precisato che cosa debba intendersi per
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha, infine, spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando
“la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CG, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Per_3
e C-456/09, che ha ulteriormente
[...] Persona_4 precisato che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C- 393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti
“stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione ( che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” ( punti 45 e 46). Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Per_5 pronunciata sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.”. Sulla questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è intervenuta, come noto, la CG (sentenza Motter – 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che
“il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni CP_3 obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine. Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. Precisa, inoltre, il Collegio che con sentenza della Suprema Corte sez. L. n.31149/2019 del 28.11.2019 – a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 20.9.2018 in causa C466/217 Motter - è stato espresso il principio secondo cui
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. Nella parte motiva della sentenza si legge che “…….I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_6
Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51).”…..”Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». ………”Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del CP_1 ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione…”……”non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto….” “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, ……”Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
……”a)l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato…”. Orbene, osserva il Collegio – una volta correttamente interpretata la domanda attinente alla condanna alle differenze retributive per il servizio pre-ruolo e per quello in ruolo – si pone, comunque, la questione della compiuta allegazione delle circostanze di fatto. Ed allora effettivamente la parte ricorrente, attuale appellante, è stata carente nelle allegazioni di fatto, necessarie per chiarire se effettivamente abbia diritto alle differenze retributive, relativamente al servizio pre ruolo e, conseguentemente, a quello di ruolo. Nel ricorso di primo grado è infatti indicato solo il periodo complessivo dell'attività lavorativa, come docente a tempo determinato, ma non sono state indicate le relative modalità di svolgimento della prestazione, quali la loro durata e l'orario di lavoro.
Tanto sarebbe stato necessario allegare per verificare se vi sia stata, nel caso di specie, una effettiva discriminazione oppure una discriminazione alla rovescia.
Tale circostanza - che non incide sulla ricostruzione della carriera, atteso che nel caso di specie, tale aspetto non è in contestazione – incide, comunque, sul riconoscimento delle differenze retributive, oggetto del presente giudizio, rendendo la domanda azionata in primo grado sostanzialmente inammissibile.
Né d'altra parte è possibile supplire a tale carenza di allegazione attraverso la documentazione prodotta, atteso che l'onere di allegazione è necessario ancor prima dell'onere probatorio.
L'appello in esame va, pertanto, rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Attesa la natura della decisione e la necessità, comunque, di modifica in parte della motivazione della sentenza gravata le spese del presente grado di giudizio si intendono compensate tra le parti.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 18.9.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in data 18.9.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3228/2023 del ruolo generale lavoro
T R A
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. A. Ariotto, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappr.p.t. rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, come in atti
APPELLATO CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.8.2020 presso il Tribunale di Nola
– Sezione Lavoro dedusse di essere docente e di Parte_1 avere prestato servizio di insegnamento pre-ruolo dall'anno 2007/2008; di essere stato immesso in ruolo nell'anno scolastico 2018/2019 con mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado;
che era stato adottato decreto di ricostruzione di carriera in data 27.1.2020. Tanto premesso chiese la condanna a differenze retributive sia riguardo al servizio pre-ruolo che al servizio in ruolo, atteso l'errato riconoscimento dello scaglione;
chiese, altresì, la condanna del convenuto al pagamento delle indennità CP_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2017/2018. In particolare chiese la condanna a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica della somma di €. 592, 65 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la condanna al pagamento a titolo di indennità per ferie non fruite negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 della somma di €. 1.303,65 oltre accessori la condanna al pagamento a titolo di differenze retributive a seguito del riconoscimento dello scaglione 3-8 della somma di €. 2.681, 97 oltre accessori, nonchè i successivi ratei a scadere sino a dicembre 2023.
Il convenuto si costituì ed eccepì in via preliminare la CP_1 prescrizione dei crediti;
chiese, comunque, il rigetto del ricorso nel merito.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 28.6.2023 accolse parzialmente la domanda, e, per l'effetto, condannò il CP_1 convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di €977,06 a titolo di indennità sostitutiva ferie, oltre accessori. Rigettò per il resto il ricorso.
Il con ricorso depositato presso questa Corte in data Pt_2
27.12.2023 proponeva appello avverso tale sentenza lamentando che il Giudice di prime cure aveva mal interpretato la domanda. In particolare testualmente evidenziava che “Il ricorrente non ha invece sollevato alcun rilievo nei confronti della quantificazione dell'anzianità di carriera operata dall'amministrazione e contenuta nel decreto d'inquadramento essendosi invece limitato a chiedere, da un lato, le differenze retributive spettanti per il periodo di pre- ruolo (i c.d. “scatti pre-ruolo”) e con separata domanda le differenze retributive spettanti dopo il passaggio in ruolo e dopo l'emanazione del decreto di ricostruzione (che, si ripete, non è stato contestato). In entrambi i casi – sia per il periodo di pre-ruolo che successivamente all'immissione in ruolo – le differenze retributive richieste trovano fondamento oltre che nelle pronunce della Corte UE e della Cassazione in tema di violazione della parità di trattamento retributivo fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, anche nella specifica questione dell'applicabilità della c.d. “clausola di salvaguardia” prevista dall'art. 2, commi 2-3, CCNL 2011 anche ai docenti che pur non ancora in ruolo fossero comunque in servizio alla data dell'1.09.2010”. La parte appellante lamentava, pertanto, che il ricorso non era lacunoso e carente di allegazioni in riferimento alla domanda come correttamente interpretata, diversamente da quanto valutato dal Giudice di prime cure;
che quindi vi era un'ipotesi di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, tanto che agli atti risultava una precisa tabella ove erano indicati anno per anno i giorni di servizi come risultanti dai contratti prodotti, l'indicazione dello scaglione 3-8 da febbraio 2018 (ovvero decorsi 1095 gg. Pari a 36 mesi) ed infine i periodi per i quali si richiedevano le differenze retributive fino all'immissione in ruolo. Ha, inoltre, evidenziato che “il giudice avrebbe ben potuto far uso dei poteri previsti dall'art. 421 c.p.c. e chiedere gli opportuni chiarimenti alla parte ricorrente”. Ha, infine specificato che in atti vi era un chiaro allegato che riportava il calcolo relativo alle differenze retributive spettanti dopo l'immissione in ruolo e fino allo scaglione 9-14, con conteggi non contestati da controparte.
Il appellato si costituiva e, con varie argomentazioni, CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECSIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Riguardo all'unico articolato motivo di gravame - che ha ad oggetto la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l'esatta individuazione della domanda azionata in primo grado - osserva il Collegio che, ad esclusione della prima parte della gravata sentenza, che effettivamente motiva anche in ordine alla questione dell'esatta ricostruzione della carriera, nel caso di specie non contestata, la restante motivazione attiene in pieno alla domanda azionata in primo grado.
In primo luogo il Giudice di prime cure, con la restante motivazione che attiene anche all'esatta domanda azionata, ha operato un'esatta generale ricostruzione del servizio utile per la ricostruzione della carriera.
In particolare, con motivazione ben argomentata, ha chiarito che “Il C.C.N.L. del 14 agosto 2011, applicabile al caso in esame senza la necessità di apposita allegazione e produzione da parte delle parti in ragione del principio iura novit curia per i C.C.N.L. relativi al pubblico impiego. (cfr. Cass. Sez. Un. 23329/2009 e Cass. 19507/2014)., in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre in precedenza il C.C.N.L. per i periodi 1994/97 ed il C.C.N.L. del 29.11.2017 dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 anni ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. Dall'a.s. 2011/2012, quindi, la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio continuativo, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. La norma contrattuale transitoria prevede che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010” aveva diritto a conservare “ad personam” il trattamento economico della fascia stipendiale 3 – 8 anni – abolita dal predetto C.C.N.L. – sino alla maturazione della successiva fascia stipendiale 9 – 14 anni. In base all'art. 526 d.lgs. 297/1994 “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. In altre parole, ai docenti non viene riconosciuta alcuna anzianità in relazione ai precedenti rapporti di lavoro a termine fino all'immissione in ruolo in cui si procede alla ricostruzione di carriera in base all'art. 485 d.lgs. 297/1994 secondo cui “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. L'anzianità maturata nel corso di rapporti a termine riceve, quindi, una parziale valorizzazione soltanto dopo l'immissione in ruolo e solo con efficacia ex nunc dal momento della conferma in ruolo. Il , cioè, corrisponde CP_1 soltanto eventuali arretrati maturati da tale momento e fino alla ricostruzione di carriera. Al momento dell'immissione in ruolo, il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale. Successivamente al superamento positivo del periodo di prova, però, a domanda dell'interessato, il prende in CP_1 considerazione i servizi eventualmente prestati anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi, ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto. L'art. 4 co. 3 l. 399/1988, integrando l'art. 485 cit., prevede, inoltre, che
“al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. In applicazione dell'art. 489 d.lgs. 297/1994, come interpretato dall'art. 11 co. 14 l. 124/1999, il raggruppa i servizi a termine in base all'anno scolastico CP_2 di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente. Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non vengono conteggiati. Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il Ministero fa applicazione dell'art. 485 cit. e ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi. Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 co. 3 l. 399/1988. Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Trattasi di motivazione aderente alla domanda azionata atteso che opera una ricostruzione solo generale dell'anzianità di carriera.
Venendo, poi, alla specifica domanda azionata attinente, come si legge testualmente nell'atto di appello, alle “differenze retributive spettanti per il periodo di pre-ruolo (i c.d. “scatti pre-ruolo”)” e alle “differenze retributive spettanti dopo il passaggio in ruolo e dopo l'emanazione del decreto di ricostruzione (che, si ripete, non è stato contestato)” anche sul punto appare confacente la motivazione pur assunta da Giudice di prime cure.
In particolare deve rilevarsi che, come già valutato in altri precedenti giurisprudenziali di merito, il principio da applicarsi al caso di specie è comunque quello della non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
tale principio è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto Persona_1 richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), Per_2 trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha, poi, precisato che cosa debba intendersi per
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha, infine, spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando
“la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CG, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro
“dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Per_3
e C-456/09, che ha ulteriormente
[...] Persona_4 precisato che “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”. Ancora più di recente la Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C- 393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti
“stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
“elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione ( che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” ( punti 45 e 46). Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 Per_5 pronunciata sempre con riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.”. Sulla questione della conformità dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 al diritto comunitario, è intervenuta, come noto, la CG (sentenza Motter – 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che
“il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come alcuni CP_3 obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine. Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. Precisa, inoltre, il Collegio che con sentenza della Suprema Corte sez. L. n.31149/2019 del 28.11.2019 – a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 20.9.2018 in causa C466/217 Motter - è stato espresso il principio secondo cui
“In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. Nella parte motiva della sentenza si legge che “…….I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_6
Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere « un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» ( punto 51).”…..”Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva «gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». ………”Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del CP_1 ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione…”……”non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto….” “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, ……”Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
……”a)l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato…”. Orbene, osserva il Collegio – una volta correttamente interpretata la domanda attinente alla condanna alle differenze retributive per il servizio pre-ruolo e per quello in ruolo – si pone, comunque, la questione della compiuta allegazione delle circostanze di fatto. Ed allora effettivamente la parte ricorrente, attuale appellante, è stata carente nelle allegazioni di fatto, necessarie per chiarire se effettivamente abbia diritto alle differenze retributive, relativamente al servizio pre ruolo e, conseguentemente, a quello di ruolo. Nel ricorso di primo grado è infatti indicato solo il periodo complessivo dell'attività lavorativa, come docente a tempo determinato, ma non sono state indicate le relative modalità di svolgimento della prestazione, quali la loro durata e l'orario di lavoro.
Tanto sarebbe stato necessario allegare per verificare se vi sia stata, nel caso di specie, una effettiva discriminazione oppure una discriminazione alla rovescia.
Tale circostanza - che non incide sulla ricostruzione della carriera, atteso che nel caso di specie, tale aspetto non è in contestazione – incide, comunque, sul riconoscimento delle differenze retributive, oggetto del presente giudizio, rendendo la domanda azionata in primo grado sostanzialmente inammissibile.
Né d'altra parte è possibile supplire a tale carenza di allegazione attraverso la documentazione prodotta, atteso che l'onere di allegazione è necessario ancor prima dell'onere probatorio.
L'appello in esame va, pertanto, rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Attesa la natura della decisione e la necessità, comunque, di modifica in parte della motivazione della sentenza gravata le spese del presente grado di giudizio si intendono compensate tra le parti.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
- Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 18.9.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Totaro