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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1285/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di PC, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20) con decorrenza dal giorno 7.02.2025 scaduti il giorno 19.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata alla P.zza Pierangeli, n. 45, di Pescara, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Paolo Mancini, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata al Viale Regina Elena, n. 20, di Pescara, Controparte_1 presso e nello studio dell'avv. Stefano Dell'Osa, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 602/2022 del Tribunale di Chieti pubblicata il
2.12.2022 – altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea: – in via principale, 1) accertare e dichiarare che il contratto di mantenimento del 30/06/2017 rep.1496 raccolta n. 1210 registrato a Chieti il 07/07/2017 stipulato dal notaio Persona_1
è simulato e per l'effetto dichiarare che il detto bene rientri nell'asse ereditario del de cuius
per tutti i motivi indicati nelle premesse e/o in subordine accertare e Persona_2
dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del contratto di mantenimento del
30/06/2017 per tutti i motivi indicati nelle premesse.
Conseguentemente ordinarsi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative annotazioni, con esonero di ogni responsabilità”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Sua Giustizia,
- in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero rigettare in quanto infondato l'appello proposto dalla sig.ra , con conferma della sentenza Parte_1 impugnata - con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 36/2021R.G.C. - promosso da , nei confronti della figlia, (onde sentir accertare Parte_1 Controparte_1
la simulazione relativa del contratto di mantenimento per Notar in data 30.6.2017 (rep. 1496; Persona_1 racc. 1210), ripassato tra la convenuta e il padre (deceduto in data 4.12.2019), avente Persona_2
a oggetto il trasferimento da parte di quest'ultimo dell'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito alla Via Ricasoli, n. 32, di San Giovanni Teatino, siccome dissimulante una donazione, con conseguente riduzione della quota spettante alla convenuta, e/o in subordine accertare la nullità/annullabilità/inesistenza del contratto di mantenimento), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree - il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, così statuiva: “RIGETTA tutte le domande di parte attrice. CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in € 7.254,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che l'attrice, a sostegno delle proprie pretese, aveva dedotto: - di aver contratto in data 5.11.1988 matrimonio con il marito, (deceduto Persona_2
in data 4.12.2019); - che dalla loro unione erano nati i figli , e;
CP_1 Per_3 Persona_4
- che il defunto coniuge, prima del loro matrimonio, aveva avuto due figlie da altra relazione,
e ; - di aver vissuto con il marito fino al luglio 2017 Per_5 Persona_6 nell'appartamento posto nell'edificio di proprietà di quest'ultimo alla Via Ricasoli n. 32 di San
Giovanni Teatino;
- che nel mese da ultimo citato si era vista costretta a trasferirsi al piano terra del menzionato fabbricato, per avere il coniuge trasferito alla figlia la proprietà CP_1 della casa coniugale rappresentata dal ridetto appartamento posto al primo piano dell'edificio de quo con contratto di mantenimento in data 30.6.2017, per Notar
[...]
(rep. 1496; racc. 1210); - che tale contratto era nullo (in quanto dissimulante una Per_1
donazione) perché al momento della stipula il vitaliziato era già in stato di salute precario, nonché per la sproporzione tra l'obbligazione di natura assistenziale ivi pattuita ed il valore dell'appartamento controverso, nonché per non esserne la stipula stata formalizzata dinanzi a testimoni, nonché per non prevedere lo stesso la clausola risolutiva espressa in caso d'inadempimento dell'obbligazione di natura assistenziale da parte della ZI;
- che, dissimulando detto contratto una donazione modale, ne era seguita una lesione della quota di legittima di propria spettanza sul patrimonio del defunto marito.
1.2. Dava altresì atto che la convenuta si era costituita ed aveva resistito alle domande attoree, sostenendo che all'epoca della stipula del contratto di mantenimento il padre aveva
73 anni ed era in buona salute, con conseguente aspettativa di vita residua tale da concretare l'alea necessaria per la validità del predetto contratto;
che ella aveva prestato l'assistenza morale e materiale al padre sino al suo decesso;
che la domanda di riduzione era inammissibile perché generica.
1.3. Ciò posto, il Tribunale maturava il proprio convincimento in ordine all'infondatezza delle domande attoree -precisato che l'interesse all'accertamento della simulazione del contratto di mantenimento de quo, ex art. 1417 c.c., consistesse nella restituzione del cespite controverso alla massa ereditaria (conseguente all'accoglimento della domanda di riduzione, basata sul fatto che detta simulazione implicasse la lesione della quota di legittima dell'attrice sul patrimonio del ripetuto de cuius)- in applicazione del principio della ragione più liquida, dopo aver ritenuto che la domanda di riduzione difettasse di allegazione e prova circa i relativi elementi costitutivi, non essendovi prova in giudizio né del valore della massa ereditaria residuata, né di altri elementi costituenti quest'ultima, né di eventuali debiti gravanti sulla stessa, né del numero di legittimari nonché del conseguente ammontare delle rispettive quote di riserva, né della misura in cui il trasferimento immobiliare controverso avesse ecceduto la quota di legittima in parola (essendosi l'attrice sul punto limitata a dedurre che il de cuius “era proprietario di una palazzina sita in San Giovanni
Teatino…composta da un pian terreno, da un primo piano e da una mansarda non finita” e che la asserita donazione dissimulata “ledeva la propria quota di legittima”); a tale ultimo proposito il giudicante evidenziava che la aveva affermato (in sede di terza memoria Pt_1
ex art. 183, co. 6., c.p.c.), di non conoscere il numero degli eredi del de cuius. 1.4. Il giudice delle prime cure riconduceva poi l'infondatezza della domanda di nullità del contratto di mantenimento de quo (basata sull'assenza di testimoni in sede di relativo rogito, nonché mancata previsione della clausola risolutiva espressa in caso d'inadempimento degli obblighi assistenziali, nonché difetto di alea contrattuale essendo il vitaliziato già malato al tempo della stipula): a) all'avvenuta relativa formalizzazione in forma pubblica, come prescritto ex lege (richiamati i principi per cui la forma solenne dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni ex art. 782 c.c. e art. 48, co. 1, l. 89/2013 non è necessaria per la validità della donazione indiretta di bene immobile), b) alla legittimità della mancata previsione dell'anzidetta clausola in quanto rientrante nella libera scelta dell'autonomia privata;
c) all'insussistenza di prove per cui il defunto vitaliziato fosse affetto già al tempo della stipula da patologie tali da rendere “estremamente probabile” il decesso in tempi brevi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi d'appello, con cui ha denunciato
1) l'erroneità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; 2) l'erroneità della sentenza impugnata per non aver accertato la nullità del contratto di mantenimento in data 30.6.2017, per Notar Persona_1
(rep. 1496; racc. 1210).
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 c.p.c., deducendone l'infondatezza nel merito e, quindi, chiedendone il rigetto.
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 15.02.2024 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del
13.02.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_7 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 4.02.2025 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”. All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 6.02.2024, svolta in relazione all'udienza del 4.02.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali nella misura minima di 20+20.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare, sia pure faticosamente, le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata non attiene alla presente fase del giudizio, avendo il gravame positivamente superato la fase del filtro- rileva che il gravame è palesemente infondato.
6. Del tutto privo di pregio si rivela, innanzi tutto, il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante si duole che il giudice delle prime cure, non avendo correttamente interpretato la domanda azionata, ha giudicato in violazione dell'art. 112
c.p.c., con mal governo del principio della ragione più liquida, per essersi pronunciato in merito alla domanda di quantificazione della quota di legittima di propria spettanza sulla massa ereditaria del defunto marito, pur non rientrando tale domanda tra le pretese azionate.
Precisa che la domanda azionata aveva ad oggetto unicamente l'accertamento della nullità del contratto di mantenimento per cui è causa, nell'interesse di veder restituito l'immobile controverso all'anzidetta massa ereditaria.
Spiega che “il problema principale di tutta la vicenda è la dichiarazione di nullità del contratto di mantenimento e non altro. Infatti la comparsa conclusionale non parla di altro e cioè del contratto di mantenimento e non già di accertamento della quota di legittima”.
6.2. Osserva il Collegio che, come correttamente rilevato in prime cure, l'odierna appellante ha svolto innanzi tutto domanda di accertamento della simulazione del contratto di mantenimento in data 30.6.2017, per Notar (rep. 1496; racc. 1210), con Persona_1
richiesta di riduzione della donazione modale (asseritamente dissimulata per tramite del poc'anzi detto rogito) ai fini della reintegrazione della propria quota di legittima sulla ridetta massa ereditaria;
ciò, invero, risulta chiaramente anche dalle conclusioni formulate nell'atto di citazione del seguente tenore “accertare e dichiarare che il contratto di mantenimento del
30/06/2017 rep. 1496 raccolta 1210 registrato a Chieti il 07/07/2017 stipulato dal notaio è simulato e per l'effetto dichiarare la riduzione della quota di legittima Persona_1
spettante alla sig.ra nella qualità di erede legittima del sig. Controparte_1 Persona_2
per tutti i motivi indicati nelle premesse e/o in subordine accertare e dichiarare la
[...]
nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del contratto di mantenimento del 30/06/2017 per tutti
i motivi indicati nelle premesse” le quali evidenziano che la domanda diretta a far valere “la nullità e/o inammissibilità e/o inesistenza del contratto di mantenimento” è stata svolta in via subordinata.
6.3. Alla luce delle conclusioni svolte in via principale, il giudice di primo grado correttamente ha esaminato la domanda di accertamento della simulazione e ritenuto che presupposto di tale accertamento fosse che l'istante (in quanto soggetto terzo rispetto al negozio asseritamente dissimulato) fosse portatrice di un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto, nonché che tale diritto consistesse nel caso di specie nell'interesse all'altra domanda azionata (ovvero quella di riduzione), ha altrettanto correttamente fatto ricorso al principio della ragione più liquida andando a verificare la consistenza di quest'ultima.
Invero, il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 15350/2017; Cass. SS.UU. 9936/2014).
6.4. Ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti pervenire con riferimento all'azione di simulazione promossa dal coerede a tutela della propria quota di riserva, senza contestuale proposizione di azione di riduzione, atteso che anche in tale caso l'attore ha l'onere (non soddisfatto nella specie) di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore, allegando e comprovando tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva.
6.5. Giova infine precisare, per mera completezza, che, ove invece l'azione di simulazione non fosse stata strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva dell'attrice, ma, secondo quanto dalla stessa sostenuto nel presente grado, al mero fine di recuperare all'asse ereditario (indipendentemente dall'accertamento delle quote di legittima) il bene immobile oggetto del contratto di mantenimento con ripristino della consistenza effettiva del patrimonio del dante causa, la domanda di simulazione si sarebbe rivelata infondata atteso che rispetto ad un'azione siffatta la sig.ra non avrebbe assunto la posizione di terzo, Pt_1 ai fini della limiti alla prova testimoniale stabilita dall'art. 1417 c.c., sicché avrebbe dovuto dimostrare la simulazione con la cd “controdichiarazione” nella specie non prodotta.
Invero la Suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di precisare che “dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia un terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni –anche dissimulate- per ricostruire il patrimonio ereditario
e ristabilirne l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius traendo un vantaggio dalla stessa in qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge
e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo” (Cass. 41132/2021; Cass. 536/2018;
Cass. 7134/2001).
Anche recentemente (Cass. 11659/2023) la Suprema Corte è tornata sull'argomento specificando che “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” e chiarendo che “affinché l'erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima” con la conseguenza che, se la deroga alla restrizione della prova posta dall'art. 1417 c.c. “non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, resta però ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. rimiri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come “terzo” rispetto all'atto impugnato”.
7. Anche il secondo motivo di gravame risulta palesemente infondato.
7.1. Con tale motivo, articolato in più profili di doglianza, l'appellante torna a prospettare la nullità del contratto di mantenimento per cui è causa, ripercorrendo a lungo i principi normativi e giurisprudenziali riferiti a tale tipologia contrattuale, lamentandone la violazione da parte del giudicante, sulla scorta delle prospettazioni di seguito riportate (sovrapponibili a quelle già formulate in prime cure).
7.1.1. Torna a ricondurre la nullità del contratto in parola al difetto dell'alea contrattuale, desumibile dal fatto che il defunto vitaliziato sarebbe stato, già al momento della stipula, in stato di salute precario e con aspettativa di vita limitata (come attestato dalla documentazione medica versata in atti, con particolare riguardo alla pagina 6 della cartella clinica in cui v'è diagnosi di “recidiva di scompenso cardiaco il paziente già sottoposto a sostituzione valvolare della tricuspide e plastica mitralica e con attuale moderata depressione contrattile del ventricolo sn. Portatore di PM definitivo. Fibrallazione atriale permanente in NAO, IRC ed anemia macrotica”), con conseguente sproporzione tra le relative prestazioni contrattuali, sì da inferirsene che tale contratto dissimuli una donazione modale ex art. 793 c.c.
Lamenta a tal riguardo la mancata disposizione da parte del giudicante della CTU volta ad accertare detta precarietà di salute.
7.1.2. Ribadisce che tale contratto difetta della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso d'inadempimento degli obblighi di natura assistenziale, che invece andava prevista a pena di nullità, data la tipologia di contratto di che trattasi.
7.1.3. Insiste, poi, nel ricondurre la nullità in parola alla mancanza di due testimoni in sede di relativo rogito notarile (la cui presenza è prescritta dall'art. 48 della l. n. 89 del 16/12/1913), in base al disposto dell'art. 1418, co.1, c.c.
Richiama il principio della rilevabilità d'ufficio in appello dalla nullità del negozio dissimulato.
Insiste per l'ammissione della prova testimoniale, non ammessa in prime cure, volta a dimostrare la simulazione de qua.
7.2. Va in primo luogo disattesa la prima doglianza.
7.2.1. Al riguardo si rileva che la precarietà della salute non è di per sé sufficiente a far venir meno il presupposto dell'alea contrattuale alla luce del principio per cui “per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea, ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del contratto. Le condizioni di salute del vitaliziato, seppur precarie, non sono idonee ad escludere l'elemento aleatorio, a meno che esse non rappresentino la certezza di una morte imminente” (Cass. n. 28329/2023).
Attenendosi a tale principio il primo giudice ha correttamente ed adeguatamente esaminato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato e sulla gravosità delle prestazioni assunte dalla vitalizzante, ben potesse ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto.
7.2.2 Nel caso di specie infatti: - il defunto vitaliziato al momento della stipula del contratto aveva l'età di 73 anni (un'età non avanzata in relazione alla ordinaria (e notoria) aspettativa di vita delle persone di sesso maschile della italiana); - il predetto non soffriva di patologie implicanti in sé la certezza del relativo decesso imminente (diversamente da quanto prospettato dall'appellante), tanto che nell'atto sig. dichiarava “di non essere CP_1 affetto da malattie o patologie in genere, che possano pregiudicare la sua speranza di vita”);
- non risulta che alla data (30.06.2017) della stipula del contratto di mantenimento il predetto avesse subito dei ricoveri ospedalieri (peraltro la circostanza del difetto di pregressi ricoveri ospedalieri, specificamente allegata dalla convenuta, non è stata contestata dall'attrice in primo grado entro i termini previsti per la definitiva formazione del thema probandum); - nella relazione medica della fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II del 20.12.2018
(successiva di quasi un anno e mezzo rispetto alla stipula dell'atto) si dà atto del solo recente riscontro di insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica severe e della sottoposizione in data 13.12.2018 ad intervento cardiochirurgico di plastica valvolare e di sostituzione valvolare tricuspidalica;
- la diagnosi di cui alla pagina 6 della cartella clinica citata nell'atto di gravame relativa a “recidiva di scompenso cardiaco il paziente già sottoposto a sostituzione valvolare della tricuspide e plastica mitralica e con attuale moderata depressione contrattile del ventricolo sn. Portatore di PM definitivo. Fibrillazione atriale permanente in NAO, IRC ed anemia macrotica”) è del settembre 2019 successiva di oltre due anni rispetto alla stipula del contratto di mantenimento, mentre l'intervento di sostituzione valvolare della tricuspide e plastica mitralica citato nella diagnosi è quello del dicembre 2018 (come detto successivo di quasi un anno e mezzo rispetto alla stipula del contratto); - il decesso dell'uomo si verificò nel dicembre 2019 a distanza di circa due anni e mezzo rispetto alla stipula del contratto ed avvenne all'improvviso (come dimostrato dal fatto che l'uomo morì nel sonno).
A fronte di tali risultanze e della produzione da parte dell'appellante in primo grado di documentazione sanitaria tutta successiva alla stipula del contratto, correttamente il primo giudice ha disatteso, sul rilievo (da confermarsi in questa sede) della sua natura esplorativa, la richiesta di CTU diretta ad accertare quale sarebbe stata l'aspettativa di vita del sig.
al momento della stipula del contratto di mantenimento. CP_1 7.2.3. Se dunque deve escludersi che alla data di stipula del contratto di mantenimento per cui è causa il ZI versasse in condizioni di salute che consentissero di prevedere che il decesso dell'assistito si sarebbe verificato con certezza a breve, deve anche escludersi che le prestazioni assistenziali assunte dalla LI (la quale si è obbligata a
“prestare la più ampia assistenza materiale e morale per tutta la durata della vita del beneficiario ed
a prescindere dal fatto che egli sia in grado di provvedersi autonomamente” con la precisazione che
“La prestazione assistenziale dovuta da deve ritenersi comprensiva di ogni Controparte_1 cosa atta a soddisfare i bisogni della vita e così, a mero titolo esemplificativo: - della fornitura di vitto, alloggio e vestiario, in conformità alle attuali abitudini di vita del beneficiario;
- dell'assistenza morale, con effettuazione di frequenti visite di cortesia, accompagnamento del beneficiario nei luoghi che saranno dallo stesso indicati e soddisfacimento di ogni esigenza analoga;
- dell'assistenza medica, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero temporaneo presso ospedali e case di cura”) destinate a variare nel tempo e ad aggravarsi con il progredire dell'età del ZI ed il mutare dei bisogni dello stesso, fossero sproporzionate alla luce della valutazione comparativa con il valore dell'immobile oggetto del contratto (come in esso identificato e valutato, e cioè € 110.000,00, non essendo stati offerti elementi per ritenere che l'immobile avesse il diverso valore genericamente allegato dall'appellante).
7.3 Inconsistente si rivela anche la seconda doglianza, dovendo al riguardo rilevarsi come non vi sia norma né principio giurisprudenziale che preveda l'obbligo per i contraenti di un contratto di mantenimento di inserire la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
7.4 Priva di pregio risulta, infine, la terza doglianza, dovendo rilevarsi come nella specie risulti rispettata la forma scritta prevista per il contratto di mantenimento avente ad oggetto di trasferimento di bene immobile e come, una volta esclusa la fondatezza della domanda di simulazione, non vada verificato nella specie il rispetto della forma prevista per il diverso contratto di donazione.
Giova ad ogni modo rilevare come il primo giudice abbia anche chiarito, e su questo punto alcun rilievo risulta svolto dall'appellante nell'atto di gravame, che l'obbligatorietà dell'atto pubblico è prevista per la sola donazione tipica, non per gli atti di liberalità non donativi
(Cass. n. 24040/2020; Cass. n. 4682/2018; Cass. 3819/2015) sicché è da reputarsi valido ogni atto di liberalità diverso dalla donazione, che presenti la forma prescritta per l'atto da cui risulta la liberalità (Cassazione civile sez. I, 05/06/2013, n.14197; Cassazione civile sez.
II, 03/11/2009, n.23297).
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore indeterminabile di complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. A fronte della palese infondatezza dei motivi di appello si configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione di parte appellante al patrocinio a spese dello Stato.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.470,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1285/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di PC, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 4.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20) con decorrenza dal giorno 7.02.2025 scaduti il giorno 19.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata alla P.zza Pierangeli, n. 45, di Pescara, Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Paolo Mancini, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata al Viale Regina Elena, n. 20, di Pescara, Controparte_1 presso e nello studio dell'avv. Stefano Dell'Osa, che la rappresenta e difende, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 602/2022 del Tribunale di Chieti pubblicata il
2.12.2022 – altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea: – in via principale, 1) accertare e dichiarare che il contratto di mantenimento del 30/06/2017 rep.1496 raccolta n. 1210 registrato a Chieti il 07/07/2017 stipulato dal notaio Persona_1
è simulato e per l'effetto dichiarare che il detto bene rientri nell'asse ereditario del de cuius
per tutti i motivi indicati nelle premesse e/o in subordine accertare e Persona_2
dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del contratto di mantenimento del
30/06/2017 per tutti i motivi indicati nelle premesse.
Conseguentemente ordinarsi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle relative annotazioni, con esonero di ogni responsabilità”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in Sua Giustizia,
- in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero rigettare in quanto infondato l'appello proposto dalla sig.ra , con conferma della sentenza Parte_1 impugnata - con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 36/2021R.G.C. - promosso da , nei confronti della figlia, (onde sentir accertare Parte_1 Controparte_1
la simulazione relativa del contratto di mantenimento per Notar in data 30.6.2017 (rep. 1496; Persona_1 racc. 1210), ripassato tra la convenuta e il padre (deceduto in data 4.12.2019), avente Persona_2
a oggetto il trasferimento da parte di quest'ultimo dell'appartamento posto al primo piano dell'immobile sito alla Via Ricasoli, n. 32, di San Giovanni Teatino, siccome dissimulante una donazione, con conseguente riduzione della quota spettante alla convenuta, e/o in subordine accertare la nullità/annullabilità/inesistenza del contratto di mantenimento), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree - il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, così statuiva: “RIGETTA tutte le domande di parte attrice. CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta che liquida in € 7.254,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge”.
1.1. Il Tribunale dava atto che l'attrice, a sostegno delle proprie pretese, aveva dedotto: - di aver contratto in data 5.11.1988 matrimonio con il marito, (deceduto Persona_2
in data 4.12.2019); - che dalla loro unione erano nati i figli , e;
CP_1 Per_3 Persona_4
- che il defunto coniuge, prima del loro matrimonio, aveva avuto due figlie da altra relazione,
e ; - di aver vissuto con il marito fino al luglio 2017 Per_5 Persona_6 nell'appartamento posto nell'edificio di proprietà di quest'ultimo alla Via Ricasoli n. 32 di San
Giovanni Teatino;
- che nel mese da ultimo citato si era vista costretta a trasferirsi al piano terra del menzionato fabbricato, per avere il coniuge trasferito alla figlia la proprietà CP_1 della casa coniugale rappresentata dal ridetto appartamento posto al primo piano dell'edificio de quo con contratto di mantenimento in data 30.6.2017, per Notar
[...]
(rep. 1496; racc. 1210); - che tale contratto era nullo (in quanto dissimulante una Per_1
donazione) perché al momento della stipula il vitaliziato era già in stato di salute precario, nonché per la sproporzione tra l'obbligazione di natura assistenziale ivi pattuita ed il valore dell'appartamento controverso, nonché per non esserne la stipula stata formalizzata dinanzi a testimoni, nonché per non prevedere lo stesso la clausola risolutiva espressa in caso d'inadempimento dell'obbligazione di natura assistenziale da parte della ZI;
- che, dissimulando detto contratto una donazione modale, ne era seguita una lesione della quota di legittima di propria spettanza sul patrimonio del defunto marito.
1.2. Dava altresì atto che la convenuta si era costituita ed aveva resistito alle domande attoree, sostenendo che all'epoca della stipula del contratto di mantenimento il padre aveva
73 anni ed era in buona salute, con conseguente aspettativa di vita residua tale da concretare l'alea necessaria per la validità del predetto contratto;
che ella aveva prestato l'assistenza morale e materiale al padre sino al suo decesso;
che la domanda di riduzione era inammissibile perché generica.
1.3. Ciò posto, il Tribunale maturava il proprio convincimento in ordine all'infondatezza delle domande attoree -precisato che l'interesse all'accertamento della simulazione del contratto di mantenimento de quo, ex art. 1417 c.c., consistesse nella restituzione del cespite controverso alla massa ereditaria (conseguente all'accoglimento della domanda di riduzione, basata sul fatto che detta simulazione implicasse la lesione della quota di legittima dell'attrice sul patrimonio del ripetuto de cuius)- in applicazione del principio della ragione più liquida, dopo aver ritenuto che la domanda di riduzione difettasse di allegazione e prova circa i relativi elementi costitutivi, non essendovi prova in giudizio né del valore della massa ereditaria residuata, né di altri elementi costituenti quest'ultima, né di eventuali debiti gravanti sulla stessa, né del numero di legittimari nonché del conseguente ammontare delle rispettive quote di riserva, né della misura in cui il trasferimento immobiliare controverso avesse ecceduto la quota di legittima in parola (essendosi l'attrice sul punto limitata a dedurre che il de cuius “era proprietario di una palazzina sita in San Giovanni
Teatino…composta da un pian terreno, da un primo piano e da una mansarda non finita” e che la asserita donazione dissimulata “ledeva la propria quota di legittima”); a tale ultimo proposito il giudicante evidenziava che la aveva affermato (in sede di terza memoria Pt_1
ex art. 183, co. 6., c.p.c.), di non conoscere il numero degli eredi del de cuius. 1.4. Il giudice delle prime cure riconduceva poi l'infondatezza della domanda di nullità del contratto di mantenimento de quo (basata sull'assenza di testimoni in sede di relativo rogito, nonché mancata previsione della clausola risolutiva espressa in caso d'inadempimento degli obblighi assistenziali, nonché difetto di alea contrattuale essendo il vitaliziato già malato al tempo della stipula): a) all'avvenuta relativa formalizzazione in forma pubblica, come prescritto ex lege (richiamati i principi per cui la forma solenne dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni ex art. 782 c.c. e art. 48, co. 1, l. 89/2013 non è necessaria per la validità della donazione indiretta di bene immobile), b) alla legittimità della mancata previsione dell'anzidetta clausola in quanto rientrante nella libera scelta dell'autonomia privata;
c) all'insussistenza di prove per cui il defunto vitaliziato fosse affetto già al tempo della stipula da patologie tali da rendere “estremamente probabile” il decesso in tempi brevi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi d'appello, con cui ha denunciato
1) l'erroneità della sentenza impugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; 2) l'erroneità della sentenza impugnata per non aver accertato la nullità del contratto di mantenimento in data 30.6.2017, per Notar Persona_1
(rep. 1496; racc. 1210).
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 c.p.c., deducendone l'infondatezza nel merito e, quindi, chiedendone il rigetto.
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 15.02.2024 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del
13.02.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_7 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 4.02.2025 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”. All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 6.02.2024, svolta in relazione all'udienza del 4.02.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali nella misura minima di 20+20.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare, sia pure faticosamente, le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e rilevato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata non attiene alla presente fase del giudizio, avendo il gravame positivamente superato la fase del filtro- rileva che il gravame è palesemente infondato.
6. Del tutto privo di pregio si rivela, innanzi tutto, il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante si duole che il giudice delle prime cure, non avendo correttamente interpretato la domanda azionata, ha giudicato in violazione dell'art. 112
c.p.c., con mal governo del principio della ragione più liquida, per essersi pronunciato in merito alla domanda di quantificazione della quota di legittima di propria spettanza sulla massa ereditaria del defunto marito, pur non rientrando tale domanda tra le pretese azionate.
Precisa che la domanda azionata aveva ad oggetto unicamente l'accertamento della nullità del contratto di mantenimento per cui è causa, nell'interesse di veder restituito l'immobile controverso all'anzidetta massa ereditaria.
Spiega che “il problema principale di tutta la vicenda è la dichiarazione di nullità del contratto di mantenimento e non altro. Infatti la comparsa conclusionale non parla di altro e cioè del contratto di mantenimento e non già di accertamento della quota di legittima”.
6.2. Osserva il Collegio che, come correttamente rilevato in prime cure, l'odierna appellante ha svolto innanzi tutto domanda di accertamento della simulazione del contratto di mantenimento in data 30.6.2017, per Notar (rep. 1496; racc. 1210), con Persona_1
richiesta di riduzione della donazione modale (asseritamente dissimulata per tramite del poc'anzi detto rogito) ai fini della reintegrazione della propria quota di legittima sulla ridetta massa ereditaria;
ciò, invero, risulta chiaramente anche dalle conclusioni formulate nell'atto di citazione del seguente tenore “accertare e dichiarare che il contratto di mantenimento del
30/06/2017 rep. 1496 raccolta 1210 registrato a Chieti il 07/07/2017 stipulato dal notaio è simulato e per l'effetto dichiarare la riduzione della quota di legittima Persona_1
spettante alla sig.ra nella qualità di erede legittima del sig. Controparte_1 Persona_2
per tutti i motivi indicati nelle premesse e/o in subordine accertare e dichiarare la
[...]
nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del contratto di mantenimento del 30/06/2017 per tutti
i motivi indicati nelle premesse” le quali evidenziano che la domanda diretta a far valere “la nullità e/o inammissibilità e/o inesistenza del contratto di mantenimento” è stata svolta in via subordinata.
6.3. Alla luce delle conclusioni svolte in via principale, il giudice di primo grado correttamente ha esaminato la domanda di accertamento della simulazione e ritenuto che presupposto di tale accertamento fosse che l'istante (in quanto soggetto terzo rispetto al negozio asseritamente dissimulato) fosse portatrice di un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto, nonché che tale diritto consistesse nel caso di specie nell'interesse all'altra domanda azionata (ovvero quella di riduzione), ha altrettanto correttamente fatto ricorso al principio della ragione più liquida andando a verificare la consistenza di quest'ultima.
Invero, il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 15350/2017; Cass. SS.UU. 9936/2014).
6.4. Ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti pervenire con riferimento all'azione di simulazione promossa dal coerede a tutela della propria quota di riserva, senza contestuale proposizione di azione di riduzione, atteso che anche in tale caso l'attore ha l'onere (non soddisfatto nella specie) di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore, allegando e comprovando tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della quota di riserva.
6.5. Giova infine precisare, per mera completezza, che, ove invece l'azione di simulazione non fosse stata strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva dell'attrice, ma, secondo quanto dalla stessa sostenuto nel presente grado, al mero fine di recuperare all'asse ereditario (indipendentemente dall'accertamento delle quote di legittima) il bene immobile oggetto del contratto di mantenimento con ripristino della consistenza effettiva del patrimonio del dante causa, la domanda di simulazione si sarebbe rivelata infondata atteso che rispetto ad un'azione siffatta la sig.ra non avrebbe assunto la posizione di terzo, Pt_1 ai fini della limiti alla prova testimoniale stabilita dall'art. 1417 c.c., sicché avrebbe dovuto dimostrare la simulazione con la cd “controdichiarazione” nella specie non prodotta.
Invero la Suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di precisare che “dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia un terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni –anche dissimulate- per ricostruire il patrimonio ereditario
e ristabilirne l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del de cuius traendo un vantaggio dalla stessa in qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge
e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo” (Cass. 41132/2021; Cass. 536/2018;
Cass. 7134/2001).
Anche recentemente (Cass. 11659/2023) la Suprema Corte è tornata sull'argomento specificando che “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” e chiarendo che “affinché l'erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell'art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l'esito dell'accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l'atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima” con la conseguenza che, se la deroga alla restrizione della prova posta dall'art. 1417 c.c. “non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, resta però ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. rimiri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come “terzo” rispetto all'atto impugnato”.
7. Anche il secondo motivo di gravame risulta palesemente infondato.
7.1. Con tale motivo, articolato in più profili di doglianza, l'appellante torna a prospettare la nullità del contratto di mantenimento per cui è causa, ripercorrendo a lungo i principi normativi e giurisprudenziali riferiti a tale tipologia contrattuale, lamentandone la violazione da parte del giudicante, sulla scorta delle prospettazioni di seguito riportate (sovrapponibili a quelle già formulate in prime cure).
7.1.1. Torna a ricondurre la nullità del contratto in parola al difetto dell'alea contrattuale, desumibile dal fatto che il defunto vitaliziato sarebbe stato, già al momento della stipula, in stato di salute precario e con aspettativa di vita limitata (come attestato dalla documentazione medica versata in atti, con particolare riguardo alla pagina 6 della cartella clinica in cui v'è diagnosi di “recidiva di scompenso cardiaco il paziente già sottoposto a sostituzione valvolare della tricuspide e plastica mitralica e con attuale moderata depressione contrattile del ventricolo sn. Portatore di PM definitivo. Fibrallazione atriale permanente in NAO, IRC ed anemia macrotica”), con conseguente sproporzione tra le relative prestazioni contrattuali, sì da inferirsene che tale contratto dissimuli una donazione modale ex art. 793 c.c.
Lamenta a tal riguardo la mancata disposizione da parte del giudicante della CTU volta ad accertare detta precarietà di salute.
7.1.2. Ribadisce che tale contratto difetta della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in caso d'inadempimento degli obblighi di natura assistenziale, che invece andava prevista a pena di nullità, data la tipologia di contratto di che trattasi.
7.1.3. Insiste, poi, nel ricondurre la nullità in parola alla mancanza di due testimoni in sede di relativo rogito notarile (la cui presenza è prescritta dall'art. 48 della l. n. 89 del 16/12/1913), in base al disposto dell'art. 1418, co.1, c.c.
Richiama il principio della rilevabilità d'ufficio in appello dalla nullità del negozio dissimulato.
Insiste per l'ammissione della prova testimoniale, non ammessa in prime cure, volta a dimostrare la simulazione de qua.
7.2. Va in primo luogo disattesa la prima doglianza.
7.2.1. Al riguardo si rileva che la precarietà della salute non è di per sé sufficiente a far venir meno il presupposto dell'alea contrattuale alla luce del principio per cui “per la validità di un contratto atipico di mantenimento, che prevede il trasferimento della nuda proprietà di un immobile a fronte dell'obbligo di prestare assistenza, è necessaria la presenza di un'alea, ossia di un'incertezza relativa al vantaggio o al sacrificio che deriva dall'adempimento del contratto. Le condizioni di salute del vitaliziato, seppur precarie, non sono idonee ad escludere l'elemento aleatorio, a meno che esse non rappresentino la certezza di una morte imminente” (Cass. n. 28329/2023).
Attenendosi a tale principio il primo giudice ha correttamente ed adeguatamente esaminato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che, in considerazione della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza del vitaliziato e sulla gravosità delle prestazioni assunte dalla vitalizzante, ben potesse ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro con la stipulazione dell'atto.
7.2.2 Nel caso di specie infatti: - il defunto vitaliziato al momento della stipula del contratto aveva l'età di 73 anni (un'età non avanzata in relazione alla ordinaria (e notoria) aspettativa di vita delle persone di sesso maschile della italiana); - il predetto non soffriva di patologie implicanti in sé la certezza del relativo decesso imminente (diversamente da quanto prospettato dall'appellante), tanto che nell'atto sig. dichiarava “di non essere CP_1 affetto da malattie o patologie in genere, che possano pregiudicare la sua speranza di vita”);
- non risulta che alla data (30.06.2017) della stipula del contratto di mantenimento il predetto avesse subito dei ricoveri ospedalieri (peraltro la circostanza del difetto di pregressi ricoveri ospedalieri, specificamente allegata dalla convenuta, non è stata contestata dall'attrice in primo grado entro i termini previsti per la definitiva formazione del thema probandum); - nella relazione medica della fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II del 20.12.2018
(successiva di quasi un anno e mezzo rispetto alla stipula dell'atto) si dà atto del solo recente riscontro di insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica severe e della sottoposizione in data 13.12.2018 ad intervento cardiochirurgico di plastica valvolare e di sostituzione valvolare tricuspidalica;
- la diagnosi di cui alla pagina 6 della cartella clinica citata nell'atto di gravame relativa a “recidiva di scompenso cardiaco il paziente già sottoposto a sostituzione valvolare della tricuspide e plastica mitralica e con attuale moderata depressione contrattile del ventricolo sn. Portatore di PM definitivo. Fibrillazione atriale permanente in NAO, IRC ed anemia macrotica”) è del settembre 2019 successiva di oltre due anni rispetto alla stipula del contratto di mantenimento, mentre l'intervento di sostituzione valvolare della tricuspide e plastica mitralica citato nella diagnosi è quello del dicembre 2018 (come detto successivo di quasi un anno e mezzo rispetto alla stipula del contratto); - il decesso dell'uomo si verificò nel dicembre 2019 a distanza di circa due anni e mezzo rispetto alla stipula del contratto ed avvenne all'improvviso (come dimostrato dal fatto che l'uomo morì nel sonno).
A fronte di tali risultanze e della produzione da parte dell'appellante in primo grado di documentazione sanitaria tutta successiva alla stipula del contratto, correttamente il primo giudice ha disatteso, sul rilievo (da confermarsi in questa sede) della sua natura esplorativa, la richiesta di CTU diretta ad accertare quale sarebbe stata l'aspettativa di vita del sig.
al momento della stipula del contratto di mantenimento. CP_1 7.2.3. Se dunque deve escludersi che alla data di stipula del contratto di mantenimento per cui è causa il ZI versasse in condizioni di salute che consentissero di prevedere che il decesso dell'assistito si sarebbe verificato con certezza a breve, deve anche escludersi che le prestazioni assistenziali assunte dalla LI (la quale si è obbligata a
“prestare la più ampia assistenza materiale e morale per tutta la durata della vita del beneficiario ed
a prescindere dal fatto che egli sia in grado di provvedersi autonomamente” con la precisazione che
“La prestazione assistenziale dovuta da deve ritenersi comprensiva di ogni Controparte_1 cosa atta a soddisfare i bisogni della vita e così, a mero titolo esemplificativo: - della fornitura di vitto, alloggio e vestiario, in conformità alle attuali abitudini di vita del beneficiario;
- dell'assistenza morale, con effettuazione di frequenti visite di cortesia, accompagnamento del beneficiario nei luoghi che saranno dallo stesso indicati e soddisfacimento di ogni esigenza analoga;
- dell'assistenza medica, con espressa assunzione delle spese per le cure a domicilio o per il ricovero temporaneo presso ospedali e case di cura”) destinate a variare nel tempo e ad aggravarsi con il progredire dell'età del ZI ed il mutare dei bisogni dello stesso, fossero sproporzionate alla luce della valutazione comparativa con il valore dell'immobile oggetto del contratto (come in esso identificato e valutato, e cioè € 110.000,00, non essendo stati offerti elementi per ritenere che l'immobile avesse il diverso valore genericamente allegato dall'appellante).
7.3 Inconsistente si rivela anche la seconda doglianza, dovendo al riguardo rilevarsi come non vi sia norma né principio giurisprudenziale che preveda l'obbligo per i contraenti di un contratto di mantenimento di inserire la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
7.4 Priva di pregio risulta, infine, la terza doglianza, dovendo rilevarsi come nella specie risulti rispettata la forma scritta prevista per il contratto di mantenimento avente ad oggetto di trasferimento di bene immobile e come, una volta esclusa la fondatezza della domanda di simulazione, non vada verificato nella specie il rispetto della forma prevista per il diverso contratto di donazione.
Giova ad ogni modo rilevare come il primo giudice abbia anche chiarito, e su questo punto alcun rilievo risulta svolto dall'appellante nell'atto di gravame, che l'obbligatorietà dell'atto pubblico è prevista per la sola donazione tipica, non per gli atti di liberalità non donativi
(Cass. n. 24040/2020; Cass. n. 4682/2018; Cass. 3819/2015) sicché è da reputarsi valido ogni atto di liberalità diverso dalla donazione, che presenti la forma prescritta per l'atto da cui risulta la liberalità (Cassazione civile sez. I, 05/06/2013, n.14197; Cassazione civile sez.
II, 03/11/2009, n.23297).
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore indeterminabile di complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. A fronte della palese infondatezza dei motivi di appello si configura un'ipotesi di azione con colpa grave, sicché occorre provvedere con separato decreto alla revoca dell'ammissione di parte appellante al patrocinio a spese dello Stato.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 8.470,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)