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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7485/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7485/2020 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Condemi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Pessina n. 36;
ATTORE
CONTRO
c.f. –R.E.A. n. quale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
mandataria in nome e per conto di del TE Controparte_3 rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avv. Maria Bernarda Sanna (cod. fisc.
), con domicilio presso il suo studio a Cagliari, via Carbonia n. 22; C.F._2
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DI
, con la procuratrice , rappresentata e difesa, giusta procura alle CP_4 Controparte_5 liti allegata al presente atto dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso la cui casella C.F._3
PEC elegge domicilio: Email_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice Parte_1
“in ogni caso dichiarare prescritta ogni pretesa avversa, per i motivi di cui in parte espositiva e che pertanto controparte non ha diritto di procedere con esecuzione forzata.
Nel merito rigettare ogni avversa pretesa infondata in fatto e diritto.
In via subordinata determinare la minor somma rispetto a quanto in precetto.
Con vittore dei compensi e delle spese di avvocato”.
Nell'interesse di parte convenuta cedente Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione da parte dei fideiussori per i motivi di cui all'espositiva.
Nel merito
- in via principale,
respingere tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto e/o in diritto e, per l'effetto, confermare
l'importo richiesto o in quell'altro che risulterà dovuto per capitale, interessi e spese, rigettando
l'opposizione proposta in quanto infondata;
- in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e della subordinata domanda di restituzione, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito e, conseguentemente, attribuire alle somme da restituire gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda;
in via subordinata ulteriormente
nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse denegatamente accogliere le avverse domande di nullità, condannare gli attori alla ripetizione delle somme dal TE
corrisposte al debitore principale in esecuzione del contratto.
- Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
pagina 2 di 7 Nell'interesse di parte intervenuta cessionaria : CP_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione da parte dei fideiussori per i motivi di cui all'espositiva.
Nel merito:
- in via principale, respingere tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto e/o in diritto e, per
l'effetto, confermare l'importo richiesto o in quell'altro che risulterà dovuto per capitale, interessi e spese, rigettando l'opposizione proposta in quanto infondata;
- in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e della subordinata domanda di restituzione, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito e, conseguentemente, attribuire alle somme da restituire gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda;
-in via subordinata ulteriormente nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse denegatamente accogliere le avverse domande di nullità, condannare gli attori alla ripetizione delle somme dal corrisposte al debitore principale in esecuzione del contratto. TE
IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese di lite.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. contestando l'omessa Parte_1
notifica del titolo e del precetto nonché la prescrizione del credito vantato dalla banca a seguito della mancata notifica di atti interruttivi. Ha dedotto la violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. nonché ha contestato l'applicazione di interessi anatocistici e “ultralegali”, nonché di “costi e oneri non dovuti”.
La creditrice si è costituita in giudizio e ha contestato l'eccezione Controparte_1
di prescrizione del credito. In particolare, il creditore ha rilevato che il ha ricevuto la notifica Pt_1
del titolo esecutivo e del precetto in data 22 settembre 2011 a mezzo racc. giud. 764889248854; che a seguito della notifica del precetto, il ha incardinato l'esecuzione immobiliare TE
R.es. n. 741/2011, dichiarata improcedibile per intervenuto fallimento del debitore principale
[...]
con sentenza n. 53/2017; che il credito è stato integralmente ammesso nel passivo del Parte_3 pagina 3 di 7 fallimento n. 49/2017, la cui procedura è stata dichiarata chiusa con decreto del 17.07.2019. Ad avviso della creditrice i suddetti eventi interruttivi rivolti direttamente nei confronti dell'opponente avrebbero avuto un effetto interruttivo protratto del termine di prescrizione del credito.
La banca ha altresì contestato l'indeterminatezza ed indeterminabilità della domanda attesa la sua totale genericità nonché tardività, e ha contestato il diritto dei fideiussori a proporre le eccezioni che spettano soltanto al debitore principale.
All'udienza del 18.6.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre all'udienza dell'11.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto del 21.11.2023 si è costituita in giudizio la creditrice cessionaria che ha Controparte_4 chiesto il rigetto dell'opposizione e l'estromissione del creditore cedente TE
.
[...]
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Solo la parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, CP_4 con cui ha ribadito “la totale indeterminatezza ed indeterminabilità della domanda attesa la sua totale genericità nonché tardiva in ragione della tipologia di eccezioni che potevano essere fatte valere soltanto a seguito di notifica del titolo esecutivo notificato nel 2011”.
***
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
E' opportuno premettere che il titolo esecutivo in forza del quale il creditore ha notificato l'atto di precetto è rappresentato dal contratto di finanziamento del 14.4.2003, spedito in forma esecutiva il
17.4.2003, per la somma di 1.077.329,09 tra il e la con TE Parte_3
l'intervento di terzi soggetti, tra l'odierno opponente, quali fideiussori.
Nel caso di specie risulta agli atti la prova della notifica all'opponente dell'atto di Parte_1
precetto in data 22.09.2011 (cfr. doc. 2 di parte opposta) nonché dell'atto di precetto in rinnovazione del 17.11.2020 (cfr. atto di precetto notificato di parte opponente).
Il debitore non ha contestato le deduzioni di parte opposta ad avviso della quale “a seguito della notifica di detto atto di precetto, ad istanza del veniva incardinata TE
l'esecuzione immobiliare n. 741/2011 del Tribunale di Cagliari, successivamente dichiarata
pagina 4 di 7 improcedibile per intervenuto fallimento del debitore principale con sentenza n. Parte_3
53/2017”.
Il predetto Fallimento è stato dichiarato con sentenza depositata il 17.3.2017 e chiuso con ordinanza depositata il 18.07.2019 (cfr. doc. 3 e 4 di parte opposta). Parte opposta ha dedotto di essere stata ammessa nel passivo del Fallimento n. 49/2017 della per euro 1.075.653,34 con Pt_3 Parte_3 privilegio ipotecario (circostanza non contestata dall'opponente).
Come statuito dalla giurisprudenza conforme, “l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusto il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore” (Cass. Sez. L., 13/02/2017, n. 3741).
Il deposito da parte del creditore della domanda di ammissione al passivo del TE
Fallimento della ha determinano “l'interruzione della prescrizione del Parte_4 Parte_3
credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura”
(cfr. Cass. 09/06/2023, n.16415).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nella specie il credito intimato non sia prescritto, avendo il creditore cedente notificato i due citati atti di precetto, avendo instaurato la procedura esecutiva R.es. n. 741/2011 e avendo depositato una domanda di ammissione al passivo del
Fallimento del debitore principale, dichiarato il 17.3.2017 e chiuso il 18.07.2019.
Non meritano accoglimento nemmeno le ulteriori doglianze in quanto generiche e inammissibili.
Al riguardo, è opportuno ricordare che costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
pagina 5 di 7 Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, i criteri di determinazione dello stesso, il tasso soglia nel periodo in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura. Devono poi essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Trib. Roma,
n. 3869/2019; Trib. Cuneo 541/2020; Trib. Foggia 30/09/2024 n. 2241).
Ebbene, siffatte allegazioni difettano nel caso di specie.
E' sì vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, ma essa è pur sempre vincolata all'allegazione di parte che, nel caso di specie, è ampiamente generica, non avendo l'opponente neppure indicato in che misura si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
Risulta altresì generica la contestazione della violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., essendosi l'opponente limitato a dedurre che:
Nella specie la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è stata pattiziamente esclusa dalle parti, non trattandosi di norma imperativa, ed in ogni caso l'opponente non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base la sua invalidità parziale potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, applicati i parametri minimi sul valore della domanda, limitatamente alle fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere alla convenuta e Controparte_6
spese di lite per le fasi studio ed introduttiva, che liquida nell'importo di complessivi € 2.090,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e alla convenuta
[...]
le spese di lite per la fase decisionale, che liquida nell'importo di complessivi € CP_4
2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7485/2020 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Condemi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cagliari alla via Pessina n. 36;
ATTORE
CONTRO
c.f. –R.E.A. n. quale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
mandataria in nome e per conto di del TE Controparte_3 rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'avv. Maria Bernarda Sanna (cod. fisc.
), con domicilio presso il suo studio a Cagliari, via Carbonia n. 22; C.F._2
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DI
, con la procuratrice , rappresentata e difesa, giusta procura alle CP_4 Controparte_5 liti allegata al presente atto dall'avv. Renato Sardi (c.f. ), presso la cui casella C.F._3
PEC elegge domicilio: Email_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice Parte_1
“in ogni caso dichiarare prescritta ogni pretesa avversa, per i motivi di cui in parte espositiva e che pertanto controparte non ha diritto di procedere con esecuzione forzata.
Nel merito rigettare ogni avversa pretesa infondata in fatto e diritto.
In via subordinata determinare la minor somma rispetto a quanto in precetto.
Con vittore dei compensi e delle spese di avvocato”.
Nell'interesse di parte convenuta cedente Controparte_6
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e nel merito accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione da parte dei fideiussori per i motivi di cui all'espositiva.
Nel merito
- in via principale,
respingere tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto e/o in diritto e, per l'effetto, confermare
l'importo richiesto o in quell'altro che risulterà dovuto per capitale, interessi e spese, rigettando
l'opposizione proposta in quanto infondata;
- in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e della subordinata domanda di restituzione, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito e, conseguentemente, attribuire alle somme da restituire gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda;
in via subordinata ulteriormente
nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse denegatamente accogliere le avverse domande di nullità, condannare gli attori alla ripetizione delle somme dal TE
corrisposte al debitore principale in esecuzione del contratto.
- Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
pagina 2 di 7 Nell'interesse di parte intervenuta cessionaria : CP_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare e nel merito: accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione da parte dei fideiussori per i motivi di cui all'espositiva.
Nel merito:
- in via principale, respingere tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto e/o in diritto e, per
l'effetto, confermare l'importo richiesto o in quell'altro che risulterà dovuto per capitale, interessi e spese, rigettando l'opposizione proposta in quanto infondata;
- in via subordinata,
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice e della subordinata domanda di restituzione, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'azienda di credito e, conseguentemente, attribuire alle somme da restituire gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda;
-in via subordinata ulteriormente nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse denegatamente accogliere le avverse domande di nullità, condannare gli attori alla ripetizione delle somme dal corrisposte al debitore principale in esecuzione del contratto. TE
IN OGNI CASO: con integrale rifusione delle spese di lite.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. contestando l'omessa Parte_1
notifica del titolo e del precetto nonché la prescrizione del credito vantato dalla banca a seguito della mancata notifica di atti interruttivi. Ha dedotto la violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c. nonché ha contestato l'applicazione di interessi anatocistici e “ultralegali”, nonché di “costi e oneri non dovuti”.
La creditrice si è costituita in giudizio e ha contestato l'eccezione Controparte_1
di prescrizione del credito. In particolare, il creditore ha rilevato che il ha ricevuto la notifica Pt_1
del titolo esecutivo e del precetto in data 22 settembre 2011 a mezzo racc. giud. 764889248854; che a seguito della notifica del precetto, il ha incardinato l'esecuzione immobiliare TE
R.es. n. 741/2011, dichiarata improcedibile per intervenuto fallimento del debitore principale
[...]
con sentenza n. 53/2017; che il credito è stato integralmente ammesso nel passivo del Parte_3 pagina 3 di 7 fallimento n. 49/2017, la cui procedura è stata dichiarata chiusa con decreto del 17.07.2019. Ad avviso della creditrice i suddetti eventi interruttivi rivolti direttamente nei confronti dell'opponente avrebbero avuto un effetto interruttivo protratto del termine di prescrizione del credito.
La banca ha altresì contestato l'indeterminatezza ed indeterminabilità della domanda attesa la sua totale genericità nonché tardività, e ha contestato il diritto dei fideiussori a proporre le eccezioni che spettano soltanto al debitore principale.
All'udienza del 18.6.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre all'udienza dell'11.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto del 21.11.2023 si è costituita in giudizio la creditrice cessionaria che ha Controparte_4 chiesto il rigetto dell'opposizione e l'estromissione del creditore cedente TE
.
[...]
All'udienza del 12.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Solo la parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, CP_4 con cui ha ribadito “la totale indeterminatezza ed indeterminabilità della domanda attesa la sua totale genericità nonché tardiva in ragione della tipologia di eccezioni che potevano essere fatte valere soltanto a seguito di notifica del titolo esecutivo notificato nel 2011”.
***
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
E' opportuno premettere che il titolo esecutivo in forza del quale il creditore ha notificato l'atto di precetto è rappresentato dal contratto di finanziamento del 14.4.2003, spedito in forma esecutiva il
17.4.2003, per la somma di 1.077.329,09 tra il e la con TE Parte_3
l'intervento di terzi soggetti, tra l'odierno opponente, quali fideiussori.
Nel caso di specie risulta agli atti la prova della notifica all'opponente dell'atto di Parte_1
precetto in data 22.09.2011 (cfr. doc. 2 di parte opposta) nonché dell'atto di precetto in rinnovazione del 17.11.2020 (cfr. atto di precetto notificato di parte opponente).
Il debitore non ha contestato le deduzioni di parte opposta ad avviso della quale “a seguito della notifica di detto atto di precetto, ad istanza del veniva incardinata TE
l'esecuzione immobiliare n. 741/2011 del Tribunale di Cagliari, successivamente dichiarata
pagina 4 di 7 improcedibile per intervenuto fallimento del debitore principale con sentenza n. Parte_3
53/2017”.
Il predetto Fallimento è stato dichiarato con sentenza depositata il 17.3.2017 e chiuso con ordinanza depositata il 18.07.2019 (cfr. doc. 3 e 4 di parte opposta). Parte opposta ha dedotto di essere stata ammessa nel passivo del Fallimento n. 49/2017 della per euro 1.075.653,34 con Pt_3 Parte_3 privilegio ipotecario (circostanza non contestata dall'opponente).
Come statuito dalla giurisprudenza conforme, “l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente sua messa in mora), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma 3, e 2945, comma 1, c.c.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusto il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore” (Cass. Sez. L., 13/02/2017, n. 3741).
Il deposito da parte del creditore della domanda di ammissione al passivo del TE
Fallimento della ha determinano “l'interruzione della prescrizione del Parte_4 Parte_3
credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura”
(cfr. Cass. 09/06/2023, n.16415).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che nella specie il credito intimato non sia prescritto, avendo il creditore cedente notificato i due citati atti di precetto, avendo instaurato la procedura esecutiva R.es. n. 741/2011 e avendo depositato una domanda di ammissione al passivo del
Fallimento del debitore principale, dichiarato il 17.3.2017 e chiuso il 18.07.2019.
Non meritano accoglimento nemmeno le ulteriori doglianze in quanto generiche e inammissibili.
Al riguardo, è opportuno ricordare che costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
pagina 5 di 7 Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, i criteri di determinazione dello stesso, il tasso soglia nel periodo in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura. Devono poi essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Trib. Roma,
n. 3869/2019; Trib. Cuneo 541/2020; Trib. Foggia 30/09/2024 n. 2241).
Ebbene, siffatte allegazioni difettano nel caso di specie.
E' sì vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, ma essa è pur sempre vincolata all'allegazione di parte che, nel caso di specie, è ampiamente generica, non avendo l'opponente neppure indicato in che misura si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
Risulta altresì generica la contestazione della violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c., essendosi l'opponente limitato a dedurre che:
Nella specie la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è stata pattiziamente esclusa dalle parti, non trattandosi di norma imperativa, ed in ogni caso l'opponente non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base la sua invalidità parziale potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, applicati i parametri minimi sul valore della domanda, limitatamente alle fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente a rifondere alla convenuta e Controparte_6
spese di lite per le fasi studio ed introduttiva, che liquida nell'importo di complessivi € 2.090,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e alla convenuta
[...]
le spese di lite per la fase decisionale, che liquida nell'importo di complessivi € CP_4
2.127,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 7 di 7