Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 3617/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza non definitiva nella causa promossa da
, ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), con gli Avv.ti Alberto Guariso, Parte_3 C.F._3
Lorenzo Venini e Tommaso Maserati, con domicilio eletto in Milano, Via Giulio Uberti 6
RICORRENTI contro
), con l'Avv.to Valentina Filosti, con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Milano, Via Fontana 22
e
), con gli Avv.ti Paola Primerano e Fabrizio Carbonetti, con Controparte_2 P.IVA_2 domicilio eletto in Milano, Via E. Panzacchi 6
RESISTENTI nonché contro
) Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19/03/2024,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio Controparte_1
e per l'accoglimento delle
[...] Controparte_3 Controparte_2 seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inquadrato, dall'1.4.2018 al 31.3.2022 (ovvero Parte_1 per il diverso periodo ritenuto di giustizia), nel livello 4S del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, ovvero, in subordine, nel livello 4J del CCNL citato;
b) accertare e dichiarare che il tempo dedicato dai ricorrenti alla vestizione e alla svestizione degli indumenti da lavoro è da considerarsi orario di lavoro e che, in ogni caso, deve essere retribuito ai ricorrenti come lavoro straordinario (ovvero, in subordine, come lavoro ordinario);
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , e a percepire Parte_1 Parte_2 Parte_3 la retribuzione, maggiorata ex art. 13 del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, per il lavoro straordinario svolto dall'1.4.2018 al 31.3.2022 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia) secondo gli orari indicati in ricorso;
d) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, per i titoli Controparte_1 di cui sopra ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio:
- al signor la somma lorda di € 13.683,61 (di cui € 943,69 a titolo di TFR) ovvero la diversa somma Parte_1 che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
- al signor la somma lorda di € 5.555,18 (di cui € 383,12 a titolo di TFR) ovvero la diversa somma Parte_2 che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
- al signor la somma lorda di € 6.995,27 (di cui € 482,43 a titolo di TFR) ovvero la diversa Parte_3 somma che risulterà dovuta, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale
CTU contabile;
e) accertare e dichiarare, per quanto occorra, che tra e/o e/o Controparte_2 Controparte_3 [...]
è intercorso un contratto di appalto/sub-appalto dall'1.4.2018 sino al 31.3.2022 (ovvero per Controparte_1 il diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa), avente ad oggetto le attività svolte dai ricorrenti, come descritte in ricorso;
f) condannare e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, a pagare ai ricorrenti, in solido tra loro e in solido con ai sensi dell'art. 29 Controparte_1
D.lgs. 276/2003, le somme di cui al precedente punto d), ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali su tutte le domande svolte dal dovuto al saldo, nonché interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla data del deposito del ricorso.
Con vittoria di spese, oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 co.
1-bis del D.M. n. 55/2014.
Si sono ritualmente costituite in giudizio e Controparte_1 [...]
contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse. CP_2
è, invece, rimasta contumace. Controparte_3
2 | 18 Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
I ricorrenti hanno allegato che , quale committente, avrebbe affidato a Controparte_2
l'appalto di movimentazione merci e logistica presso il Controparte_3 magazzino di , a sua volta subappaltato a Parte_4 Controparte_1 fino al 31 marzo 2022.
[...]
Tutti i ricorrenti hanno, quindi, esposto di aver lavorato per Controparte_1 presso tale appalto - allegando inoltre di aver svolto le mansioni di
[...] Parte_1 spuntatore e addetto allo scarico merci (ragione per cui ha invocato il diritto al superiore livello di inquadramento) - e si dolgono che il datore di lavoro non avrebbe corrisposto alcunché per il tempo da loro dedicato ad indossare e dismettere gli indumenti di lavoro.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
*** CP_ Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente di ferente Testimone_1 CP_4 interr i prova ammess così risponde: CP_ ho lavorato per per 4 anni fino a tre anni fa, lavoravo a Mairano presso la , dove lavoro tuttora;
CP_5 attualmente son onsabile notturno, ho lavorato in passato coi ricorrenti, anche se non lavoriamo allo stesso turno, faccio il turno notturno da circa 3 anni;
lavoro nel reparto carichi, dove la temperatura è tra gli zero e i quattro gradi;
nel dettaglio, arrivo allo stabilimento e passo un primo tornello e poi arrivo allo spogliatoio posto al primo piano, sono due rampe, allo stesso piano c'è il posto di ristoro;
io posso cambiarmi nello spogliatoio ed eventualmente nel mio ufficio;
indosso le scarpe antifortunistiche, calzamaglia, pantaloni, maglietta, maglietta in pile, felpa, giubbotto, cappello, sciarpa e guanti;
magari d'estate non metto i pantaloni sotto, ma questa è l'unica variante;
in genere quando arrivo ho indosso al più le scarpe antinfortunistiche;
mediamente impiego 10 minuti per queste operazioni, comprensive anche del tempo per prendermi un caffè; scendo quindi al reparto, fino a quando c'era si timbrava prima di entrare nella cella, ora invece si entra e la Pt_5 timbratrice è dentro il magazzino;
quando lavoravo coi ricorrenti non facevamo insieme la pausa pranzo perché avevamo orari sfalsati;
in pausa pranzo io andavo allo spogliatoio e toglievo giubbotto e maglione, in estate ovviamente toglievo più indumenti, non so dire con precisione ma penso che impiegavo 5 minuti al massimo;
finito il pranzo, tornavo allo spogliatoio, mi rivestivo più o meno mediamente 5 minuti per rivestirmi, fermo che d'estate e d'inverno la tempistica poteva cambiare, e tornavo al reparto;
ci si cambiava solo in spogliatoio, logico che se qualcuno si toglieva solo il giubbotto magari non passava per lo spogliatoio, alcuni peraltro tornavano a casa o mangiavano in macchina;
se non erro quando c'ero io faceva il ricevitore al reparto transito, alle 9.30 scaricava il mezzo, Parte_1 eratura compilando il modulo HCCP e spuntava le merci, controllava l'etichetta usava il palmare per la conferma della quantità dei colli, usava il transpallet elettrico.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente di ho un contenzioso con le convenute analogo al presente;
Testimone_2 CP_4 interr i prova ammessi così risponde:
3 | 18 CP CP_ lavoro presso a Mairano dal 2006, anche in favore di sono attualmente portantino, conosco i ricorrenti lavoriamo tutt orni assieme, lavora al reparto , e prima erano al transito e Pt_3 Pt_1 Parte_2 ora girano, attualmente peraltro utti;
in ogni caso, il reparto dove lavoriamo ha una temperatura che si colloca tra gli zero e i quattro gradi;
all'arrivo allo stabilimento entriamo al parcheggio con la macchina, da lì al primo ingresso ci sono 150 -200 metri, nel 2006 non c'era un tornello iniziale, poi è stato inserito un primo tornello della stef verso il 2011; poi facciamo quattro rampe per arrivare allo spogliatoio passando davanti alla sala mensa;
in spogliatoio ci cambiamo, lasciamo nell'armadio la borsa del mangiare e indossiamo pantalone termico, un pantalone pesante, due maglioni, un giubbino, due fasciacolli, un cappello alla russa e due paia di guanti di cui uno termico, questo è l'abbigliamento del portantino, il pickerista non ha i pantaloni termici pesanti ma più leggeri, tutti mettiamo anche le scarpe antifortunistiche;
quando arrivo allo spogliatoio non ho indosso nessuno di questi indumenti, li porto a casa solo in venerdì sera per lavarli;
tra parcheggiare, andare in spogliatoio e cambiarmi impiego circa una decina di minuti, 12 al massimo, poi scendo al reparto;
lì c'è un tornello della cooperativa e all'inizio c'era la timbratrice che già segnava l'ingresso, negli ultimi quattro anni ne sono state messe due all'interno del reparto;
in pausa pranzo si torno alla spogliatoio dopo aver timbrato, mi cambio e metto la tuta, metto solo le scarpe, tra la risalita e la svestizione ci metto circa una decina di minuti, lo spogliatoio è l'unico punto per potersi cambiare;
dopo pranzo, torno in spogliatoio, mi cambio e torno in reparto;
ha sempre fatto lo spuntatore al reparto transiti, io all'epoca ero responsabile, metteva in sicurezza il Parte_1 a ribalta, si prende la temperatura e la si segna sul foglio dell'HCCP precompilato inserendo temperatura e se la merce è a norma, poi si inizia a scaricare;
messa la merce in piazzale la si controlla con un palmare e in base a quello si stampano le etichette per la destinazione della merce che poi viene fatta partire;
tutti per queste operazioni usano transpallet elettrici;
negli spogliatoi c'è l'aria condizionata, ma preciso che nel tragitto dal reparto si passa anche da zero a 40 gradi, come quest'estate, ci siamo sempre lamentati di questo sbalzo di temperatura.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente di Innovis, ho un contenzioso analogo con le convenute;
Persona_1 interr si il teste così risponde: lavoro a Mairano da settembre 1997, sono attualmente portantino, sono tuttora lì; io lavoro nel reparto con temperatura da 0 a 4 gradi;
al mio arrivo a Mairano, dopo aver parcheggiato, arrivo a un primo tornello dove timbro con tessera Stef, poi prendo 4 rampe di scale fino allo spogliatoio;
quando saliamo la scala è tutta una vetrata ma le finestre sono chiuse;
allo spogliatoio mi cambio, metto due paia di calze, calzamaglia, pantalone, maglietta, felpa, sciarpa, cappellino e un giubbotto che ci viene dato insieme ai guanti, oltre alle scarpe di lavoro;
impiego da dieci a dodici minuti per cambiarmi, poi scendo al piano terra, si passa un altro tornello con scheda della CP_
ma da circa due anni la timbratura è all'interno del reparto;
sa pranzo, andiamo in sala carrelli dove lasciamo i carrelli, timbriamo in reparto e si torna allo spogliatoio, facendo caldo mi cambio anche se non tolgo tutti gli indumenti, devo rimanere in maglietta, impiego dai 5 ai dieci minuti;
finita la pausa torno in spogliatoio, mi rivesto e torno al reparto;
non ci sono altri locali dove posso cambiarmi;
io sono stato oltre che portantino anche pickerista, ho fatto carico e scarico sempre nello stesso reparto;
il portantino si mette una tuta visto che usa la paperina e c'è il vento, mentre il pickerista alle volte si mette anche una doppia calzamaglia;
l'abbigliamento nel reparto era lo stesso che fosse inverno o estate;
non ha mai lavorato con me, io faccio il turno di mattina;
Parte_1
carico scarico, visto che lo vedevo quando ero portantino, prendeva la temperatura del camion e controllava l'HCCP, prendeva le chiavi del camion, spuntava, alle volte lo vedevo al computer, che io ricordi ha sempre fatto questo anche se ora porta in linea, carica e scarica e questo da circa due anni e mezzo;
io facevo la pausa pranzo alle 12.30, pranzavo con ma non con che pranzava più tardi, Pt_3 Parte_2 anche pranzava dopo, anche se alle v rovava;
Parte_1
4 | 18 durante le pause intermedie andavamo in bagno o uscivamo per fumare una sigaretta ma al più toglievamo il giubbotto;
preciso che le nostre corsie sono dritte e il portantino passa vicino a chi carica e scarica e vedevo da vicino Pt_1
.
[...]
*** Viene introdotto testimone di resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità CP_2 dichiara: Sono , dipe , indifferente Testimone_3 CP_2 interrogato sui messi il teste co : CP lavoro in dal 2011, attualmente sono vicecapo della filiale di Tavazzano, ho lavorato a Mairano per tutto il 2021 come cap ale;
quanti ai tempi impiegati da chi lavorava al reparto con temperatura da zero a quattro gradi non me ne sono mai interessato nel dettaglio;
io andavo spesso al magazzino, io indossavo giubbino per il freddo e scarpe, a seconda dei casi ci stavo anche tre ore;
ignoro se e quali ulteriori capi indossassero gli altri lavoratori;
non conosco;
Parte_1 io mi cambia diversi dagli altri lavoratori, peraltro li vedevo arrivare già vestiti e non potevo sapere cosa indossassero.
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle CP_1 generalità dichiara: Sono te di , indifferente Testimone_4 Controparte_6 interrogato sui capitoli di nde: ho lavorato per dal 2014 a fine 2021, inizi 2022, ero responsabile d'area; CP_3 sono stato resp 'area anche per lo stabilimento di Mairano dai primi di marzo 2021 alla fine di ottobre 2021; a Mairano le persone arrivavano in auto e parcheggiavano nell'area poi alcuni prendevano il giubbotto dalla CP_2 macchina e andavano direttamente al reparto;
altri invece passavano il tornello, passavano il badge e salivano al primo piano dove c'è l'area mensa, lo spogliatoio e i bagni, se non erro, c'erano due rampe per arrivare al piano;
nello spogliatoio alcuni lasciavano giù il cibo, altri prendevano il giubbotto, e poi prendevano un'altra rampa per scendere al magazzino dove c'era un secondo tornello;
io sono stato anche nello spogliatoio, per quel che ho visto chi si cambiava indossava solo il giubbotto e al più le scarpe antinfortunistiche;
alcune persone che usano il retrattile mettevano anche una salopette;
posso dire che sono andato nello spogliatoio 4 o 5 volte;
al magazzino il secondo tornello serviva per entrare al reparto, lì vicino c'era anche il badge;
non so dire se durante la pausa le persone tornassero allo spogliatoio, al più ho visto le persone in mensa senza giubbotto, fermo che alcune andavano in macchina a consumare il pranzo;
conosco e , ricordo poco Pt_1 Parte_2 Pt_3 e o zonaggio, p o un bancale da un punto a per portarlo a un punto b, su Pt_1 Parte_2 n hetta che veniva letta con una pistola e a schermo c'era l'indicazione di dove portare il bancale, indicazione che c'era anche sulla etichetta;
usava lo sdoppiatore con pedana uomo a bordo, l'uomo stava in piedi mentre lo utilizzava;
Parte_1
doveva registrare all'arrivo in baia del camion la temperatura con un termometro e lo segnava sul Parte_1 ve indica anche se il camion era pulito, odorava e buone condizioni era una attività che faceva solo se era addetto al carico o scarico del mezzo, per quel che ricordo lui faceva sporadicamente questa attività essendo in prevalenza addetto allo zonaggio;
per rottura, eccedenza, mancanze della merce, avvisava il responsabile che decideva il da farsi;
Parte_1 durante l'attività in magazzino c'erano delle p uindici minuti ogni due ore durante le quali i lavoratori uscivano nel cortile per un caffè, alcuni toglievano il giubbotto, altri lo lasciavano sul paperino e poi tornavano.
*** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, occorre dare conto della preliminare eccezione sollevata dalla difesa di sulla mancanza di legittimità attiva dei ricorrenti per il Controparte_1
5 | 18 periodo dall'inizio del rapporto di lavoro e sino alla sottoscrizione della verbale di conciliazione in sede sindacale.
È, difatti, documentale in causa che tutti gli odierni ricorrenti hanno sottoscritto con la cooperativa dei verbali di conciliazione in sede sindacale nei quali, a seguito della corresponsione di determinati importi, i lavoratori dichiaravano di rinunciare a tutte le pretese, azioni e domande originate dall'inizio del rapporto del lavoro e sino alla data di sottoscrizione del verbale nei confronti di e e, quindi, nel dettaglio, per i seguenti periodi: TEDESCO CP_1 CP_3 CP_2
: da aprile 2018 al 26 novembre 2020, : da aprile 2018 al 26 Ema_1 Parte_2 novembre 2020, : da aprile 2018 al 21 ottobre 2020. Parte_3
A tale riguardo, alla prima udienza utile, il procuratore dei ricorrenti ha rilevato l'infondatezza e irrilevanza delle conciliazioni sub doc. 5 in quanti i verbali sono inopponibili e nulli per: indeterminatezza e genericità delle rinunce e assenza di rinuncia esplicita in relazione ai tempi di vestizione, essendo i verbali inoltre non sottoscritti in sede protetta e non essendo stata data spiegazione ai ricorrenti del contenuto dell'accordo e non avendo ricevuto assistenza dal conciliatore;
chiede di accertare e dichiarare per quanto occorre la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'inapplicabilità dei verbali al caso di specie e comunque di annullare i verbali sottoscritti in data 21/10/2020 per e il 26/11/2020 per e e Pt_3 Parte_1 Parte_2 comunque l'invalidità e/o l'inapplicabilità delle rinunce e transazioni in essi contenuti;
chiede poi l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: i) Vero che in data 21/10/20 al momento della firma del verbale di conciliazione che si rammostra al teste erano presenti solo rappresentanti dell'azienda, mentre il sig. della OS Fit Cisl Parte_6 indicato nel verbale quale conciliatore era assente e vero che è stata omessa la lettura del verbale di conciliazione;
ii)
Vero che in data 26/11/20 al momento della firma del verbale di conciliazione che si rammostra al teste erano presenti solo rappresentanti dell'azienda, mentre il sig. della OS Si Cobas indicato nel verbale Persona_2 quale conciliatore era assente e vero che è stata omessa la lettura del verbale di conciliazione;
iii) vero che ai lavoratori firmatari dei predetti verbali di conciliazione ivi compresi i ricorrenti è stata omessa la consegna della copia del verbale sottoscritto;
indica a testi i medesimi di cui al ricorso;
insiste per il resto per l'ammissione delle prove articolate in ricorso. (cfr. verbale udienza 03/07/2024).
*
Ebbene, in diritto si osserva che la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha statuito che:
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass., ordinanza n. 10065 del 15/04/2024).
6 | 18 Ebbene, nel caso di specie è agevole osservare che tutti gli odierni ricorrenti sottoscrivevano i verbali di conciliazione in commento presso la sede operativa della presso il Controparte_1
CP magazzino di Mairano.
Trattasi all'evidenza di un profilo già di per sé sufficiente a rendere nullo il verbale di conciliazione in quanto non sottoscritto in sede protetta.
Peraltro, deve rilevarsi l'assenza di un ulteriore elemento necessario ai fini della validità del verbale, ovvero la res litigiosa, se si considera che al punto 5 di ciascun verbale le parti dichiaravano di rinunciare ai diritti e agli atti relativi al giudizio di cui alla lettera d) delle premesse, salvo che di tale asserito giudizio non vi è menzione nelle premesse ove, anzi, nemmeno compare la lettera d).
Per quanto detto, tutti i verbali di conciliazione relativi agli odierni ricorrenti devono essere ritenuti nulli per come eccepito dalla difesa dei lavoratori.
***
Nel merito, per quanto concerne le domande di superiore inquadramento del ricorrente
, si osserva innanzitutto che, con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un Parte_1 superiore inquadramento, in diritto è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria
(Cass., n. 26234 del 30/10/2008).
Nel caso di specie, veniva assunto da (per la quale, come visto, Parte_1 CP_1 lavorava dall'1.4.2018 al 31.3.2022) con qualifica di operaio e inquadramento nel 5° livello CCNL
Trasporto Merci e Spedizioni, cui appartengono i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui
7 | 18 esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Il lavoratore ha, invece, invocato l'inquadramento al superiore livello 4s previsto per i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico- pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.”.
Tra i profili professionali è previsto quello del “facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico - scarico” e quello degli “Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti;
prelievo e approntamento delle merci)”.
È evidente che il livello di formale inquadramento del lavoratore è caratterizzato dal compimento di operazioni di relativa difficoltà; vero che vi è la necessità di utilizzo di mezzi meccanici o elettrici, ma pur sempre di limitata complessità, come reso evidente dal fatto che sono richiesto adeguate conoscenze professionali.
L'invocato livello 4s riguarda operazioni delicate e complesse, cui si correlano specifiche e non comuni capacità, venendo quindi richiesto un livello qualitativo delle mansioni ben differente, tanto che è riconosciuta altresì una, seppur limitata, responsabilità e autonomia estranea invece all'inferiore livello.
*
Tanto detto, si osserva, innanzitutto, che l'istruttoria ha dato un esito sostanzialmente univoco delle mansioni disimpegnate da per come già allegate in ricorso ove Parte_1 specificamente veniva dedotto che: il signor ha sempre svolto l'attività di “spuntatore” Parte_1
e di addetto allo scarico della merce. In particolare, il ricorrente si occupava dell'apertura delle ribalte dei camion da scaricare;
una volta aperte, e prima di iniziare le attività di scarico, doveva misurare attraverso un termometro a pistola la temperatura interna del camion, poiché era lì trasportata merce alimentare che doveva essere conservata a
8 | 18 una specifica temperatura;
una volta verificata la regolarità della temperatura di trasporto, procedeva allo scarico del mezzo;
le attività di scarico venivano effettuate dal ricorrente attraverso l'utilizzo del transpallet a pedana;
una volta effettuato lo scarico, il ricorrente era tenuto a compilare il modulo HACCP, indicando il tipo di prodotto trasportato e scaricato, la presenza di eventuali prodotti biologici, la temperatura precedentemente misurata;
si occupava quindi, attraverso l'utilizzo di pistole a radiofrequenza, di spuntare la merce, controllarne la data di scadenza, segnare la destinazione e contare il numero di colli e la conformità di tale numero con l'ordine previsto, apponendo di conseguenza ai bancali le etichette indicanti zona e supermercato di destinazione stampate dallo stesso sulla base del numero dei bancali;
in caso di mancanze o di eccedenze (ossia, un numero di colli inferiore o superiore all'ordine) o di rotture di colli doveva registrarlo nuovamente sulla pistola a radiofrequenza;
a fine turno registrava l'attività di scarico della giornata sul c.d. borderò, segnalando nuovamente eventuali mancanze, eccedenze
o rotture;
tutte le predette attività sono sempre state svolte dal ricorrente in autonomia e con piena responsabilità, tanto che era il ricorrente a dover rispondere disciplinarmente di eventuali errori nella fase di scarico dei camion e dell'eventuale errata registrazione delle merci in entrata (pagg. 4 e 5 ricorso).
*
Ebbene, deve convenirsi con la difesa del ricorrente che le attività svolte da Parte_1 siano senza dubbio riconducibili al superiore livello 4s.
Basti valorizzare a tali fini la responsabilità in relazione alle verifiche delle temperature e successiva compilazione del modulo HACCP, alle responsabilità relativamente alle segnalazioni per mancanze, eccedenze o rotture che di certo non possono farsi rientrare nel concetto di adeguate conoscenze richieste dal livello formalmente riconosciutogli.
Trattasi di articolate attività che tutti i testimoni hanno confermato essere state svolte nel corso del tempo presso l'appalto e pienamente riconducibile a quelle di operaio con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti;
prelievo e approntamento delle merci di cui ai profili professionali sopra richiamati.
La domanda deve, quindi, trovare accoglimento con accertamento del diritto all'inquadramento, per tutta la durata del rapporto dedotti in causa, al superiore livello di inquadramento.
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(rispetto alle quali non è in contestazione la sussistenza dell'appalto e la
[...] operatività delle previsioni dell'articolo 29 D.lgs 276/03) vanno, di conseguenza, condannate a corrispondere a , in solido tra loro, a titolo di differenze retributive, la somma Parte_1 complessiva di euro 4.472,01 (di cui euro 308,41 a titolo di TFR) come da conteggi elaborati con
9 | 18 criteri in questa sede condivisi e non specificamente contestati;
tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi non specificamente contestati) al saldo effettivo.
***
Per quanto concerne le domande comuni a tutti i ricorrenti in relazione al tema del c.d.
“tempo tuta”, si osserva, innanzitutto, che, a mente dell'art. 1 D. Lgs 66/2003, è da intendersi come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Quanto alla fattispecie in commento, la qui condivisa giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2003, n. 15734).
Come già evidenziato da questo stesso Tribunale in analogo precedente (Trib. Milano, sentenza n. 2729/2023, estensore dott.ssa Colosimo):
[…] Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni di assegnazione e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento particolare e/o diverso da quello che, altrimenti, potrebbe impiegare per le esigenze quotidiane di vita.
Il rilievo risulta ancor più dirimente ove gli indumenti necessari allo svolgimento delle mansioni spieghino, altresì, funzione di dispositivo di protezione individuale: in tal caso, la vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro risulta strettamente correlata all'esigenza di salvaguardare la salute dei dipendenti, obbligo sancito dall'art. 2087 c.c.:
“il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 24 maggio 2018, n. 12935 - ordinanza).
*
Per quel che concerne all'individuazione degli indumenti utili ai fini del riconoscimento del diritto in parola, si osserva quanto segue.
10 | 18 L'art. 74 D. Lgs. n. 81/2008 qualifica come dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura” che il lavoratore deve indossare per proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, ivi compreso ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, alla suddetta definizione deve essere data un'interpretazione estensiva proprio in quanto finalizzata alla salvaguardia del bene primario della salute;
lo stesso elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui all'VIII Allegato del D. Lgs. 81/2008, d'altronde, è meramente
“indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, a conferma del contenuto aperto – in ottica funzionale e teleologica – della categoria in questione.
In questa prospettiva, il Supremo Collegio non ha ritenuto rilevante “…la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626 del
1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 giugno 2019, n. 16749 - ordinanza).
In epoca più recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c. intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute ed è a carico del datore di lavoro l'obbligo di fornire e di mantenere in stato di efficienza gli indumenti di lavoro inquadrabili in tale categoria” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza, 3 marzo
2020, n. 5748).
In parte motiva, il Supremo Collegio ha osservato: “…19. l'interpretazione data dalla Corte di merito al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.); 20. l'espressione adoperata dall'art.
40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; 21. lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, (seppure non applicabile ratione temporis) contiene nell'allegato VIII un “Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame”. Il Giudice di Legittimità ha, altresì, precisato che “parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal D.Lgs. n. 626
11 | 18 del 1994, art. 4, comma 5, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 18, lett. d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017)”, ciò in quanto “la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo”.
Ecco, dunque, che “27. questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici” si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie…” […].
*
Tanto detto, nel caso di specie si ritiene che l'istruttoria abbia confortato le allegazioni dei ricorrenti.
Tutti i testimoni esaminati, difatti, nel confermare le condizioni ambientali del magazzino di
Mairano ove i ricorrenti lavorano (ovvero una temperatura costante tra gli 0 e i 4 gradi) hanno altresì dato conto della necessità di indossare ulteriori capi di abbigliamento (oltre a quelli forniti dal datore di lavoro) per contrastare le rigide condizioni climatiche dell'ambiente di lavoro.
In particolare, i testimoni, con dichiarazioni univoche e sostanzialmente concordanti, hanno riferito della necessità di indossare anche una calzamaglia- tuta termica, due o tre tute compresa quella fornita dalla cooperativa, maglioni (o due felpe), sciarpa-scaldacollo, guanti e cappello.
Vero che dall'istruttoria è altresì emersa una distinzione tra coloro che svolgono l'attività di pickeristi – preparatori e i portantini, questi ultimi maggiormente soggetti alla sensibilità alle temperature in quanto, lavorando in pedana, costretti ad una attività più statica.
Nondimeno, si osserva che, al più, i portantini indosserebbero un ulteriore capo di abbigliamento, ovvero una tuta fornita dalla cooperativa.
Per inciso, sebbene sia emerso che i testimoni di parte ricorrente sono o sono stati a loro volta in contenzioso con le odierne convenute per analoghe questioni, è da escludere che per ciò solo debbano ritenersi inattendibili come eccepito dalla difesa di . Controparte_1
Difatti, in tal senso depone proprio la sostanziale convergenza delle dichiarazioni anche dei testi di tale convenuta, salvo la questione relativa alla misura del tempo impiegato ad effettuare
12 | 18 tutte le operazioni di vestizione e svestizione nonché per coprire il percorso per raggiungere vuoi lo spogliatoio vuoi il reparto, sulle quali ci si soffermerà al paragrafo successivo.
*
Come visto dall'istruttoria, di conseguenza, è emerso che i lavoratori dovevano necessariamente indossare del vestiario aggiuntivo per lavorare in un ambiente a bassa temperatura e così tutelarsi dal rischio termico.
Quest'ultimo espressamente riconosciuto come sussistente dalla stessa convenuta
[...]
indicato nello stesso DVR, dalla lettura del quale emerge anche Controparte_1 la necessità di una programmazione specifica per individuare eventuali criticità e attuare gli interventi necessari oltre che valutare l'adeguatezza dei DPI.
A tale ultimo proposito è giusto il caso di evidenziare che, evidentemente, la cooperativa ha omesso ogni ulteriore approfondimento ritenendo, erroneamente, sufficienti gli indumenti forniti ai dipendenti per preservarne la salute.
*
Non è, poi, revocabile in dubbio che gli indumenti in commento siano riconducibili alla categoria dei dispositivi di protezione individuale nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Così come deve convenirsi con la parte ricorrente che detti indumenti dovevano necessariamente indossarsi sul luogo di lavoro, sia per evitare che il dipendente incorresse nel rischio di uno shock termico opposto a quello che si intendeva contrastare nel reparto, sia per l'oggettivo ingombro nei movimenti che tali indumenti comportava.
*
In tale scenario, appare inconferente la difesa della convenuta secondo cui CP_1 difetterebbe alcuna eterodirezione delle condotte dei lavoratori essendo, al più, evidente l'inadempimento del datore di lavoro che, pur riconoscendo il rischio termico, non ha adeguatamente attrezzato i propri lavoratori per poterlo efficacemente neutralizzare.
***
Ricondotti, quindi, anche gli ulteriori indumenti utilizzati dai lavoratori per proteggersi dal rischio termico alla categoria dei DPI, deve osservarsi che dall'istruttoria è altresì emerso che i ricorrenti, per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione di tali indumenti, impiegano un tempo pacificamente non retribuito dalla cooperativa benché senza dubbio riconducibile alla nozione di orario di lavoro richiamata ai paragrafi precedenti.
13 | 18 Non è, difatti, contestato che presso a retribuzione Controparte_1 dei lavoratori sia sempre stata commisurata al solo tempo di effettiva esecuzione della prestazione all'interno del magazzino sulla base degli orari risultanti dalle timbrature in entrata e in uscita, ivi compresa la pausa pranzo, sempre effettuate solo dopo le operazioni di vestizione e svestizione all'inizio o alla fine del turno.
Dette operazioni avvenivano all'interno degli spogliatoi situati al primo piano del magazzino per complessive quattro volte al giorno.
Difatti, tutti i testimoni esaminati, con dichiarazioni univoche e assolutamente concordanti, hanno riferito che tali avvengono esclusivamente negli spogliatoi prima o dopo la timbratura, escludendo che presso il reparto vi sia un locale del pari utilizzabile.
Non vi sono dubbi, di conseguenza, sul diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione per il tempo dedicato alla vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro.
*
Per quanto concerne la quantificazione del tempo effettivamente impiegato dai ricorrenti nelle operazioni di cui al paragrafo precedente, il giudicante condivide (con le precisazioni che verranno fatte) quanto già argomento dal Tribunale di Milano nel precedente già sopra richiamato, ove si è così motivato sul punto:
[…] Per quel che attiene alla quantificazione delle differenze retributive a tal titolo dovute, si osserva quanto segue.
Con precipuo riferimento alle operazioni di vestizione a inizio turno e di svestizione a fine turno, si ritiene ragionevole la prospettazione di parte attrice che ha chiesto il riconoscimento di 10 minuti per ciascun cambio;
è provato, d'altronde, che i ricorrenti – per provvedere alla vestizione/svestizione presso agli spogliatoi aziendali – debbono salire due rampe di scale, accedere agli spogliatoi, indossare/dismettere gli indumenti da lavoro (ossia plurimi capi di vestiario, tra i quali, calzamaglie, uno o più paia di calze pesanti, maglie termiche, felpe, sciarpe, cappelli, salopette, pantaloni e guanti da sci), scendere le due rampe di scale e raggiungere la timbratrice.
La suddetta quantificazione, peraltro, prima ancora che per un dato di comune esperienza, pare equa anche in considerazione di quanto già statuito in precedenti giurisprudenziali in materia (cfr. Trib. Milano,
Sez. Lav., 6 marzo 2012, n. 1011; Trib. Milano, Sez. Lav., 2 aprile 2012, n. 1062; Trib. Milano, Sez. Lav., 9 giugno 2012, n. 3020; Trib. Milano, Sez. Lav., 18 luglio 2012, n. 3101; App. Milano, Sez. Lav., 22 gennaio
2019, n. 132; App. Milano, 21 ottobre 2019, n. 1834).
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, tuttavia, non si ritiene di poter riconoscere il medesimo tempo per le operazioni di vestizione/svestizione effettuate, prima e dopo la pausa pranzo, […]; non
14 | 18 risulta plausibile, difatti, che i lavoratori – prima di iniziare la pausa pranzo – dismettano tutti gli indumenti di lavoro (come, per esempio, le calzamaglie, le doppie calze, le magliette termiche e simili), risultando più verosimile che gli stessi si limitino a togliere solo quelli di maggior ingombro e/o a più elevata protezione termica.
Avuto riguardo alla fruizione delle pause pranzo, dunque, si ritiene congruo riconoscere 6 minuti per ciascuna operazione svolta in entrata e in uscita dal magazzino refrigerato […].
*
Nel caso di specie, per l'identità dell'esito dell'istruttoria del presente giudizio con quella del precedente di merito sopra richiamato, si ritiene che analoghe possano essere le conseguenze, così determinandosi in 10 minuti il tempo impiegato dai lavoratori a inizio turno e 10 minuti quello impiegato a fine turno per la vestizione e svestizione.
Deve, tuttavia, condividersi il rilievo dei procuratori delle convenute secondo cui, nella pausa pranzo i lavoratori, come emerso anche dall'istruttoria, dovrebbero in ogni caso compiere il medesimo tragitto fino allo spogliatoio per poter accedere ai locali mensa posti al medesimo piano.
Pertanto, per quanto vero sia che sia comunque necessario, sempre alla luce dell'istruttoria, il previo passaggio allo spogliatoio (nei limiti sopra indicati per una svestizione che non è certo considerabile alla stregua di quella di inizio turno) si ritiene equo riconoscere per tali operazioni solo il tempo dedicato a tale attività e non già quello relativo al percorso dal reparto al piano, e così per tre minuti per ciascuna operazione in entrata e in uscita dal magazzino durante la pausa.
Pertanto, può quantificarsi il tempo impiegato complessivamente per tali operazioni in 26 minuti giornalieri.
*
Tenuto conto dell'orario di lavoro settimanale complessivamente osservato dai lavoratori, il suddetto lavoro dovrà essere retribuito con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario (pari al 30%).
*
La difesa di ha contestato il diritto Controparte_1 Parte_7 dei lavoratori di veder retribuito il tempo tuta quale lavoro straordinario sul presupposto che
“l'orario di lavoro per le Cooperative per il personale non viaggiante è dunque disciplinato dall'art. 9 Sez. Speciale, a mente del quale: Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione
15 | 18 orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato
l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore settimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'articolo 9 del presente CCNL (…)
Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata (È IN QUESTA FATTISFECIE
CHE RIENTRA LA DELTA), si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative (…) Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi (…). (doc. 9)” (pag. 7, memoria
). CP_1
*
In proposito si condividono le argomentazioni rese da questo stesso Tribunale in analogo contenzioso (Tribunale di Milano, sentenza resa nell'ambito del giudizio RG 4114/24) che ha evidenziato che:
[…] Vero che l'art. 9, co. 4, C.C.N.L. dispone che, “per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali” (doc. 7, fascicolo ricorrenti).
Come si evince dal complessivo tenore della previsione di cui all'art. 9 C.C.N.L., tuttavia, di una disposizione destinata a regolare le ipotesi – saltuarie e transitorie – in cui la variazione della prestazione oraria è correlata a specifiche e contingenti esigenze produttive (“…qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi… l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi… Sono comunque fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti alla data odierna con le organizzazioni sindacali firmatarie dei presente accordo funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato a dodici mesi” – doc. 7, fascicolo ricorrenti).
*
4.4.3. Nel caso di specie, tuttavia, l'orario di lavoro risulta ampliato – in via strutturale e, dunque, continuativa – in ragione dell'accertamento della necessità di far fronte, in ogni singolo turno, a un'attività intrinsecamente correlata alla natura della prestazione e, dunque, ineliminabile.
16 | 18 Non vi è modo, pertanto, di fare applicazione di una previsione che considera la media delle ore di lavoro complessivamente svolte, per determinarne una regolamentazione economica che guarda all'andamento tendenzialmente ciclico dei picchi di produttività […].
***
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento nei limiti indicati ai paragrafi precedenti, disponendosi la prosecuzione del giudizio per determinare le differenze retributive maturate dai ricorrenti.
Come già sopra accennato va ravvisata la responsabilità solidale di tutte le convenute essendo pacifica la sussistenza del contratto di appalto;
deve, inoltre, accogliersi la richiesta di
[...]
di essere manlevata da di quanto sarà tenuta a CP_2 Controparte_3 corrispondere ai ricorrenti in forza del presente accertamento, per effetto delle condizioni contrattuali di cui al contratto intercorso tra le parti.
Spese al definitivo.
PQM
non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
i) accerta e dichiara il diritto di , per il periodo lavorato alle dipendenze di Parte_1 all'1.4.2018 al 31.3.2022, all'inquadramento nel livello Controparte_1
4S del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni e per l'effetto condanna Controparte_1
e , in solido tra loro,
[...] Controparte_2 Controparte_3
a corrispondergli le relative differenze retributive per complessivi euro 4.472,01 (di cui euro
308,41 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo,
ii) accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro impiegato dai ricorrenti, per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso con
[...]
, deve essere computato nell'orario di lavoro;
Controparte_7
iii) accerta e dichiara il conseguente diritto dei ricorrenti di vedere retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro nella misura di complessivi 26 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, tenuto conto della maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario, con responsabilità solidale dei pagamenti di tutte le odierne convenute;
iv) condanna sin d'ora a tenere indenne Controparte_3 CP_2
di quanto sarà tenuta a corrispondere a in forza della presente
[...] Parte_1
17 | 18 sentenza e all'esito della determinazione delle differenze retributive maturate da tutti i ricorrenti per come in questa sede accertate;
v) respinge per il resto il ricorso;
vi) dispone la prosecuzione del giudizio per la determinazione di quanto spettante ai ricorrenti in forza del presente accertamento;
spese al definitivo;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 15/01/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
18 | 18