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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
3199/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3199/2019 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Ischia, in data 8.1.2019, nel procedimento n. 310/2015 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli Avvocati Nunzio Cerciello e C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Controparte_1
Somma Vesuviana (NA), Via Marigliano, n. 19; appellanti
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) C.F._4 Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avvocato Vittorio Di Meglio, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Ischia, Via Lido Mazzella, n. 162; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 30.10.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 27.11.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la non comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
pagina 1 di 2 presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle citate udienze.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile, anche in rito.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la avverso la sentenza n. 7/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 8.1.2019, nel procedimento n. 310/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 27.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3199/2019 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Ischia, in data 8.1.2019, nel procedimento n. 310/2015 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dagli Avvocati Nunzio Cerciello e C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Controparte_1
Somma Vesuviana (NA), Via Marigliano, n. 19; appellanti
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 Parte_3
) e (C.F. ) C.F._4 Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avvocato Vittorio Di Meglio, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Ischia, Via Lido Mazzella, n. 162; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 30.10.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 27.11.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la non comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
pagina 1 di 2 presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle citate udienze.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile, anche in rito.
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la avverso la sentenza n. 7/2019, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 8.1.2019, nel procedimento n. 310/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 27.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra pagina 2 di 2