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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2060 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 10 giugno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Alessandro Rizzo, nel cui studio, sito in Catanzaro via F. Crispi n.
151, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce CodiceFiscale_3
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alfonso Rago nello studio del quale, in
Corigliano-Rossano via Francesco Salvatore n. 46, hanno eletto domicilio;
-APPELLATI =
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1 – Accertare e dichiarare l'avvenuto illegittimo recesso per esclusivo inadempimento dei sigg. e , con la Controparte_1 Controparte_2
declaratoria di risoluzione del contratto stesso;
2 – conseguentemente condannare i sigg. e all'immediato rilascio dell'immobile sito Controparte_1 Controparte_2
in Rosano (CS) alla c.da Galderate, contrassegnato al n. 4, ubicato all'interno di un complesso turistico balneare e censito al catasto al fg. 8, part. 100 sub. 4, in favore del sig. ; 3 – dichiarare il diritto del sig. Parte_1 Parte_1 all'incameramento della caparra confirmatoria e dei successivi acconti versati;
4 – accertare e dichiarare l'illegittima occupazione dei sigg. e Controparte_1
dell'immobile sito in Rosarno (CS) alla c.da Galderate, Controparte_2 contrassegnato al n. 4, ubicato all'interno di un complesso turistico balneare e censito al catasto al fg. 8, part. 100 sub. 4, condannandoli a corrispondere al sig.
la relativa indennità da illegittima occupazione dalla data di Parte_1
immissione nella detenzione del bene al rilascio;
5 – in ogni caso condannare i sigg.
e a corrispondere al sig. tutte le Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
spese sostenute dallo stesso quale proprietario dell'immobile; 6 – in ogni caso condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellato rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig.
, anche perché, impugnato tardivamente;
rigettare nel merito il Parte_1
gravame proposto dal sig. perchè infondata in fatto e in diritto;
nella Parte_1
denegata ipotesi di ammissione della prova, eventualmente ex adverso articolata, si richiede sin da ora di essere ammessi a prova diretta e contraria, sulle medesime circostanze con gli stessi testi indicati dagli appellanti, o/e con termine per
l'indicazione dei propri testi, nelle modalità o circostanze, indicate da parte appellata nel primo grado del procedimento. Confermare in toto la sentenza di primo grado n. 576/2021 del Tribunale di Castrovillari e per l'effetto condannare
l'appellante alla rifusione delle spese sostenute. In subordine, si chiede che
2 l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione depositato in data 6 febbraio 2018, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi il Tribunale di Castrovillari, e Controparte_1 Controparte_3
deducendo che: in data 18.12.1995 era intervenuto, tra esso attore e i convenuti, un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile sito in Rossano, c.da
Galderate, ubicato all'interno di un complesso turistico balneare e censito nel catasto al fg. 8 p.lla 100 sub. 4; il prezzo era stato concordato in complessivi £ 70.000.000, maggiorati di una somma pari al 4% del totale per spese Enel, accatastamento etc.; i convenuti (futuri acquirenti del bene) erano stati immessi da subito nel possesso dell'immobile e avevano provveduto al pagamento quasi integrale del prezzo prima della stipula del definitivo (che, da contratto, sarebbe dovuto intervenire entro e non oltre il 30.12.1996); residuava la somma di £ 5.000.000, oltre accessori, da versare, al più tardi, entro e non oltre la data indicata;
nel giorno concordato per la stipula dell'atto notarile (19.12.1996), , presente nella qualità di procuratore speciale Persona_1
dei promittenti acquirenti, si rifiutava di sottoscrivere il contratto e, dunque, di procedere all'acquisto; malgrado la disponibilità dallo stesso manifestata di addivenire alla stipula del definitivo successivamente al termine concordato, e malgrado le numerose diffide per la riscossione del residuo, i convenuti, pur ammettendo la propria morosità, non soltanto non provvedevano a corrispondere alcunché, ma continuavano ad occupare illegittimamente l'immobile. In ragione di quanto esposto, chiedeva che il preliminare venisse risolto per inadempimento dei convenuti e che, per l'effetto, gli stessi fossero condannati all'immediato rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
e , costituitisi con comparsa depositata il 26 giugno Controparte_1 Controparte_2
2018, eccepivano, preliminarmente, l'irregolarità dell'atto introduttivo del giudizio perché carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., e, nel merito, chiedevano il rigetto del gravame perché totalmente infondato in fatto e in diritto. Ai fini di una maggiore chiarezza in ordine al reale accadimento dei fatti, rammentavano che essi convenuti, da tempo residenti in [...]per lavoro, avevano chiesto ad un loro amico, R_
3 , se nella zona di Corigliano Rossano qualcuno vendesse un immobile proprio R_
vicino il mare;
che, entusiasti dell'immobile individuato, sia per caratteristiche che per ubicazione (località Sant'Angelo di Rossano), si erano accordati subito con l'attore per l'acquisto, senza previamente informarsi circa la conformità dell'immobile alle prescrizioni urbanistiche;
che, purtroppo, essi convenuti, solo dopo aver corrisposto l'intero prezzo, erano venuti a conoscenza che l'immobile in questione non soltanto era privo della concessione edilizia, ma era pure soggetto a vincolo paesaggistico poiché realizzato su terreno demaniale;
che il dissenso espresso in ordine alla stipulazione del definitivo era dipeso dal timore di perdere l'immobile per effetto di un diniego di concessione in sanatoria e della conseguente ingiunzione di demolizione;
che, nondimeno, essi avevano presentato, per il tramite del geometra , Controparte_4
domanda di condono al Comune al fine di sanare l'illecito, con sopportazione dei relativi costi, ivi inclusi quelli di mantenimento dell'immobile; che prima di ottenere il condono nell'anno 2015, l'attore – che aveva sottaciuto intenzionalmente tutte queste circostanze – si era disinteressato delle sorti dell'immobile e non si era fatto vivo con essi convenuti;
che, essendo prevista la nullità del contratto di compravendita di un immobile abusivo per illiceità dello scopo, andava dichiarato nullo anche il preliminare stesso. Chiedevano, dunque, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al rimborso del doppio del prezzo dell'immobile, delle spese sostenute per ottenere il condono, di quelle di mantenimento dell'immobile e di quelle tecniche, oltre interessi, nonché la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 576/2021, pubblicata il 25 maggio 2021, respingeva l'eccezione di nullità della citazione per difetto dei requisiti ex art. 163 c.p.c. perché estremamente generica e, ad ogni modo, perché infondata;
rigettava le domande attoree in ragione della legittimità del rifiuto dei convenuti di procedere all'acquisto di un immobile che, quantomeno sino al 10 dicembre 2015, era ancora abusivo (non essendosi conclusa la procedura di condono) e, dunque, dell'assenza di un inadempimento loro imputabile;
dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al rimborso delle spese sostenute perché tardiva;
rigettava la domanda di condanna dell'attore al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non avendo il convenuto fornito prova dell'asserito pregiudizio subito.
4 La sentenza predetta veniva impugnata da perché ritenuta ingiusta nella Parte_1
parte in cui il giudice aveva ritenuto legittimo il rifiuto manifestato dagli odierni appellati in ordine alla stipulazione del definitivo così escludendo, conseguentemente, la sussistenza di un inadempimento loro imputabile e, dunque, il diritto di ottenere la risoluzione del contratto preliminare, il rilascio dell'immobile indebitamente occupato e il risarcimento del danno da occupazione sine titulo. A sostegno della censura, evidenziava come non vi fosse preclusione alcuna alla stipula del definitivo visto e considerato, da un lato, che la l. 47/1985, all'art. 40 comma 2, consentiva di stipulare atti tra vivi aventi ad oggetto beni privi della dovuta concessione edilizia, purché corredati dalla domanda di condono e dagli estremi dell'avvenuta presentazione, e, dall'altro, che la procedura anzidetta era stata avviata nel 1986; che, inoltre, il bene non ricadeva in una zona di particolare pregio ambientale – come dimostrato dall'ottenuta autorizzazione paesaggistica –, sicché anche sotto tale profilo non si riscontrava alcuna preclusione alla conclusione del definitivo;
che nel preliminare si era precisato che l'immobile era stato realizzato «senza le necessarie autorizzazioni amministrative» e che lo stesso «era stato condonato con il versamento delle previste tre rate ed esborso di lire 761.900», ragion per cui gli appellati erano stati resi edotti di queste irregolarità urbanistiche;
che, ad ogni modo, ricorrendo tutti i presupposti di legge, si era formato un silenzio-assenso della pubblica amministrazione in ordine alla regolarità urbanistica del bene;
che i convenuti non avevano corrisposto l'intero prezzo, né tantomeno si erano resi disponibili a saldare quanto ancora dovuto;
che l'avere costoro sottoscritto il contratto preliminare nei modi e termini ivi stabiliti e l'avere subito dopo occupato l'immobile aveva comportato una rinuncia implicita a far valere l'eventuale difetto di abitabilità dello stesso, ove esistente.
Si costituivano e per chiedere il rigetto dell'appello Controparte_1 Controparte_2
e la conferma integrale della decisione impugnata. Non mancavano di evidenziare, più nel dettaglio, che la l. 47/1985 (richiamata dall'attore) prevedeva – e prevede – tanto una nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti menzione, sotto il profilo urbanistico, del titolo abilitativo o la pendenza del procedimento di sanatoria, tanto la nullità di carattere sostanziale per gli atti di trasferimento di immobili affetti da irregolarità edilizie;
che difettavano le condizioni richieste dal secondo comma dell'art. 40 per la stipula del contratto definitivo stante
5 l'inesistenza di una domanda di condono da allegare allo stesso;
che, invero, il procedimento di sanatoria dell'immobile, avviato su domanda del costruttore nel 1996, era rimasto pendente per molti anni e si era concluso soltanto nel 2015 a seguito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
che, a fronte di una carente documentazione e del mancato assolvimento degli oneri di legge, nessun silenzio-assenso si sarebbe potuto formare sul punto prima che essi appellati provvedessero alle dovute integrazioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, l'appellante ha avanzato, in via principale, domanda di risoluzione del preliminare di vendita in atti per asserito inadempimento degli appellati e, in via accessoria, domanda di restituzione dell'immobile e di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Dal canto loro, gli allora convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appellante al rimborso del prezzo della vendita e delle spese di manutenzione ordinaria sostenute sin dal momento in cui hanno acquisito la disponibilità dell'immobile.
Il giudice di prime cure ha rigettato tanto la domanda principale, perché infondata (con assorbimento delle domande accessorie e conseguenziali), tanto la domanda riconvenzionale, perché tardiva e, dunque, inammissibile.
Poiché gli appellati non hanno avanzato appello incidentale avverso la suddetta pronuncia di inammissibilità, su di essa deve ritenersi sceso il giudicato.
L'oggetto del contendere è, dunque, limitato alla disamina delle emergenze probatorie raccolte in primo grado al fine di accertare se fosse nella piena e legittima facoltà degli appellati rifiutarsi di concludere il contratto definitivo.
Un tale rifiuto – sostiene l'appellante nei propri scritti difensivi – non poteva che essere illegittimo per le seguenti ragioni: perché la l. 47/85 (applicabile al caso di specie) consentiva, ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 40, di sanare l'illecito anche successivamente alla stipula del definitivo;
perché si era formato un silenzio-assenso in ordine alla concessione in sanatoria dell'immobile conteso;
perché
6 gli appellati erano stati informati, già al tempo del preliminare, dell'irregolarità anzidetta e, ciò nonostante, erano subentrati nella detenzione anticipata del bene senza attendere, tra l'altro, il certificato di agibilità e abitabilità di esso.
L'appello non può trovare accoglimento.
Sia l'appellante sia gli appellati richiamano, a sostegno delle rispettive opposte difese, la l. 47/85: il primo per dimostrare, attraverso la citata legge, la validità sia dell'accordo preliminare intercorso tra loro sia del definitivo che avrebbe dovuto essere stipulato;
i secondi per dimostrare, invece, l'invalidità della stessa contrattazione preliminare.
Gli appellati hanno dedotto, invero, che l'irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto di trasferimento travolgerebbe non soltanto il definitivo – come previsto dalla suddetta legge –, ma anche il preliminare posto a monte.
La tesi articolata non è conforme all'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni.
La Suprema Corte ha chiarito che «la sanzione della nullità prevista, ex art. 40 della l.
n. 47 del 1985, per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente al 1° settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenire successivamente al contratto preliminare» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22656 del
09/08/2024; così pure Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6685 del 07/03/2019).
Il contratto preliminare in atti soddisfa, sul piano formale e sostanziale, tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della sua validità ed efficacia.
Trattasi un preliminare di vendita, ad effetti anticipati – essendo gli appellati subentrati da subito nel possesso del bene e avendo corrisposto quasi per intero il prezzo –, fonte dell'obbligo di stipulare, entro e non oltre la data del 30.12.1996, il contratto definitivo.
L'appellante sostiene che l'opera abusiva sarebbe stata realizzata anteriormente all'entrata in vigore della l. 47/1985 e che, comunque, anche il contratto definitivo, ove stipulato, sarebbe stato valido ed efficace in forza del meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 40 comma 2 della l. 47/85.
Ebbene, premesso che il contratto preliminare è stato concluso dopo l'entrata in vigore
7 della l. 47/1985 e tanto determina l'applicazione della legge (cfr. Cass. n. 10297 del
26/04/2017), la questione controversa, tuttavia, non attiene alla validità o meno del preliminare e/o del programmato definitivo, bensì alla legittimità o meno del rifiuto, da parte dei promissari acquirenti, di concludere il contratto definitivo: questa – alla luce delle rispettive difese e domande delle parti – è la corretta prospettiva ed è questa la prospettiva sulla scia della quale il Tribunale ha emesso la sentenza gravata.
In alcun passaggio della motivazione della sentenza di prime cure, infatti, si assume che il contratto definitivo, ove concluso, sarebbe stato invalido;
piuttosto, si afferma che, tenuto conto delle emergenze istruttorie, non è ravvisabile un inadempimento dei promittenti acquirenti, attesa la legittimità del contegno da questi tenuto.
In altri termini, l'astratta possibilità di stipulare il definitivo non implica, per ciò solo, la violazione dell'obbligo di contrarre scaturente dal preliminare e, quindi, l'esistenza di un inadempimento imputabile agli appellati e sanzionabile con la risoluzione ex art. 1453 c.c., in quanto presupposto per la risoluzione del contratto è che la parte, in violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza, non abbia colpevolmente adempiuto la propria obbligazione.
Ebbene, il rifiuto manifestato dagli appellati in ordine alla stipulazione del definitivo non costituisce inadempimento, dovendo condividersi le ragioni illustrate nella sentenza gravata.
Infatti, nel preliminare era stato dichiarato, erroneamente – perché un bene non può considerarsi condonato fin tanto che non si sia conclusa la relativa procedura –, che «il bene in oggetto è stato condonato con versamento delle previste tre rate con esborso di
L. 761.900». E' più che verosimile che, proprio in forza di tale – non veritiera – rappresentazione dei fatti, i promittenti acquirenti, quindi, si siano determinati a corrispondere quasi l'intero prezzo convenuto, ricevendo, in cambio, l'immediata detenzione dell'immobile, rendendosi conto, invece, solo nel 1996 che l'immobile non era stato per nulla condonato, come, invece, dichiarato nel preliminare. Gli appellati, nel momento in cui hanno stipulato il preliminare, non erano in alcun modo consci del persistente carattere abusivo del fabbricato, né può ritenersi che avessero rinunciato a far valere tali vizi dell'immobile o la mancanza dei certificati di agibilità e abitabilità: piuttosto, gli acquirenti sapevano che gli abusi anteriori erano già stati condonati e che, quindi, l'immobile che avrebbero acquistato era già in regola dal punto di vista
8 urbanistico ed edilizio.
Invece, dagli atti emerge che, contrariamente a quanto rappresentato nel contratto, fino al 2015 l'immobile risultava ancora abusivo, non essendo stata completata la pratica di condono, in quanto detto immobile necessitava anche di autorizzazione paesaggistica
(tanto determina l'impossibilità che possa dirsi formato un silenzio-assenso sulla richiesta di sanatoria, non essendo la documentazione completa e non potendosi applicare il silenzio-assenso tra amministrazioni). Infatti, dalla documentazione presente in atti risulta che il 20 luglio 2015, vale a dire a circa 20 anni di distanza dalla stipula del preliminare, il Comune di Rossano ha richiesto la presentazione dell'autorizzazione paesaggistica al fine di poter procedere con la pratica di condono dell'immobile per cui
è causa, avviata il 30 settembre 1986, evidenziando che “in attesa di quanto richiesto la pratica rimane sospesa a tutti gli effetti di legge”.
Detta autorizzazione è stata trasmessa il 13 agosto 2015 dalla Provincia di Cosenza e, successivamente, il 4 novembre 2015, il ha richiesto ulteriori chiarimenti agli CP_5
interessati, rilevando una difformità tra gli elaborati grafici e la scheda catastale e ribadendo la persistente sospensione della pratica.
Il 10 dicembre 2015, poi, l'Amministrazione ha invitato il e lo a CP_1 Pt_1
specificare il soggetto al quale dovesse essere rilasciata la concessione in sanatoria.
Quindi, alla data di conclusione del preliminare, l'immobile era tutt'altro che condonato.
Tanto rende legittimo il rifiuto di concludere il definitivo, manifestato a partire dal dicembre 1996 dai promittenti acquirenti.
Con una pronuncia recente, la Suprema Corte ha affermato che «il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune – nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato, ancorché si tratti di fenomeno occorso anterioremente all'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985, poiché i predetti certificati sono essenziali, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto e, cioè, la fruibilità e la commerciabilità del bene» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2196 del 30/01/2020).
9 È utile ricordare pure – attesa l'eccepita rinuncia a far valere il difetto del certificato di abitabilità dell'immobile – che «il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza di patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità senza della quale esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico – sociale, e tale requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono e da altro, in quanto chi acquista un immobile – salvo che sia reso espressamente edotto della esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico – ha diritto alla consegna di un appartamento in tutto conforme alle leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità […] essendo irrilevante la circostanza che l'immobile […] sia stato concretamente abitato» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 03/07/2000).
La domanda di risoluzione, pertanto, è stata correttamente rigettata dal Tribunale, con conseguente assorbimento delle domande ulteriori ed accessorie.
Le richieste istruttorie (prova per testi e ctu), reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte appellante, appaiono, alla luce di quanto illustrato e accertato, superflue.
In conclusione, l'appello merita integrale rigetto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 27 Parte_1
dicembre 2021 nei confronti di e avverso la Controparte_6 Controparte_2
10 sentenza n. 576/2021 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 25 maggio 2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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