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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/02/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12016/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca De Parte_1 Cesare);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza delle infermità contratte in conseguenza all'attività lavorativa espletata (ernie discali e sindrome del tunnel carpale) e già valutate dall'istituto nella percentuale del 12%. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. concluso nei seguenti termini l'elaborato peritale: “sono scaturiti postumi di danno biologico in misura pari al 14 (quattordici) % da intendersi a decorrere dalla data delle operazioni di consulenza del 4 Ottobre 2024 allorquando fu possibile obiettivare il peggioramento delle condizioni cliniche del lavoratore”. In considerazione della esigua differenza tra la valutazione effettuata dall' e quella compiuta dal C.T.U. e CP_1 tenuto conto della decorrenza successiva alla domanda e successiva al ricorso dell'aggravamento, si ritiene equo disporre la totale compensazione delle spese processuali tra le parti mentre le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- sono poste definitivamente a carico dell' , in forza della sua soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1 -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado d'inabilità permanente del 14% dal 4.10.2024, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-compensa le spese legali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 26.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra avv.ti Corrado De Cesare e Gianluca De Parte_1 Cesare);
e (avv. Margherita Rosa De Pasquale); CP_1
all'udienza del 26.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente, occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione dell'inabilità permanente scaturita in capo alla parte ricorrente in conseguenza delle infermità contratte in conseguenza all'attività lavorativa espletata (ernie discali e sindrome del tunnel carpale) e già valutate dall'istituto nella percentuale del 12%. Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio -le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. concluso nei seguenti termini l'elaborato peritale: “sono scaturiti postumi di danno biologico in misura pari al 14 (quattordici) % da intendersi a decorrere dalla data delle operazioni di consulenza del 4 Ottobre 2024 allorquando fu possibile obiettivare il peggioramento delle condizioni cliniche del lavoratore”. In considerazione della esigua differenza tra la valutazione effettuata dall' e quella compiuta dal C.T.U. e CP_1 tenuto conto della decorrenza successiva alla domanda e successiva al ricorso dell'aggravamento, si ritiene equo disporre la totale compensazione delle spese processuali tra le parti mentre le spese di C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- sono poste definitivamente a carico dell' , in forza della sua soccombenza. CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1 -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente una rendita rapportata ad un grado d'inabilità permanente del 14% dal 4.10.2024, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo;
-compensa le spese legali tra le parti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 26.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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