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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 261/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, ed (C.F. ), con il C.F._3 Parte_4 C.F._4
patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM (C.F. ), elettivamente C.F._5
domiciliati in GALLERIA CAMPELLO, 12 23100 SONDRIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUFFATTI Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PIO RAJNA 1 C.F._6
SONDRIO
CONVENUTO/I
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice: pagina 1 di 9 “In via preliminare pregiudiziale ed assorbente: sospendere ricorrendo gravi motivi di opportunità e di merito l'esecutività della delibera del oggetto della presente impugnazione assunta in data Controparte_1
26.10.2022, in ragione dei motivi tutti svolti nel presente atto e della documentazione prodotta, atteso che le considerazioni che precedono sono da sola sufficiente a far ritenere accoglibile la presente istanza con la necessità della sospensione dell'esecutività della delibera impugnata;
Nel merito in via principale:
I) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione sospendere
l'efficacia della delibera assembleare del del 26.10.2022 Parte_5
relativamente ai punti specificatamente impugnati;
II) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto di citazione introduttivo del giudizio e per quelli che emergeranno ad istruttoria del presente giudizio dichiarare l'annullamento, annullare e/o dichiarare nulla e inefficace la delibera dell'assemblea del 26.10.2022 adottata dal di Sondrio Controparte_1
comunicata in data 18.11.2022 relativamente ai punti deliberati e posti all'ordine del giorno di cui è fatta espressa impugnazione nella parte motiva dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nonché nulla per i motivi tutti emersi ad istruttoria del presente giudizio;
Condannare il in persona del suo legale rappresentante Parte_5
pro-tempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese ed assistenza relativa al procedimento di mediazione innanzi la CCIA di Sondrio;
rigettare l'eccezione avversaria di tardività di impugnazione della delibera posto che il termine di cui all'art. 1137 c.c. risulta ampiamente rispettato, interrotto a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di mediazione da parte della CCIA di Sondrio del 16.12.2022 di convocazione delle parti innanzi all' organismo di mediazione;
pagina 2 di 9 In via istruttoria: […]”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, nel merito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile
l'azione o, in subordine, inammissibili, inaccoglibili e comunque respingere le domande proposte dagli attori per le ragioni esposte in atti. Con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.03.2023, Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio il Pt_4 Parte_1 Controparte_1
con sede in Sondrio (SO) via Pio Rajna n. 1, per sentir dichiarare nulla o inefficace la delibera assembleare del 26.10.2022, previa sua sospensione.
1.1 Gli attori, in qualità di condomini, esponevano che in data 26.10.2022 si era tenuta delibera assembleare avente ad oggetto, tra l'altro, l'“approvazione consuntivo esercizio
2021/2022 e relativo riparto delle spese”, l'“approvazione preventivo esercizio
2022/2023 e relativo riparto delle spese” e l'“intervento generale di manutenzione straordinaria su edificio”, rispetto alla quale articolavano quattro motivi di censura:
1. l'amministratore di condominio non aveva fornito riscontro in assemblea rispetto alla richiesta, inviata via pec dal condomino “di dare Parte_2
delucidazioni all'assemblea della situazione debitoria del condominio con i propri fornitori”;
2. le spese erano state ripartite in violazione dell'art. 1123 c.c., e infatti:
- rispetto alla fattura 101 della ditta Idrosud s.r.l., inserita nel bilancio consuntivo tra le spese generali ordinarie, la cifra di € 467,50 per “pulizia tubazioni scarico con autospurgo” avrebbe dovuto essere ripartita tra i soli utilizzatori della tubazione di scarico, ossia le unità presenti nella scala B, come indicato nel regolamento di Condominio all'art. 9
- quanto alla fattura 40 della ditta ON EF e alla fattura 257 della ditta pagina 3 di 9 inserite nel bilancio consuntivo tra le spese Parte_6
straordinarie, le voci “Opere murario per sinistro sostituzione colonna scarico
e riscaldamento schena-Sala per un importo di € 1.700,00” e “Ricerca e riparazione perdita colonna di scarico principale + colonna riscaldamento sinistro per un importo di € 1.298,00” avrebbero dovuto essere Parte_7
ripartite tra i soli utilizzatori della tubazione di scarico, ossia le unità presenti nella scala A, come indicato sempre all'art. 9 del regolamento condominiale;
- i rimborsi pervenuti da Unipol assicurazioni s.p.a. per sinistri avrebbero dovuto essere imputati solo ai soggetti che avrebbero dovuto sopportare la spesa;
- relativamente alla fattura 17 della ditta MD OL di , Controparte_2
inserita nel bilancio consuntivo tra le spese straordinarie, la voce
“Tinteggiatura aree danneggiate bar-uficio-appartamento a seguito rottura termosifone” per un importo di € 2.640,00 avrebbe dovuto essere ripartita solo tra gli utilizzatori della colonna dell'impianto di riscaldamento dove si è verificata la rottura, vale a dire le unità presenti nella scala A, così come anche la fattura 92 della con riferimento alla voce Parte_6
“Sostituzione tratto colonna acqua unità a piano primo per un Parte_8
importo di € 1.188,00 e la fattura 16 della ditta ON EF per “Opere murario per sostituzione colonna acqua primo piano studio per Parte_9
un importo di € 800,00;
- quanto alla fattura 447 della ditta SO CO s.r.l., inserita nel bilancio consuntivo tra le spese straordinarie, la voce “Sostituzione bollitori acqua calda sanitaria, smantellamento vecchia autoclave, sostituzione pompa di ricircolo” per un importo di € 8.437,60 avrebbe dovuto essere ripartita tra le sole unità servite con l'acqua calda sanitaria.
3. non era stato correttamente recepito quanto statuito dalla Corte di appello di
Milano all'esito del giudizio sub R.G. 1514/2020, relativamente alla “quota messa pagina 4 di 9 in sicurezza balconi lato cortile ai rispettivi proprietari”, che è stata effettuata è in base alla superficie di balcone prelevato dal rilievo fatto per l'intervento con
Superbonus 110%, in violazione di quanto previsto dall'art. 1123 co. 1 c.c.;
4. la spesa relativa alla sostituzione dei ripartitori è stata addebitata esclusivamente a coloro che hanno effettuato la sostituzione dei ripartitori, nonostante il fatto che nella fattura risultava inserita una voce di spesa (sostituzione batteria di backup per WTX16) che andava ripartita a tutti gli utilizzatori dell'impianto di riscaldamento.
1.2 In diritto, i condomini richiamavano la giurisprudenza della Suprema Corte (tra cui
Cass. n. 33039/2018) secondo cui l'attribuzione di un obbligo di contribuzione a persona diversa dal titolare dello stesso comporta la nullità della delibera assembleare.
Evidenziavano, altresì, di aver avviato il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
2. Con comparsa depositata il 04.05.2023, si costituiva in giudizio il Parte_10
chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi la domanda attorea.
2.1 Rispetto all'ultima doglianza, il rilevava che la stessa non aveva CP_1
costituito oggetto della mediazione oblligatoria e, pertanto, doveva essere ritenuto inammissibile.
In ogni caso, l'azione giudiziale doveva ritenersi tardiva: infatti, il verbale di assemblea era stato comunicato ai condomini il 18.11.2022, la domanda di mediazione (depositata il 16.12.2022) era stata comunicata il 02.01.2023, il verbale negativo risaliva al
09.02.2023 e l'atto di citazione era stato notificato il 10.03.2023, dovendo così dedursi che tra la ricezione del verbale e l'introduzione dell'azione erano trascorsi 74 giorni
(salva la sospensione dovuta alla mediazione), ben oltre il termine di giorni 30 stabilito dall'art. 1137 c.c. Tale articolo era applicabile in ragione del fatto che la delibera impugnata doveva ritenersi annullabile, secondo Cass. S.U. n. 9839/2021.
2.2 Nel merito, il sottolineava che i chiarimenti richiesti da erano CP_1 Pt_2
pagina 5 di 9 già stati forniti prima dell'assemblea, cui comunque egli non aveva partecipato, rendendo così la doglianza inammissibile.
Rispetto alle fatture contestate, rilevava come tutti gli impianti fossero comuni all'intero fabbricato, come peraltro osservato anche nel regolamento condominiale. Inoltre, le contestazioni erano tutte generiche e prive di esplicazione delle ragioni per cui la spesa avrebbe dovuto essere addebitata in modo difforme dalla tabella. Quanto ai rimborsi pervenuti, constatava l'assenza di interesse degli attori, i quali semmai avrebbero tratto beneficio dall'eventuale errore, comunque non verificatosi in quanto trattavasi di esborsi condominiali.
Con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Milano, rilevava la carenza di interesse di in quanto non proprietario di balconi e comunque Parte_2
ribadiva di aver correttamente adempiuto alla decisione della Corte.
Anche con riguardo all'errata ripartizione delle spese di sostituzione dei ripartitori non poteva che constatarsi la carenza di interesse degli attori, non destinatari di oneri sotto questo profilo.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza 21.09.2023 il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana riteneva inammissibili le prove dedotte da parte attrice. All'udienza del
20.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 09.04.2025, tenutasi anch'essa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. In primo luogo, occorre chiarire se il vizio dedotto dagli attori implichi la nullità o l'annullabilità della delibera impugnata.
Sul punto, non può che richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha pagina 6 di 9 un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al
"buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. S.U. n. 9839/2021).
Nel caso di specie, si verte certamente nell'alveo della seconda ipotesi. Infatti,
l'assemblea condominiale, lungi dal deliberare in ordine ai criteri di riparto delle spese, si è limitata alla concreta attribuzione delle stesse. Il fatto che ciò possa essere avvenuto in violazione dei criteri di legge non comporta l'insorgenza di un vizio di nullità bensì di una mera annullabilità, pertanto soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 co.
2 c.c.
5. Ciò posto, è necessario determinare se la domanda sia stata introdotta tempestivamente.
5.1 È pacifico che il verbale di assemblea del 26.10.2022 è stato comunicato agli attori
(non presenti) via pec il 18.11.2022 (doc. 2 ). Questi risultano aver CP_1
depositato presso la Camera di Commercio di Sondrio la domanda di mediazione obbligatoria il 16.12.2022 (come da documentazione attorea), ma la stessa è stata poi comunicata dalla C.C.I.A. al Condominio soltanto in data 02.01.2023. Non emerge dagli pagina 7 di 9 atti né dalle difese attoree che la domanda di mediazione sia stata comunicata in data antecedente a cura della parte. Sono, dunque, trascorsi 45 giorni tra la comunicazione del verbale di assemblea e la comunicazione della domanda di mediazione.
5.2 Al caso di specie è applicabile ratione temporis la versione dell'art. 5 co. 6 d.lgs.
28/2010 (poi modificato dalla c.d. riforma Cartabia) che prevedeva che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.”
Ebbene, la norma non lascia spazio a dubbi: l'effetto interruttivo della decadenza si produce non con il mero deposito della domanda, bensì con la sua comunicazione alla controparte, che può avvenire non solo da parte della C.C.I.A. ma anche della parte interessata (cosa che, nel caso che ci occupa, non si è verificata).
5.3 Di conseguenza, la domanda attorea è inammissibile per essere gli attori incorsi nella decadenza di cui all'art. 1137 co. 2 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi ad eccezione di quella di trattazione, che viene quantificata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande attoree;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al le spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 4.237,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come pagina 8 di 9 per legge.
05/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 261/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, ed (C.F. ), con il C.F._3 Parte_4 C.F._4
patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM (C.F. ), elettivamente C.F._5
domiciliati in GALLERIA CAMPELLO, 12 23100 SONDRIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUFFATTI Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PIO RAJNA 1 C.F._6
SONDRIO
CONVENUTO/I
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare condominiale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte attrice: pagina 1 di 9 “In via preliminare pregiudiziale ed assorbente: sospendere ricorrendo gravi motivi di opportunità e di merito l'esecutività della delibera del oggetto della presente impugnazione assunta in data Controparte_1
26.10.2022, in ragione dei motivi tutti svolti nel presente atto e della documentazione prodotta, atteso che le considerazioni che precedono sono da sola sufficiente a far ritenere accoglibile la presente istanza con la necessità della sospensione dell'esecutività della delibera impugnata;
Nel merito in via principale:
I) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione sospendere
l'efficacia della delibera assembleare del del 26.10.2022 Parte_5
relativamente ai punti specificatamente impugnati;
II) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto di citazione introduttivo del giudizio e per quelli che emergeranno ad istruttoria del presente giudizio dichiarare l'annullamento, annullare e/o dichiarare nulla e inefficace la delibera dell'assemblea del 26.10.2022 adottata dal di Sondrio Controparte_1
comunicata in data 18.11.2022 relativamente ai punti deliberati e posti all'ordine del giorno di cui è fatta espressa impugnazione nella parte motiva dell'atto di citazione introduttivo del giudizio nonché nulla per i motivi tutti emersi ad istruttoria del presente giudizio;
Condannare il in persona del suo legale rappresentante Parte_5
pro-tempore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese ed assistenza relativa al procedimento di mediazione innanzi la CCIA di Sondrio;
rigettare l'eccezione avversaria di tardività di impugnazione della delibera posto che il termine di cui all'art. 1137 c.c. risulta ampiamente rispettato, interrotto a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di mediazione da parte della CCIA di Sondrio del 16.12.2022 di convocazione delle parti innanzi all' organismo di mediazione;
pagina 2 di 9 In via istruttoria: […]”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, nel merito, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile
l'azione o, in subordine, inammissibili, inaccoglibili e comunque respingere le domande proposte dagli attori per le ragioni esposte in atti. Con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 10.03.2023, Parte_2 Parte_3 [...]
e convenivano in giudizio il Pt_4 Parte_1 Controparte_1
con sede in Sondrio (SO) via Pio Rajna n. 1, per sentir dichiarare nulla o inefficace la delibera assembleare del 26.10.2022, previa sua sospensione.
1.1 Gli attori, in qualità di condomini, esponevano che in data 26.10.2022 si era tenuta delibera assembleare avente ad oggetto, tra l'altro, l'“approvazione consuntivo esercizio
2021/2022 e relativo riparto delle spese”, l'“approvazione preventivo esercizio
2022/2023 e relativo riparto delle spese” e l'“intervento generale di manutenzione straordinaria su edificio”, rispetto alla quale articolavano quattro motivi di censura:
1. l'amministratore di condominio non aveva fornito riscontro in assemblea rispetto alla richiesta, inviata via pec dal condomino “di dare Parte_2
delucidazioni all'assemblea della situazione debitoria del condominio con i propri fornitori”;
2. le spese erano state ripartite in violazione dell'art. 1123 c.c., e infatti:
- rispetto alla fattura 101 della ditta Idrosud s.r.l., inserita nel bilancio consuntivo tra le spese generali ordinarie, la cifra di € 467,50 per “pulizia tubazioni scarico con autospurgo” avrebbe dovuto essere ripartita tra i soli utilizzatori della tubazione di scarico, ossia le unità presenti nella scala B, come indicato nel regolamento di Condominio all'art. 9
- quanto alla fattura 40 della ditta ON EF e alla fattura 257 della ditta pagina 3 di 9 inserite nel bilancio consuntivo tra le spese Parte_6
straordinarie, le voci “Opere murario per sinistro sostituzione colonna scarico
e riscaldamento schena-Sala per un importo di € 1.700,00” e “Ricerca e riparazione perdita colonna di scarico principale + colonna riscaldamento sinistro per un importo di € 1.298,00” avrebbero dovuto essere Parte_7
ripartite tra i soli utilizzatori della tubazione di scarico, ossia le unità presenti nella scala A, come indicato sempre all'art. 9 del regolamento condominiale;
- i rimborsi pervenuti da Unipol assicurazioni s.p.a. per sinistri avrebbero dovuto essere imputati solo ai soggetti che avrebbero dovuto sopportare la spesa;
- relativamente alla fattura 17 della ditta MD OL di , Controparte_2
inserita nel bilancio consuntivo tra le spese straordinarie, la voce
“Tinteggiatura aree danneggiate bar-uficio-appartamento a seguito rottura termosifone” per un importo di € 2.640,00 avrebbe dovuto essere ripartita solo tra gli utilizzatori della colonna dell'impianto di riscaldamento dove si è verificata la rottura, vale a dire le unità presenti nella scala A, così come anche la fattura 92 della con riferimento alla voce Parte_6
“Sostituzione tratto colonna acqua unità a piano primo per un Parte_8
importo di € 1.188,00 e la fattura 16 della ditta ON EF per “Opere murario per sostituzione colonna acqua primo piano studio per Parte_9
un importo di € 800,00;
- quanto alla fattura 447 della ditta SO CO s.r.l., inserita nel bilancio consuntivo tra le spese straordinarie, la voce “Sostituzione bollitori acqua calda sanitaria, smantellamento vecchia autoclave, sostituzione pompa di ricircolo” per un importo di € 8.437,60 avrebbe dovuto essere ripartita tra le sole unità servite con l'acqua calda sanitaria.
3. non era stato correttamente recepito quanto statuito dalla Corte di appello di
Milano all'esito del giudizio sub R.G. 1514/2020, relativamente alla “quota messa pagina 4 di 9 in sicurezza balconi lato cortile ai rispettivi proprietari”, che è stata effettuata è in base alla superficie di balcone prelevato dal rilievo fatto per l'intervento con
Superbonus 110%, in violazione di quanto previsto dall'art. 1123 co. 1 c.c.;
4. la spesa relativa alla sostituzione dei ripartitori è stata addebitata esclusivamente a coloro che hanno effettuato la sostituzione dei ripartitori, nonostante il fatto che nella fattura risultava inserita una voce di spesa (sostituzione batteria di backup per WTX16) che andava ripartita a tutti gli utilizzatori dell'impianto di riscaldamento.
1.2 In diritto, i condomini richiamavano la giurisprudenza della Suprema Corte (tra cui
Cass. n. 33039/2018) secondo cui l'attribuzione di un obbligo di contribuzione a persona diversa dal titolare dello stesso comporta la nullità della delibera assembleare.
Evidenziavano, altresì, di aver avviato il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
2. Con comparsa depositata il 04.05.2023, si costituiva in giudizio il Parte_10
chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi la domanda attorea.
2.1 Rispetto all'ultima doglianza, il rilevava che la stessa non aveva CP_1
costituito oggetto della mediazione oblligatoria e, pertanto, doveva essere ritenuto inammissibile.
In ogni caso, l'azione giudiziale doveva ritenersi tardiva: infatti, il verbale di assemblea era stato comunicato ai condomini il 18.11.2022, la domanda di mediazione (depositata il 16.12.2022) era stata comunicata il 02.01.2023, il verbale negativo risaliva al
09.02.2023 e l'atto di citazione era stato notificato il 10.03.2023, dovendo così dedursi che tra la ricezione del verbale e l'introduzione dell'azione erano trascorsi 74 giorni
(salva la sospensione dovuta alla mediazione), ben oltre il termine di giorni 30 stabilito dall'art. 1137 c.c. Tale articolo era applicabile in ragione del fatto che la delibera impugnata doveva ritenersi annullabile, secondo Cass. S.U. n. 9839/2021.
2.2 Nel merito, il sottolineava che i chiarimenti richiesti da erano CP_1 Pt_2
pagina 5 di 9 già stati forniti prima dell'assemblea, cui comunque egli non aveva partecipato, rendendo così la doglianza inammissibile.
Rispetto alle fatture contestate, rilevava come tutti gli impianti fossero comuni all'intero fabbricato, come peraltro osservato anche nel regolamento condominiale. Inoltre, le contestazioni erano tutte generiche e prive di esplicazione delle ragioni per cui la spesa avrebbe dovuto essere addebitata in modo difforme dalla tabella. Quanto ai rimborsi pervenuti, constatava l'assenza di interesse degli attori, i quali semmai avrebbero tratto beneficio dall'eventuale errore, comunque non verificatosi in quanto trattavasi di esborsi condominiali.
Con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Milano, rilevava la carenza di interesse di in quanto non proprietario di balconi e comunque Parte_2
ribadiva di aver correttamente adempiuto alla decisione della Corte.
Anche con riguardo all'errata ripartizione delle spese di sostituzione dei ripartitori non poteva che constatarsi la carenza di interesse degli attori, non destinatari di oneri sotto questo profilo.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza 21.09.2023 il Giudice onorario dott.
Lorella Cesana riteneva inammissibili le prove dedotte da parte attrice. All'udienza del
20.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 09.04.2025, tenutasi anch'essa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. In primo luogo, occorre chiarire se il vizio dedotto dagli attori implichi la nullità o l'annullabilità della delibera impugnata.
Sul punto, non può che richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, secondo cui “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha pagina 6 di 9 un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al
"buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. S.U. n. 9839/2021).
Nel caso di specie, si verte certamente nell'alveo della seconda ipotesi. Infatti,
l'assemblea condominiale, lungi dal deliberare in ordine ai criteri di riparto delle spese, si è limitata alla concreta attribuzione delle stesse. Il fatto che ciò possa essere avvenuto in violazione dei criteri di legge non comporta l'insorgenza di un vizio di nullità bensì di una mera annullabilità, pertanto soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1137 co.
2 c.c.
5. Ciò posto, è necessario determinare se la domanda sia stata introdotta tempestivamente.
5.1 È pacifico che il verbale di assemblea del 26.10.2022 è stato comunicato agli attori
(non presenti) via pec il 18.11.2022 (doc. 2 ). Questi risultano aver CP_1
depositato presso la Camera di Commercio di Sondrio la domanda di mediazione obbligatoria il 16.12.2022 (come da documentazione attorea), ma la stessa è stata poi comunicata dalla C.C.I.A. al Condominio soltanto in data 02.01.2023. Non emerge dagli pagina 7 di 9 atti né dalle difese attoree che la domanda di mediazione sia stata comunicata in data antecedente a cura della parte. Sono, dunque, trascorsi 45 giorni tra la comunicazione del verbale di assemblea e la comunicazione della domanda di mediazione.
5.2 Al caso di specie è applicabile ratione temporis la versione dell'art. 5 co. 6 d.lgs.
28/2010 (poi modificato dalla c.d. riforma Cartabia) che prevedeva che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.”
Ebbene, la norma non lascia spazio a dubbi: l'effetto interruttivo della decadenza si produce non con il mero deposito della domanda, bensì con la sua comunicazione alla controparte, che può avvenire non solo da parte della C.C.I.A. ma anche della parte interessata (cosa che, nel caso che ci occupa, non si è verificata).
5.3 Di conseguenza, la domanda attorea è inammissibile per essere gli attori incorsi nella decadenza di cui all'art. 1137 co. 2 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei medi ad eccezione di quella di trattazione, che viene quantificata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande attoree;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al le spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 4.237,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come pagina 8 di 9 per legge.
05/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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