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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 262/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Parte_1
LL e AT IC
RICORRENTE
E
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Giorgio Tramacere
RESISTENTE
Oggetto: somministrazione di mano d'opera
Conclusioni
1 Parte ricorrente: - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti di somministrazione di manodopera e/o delle relative proroghe per le ragioni esposte in narrativa (violazione Direttiva 2008/104, superamento durata massima complessiva, superamento numero massimo di proroghe, violazione artt. 20, 21, 22, 27,
28 d.lgs. 276/03 e/o artt. 19, 21, 28, 31, 38, 39 d.lgs. 81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte, violazione limiti contingentamento, violazione degli artt. 1344 e/o 1418 c.c.); per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e la resistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal momento ritenuto rilevante dalla norma di riferimento applicata al caso concreto, in subordine dall'inizio del rapporto, in subordine dalla data di superamento dei 12 (in subordine 24, in subordine 36) mesi, in subordine dal superamento della sesta/ottava proroga, in subordine dal momento di superamento della durata “ragionevolmente qualificabile come temporanea”, in subordine dalla data dell'impugnazione stragiudiziale, in subordine dal deposito del ricorso, in subordine dalla sentenza, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare la resistente all'immediata riammissione in servizio del ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in subordine utile ai fini TFR (in subordine, in caso di ritenuta applicabilità della tutela di diritto al pagamento delle mensilità medio tempore CP_2
maturate dalla cessazione del rapporto – in subordine dall'offerta della prestazione - alla sentenza). Quanto sopra previa eventuale interpretazione delle norme interne in tema di somministrazione di manodopera in maniera conforme al diritto comunitario
e/o previa disapplicazione delle medesime e/o previo rinvio pregiudiziale degli atti della presente causa innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art.
267 TFUE affinché questa verifichi la compatibilità delle disposizioni di diritto interno con il diritto dell'Unione, con specifico riferimento all'interpretazione dell'art. 5.5
Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. Con
2 vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari
Parte resistente: in via preliminare: essere autorizzati ex art. 420 c.p.c. alla chiamata in causa di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
differimento della prima udienza al fine di consentire la stessa chiamata, di costituirsi.
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 32, comma 4 lett. d) L. 183/2010, dall'azione volta a far accertare un rapporto di lavoro subordinato in capo a e per l'effetto rigettare le domande avversarie;
In CP_1
via principale: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, nonché in ipotesi di accertata e dichiarata nullità dei contratti di somministrazione: • limitare la condanna al risarcimento del danno alla misura minima di 2,5 mensilità in ragione di quanto dedotto in atto;
• condannare in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore i corrispettivi versati in costanza dei contratti di somministrazione (ivi inclusa la quota di Trattamento di Fine Rapporto accantonata a favore del signor ), dedotto quanto già corrisposto al signor a Parte_1 Parte_1
titolo di retribuzioni e contributi;
In ogni caso: si chiede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., con la compensazione delle spese di lite.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.2.24 parte ricorrente, dipendente della
[...]
dal 21.3.07 al 30.1.11 a tempo determinato e dal 31.1.11 a tempo Controparte_4
indeterminato, ha premesso di essere stato utilizzato alle dipendenze della società QF
3 S.r.l. dal 21.3.07 fino alla data di deposito del ricorso (17 anni) per il tramite di plurimi contratti di somministrazione e rispettive proroghe.
In particolare, veniva inizialmente assunto con contratto in somministrazione a termine dal 21.3.07 al 7.4.07, con mansioni di operaio metalmeccanico e inquadramento al livello 3 del CCNL metalmeccanica privata. Seguivano n.30 rinnovi contrattuali nel corso di 4 anni: dal 21.3.07 al 7.4.07, dal 10.4.07 al 12.5.07, dal 14.5.07 al 16.6.07, dal
18.6.07 al 21.7.07, dal 23.7.07 al 4.8.07, dal 20.8.07 al 22.9.07, dal 24.9.07 al 27.10.07, dal 29.10.07 al 31.10.07, dal 5.11.07 al 1.12.07, dal 3.12.07 al 7.12.07, dal 10.12.07 al
22.12.07, dal 2.1.08 al 5.1.08, dal 7.1.08 al 9.2.08, dal 11.2.08 al 15.3.08, dal 16.3.08 al
22.3.08, dal 25.3.08 al 24.4.08, dal 16.6.08 al 5.7.08, dal 6.7.08 al 26.7.08, dal 1.9.08 al
27.9.08, dal 28.9.08 al 31.10.08, dal 2.11.08 al 8.11.08, dal 9.11.08 al 15.11.08, dal
16.11.08 al 19.12.08, dal 12.1.09 al 28.2.09, dal 2.3.09 al 9.4.09, dal 14.4.09 al 23.4.09, dal 27.4.09 al 13.6.09, dal 15.6.09 al 1.8.09, dal 19.8.09 al 31.7.10, dal 23.8.10 al
30.1.11. Senza soluzione di continuità, il 31.1.11 veniva assunto a tempo indeterminato dall'agenzia Openjob e continuava ad essere inviato in missioni a termine presso la resistente. Nello specifico, 15 missioni in 13 anni, senza nemmeno un giorno di intervallo: dal 31.1.11 al 30.1.14, poi dal 31.1.14 al 31.12.15, poi dal 1.1.16 al 31.8.17, poi dal 1.9.17 al 28.7.18, dal 29.7.18 al 26.7.20, dal 27.7.20 al 13.12.20, dal 14.12.20 al
30.9.21, dal 1.10.21 al 12.12.21, dal 13.12.21 al 13.2.22, dal 14.2.22 al 3.4.22, dal 4.4.22 al 22.5.22, dal 23.5.22 al 16.10.22, dal 17.10.22 al 2.11.22, dal 3.11.22 al 4.2.24 6.
Nel corso di tutti i suddetti periodi il ricorrente ha allegato di aver prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, operando nel turno notturno dalle 22 alle 6, quale operaio addetto alla catena di montaggio, inquadrato al livello 3 del
CCNL industria metalmeccanica privata. Parte ricorrente ha precisato che L''ApL datrice di lavoro applicava il CCNL . CP_5
Il ricorrente ha allegato di percepire una retribuzione globale di fatto di € 2.113,61.
4 Tanto premesso in fatto parte ricorrente ha riepilogato il quadro normativo interno e comunitario, richiamando in particolare l'art 5 c.5 della direttiva 2008/104/Ce in tema di lavoro interinale;
ha citato la sentenza KG del 14.10.20 nella causa C-681/18 che ha dichiarato che L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme, atteso che il rapporto di lavoro con un'azienda utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo. Ha evidenziato infine gli approdi della Corte di cassazione con le sentenze nn. 22861 e
29570 del 2022.
Si è costituita la convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, domandando l'integrale rigetto delle domande avverse, del tutto infondate e inammissibili.
Ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della in quanto CP_6
l'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe riflessi diretti sul Cont rapporto contrattuale tra e CP_3
Ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4 , lett. D) L. 183/10 ad impugnare i contratti di somministrazione che si sono succeduti con l'agenzia per il lavoro e tra quest'ultima e CP_1
A tal proposito, parte resistente ha evidenziato che il ricorrente aveva impugnato i contratti di somministrazione e le successive proroghe in data 6.2.2024 quando ormai era ampiamento decorso il termine previsto dall'art. 32 L. 183/2010 per tutti i contratti
5 Cont di somministrazione, ad eccezione dell'ultimo sottoscritto tra e Controparte_3
relativamente al periodo 3.11.2022 – 4.2.2024.
Parte resistente tutto ciò premesso ha concluso come in epigrafe.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 24.4.25 il Giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di non avendo tale ultima società qualità di Controparte_3
litisconsorte necessaria, avendo il ricorrente proposto domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato esclusivamente nei confronti dell'utilizzatrice senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di CP_1
Contr contitolarità (Cass. 29 luglio 2009, n. 17643) con la .
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, anche nelle ipotesi di sequenza di plurimi contratti a termine siglati con intervalli inferiori al termine previsto per l'impugnativa extragiudiziale, l'arco temporale per l'impugnazione di ciascun contratto decorre, comunque, dalla cessazione della sua operatività. (cfr. per tutte, Cass. ord. 30 settembre 2019, n. 24356).
In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione,
l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnazione.
Venendo quindi al caso in esame, può dirsi maturata l'eccepita decadenza con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato (e relative proroghe) stipulati ad Cont eccezione dell'ultimo sottoscritto tra e relativamente al periodo Controparte_3
3.11.2022 – 4.2.2024.
L'intervenuta decadenza non impedisce di accertare una successione di contratti come antecedente storico ai fini del superamento del limite massima di durata massima della reiterazione di contratti e proroghe nel tempo di talchè possa ragionevolmente
6 considerarsi realizzata una elusione degli obiettivi della direttiva 2008/104.” (Cass., sent.
n. 29570/2022)
La intervenuta decadenza non impedisce, dunque, secondo quanto anche statuito dalla
Corte d'appello di Brescia nella sentenza n. 141/2023, l'accertamento del fatto storico che la successione dei contratti abbia comportato il superamento del limite di durata introdotto dal combinato disposto degli artt. 34, co. 2, e 19, co. 2, D.lgs. 81/2015 come novellati dal D.L. 87/18, conv. in L. 96/18.
Tanto premesso in termini di decadenza, si tratta quindi di verificare, preliminarmente, la fondatezza dell'assunto secondo cui, nella specie, sarebbe stato superato il limite di durata massima della somministrazione di lavoro.
Sul punto, il ricorrente ha invocato l'operatività della sanzione di cui all'art. 27 d. lgs
276/2003, implicante la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione, al ricorrere di specifiche ipotesi tassativamente individuate.
Sul punto, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 20, 22, comma 2 d. lgs
276/2003 parte ricorrente ha ritenuto che la convenuta avesse violato il limite di durata massima della somministrazione (individuato in 36 mesi per un numero massimo di 6 proroghe, ex art. 47 cit.).
Sul punto, occorre tuttavia rilevare che il richiamato d. lgs 276/2003 non statuiva alcun termine di durata massima in relazione alla somministrazione a tempo determinato.
In tal senso, il limite quantitativo richiamato dall'art. 20, comma 4 e affidato alla contrattazione collettiva (“La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”) si riferisce al numero massimo di lavoratori somministrabili, non già alla durata massima della somministrazione a termine.
7 Di talché, nel caso di specie, l'invocata sanzione prevista dall'art. 27 d. lgs 276/2003 non può trovare applicazione.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di cui all'art. 22, comma 2 in termini di limiti di proroga secondo le disposizioni del CCNL applicato dal somministratore, atteso che il medesimo art. 27 non ricollega la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore alla violazione di tale previsione.
Il ricorrente ha poi dedotto sia l'elusione della Direttiva 2008/104 e il carattere
“strutturalmente” temporaneo della somministrazione (questione rilevante nel periodo in cui l'originario testo del d. lgs. 81/2015 non prevedeva alcun limite di durata), sia la diretta violazione del limite di 24 mesi previsto dell'art. 19, co. 2, d. lgs. 81/2015 come introdotto nell'estate 2018 dal Decreto dignità.
Tale ultima norma, con riferimento ai contratti di somministrazione, espungendo dall'art. 34 d. lgs. 81/2015 l'originario inciso “con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3”), ha introdotto un limite specifico di durata massima che prima non esisteva (limite che l'interprete doveva ricavare attraverso la riconduzione della fattispecie ad una fattispecie elusiva della Direttiva 2008/104).
Il ricorrente ha dunque richiamato quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza KG del 14.10.20 nella causa C-681/18, secondo cui “L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva
2008/104 nel suo insieme, atteso che il rapporto di lavoro con un'azienda utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo…il lavoro tramite agenzia interinale non può
8 soddisfare esigenze di personale permanenti dell'impresa utilizzatrice interessata (punto
48), che la Direttiva 2008/104 osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale (punto
63), che i giudici nazionali devono adoperarsi al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultimo (punto 64), verificare se vi sia stata una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale tale da eludere la natura temporanea del lavoro interinale
(punto 67), e che ciò si verifica, in particolare “quando in un caso concreto non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra a una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, a maggior ragione laddove a essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale (punto
71). Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, relativamente all'art.
5.5 della Direttiva
2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, una serie di più di 5 contratti somministrazione e 45 proroghe - stipulati con lo stesso lavoratore per lo svolgimento delle medesime mansioni e protrattasi per oltre 10 anni – possa comunque integrare un'elusione delle norme, sia interne sia unionali, volte a qualificare il rapporto a tempo indeterminato come la forma ordinaria e preferibile di rapporto di lavoro, rispetto al quale i rapporti precari si pongono in termini di eccezione, sì da realizzare un'ipotesi di frode alla legge in contrasto con gli artt. 1418 e 1344 c.c..
In particolare, come statuito dalla più recente pronuncia di merito (Corte appello Milano sez. lav., sent. n. 7 del 08/02/2023,) “la citata sentenza del 17 marzo 2022 (n.d.r. sent. del 17 marzo 2022 in causa C- 232/20) ha stabilito che l'art. 1, paragrafo 1, e l'art. 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104 debbano essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un'impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore
9 tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività, presso quest'ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata "temporanea", alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Posto che l'art. 5, par. 5, cit. non può essere direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, cioè tra soggetti privati, la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l'effetto utile alle disposizioni del diritto dell'Unione deve basarsi anche sulle disposizioni interne che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l'art. 1344 c.c., in combinato disposto con l'art. 1418 c.c..
Non vi è dubbio che le disposizioni della Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 (n.d.r. sent. del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18) e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l'utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo.
Già in passato la Suprema Corte, nell'interpretare le disposizioni di cui alla L. n. 196 del
1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, ha avuto modo di affermare che, poiché la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro connota la disciplina del rapporto di lavoro interinale di cui alla citata legge, deve configurarsi un'ipotesi di contratto in frode alla legge allorché la reiterazione dei contratti interinali costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della
10 temporaneità (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2018; Cass. n. 23684 del 2010; Cass. n.
15515 del 2009).
Più di recente il Giudice di legittimità, esaminando la somministrazione di lavoro, quale norma flessibile di lavoro richiamata dal d. lgs. n. n. 165 del 2001, art. 36 in relazione alla disciplina prima prevista dal d. lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e ss. e, poi, dal d. lgs. n.
81 del 2015, proprio alla luce dello scopo della Direttiva 2008/104 finalizzato a fare sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ha affermato come "la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia", aggiungendo che "l'interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l'unica conforme al diritto dell'Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia" e demandando al giudice del merito tale verifica in concreto, non potendo questi arrestarsi "all'affermazione dell'inesistenza di un limite temporale formalmente previsto" (Cass. n. 13982 del 2022; in precedenza v. Cass. n.
446 del 2021).
Inoltre l'art. 1344 c.c. è già stato evocato come strumento utile per evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da "elementi (quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati) l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine" (v. Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 14828 del 2018).
Il fatto che il d. lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia
11 interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem”.
Ritiene quindi il Tribunale che la complessiva durata delle missioni cui il ricorrente è stato inviato presso l'odierna convenuta abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. In tale arco temporale, infatti, il lavoratore è stato inviato in missione presso la stessa azienda a svolgere le stesse mansioni, con ciò dimostrando che le esigenze sottese non potessero essere qualificate come “temporanee”, ma rispondessero ad un bisogno ordinario di manodopera.
Quale utile parametro per verificare l'effettivo concretarsi dell'abuso e in assenza di alcuna esplicita previsione normativa vigente all'epoca dei fatti, appare corretto mutuare il termine di 36 mesi già individuato dal d.lgs. 368/2001 quale limite di durata massima per il ricorso al contratto a tempo determinato, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi, oltre a quale si determina la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Esaminando dunque la sequenza di contratti in causa (compreso il periodo contrattuale coperto da decadenza) emerge che alla data della sottoscrizione della proroga del Contr 31.1.11, contestuale all'assunzione a tempo indeterminato presso la risultava già superato il limite di 36 mesi. In sede di sottoscrizione del predetto contratto di proroga, pertanto, la società convenuta avrebbe dovuto verificare la durata complessiva dei precedenti rapporti e, una volta constatato l'effettivo superamento del limite, astenersi dal reiterare la somministrazione a termine con il medesimo lavoratore.
Conseguentemente, la serie contrattuale impugnata “sebbene formalmente rispondente ai dettami del D.lgs. 81/2015, deve ritenersi nullo perché stipulato al termine di una lunga serie di rinnovi negoziali che - per le loro caratteristiche oggettive - si atteggia come lo strumento illecito per eludere la normativa posta a tutela del lavoratore interinale e, in
12 definitiva, per impedire a quest'ultimo di aspirare ad una legittima stabilizzazione.” (Cda
Milano, sent. cit).
Questo Tribunale ritiene che l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra ricorrente e agenzia di somministrazione, in epoca antecedente al maturarsi del limite dei 36 mesi, non possa di per sé condurre a una diversa soluzione.
Invero, recentissima giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sent. 882/2023, est.
) ha avuto modo di riconoscere che “i vincoli di temporaneità del lavoro Per_1
interinale compatibili con la normativa sovranazionale … ben possono essere individuati in quelli previsti per il lavoro a tempo determinato. […] La pronuncia della Corte UE da ultimo intervenuta ci impone tuttavia di ritenere operanti anche per la somministrazione a tempo determinato le limitazioni temporali che caratterizzano il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ricorrendo in entrambe le ipotesi la medesima esigenza di garantire l'effettiva temporaneità del ricorso a tale forma di utilizzo della mano d'opera ed evitare la precarizzazione del lavoratore. Né può ritenersi che a tali principi sfugga la somministrazione e tempo indeterminato o staff leasing. Con detta tipologia contrattuale, infatti, il lavoratore percepisce nei periodi di mancato invio in missione l'indennità di disponibilità, ma non gode di meccanismi di tutela sotto il profilo della durata della missione stessa, considerato che l'utilizzatore risponde della durata pattuita nel contratto commerciale nei confronti dell'agenzia di somministrazione.
E nel caso del ricorrente, è la stessa reiterazione dei contratti, determinatasi senza soluzione di continuità quantomeno da 31.1.11 al febbraio 2024, che conduce a ritenere come insussistente l'esigenza dell'impresa utilizzatrice di ricorrere a una somministrazione caratterizzata, per sua natura, da esigenze temporanee e non prevedibili.
Pertanto, nonostante la stipula del contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e agenzia di somministrazione, persiste quell'illegittima forma di precarizzazione avuto riguardo, da un lato, alla temporaneità delle singole missioni cui il ricorrente è stato
13 continuamente e progressivamente inviato (anche successivamente alla stipula del contratto a tempo indeterminato) e, dall'altro, alla natura a termine del contratto commerciale sottoscritto tra l'utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione.
Pertanto, in ragione di quanto esposto e argomentato, ai sensi del d. lgs. 276/2003
(vigente alla data di superamento del termine massimo di durata) deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la resistente con decorrenza dal 31.1.14, con ordine alla società convenuta di provvedere alla riammissione in servizio del lavoratore con diritto dello stesso all'inquadramento, mansioni e orario di lavoro a tale data contrattualmente stabiliti.
Quanto all'ammontare dell'indennità risarcitoria, il Tribunale condivide i criteri richiamati da ultimo dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 128/2024, ovvero: numero dei dipendenti occupati;
dimensioni dell'impresa; anzianità di servizio del prestatore di lavoro e comportamento e condizioni delle parti. In applicazione dei predetti indici parte resistente deve essere condannata al risarcimento del danno, che si ritiene equo liquidare in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dovendosi tener conto che: - la società all'epoca dei fatti aveva in forza un numero di lavoratori superiore a 100; - la somministrazione illegittima ha avuto durata assai lunga (oltre 10 anni);
La misura della retribuzione utilizzabile per la determinazione dell'indennizzo spettante
è stata indicata dal lavoratore in € 2.113,61.
Le spese di lite, liquidate come da separato dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del lavoratore nel III livello del CCNL vetro industria, a decorrere dal 31 gennaio 2014; - condanna a riammettere in servizio il
14 ricorrente e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.150,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, 12.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco TI
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TI – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 262/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Parte_1
LL e AT IC
RICORRENTE
E
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Giorgio Tramacere
RESISTENTE
Oggetto: somministrazione di mano d'opera
Conclusioni
1 Parte ricorrente: - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti di somministrazione di manodopera e/o delle relative proroghe per le ragioni esposte in narrativa (violazione Direttiva 2008/104, superamento durata massima complessiva, superamento numero massimo di proroghe, violazione artt. 20, 21, 22, 27,
28 d.lgs. 276/03 e/o artt. 19, 21, 28, 31, 38, 39 d.lgs. 81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte, violazione limiti contingentamento, violazione degli artt. 1344 e/o 1418 c.c.); per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e la resistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal momento ritenuto rilevante dalla norma di riferimento applicata al caso concreto, in subordine dall'inizio del rapporto, in subordine dalla data di superamento dei 12 (in subordine 24, in subordine 36) mesi, in subordine dal superamento della sesta/ottava proroga, in subordine dal momento di superamento della durata “ragionevolmente qualificabile come temporanea”, in subordine dalla data dell'impugnazione stragiudiziale, in subordine dal deposito del ricorso, in subordine dalla sentenza, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare la resistente all'immediata riammissione in servizio del ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in subordine utile ai fini TFR (in subordine, in caso di ritenuta applicabilità della tutela di diritto al pagamento delle mensilità medio tempore CP_2
maturate dalla cessazione del rapporto – in subordine dall'offerta della prestazione - alla sentenza). Quanto sopra previa eventuale interpretazione delle norme interne in tema di somministrazione di manodopera in maniera conforme al diritto comunitario
e/o previa disapplicazione delle medesime e/o previo rinvio pregiudiziale degli atti della presente causa innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art.
267 TFUE affinché questa verifichi la compatibilità delle disposizioni di diritto interno con il diritto dell'Unione, con specifico riferimento all'interpretazione dell'art. 5.5
Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. Con
2 vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari
Parte resistente: in via preliminare: essere autorizzati ex art. 420 c.p.c. alla chiamata in causa di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
differimento della prima udienza al fine di consentire la stessa chiamata, di costituirsi.
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 32, comma 4 lett. d) L. 183/2010, dall'azione volta a far accertare un rapporto di lavoro subordinato in capo a e per l'effetto rigettare le domande avversarie;
In CP_1
via principale: rigettare integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, nonché in ipotesi di accertata e dichiarata nullità dei contratti di somministrazione: • limitare la condanna al risarcimento del danno alla misura minima di 2,5 mensilità in ragione di quanto dedotto in atto;
• condannare in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore i corrispettivi versati in costanza dei contratti di somministrazione (ivi inclusa la quota di Trattamento di Fine Rapporto accantonata a favore del signor ), dedotto quanto già corrisposto al signor a Parte_1 Parte_1
titolo di retribuzioni e contributi;
In ogni caso: si chiede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c., con la compensazione delle spese di lite.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 2.2.24 parte ricorrente, dipendente della
[...]
dal 21.3.07 al 30.1.11 a tempo determinato e dal 31.1.11 a tempo Controparte_4
indeterminato, ha premesso di essere stato utilizzato alle dipendenze della società QF
3 S.r.l. dal 21.3.07 fino alla data di deposito del ricorso (17 anni) per il tramite di plurimi contratti di somministrazione e rispettive proroghe.
In particolare, veniva inizialmente assunto con contratto in somministrazione a termine dal 21.3.07 al 7.4.07, con mansioni di operaio metalmeccanico e inquadramento al livello 3 del CCNL metalmeccanica privata. Seguivano n.30 rinnovi contrattuali nel corso di 4 anni: dal 21.3.07 al 7.4.07, dal 10.4.07 al 12.5.07, dal 14.5.07 al 16.6.07, dal
18.6.07 al 21.7.07, dal 23.7.07 al 4.8.07, dal 20.8.07 al 22.9.07, dal 24.9.07 al 27.10.07, dal 29.10.07 al 31.10.07, dal 5.11.07 al 1.12.07, dal 3.12.07 al 7.12.07, dal 10.12.07 al
22.12.07, dal 2.1.08 al 5.1.08, dal 7.1.08 al 9.2.08, dal 11.2.08 al 15.3.08, dal 16.3.08 al
22.3.08, dal 25.3.08 al 24.4.08, dal 16.6.08 al 5.7.08, dal 6.7.08 al 26.7.08, dal 1.9.08 al
27.9.08, dal 28.9.08 al 31.10.08, dal 2.11.08 al 8.11.08, dal 9.11.08 al 15.11.08, dal
16.11.08 al 19.12.08, dal 12.1.09 al 28.2.09, dal 2.3.09 al 9.4.09, dal 14.4.09 al 23.4.09, dal 27.4.09 al 13.6.09, dal 15.6.09 al 1.8.09, dal 19.8.09 al 31.7.10, dal 23.8.10 al
30.1.11. Senza soluzione di continuità, il 31.1.11 veniva assunto a tempo indeterminato dall'agenzia Openjob e continuava ad essere inviato in missioni a termine presso la resistente. Nello specifico, 15 missioni in 13 anni, senza nemmeno un giorno di intervallo: dal 31.1.11 al 30.1.14, poi dal 31.1.14 al 31.12.15, poi dal 1.1.16 al 31.8.17, poi dal 1.9.17 al 28.7.18, dal 29.7.18 al 26.7.20, dal 27.7.20 al 13.12.20, dal 14.12.20 al
30.9.21, dal 1.10.21 al 12.12.21, dal 13.12.21 al 13.2.22, dal 14.2.22 al 3.4.22, dal 4.4.22 al 22.5.22, dal 23.5.22 al 16.10.22, dal 17.10.22 al 2.11.22, dal 3.11.22 al 4.2.24 6.
Nel corso di tutti i suddetti periodi il ricorrente ha allegato di aver prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, operando nel turno notturno dalle 22 alle 6, quale operaio addetto alla catena di montaggio, inquadrato al livello 3 del
CCNL industria metalmeccanica privata. Parte ricorrente ha precisato che L''ApL datrice di lavoro applicava il CCNL . CP_5
Il ricorrente ha allegato di percepire una retribuzione globale di fatto di € 2.113,61.
4 Tanto premesso in fatto parte ricorrente ha riepilogato il quadro normativo interno e comunitario, richiamando in particolare l'art 5 c.5 della direttiva 2008/104/Ce in tema di lavoro interinale;
ha citato la sentenza KG del 14.10.20 nella causa C-681/18 che ha dichiarato che L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme, atteso che il rapporto di lavoro con un'azienda utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo. Ha evidenziato infine gli approdi della Corte di cassazione con le sentenze nn. 22861 e
29570 del 2022.
Si è costituita la convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, domandando l'integrale rigetto delle domande avverse, del tutto infondate e inammissibili.
Ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della in quanto CP_6
l'eventuale accoglimento della domanda del ricorrente avrebbe riflessi diretti sul Cont rapporto contrattuale tra e CP_3
Ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4 , lett. D) L. 183/10 ad impugnare i contratti di somministrazione che si sono succeduti con l'agenzia per il lavoro e tra quest'ultima e CP_1
A tal proposito, parte resistente ha evidenziato che il ricorrente aveva impugnato i contratti di somministrazione e le successive proroghe in data 6.2.2024 quando ormai era ampiamento decorso il termine previsto dall'art. 32 L. 183/2010 per tutti i contratti
5 Cont di somministrazione, ad eccezione dell'ultimo sottoscritto tra e Controparte_3
relativamente al periodo 3.11.2022 – 4.2.2024.
Parte resistente tutto ciò premesso ha concluso come in epigrafe.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 24.4.25 il Giudice ha rigettato l'istanza di chiamata in causa di non avendo tale ultima società qualità di Controparte_3
litisconsorte necessaria, avendo il ricorrente proposto domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato esclusivamente nei confronti dell'utilizzatrice senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di CP_1
Contr contitolarità (Cass. 29 luglio 2009, n. 17643) con la .
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, con riferimento all'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, anche nelle ipotesi di sequenza di plurimi contratti a termine siglati con intervalli inferiori al termine previsto per l'impugnativa extragiudiziale, l'arco temporale per l'impugnazione di ciascun contratto decorre, comunque, dalla cessazione della sua operatività. (cfr. per tutte, Cass. ord. 30 settembre 2019, n. 24356).
In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione,
l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnazione.
Venendo quindi al caso in esame, può dirsi maturata l'eccepita decadenza con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato (e relative proroghe) stipulati ad Cont eccezione dell'ultimo sottoscritto tra e relativamente al periodo Controparte_3
3.11.2022 – 4.2.2024.
L'intervenuta decadenza non impedisce di accertare una successione di contratti come antecedente storico ai fini del superamento del limite massima di durata massima della reiterazione di contratti e proroghe nel tempo di talchè possa ragionevolmente
6 considerarsi realizzata una elusione degli obiettivi della direttiva 2008/104.” (Cass., sent.
n. 29570/2022)
La intervenuta decadenza non impedisce, dunque, secondo quanto anche statuito dalla
Corte d'appello di Brescia nella sentenza n. 141/2023, l'accertamento del fatto storico che la successione dei contratti abbia comportato il superamento del limite di durata introdotto dal combinato disposto degli artt. 34, co. 2, e 19, co. 2, D.lgs. 81/2015 come novellati dal D.L. 87/18, conv. in L. 96/18.
Tanto premesso in termini di decadenza, si tratta quindi di verificare, preliminarmente, la fondatezza dell'assunto secondo cui, nella specie, sarebbe stato superato il limite di durata massima della somministrazione di lavoro.
Sul punto, il ricorrente ha invocato l'operatività della sanzione di cui all'art. 27 d. lgs
276/2003, implicante la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione, al ricorrere di specifiche ipotesi tassativamente individuate.
Sul punto, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 20, 22, comma 2 d. lgs
276/2003 parte ricorrente ha ritenuto che la convenuta avesse violato il limite di durata massima della somministrazione (individuato in 36 mesi per un numero massimo di 6 proroghe, ex art. 47 cit.).
Sul punto, occorre tuttavia rilevare che il richiamato d. lgs 276/2003 non statuiva alcun termine di durata massima in relazione alla somministrazione a tempo determinato.
In tal senso, il limite quantitativo richiamato dall'art. 20, comma 4 e affidato alla contrattazione collettiva (“La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”) si riferisce al numero massimo di lavoratori somministrabili, non già alla durata massima della somministrazione a termine.
7 Di talché, nel caso di specie, l'invocata sanzione prevista dall'art. 27 d. lgs 276/2003 non può trovare applicazione.
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di cui all'art. 22, comma 2 in termini di limiti di proroga secondo le disposizioni del CCNL applicato dal somministratore, atteso che il medesimo art. 27 non ricollega la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'utilizzatore alla violazione di tale previsione.
Il ricorrente ha poi dedotto sia l'elusione della Direttiva 2008/104 e il carattere
“strutturalmente” temporaneo della somministrazione (questione rilevante nel periodo in cui l'originario testo del d. lgs. 81/2015 non prevedeva alcun limite di durata), sia la diretta violazione del limite di 24 mesi previsto dell'art. 19, co. 2, d. lgs. 81/2015 come introdotto nell'estate 2018 dal Decreto dignità.
Tale ultima norma, con riferimento ai contratti di somministrazione, espungendo dall'art. 34 d. lgs. 81/2015 l'originario inciso “con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3”), ha introdotto un limite specifico di durata massima che prima non esisteva (limite che l'interprete doveva ricavare attraverso la riconduzione della fattispecie ad una fattispecie elusiva della Direttiva 2008/104).
Il ricorrente ha dunque richiamato quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza KG del 14.10.20 nella causa C-681/18, secondo cui “L'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva
2008/104 nel suo insieme, atteso che il rapporto di lavoro con un'azienda utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo…il lavoro tramite agenzia interinale non può
8 soddisfare esigenze di personale permanenti dell'impresa utilizzatrice interessata (punto
48), che la Direttiva 2008/104 osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale (punto
63), che i giudici nazionali devono adoperarsi al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultimo (punto 64), verificare se vi sia stata una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale tale da eludere la natura temporanea del lavoro interinale
(punto 67), e che ciò si verifica, in particolare “quando in un caso concreto non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra a una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, a maggior ragione laddove a essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale (punto
71). Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, relativamente all'art.
5.5 della Direttiva
2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, una serie di più di 5 contratti somministrazione e 45 proroghe - stipulati con lo stesso lavoratore per lo svolgimento delle medesime mansioni e protrattasi per oltre 10 anni – possa comunque integrare un'elusione delle norme, sia interne sia unionali, volte a qualificare il rapporto a tempo indeterminato come la forma ordinaria e preferibile di rapporto di lavoro, rispetto al quale i rapporti precari si pongono in termini di eccezione, sì da realizzare un'ipotesi di frode alla legge in contrasto con gli artt. 1418 e 1344 c.c..
In particolare, come statuito dalla più recente pronuncia di merito (Corte appello Milano sez. lav., sent. n. 7 del 08/02/2023,) “la citata sentenza del 17 marzo 2022 (n.d.r. sent. del 17 marzo 2022 in causa C- 232/20) ha stabilito che l'art. 1, paragrafo 1, e l'art. 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104 debbano essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un'impresa utilizzatrice, nell'ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore
9 tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività, presso quest'ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata "temporanea", alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Posto che l'art. 5, par. 5, cit. non può essere direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, cioè tra soggetti privati, la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l'effetto utile alle disposizioni del diritto dell'Unione deve basarsi anche sulle disposizioni interne che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l'art. 1344 c.c., in combinato disposto con l'art. 1418 c.c..
Non vi è dubbio che le disposizioni della Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 (n.d.r. sent. del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18) e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l'utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo.
Già in passato la Suprema Corte, nell'interpretare le disposizioni di cui alla L. n. 196 del
1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, ha avuto modo di affermare che, poiché la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro connota la disciplina del rapporto di lavoro interinale di cui alla citata legge, deve configurarsi un'ipotesi di contratto in frode alla legge allorché la reiterazione dei contratti interinali costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della
10 temporaneità (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2018; Cass. n. 23684 del 2010; Cass. n.
15515 del 2009).
Più di recente il Giudice di legittimità, esaminando la somministrazione di lavoro, quale norma flessibile di lavoro richiamata dal d. lgs. n. n. 165 del 2001, art. 36 in relazione alla disciplina prima prevista dal d. lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e ss. e, poi, dal d. lgs. n.
81 del 2015, proprio alla luce dello scopo della Direttiva 2008/104 finalizzato a fare sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ha affermato come "la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell'ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia", aggiungendo che "l'interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l'unica conforme al diritto dell'Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia" e demandando al giudice del merito tale verifica in concreto, non potendo questi arrestarsi "all'affermazione dell'inesistenza di un limite temporale formalmente previsto" (Cass. n. 13982 del 2022; in precedenza v. Cass. n.
446 del 2021).
Inoltre l'art. 1344 c.c. è già stato evocato come strumento utile per evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da "elementi (quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati) l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine" (v. Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 14828 del 2018).
Il fatto che il d. lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia
11 interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem”.
Ritiene quindi il Tribunale che la complessiva durata delle missioni cui il ricorrente è stato inviato presso l'odierna convenuta abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea. In tale arco temporale, infatti, il lavoratore è stato inviato in missione presso la stessa azienda a svolgere le stesse mansioni, con ciò dimostrando che le esigenze sottese non potessero essere qualificate come “temporanee”, ma rispondessero ad un bisogno ordinario di manodopera.
Quale utile parametro per verificare l'effettivo concretarsi dell'abuso e in assenza di alcuna esplicita previsione normativa vigente all'epoca dei fatti, appare corretto mutuare il termine di 36 mesi già individuato dal d.lgs. 368/2001 quale limite di durata massima per il ricorso al contratto a tempo determinato, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi, oltre a quale si determina la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Esaminando dunque la sequenza di contratti in causa (compreso il periodo contrattuale coperto da decadenza) emerge che alla data della sottoscrizione della proroga del Contr 31.1.11, contestuale all'assunzione a tempo indeterminato presso la risultava già superato il limite di 36 mesi. In sede di sottoscrizione del predetto contratto di proroga, pertanto, la società convenuta avrebbe dovuto verificare la durata complessiva dei precedenti rapporti e, una volta constatato l'effettivo superamento del limite, astenersi dal reiterare la somministrazione a termine con il medesimo lavoratore.
Conseguentemente, la serie contrattuale impugnata “sebbene formalmente rispondente ai dettami del D.lgs. 81/2015, deve ritenersi nullo perché stipulato al termine di una lunga serie di rinnovi negoziali che - per le loro caratteristiche oggettive - si atteggia come lo strumento illecito per eludere la normativa posta a tutela del lavoratore interinale e, in
12 definitiva, per impedire a quest'ultimo di aspirare ad una legittima stabilizzazione.” (Cda
Milano, sent. cit).
Questo Tribunale ritiene che l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra ricorrente e agenzia di somministrazione, in epoca antecedente al maturarsi del limite dei 36 mesi, non possa di per sé condurre a una diversa soluzione.
Invero, recentissima giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sent. 882/2023, est.
) ha avuto modo di riconoscere che “i vincoli di temporaneità del lavoro Per_1
interinale compatibili con la normativa sovranazionale … ben possono essere individuati in quelli previsti per il lavoro a tempo determinato. […] La pronuncia della Corte UE da ultimo intervenuta ci impone tuttavia di ritenere operanti anche per la somministrazione a tempo determinato le limitazioni temporali che caratterizzano il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ricorrendo in entrambe le ipotesi la medesima esigenza di garantire l'effettiva temporaneità del ricorso a tale forma di utilizzo della mano d'opera ed evitare la precarizzazione del lavoratore. Né può ritenersi che a tali principi sfugga la somministrazione e tempo indeterminato o staff leasing. Con detta tipologia contrattuale, infatti, il lavoratore percepisce nei periodi di mancato invio in missione l'indennità di disponibilità, ma non gode di meccanismi di tutela sotto il profilo della durata della missione stessa, considerato che l'utilizzatore risponde della durata pattuita nel contratto commerciale nei confronti dell'agenzia di somministrazione.
E nel caso del ricorrente, è la stessa reiterazione dei contratti, determinatasi senza soluzione di continuità quantomeno da 31.1.11 al febbraio 2024, che conduce a ritenere come insussistente l'esigenza dell'impresa utilizzatrice di ricorrere a una somministrazione caratterizzata, per sua natura, da esigenze temporanee e non prevedibili.
Pertanto, nonostante la stipula del contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e agenzia di somministrazione, persiste quell'illegittima forma di precarizzazione avuto riguardo, da un lato, alla temporaneità delle singole missioni cui il ricorrente è stato
13 continuamente e progressivamente inviato (anche successivamente alla stipula del contratto a tempo indeterminato) e, dall'altro, alla natura a termine del contratto commerciale sottoscritto tra l'utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione.
Pertanto, in ragione di quanto esposto e argomentato, ai sensi del d. lgs. 276/2003
(vigente alla data di superamento del termine massimo di durata) deve dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e la resistente con decorrenza dal 31.1.14, con ordine alla società convenuta di provvedere alla riammissione in servizio del lavoratore con diritto dello stesso all'inquadramento, mansioni e orario di lavoro a tale data contrattualmente stabiliti.
Quanto all'ammontare dell'indennità risarcitoria, il Tribunale condivide i criteri richiamati da ultimo dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 128/2024, ovvero: numero dei dipendenti occupati;
dimensioni dell'impresa; anzianità di servizio del prestatore di lavoro e comportamento e condizioni delle parti. In applicazione dei predetti indici parte resistente deve essere condannata al risarcimento del danno, che si ritiene equo liquidare in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dovendosi tener conto che: - la società all'epoca dei fatti aveva in forza un numero di lavoratori superiore a 100; - la somministrazione illegittima ha avuto durata assai lunga (oltre 10 anni);
La misura della retribuzione utilizzabile per la determinazione dell'indennizzo spettante
è stata indicata dal lavoratore in € 2.113,61.
Le spese di lite, liquidate come da separato dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento del lavoratore nel III livello del CCNL vetro industria, a decorrere dal 31 gennaio 2014; - condanna a riammettere in servizio il
14 ricorrente e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.;
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.150,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Brescia, 12.12.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Marco TI
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