Articolo 21 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 20Articolo 22
Versione
21 marzo 1958
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Versione
28 dicembre 1962
Art. 21.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni prescrivono, per il conferimento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio, detto periodo e' fissato in un anno compiuto ed e' richiesto solo quando il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' dell'iscritto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in poi, a modifica dell' articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , in nessun caso e' richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazioni dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza".
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962