Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3044/2024
tra
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO CATALDO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del presidente legale rappresentante pro tempore, cod. fisc./p. iva P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LUCIO CORNELIO VIGILANTI e MANLIO
GALEANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.6.2024.ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 20.7.2024
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 25.8.2023 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'esito della visita di revisione dinanzi alla Commissione Medica
ASP, avvenuta in data 28.2.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 15.4.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
infermità: “Buoni esiti di emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma trattato con
embolizzazione ed esente da attuali segni di pertinenza neurologica. Osteoporosi severa
con strumentalmente accertate fratture vertebrali D6-7-8-9 in poliartrosi a discreto
impegno dinamico. Psoriasi in terapia con anticorpo monoclonale ed attualmente
II clinicamente inapparente. Sospetta lesione della cuffia dei rotatori a dx. Ansia reattiva.
Segni strumentali di sindrome del tunnel carpale […]. La periziata , per Parte_1
effetto delle patologie sopra diagnosticate va considerata invalida civile nella misura
del 67%, pertanto non ha diritto alla richiesta prestazione (assegno di invalidità civile)
non essendo invalida in misura pari o superiore al 74%”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per avere sottostimato le patologie di cui era affetta la ricorrente.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. , il quale nella relazione depositata il 12.3.2025, ha Persona_2
concluso ritenendo affetta da: “Sfumato deficit prensile dx da esiti di Parte_1
emorragia subaracnoidea per rottura di aneurisma della comunicante posteriore destra
sottoposto ad embolizzazione. Osteoporosi postmenopausale con segni radiologici di
crolli vertebrali dorsali, psoriasi in atto in fase silente in soggetto con note ansiose,
ernia iatale da scivolamento […]. Per quanto detto posso affermare che le affezioni
della sig.ra non determinano, all'epoca della visita revisionale del Parte_1
10.02.2023 e fino allo stato attuale, una riduzione permanente della capacità lavorativa
in misura pari o superiore al 74%”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché
la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto né alla data di
III presentazione della domanda amministrativa né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , con ricorso iscritto al nr 3044/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
20.7.2024 a seguito di A.T.P.:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 12.3.2025 dal dott. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
IV