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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. FF IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1126/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. DANIELE MELE
APPELLANTE contro
(C.F.: e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), in qualità di esercenti la responsabilità CP_2 C.F._2
genitoriale nei confronti del figlio , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
CO CC
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 25/02/2022, il Parte_1
conveniva in giudizio e , quali genitori titolari Controparte_1 Controparte_2
della responsabilità sul minore , chiedendo che venisse riformata la Persona_1 sentenza del Giudice di pace di n. 254/2021 del 03/09/2021, la quale Parte_1 aveva riconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa nella misura del 30% a carico pagina 1 di 8 di e del 70% a carico dell'ente appellante, in occasione di un sinistro Persona_1 occorso in data 03.10.2019, allorché, in abitato di su un manto Parte_1 stradale prospiciente una scalinata, il minore era inciampato in un rigonfiamento dell'asfalto subendo danni fisici. Il eccepiva, a riguardo, la piena visibilità e Pt_1
prevedibilità del pericolo, ritenendo sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi liberatoria da responsabilità del caso fortuito prevista dall'art. 2051 c.c. In subordine, chiedeva che venisse rivalutato il concorso di responsabilità nel sinistro, con diversa ripartizione fra le parti in causa rispetto a quanto statuito dal Giudice di prime cure, evidenziando la condotta colposa del danneggiato e la scarsa vigilanza dei genitori. Formulava le seguenti conclusioni: «1) in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande degli attori, accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'istante e ridurre l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, in considerazione della condotta antigiuridica tenuta dall'istante ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; 3) condannare la parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, comprensive delle spese generali nella misura prevista dalla legge».
Costituitisi, e , quali esercenti la responsabilità Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sul figlio minore , eccepivano preliminarmente Persona_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ribadivano la legittimità della decisione assunta dal Giudice di prime cure, evidenziando la responsabilità concorsuale maggioritaria del appellante nella Pt_1
causazione del sinistro. Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello.
2. All'udienza del 01/07/2025, le parti precisavano per esteso a verbale le proprie conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Innanzi tutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare in punto di rito sollevata da parte appellata, in quanto il contenuto dell'atto di gravame proposto dal Pt_1
risulta del tutto conforme rispetto all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice.
4. Nel merito, l'appello risulta infondato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
L'istruttoria orale svolta nel corso del processo di primo grado ha evidenziato e confermato la dinamica dell'incidente occorso in data 03.10.2019. I testi Magistri e hanno riferito in maniera chiara e coerente di aver assistito alla caduta del Tes_1
minore nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, avvalorando la dinamica dei fatti descritta nell'atto di citazione. Con riguardo alle caratteristiche dell'insidia, entrambi i testi hanno riconosciuto nelle fotografie in atti il pezzo di asfalto teatro del sinistro, evidenziando come il rigonfiamento non fosse visibile, tantomeno segnalato, e il tratto di strada sfornito di illuminazione (cfr. testimonianza del Magistri, resa all'udienza del
12.02.2021, il quale ha affermato: «[…] il lampione pur esistente in prossimità della scala era spento […]»).
Alla luce di tali elementi istruttori deve ritenersi pertanto che la caduta del minore si è verificata proprio a causa dell'imperfezione del manto stradale, non percepibile né dunque evitabile per la sua collocazione, le sue caratteristiche cromatiche e per l'assenza di sufficiente illuminazione in quel tratto di calpestio, considerato in particolare come gli avvallamenti e i rigonfiamenti dell'asfalto nero risultassero di certo difficilmente percepibili nella penombra trattandosi di imperfezioni caratterizzate da una continuità cromatica priva di elementi di soluzione visibili.
Emerge dunque chiaramente la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo della salute del ragazzo e lo stato di dissesto della strada comunale.
5. In punto di diritto, occorre, in primo luogo, evidenziare come il regime applicabile al caso di specie sia quello più rigoroso dettato dall'art. 2051 c.c. e non quello descritto pagina 3 di 8 dall'art. 2043 c.c.
5.1.1. Come è noto, la materia della responsabilità del custode, disciplinata dall'art. 2051 c.c., è stata profondamente segnata da numerosi interventi giurisprudenziali. La disposizione persegue esigenze di giustizia distributiva al fine di incentivare da parte del custode tutte le misure che siano idonee a rendere la cosa innocua avuto riguardo anche alla prevedibile inesperienza o immaturità delle persone che sono esposte al pericolo del danno cagionato dalla cosa. In considerazione della vicinanza del custode alla fonte di danno e tenuto conto del principio cuius commoda, eius et incommoda, il regime giuridico sotteso alla responsabilità del custode è "alleggerito" dal punto di vista probatorio, poiché sul danneggiato incombe l'onere di provare esclusivamente il nocumento e il rapporto eziologico tra questo e la res. Il custode, peraltro, si libera della responsabilità solo dando prova del caso fortuito, accezione da intendere in senso lato come comprensiva del fatto esclusivo del danneggiato e della forza maggiore.
Perché trovi applicazione il regime speciale previsto dalla norma in commento è necessario che il danno sia stato arrecato non dalla cosa ma con la cosa, altrimenti trovando applicazione l'art. 2043 c.c.
5.1.2. L'applicabilità del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. alla Pubblica amministrazione, in genere, è stata inizialmente e per lungo tempo esclusa riconoscendosi operante il generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043
c.c. Il tema della responsabilità della P.A. per i danni cagionati dai beni demaniali ha, però, avuto un'evoluzione che ha condotto alla progressiva erosione del suaccennato principio.
5.1.3. L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata dapprima affermata con riferimento a quei beni che consentono in concreto un controllo e una vigilanza idonea a impedire l'insorgenza di cause di pericolo, tali considerandosi la villa comunale (v. Cass. 7 gennaio 1982, n. 58), la rete fognaria (Cass. 2 aprile 2004, n. 6515; Cass. 4 aprile 1985,
n. 2319), la galleria di una stazione ferroviaria destinata esclusivamente al personale dell'amministrazione e protetta da un cancello (Cass. 20 marzo 1982, n. 1817), le pertinenze e gli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di pagina 4 di 8 consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima (Cass. 16 luglio 2005, n. 14091), il trefolo e la fune di guardia di una linea elettrica ad alta tensione (Cass. 15 gennaio
1996, n. 265); l'albero del cimitero comunale (con riferimento ad una fattispecie di crollo su cappella gentilizia di privato v. Cass. 21 gennaio 1987, n. 526). Stante l'uso generale e diretto consentito a chiunque, e l'estensione della rete, si è infatti considerato praticamente impossibile l'esercizio da parte della P.A. di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi in relazione a beni del demanio marittimo, fluviale, lacuale, e a strade, autostrade, strade ferrate appartenenti allo Stato (Cass. 27 marzo 1972, n. 976; Cass. 30 ottobre 1984, n.
5567; Cass. 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass. 22 aprile 1998, n. 4070; Cass. 16 giugno
1998, n. 5990; Cass. 27 dicembre 1995, n. 13114).
5.1.4. Tale orientamento si è consolidato con la pronuncia n. 156 del 10 maggio 1999 della Corte costituzionale, la quale ha affermato il principio secondo il quale alla P.A. non sarebbe applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. allorquando «sul bene di sua proprietà non sia possibile − per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi − un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti» (nello stesso senso: Cass. 31 luglio
2002, n. 11366; Cass. 25 novembre 2003, n. 17907; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2410;
Cass. 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass. 8 aprile 2004, n. 6515; Cass. 25 novembre 2003,
n. 17907; Cass. 31 luglio 2002, n. 11366; Cass. 9 luglio 2002, n. 10577; Cass. 26 gennaio
1999, n. 699). La pronuncia del giudice delle leggi ha dato la stura ad una nuova interpretazione dell'art. 2051 c.c., che è stata di recente più volte ribadita dalla
Suprema Corte, in virtù della quale il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina della responsabilità del custode deve individuarsi sì nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, ma l'impossibilità di esercitare siffatto potere non può ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli pagina 5 di 8 indici suddetti. Il confine tra applicabilità e non operatività dell'art. 2051 c.c. viene dunque tracciato dall'elemento caratterizzante la disciplina e, cioè, il rapporto di custodia. I più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, «la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti» (Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
5.2. Nel caso che ci occupa occorre, dunque, in primo luogo verificare quale sia il regime giuridico applicabile, se quello di cui all'art. 2051 o quello di cui all'art. 2043
c.c. Il discrimen tra le due fattispecie è, come detto, rappresentato dal rapporto di custodia, inteso quale relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa, la quale soltanto legittima il regime di responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2051, fondato sul potere di “governo”. Infatti, la sola relazione giuridica
(corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia, potendo questa nel caso concreto rivelarsi impossibile.
Il sinistro occorso all'appellato si è verificato lungo una strada posta all'interno di un centro abitato, alla base di una scalinata che conduce all'accesso ad alcune abitazioni, rappresentando così un punto di passaggio necessario, senza ombra di dubbi soggetto all'attività di controllo da parte del Tanto più che, dalla documentazione Pt_1 fotografica in atti, i dislivelli del piano di calpestio risultano essersi creati in un tratto di strada di recente riasfaltatura. L'attività di controllo da parte dell' proprietario CP_3
della pubblica via, oltre che materialmente possibile, risulta così nella fattispecie in esame assolutamente doverosa, incarnando in sé l'elemento costitutivo della custodia richiesto dall'art. 2051 c.c.
5.3. Una volta accertata la ricorrenza di un rapporto di custodia tra la cosa e l'ente, va osservato che la connessa responsabilità assume natura oggettiva: prescinde cioè dall'accertamento di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. (Cass. n. 20943 del pagina 6 di 8 2009), e in particolare del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode;
non si fonda nemmeno su una presunzione di colpa, quanto piuttosto sul mero rapporto di custodia (Cass. n. 25243 del 2006), necessitando, per la sua configurabilità, del rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 8229 del
2010, n. 28811 del 2008).
Nel caso in esame, tenuto conto dell'eziologia del sinistro de quo, la caduta del pedone appare di per sé conseguenza del tutto adeguata e normale, secondo l'id quod plerumque accidit, del dislivello improvviso del piano di calpestio determinato dall'esistenza di affossamenti e rigonfiamenti sull'asfalto nero non visibili in assenza di adeguata illuminazione. Corretta si ritiene pertanto la scelta del primo Giudice di escludere che la pregressa conoscenza da parte del minore e dei suoi genitori delle caratteristiche di quel tratto di strada, che conduce all'abitazione della nonna paterna, potesse interrompere del tutto il nesso eziologico tra la caduta e i dislivelli esistenti sull'asfalto ed essere ascritta ad un fatto proprio del danneggiato avente efficacia esclusiva nella determinazione del sinistro, la cui origine eziologica va al contrario pur sempre rinvenuta nella pessima manutenzione stradale da parte del custode: Pt_1
in tale ottica, equa, rigorosa e condivisibile appare altresì la scelta del Giudice di pace di riconoscere alla condotta del un apporto causale concorrente in una misura Per_1 non maggiore del 30%.
6. Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa calcolato in base alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna il al pagamento in favore dei convenuti delle Parte_1
spese di lite, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano in complessivi € 1.140,00, di cui € 285,00 per fase di studio, €
285,00 per fase introduttiva e € 570,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, il 23/12/2025
Il Giudice
FF IG
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. FF IG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1126/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. DANIELE MELE
APPELLANTE contro
(C.F.: e Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), in qualità di esercenti la responsabilità CP_2 C.F._2
genitoriale nei confronti del figlio , rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
CO CC
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 25/02/2022, il Parte_1
conveniva in giudizio e , quali genitori titolari Controparte_1 Controparte_2
della responsabilità sul minore , chiedendo che venisse riformata la Persona_1 sentenza del Giudice di pace di n. 254/2021 del 03/09/2021, la quale Parte_1 aveva riconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa nella misura del 30% a carico pagina 1 di 8 di e del 70% a carico dell'ente appellante, in occasione di un sinistro Persona_1 occorso in data 03.10.2019, allorché, in abitato di su un manto Parte_1 stradale prospiciente una scalinata, il minore era inciampato in un rigonfiamento dell'asfalto subendo danni fisici. Il eccepiva, a riguardo, la piena visibilità e Pt_1
prevedibilità del pericolo, ritenendo sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi liberatoria da responsabilità del caso fortuito prevista dall'art. 2051 c.c. In subordine, chiedeva che venisse rivalutato il concorso di responsabilità nel sinistro, con diversa ripartizione fra le parti in causa rispetto a quanto statuito dal Giudice di prime cure, evidenziando la condotta colposa del danneggiato e la scarsa vigilanza dei genitori. Formulava le seguenti conclusioni: «1) in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande degli attori, accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'istante e ridurre l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, in considerazione della condotta antigiuridica tenuta dall'istante ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; 3) condannare la parte attrice al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, comprensive delle spese generali nella misura prevista dalla legge».
Costituitisi, e , quali esercenti la responsabilità Controparte_1 Controparte_2
genitoriale sul figlio minore , eccepivano preliminarmente Persona_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ribadivano la legittimità della decisione assunta dal Giudice di prime cure, evidenziando la responsabilità concorsuale maggioritaria del appellante nella Pt_1
causazione del sinistro. Concludevano chiedendo il rigetto dell'appello.
2. All'udienza del 01/07/2025, le parti precisavano per esteso a verbale le proprie conclusioni, che qui si abbiano integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa per la decisione, assegnando loro i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Innanzi tutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare in punto di rito sollevata da parte appellata, in quanto il contenuto dell'atto di gravame proposto dal Pt_1
risulta del tutto conforme rispetto all'attuale dettato dell'art. 342 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice.
4. Nel merito, l'appello risulta infondato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
L'istruttoria orale svolta nel corso del processo di primo grado ha evidenziato e confermato la dinamica dell'incidente occorso in data 03.10.2019. I testi Magistri e hanno riferito in maniera chiara e coerente di aver assistito alla caduta del Tes_1
minore nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, avvalorando la dinamica dei fatti descritta nell'atto di citazione. Con riguardo alle caratteristiche dell'insidia, entrambi i testi hanno riconosciuto nelle fotografie in atti il pezzo di asfalto teatro del sinistro, evidenziando come il rigonfiamento non fosse visibile, tantomeno segnalato, e il tratto di strada sfornito di illuminazione (cfr. testimonianza del Magistri, resa all'udienza del
12.02.2021, il quale ha affermato: «[…] il lampione pur esistente in prossimità della scala era spento […]»).
Alla luce di tali elementi istruttori deve ritenersi pertanto che la caduta del minore si è verificata proprio a causa dell'imperfezione del manto stradale, non percepibile né dunque evitabile per la sua collocazione, le sue caratteristiche cromatiche e per l'assenza di sufficiente illuminazione in quel tratto di calpestio, considerato in particolare come gli avvallamenti e i rigonfiamenti dell'asfalto nero risultassero di certo difficilmente percepibili nella penombra trattandosi di imperfezioni caratterizzate da una continuità cromatica priva di elementi di soluzione visibili.
Emerge dunque chiaramente la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo della salute del ragazzo e lo stato di dissesto della strada comunale.
5. In punto di diritto, occorre, in primo luogo, evidenziare come il regime applicabile al caso di specie sia quello più rigoroso dettato dall'art. 2051 c.c. e non quello descritto pagina 3 di 8 dall'art. 2043 c.c.
5.1.1. Come è noto, la materia della responsabilità del custode, disciplinata dall'art. 2051 c.c., è stata profondamente segnata da numerosi interventi giurisprudenziali. La disposizione persegue esigenze di giustizia distributiva al fine di incentivare da parte del custode tutte le misure che siano idonee a rendere la cosa innocua avuto riguardo anche alla prevedibile inesperienza o immaturità delle persone che sono esposte al pericolo del danno cagionato dalla cosa. In considerazione della vicinanza del custode alla fonte di danno e tenuto conto del principio cuius commoda, eius et incommoda, il regime giuridico sotteso alla responsabilità del custode è "alleggerito" dal punto di vista probatorio, poiché sul danneggiato incombe l'onere di provare esclusivamente il nocumento e il rapporto eziologico tra questo e la res. Il custode, peraltro, si libera della responsabilità solo dando prova del caso fortuito, accezione da intendere in senso lato come comprensiva del fatto esclusivo del danneggiato e della forza maggiore.
Perché trovi applicazione il regime speciale previsto dalla norma in commento è necessario che il danno sia stato arrecato non dalla cosa ma con la cosa, altrimenti trovando applicazione l'art. 2043 c.c.
5.1.2. L'applicabilità del regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. alla Pubblica amministrazione, in genere, è stata inizialmente e per lungo tempo esclusa riconoscendosi operante il generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043
c.c. Il tema della responsabilità della P.A. per i danni cagionati dai beni demaniali ha, però, avuto un'evoluzione che ha condotto alla progressiva erosione del suaccennato principio.
5.1.3. L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata dapprima affermata con riferimento a quei beni che consentono in concreto un controllo e una vigilanza idonea a impedire l'insorgenza di cause di pericolo, tali considerandosi la villa comunale (v. Cass. 7 gennaio 1982, n. 58), la rete fognaria (Cass. 2 aprile 2004, n. 6515; Cass. 4 aprile 1985,
n. 2319), la galleria di una stazione ferroviaria destinata esclusivamente al personale dell'amministrazione e protetta da un cancello (Cass. 20 marzo 1982, n. 1817), le pertinenze e gli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di pagina 4 di 8 consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima (Cass. 16 luglio 2005, n. 14091), il trefolo e la fune di guardia di una linea elettrica ad alta tensione (Cass. 15 gennaio
1996, n. 265); l'albero del cimitero comunale (con riferimento ad una fattispecie di crollo su cappella gentilizia di privato v. Cass. 21 gennaio 1987, n. 526). Stante l'uso generale e diretto consentito a chiunque, e l'estensione della rete, si è infatti considerato praticamente impossibile l'esercizio da parte della P.A. di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi in relazione a beni del demanio marittimo, fluviale, lacuale, e a strade, autostrade, strade ferrate appartenenti allo Stato (Cass. 27 marzo 1972, n. 976; Cass. 30 ottobre 1984, n.
5567; Cass. 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass. 22 aprile 1998, n. 4070; Cass. 16 giugno
1998, n. 5990; Cass. 27 dicembre 1995, n. 13114).
5.1.4. Tale orientamento si è consolidato con la pronuncia n. 156 del 10 maggio 1999 della Corte costituzionale, la quale ha affermato il principio secondo il quale alla P.A. non sarebbe applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c.c. allorquando «sul bene di sua proprietà non sia possibile − per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi − un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti» (nello stesso senso: Cass. 31 luglio
2002, n. 11366; Cass. 25 novembre 2003, n. 17907; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2410;
Cass. 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass. 8 aprile 2004, n. 6515; Cass. 25 novembre 2003,
n. 17907; Cass. 31 luglio 2002, n. 11366; Cass. 9 luglio 2002, n. 10577; Cass. 26 gennaio
1999, n. 699). La pronuncia del giudice delle leggi ha dato la stura ad una nuova interpretazione dell'art. 2051 c.c., che è stata di recente più volte ribadita dalla
Suprema Corte, in virtù della quale il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina della responsabilità del custode deve individuarsi sì nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, ma l'impossibilità di esercitare siffatto potere non può ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli pagina 5 di 8 indici suddetti. Il confine tra applicabilità e non operatività dell'art. 2051 c.c. viene dunque tracciato dall'elemento caratterizzante la disciplina e, cioè, il rapporto di custodia. I più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale, «la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti» (Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
5.2. Nel caso che ci occupa occorre, dunque, in primo luogo verificare quale sia il regime giuridico applicabile, se quello di cui all'art. 2051 o quello di cui all'art. 2043
c.c. Il discrimen tra le due fattispecie è, come detto, rappresentato dal rapporto di custodia, inteso quale relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa, la quale soltanto legittima il regime di responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2051, fondato sul potere di “governo”. Infatti, la sola relazione giuridica
(corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia, potendo questa nel caso concreto rivelarsi impossibile.
Il sinistro occorso all'appellato si è verificato lungo una strada posta all'interno di un centro abitato, alla base di una scalinata che conduce all'accesso ad alcune abitazioni, rappresentando così un punto di passaggio necessario, senza ombra di dubbi soggetto all'attività di controllo da parte del Tanto più che, dalla documentazione Pt_1 fotografica in atti, i dislivelli del piano di calpestio risultano essersi creati in un tratto di strada di recente riasfaltatura. L'attività di controllo da parte dell' proprietario CP_3
della pubblica via, oltre che materialmente possibile, risulta così nella fattispecie in esame assolutamente doverosa, incarnando in sé l'elemento costitutivo della custodia richiesto dall'art. 2051 c.c.
5.3. Una volta accertata la ricorrenza di un rapporto di custodia tra la cosa e l'ente, va osservato che la connessa responsabilità assume natura oggettiva: prescinde cioè dall'accertamento di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. (Cass. n. 20943 del pagina 6 di 8 2009), e in particolare del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode;
non si fonda nemmeno su una presunzione di colpa, quanto piuttosto sul mero rapporto di custodia (Cass. n. 25243 del 2006), necessitando, per la sua configurabilità, del rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 8229 del
2010, n. 28811 del 2008).
Nel caso in esame, tenuto conto dell'eziologia del sinistro de quo, la caduta del pedone appare di per sé conseguenza del tutto adeguata e normale, secondo l'id quod plerumque accidit, del dislivello improvviso del piano di calpestio determinato dall'esistenza di affossamenti e rigonfiamenti sull'asfalto nero non visibili in assenza di adeguata illuminazione. Corretta si ritiene pertanto la scelta del primo Giudice di escludere che la pregressa conoscenza da parte del minore e dei suoi genitori delle caratteristiche di quel tratto di strada, che conduce all'abitazione della nonna paterna, potesse interrompere del tutto il nesso eziologico tra la caduta e i dislivelli esistenti sull'asfalto ed essere ascritta ad un fatto proprio del danneggiato avente efficacia esclusiva nella determinazione del sinistro, la cui origine eziologica va al contrario pur sempre rinvenuta nella pessima manutenzione stradale da parte del custode: Pt_1
in tale ottica, equa, rigorosa e condivisibile appare altresì la scelta del Giudice di pace di riconoscere alla condotta del un apporto causale concorrente in una misura Per_1 non maggiore del 30%.
6. Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa calcolato in base alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa, con pagamento da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna il al pagamento in favore dei convenuti delle Parte_1
spese di lite, con pagamento da distrarsi in favore del difensore antistatario, spese che si liquidano in complessivi € 1.140,00, di cui € 285,00 per fase di studio, €
285,00 per fase introduttiva e € 570,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto, il 23/12/2025
Il Giudice
FF IG
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