Art. 1. Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 , ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961 , hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960".
Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 , ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961 , hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960".