Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
13769/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. VALENTINA GIARRUSSO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. DANTE PAOLO BONFIGLIO e Parte_2 C.F._2
ROSSELLA CASSAVIA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni di seguito riportate:
«1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Berlingo (BS) il 16.12.2006 fra la sig.ra e il sig. e iscritto al n. 3, parte I nel registro “Atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio” del 2006 del medesimo Comune;
2. i coniugi sono comproprietari per la quota di 1/2 ciascuno della piena proprietà del suddetto immobile sito nel Comune di Berlingo (BS), Via Tempini 5A, censito catastalmente al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune come segue:
Sez. NCT, Foglio 4, mapp. n. 43, sub 10 graffato con il mapp. 216, sub. 2 – cat. A/3 – cl. 3 – vani
2,5 - rendita Euro 117,49= abitazione di tipo economico.
1
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, la sig.ra Pt_1
si obbliga a cedere la propria quota di 1/2 della piena proprietà della suddetta
[...]
abitazione familiare con accessori e pertinenze al sig. che si obbliga ad accettare e Parte_2
a versare alla cedente a titolo di prezzo la somma di € 4.800,00=.
L'atto notarile di trasferimento, le cui spese verranno integralmente sostenute dal sig. dovrà Pt_2
essere stipulato entro e non oltre il 31.05.2025 dinanzi ad un Notaio scelto dalle Parti.
I coniugi chiedono in relazione all'attribuzione patrimoniale de qua l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
3. I coniugi dichiarano di aver già tra loro regolato ogni altro aspetto di natura economica e patrimoniale e ciascuno provvederà al proprio sostentamento economico, sicché le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
4. Le spese legali relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Berlingo (atto n. 3 parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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