Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 19/03/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2026, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Modugno (BA), via Roma, n. 95/A;
contro
- Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS, di seguito, anche: “Istituto tumori”), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Bari, via Principe Amedeo, n. 124;
nei confronti
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Daloiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato da -OMISSIS- il 23 febbraio 2026:
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, con la quale è stata disposta la nomina del Direttore dell’Unità operativa complessa di -OMISSIS- dell’Istituto tumori e il conferimento del relativo incarico, a conclusione del relativo concorso;
- di tutti i verbali della procedura:
(i) -OMISSIS- recante i criteri della procedura per cui e causa;
(ii) -OMISSIS- recante i punteggi assegnati ai candidati, nonché le relative schede di valutazione;
- nei limiti dell’interesse della ricorrente, e ove interpretati in senso difforme dalle sue pretese, del relativo avviso pubblico e del contratto eventualmente stipulato nelle more, conseguente alla nomina, non osteso né pubblicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché
per l’accertamento, in ragione dell’annullamento dei provvedimenti impugnati e alla luce delle censure per come estese, che all’esito della procedura concorsuale la ricorrente avrebbe dovuto essere prima in graduatoria, con il conseguente ordine all’Amministrazione resistente di procedere a un nuovo conferimento dell’incarico in base alla diversa graduatoria ovvero, in via subordinata, affinché l’Amministrazione venga condannata a riconvocare la Commissione, in diversa composizione, al fine di procedere a una nuova formulazione dei punteggi e della graduatoria finale;
per quanto riguarda il ricorso incidentale, notificato e depositato da -OMISSIS- il 7 marzo 2026:
- dei verbali della Commissione di valutazione -OMISSIS-;
- della deliberazione del Commissario straordinario dell’Istituto tumori resistente -OMISSIS- del 17 dicembre 2025 nonché della deliberazione -OMISSIS-, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente principale il maggior punteggio di 27,60 per la valutazione del curriculum , rispetto a quello effettivamente spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto tumori e di -OMISSIS- nonché il ricorso incidentale da quest’ultima proposto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AN LE e uditi per le parti i difensori l'avv. Claudia Pironti, per la ricorrente, l'avv. Massimo Felice Ingravalle, per l'ente resistente, e l'avv. Raffaele Daloiso, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione -OMISSIS-, l’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ha bandito un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di -OMISSIS-. Al termine delle operazioni valutative, è risultata prima classificata la prof.ssa -OMISSIS-.
Pertanto, l’Istituto, con la deliberazione -OMISSIS- del 17 dicembre 2025, nel prendere atto degli esiti del procedimento valutativo, ha approvato la graduatoria e ha dichiarato vincitrice la prof.ssa -OMISSIS-, cui è stato conferito il predetto incarico quinquennale.
1.1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2026 e ritualmente depositato il 23 successivo, la dott.ssa -OMISSIS- – classificatasi al secondo posto ma poi ricollocata come terza classificata, preso atto di un errore di calcolo – ha impugnato gli esiti della procedura valutativa, deducendo violazioni di legge (art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, art. 3 della l. n. 241/1990) ed eccesso di potere sub specie di ingiustizia manifesta, abnormità, travisamento di fatti e documenti nonché sviamento.
2. In data 24 febbraio 2026, si è costituita in giudizio, quale controinteressata e prima classificata nella procedura de qua , la prof.ssa -OMISSIS-, la quale – con successiva memoria del 7 marzo 2026 – ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3868/2026 del 20 febbraio 2026. In via subordinata, la controinteressata ha dapprima eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (tenuto conto del fatto che la delibera commissariale -OMISSIS- ha anteposto un altro candidato all’odierna ricorrente), quindi, l’infondatezza nel merito del mezzo di gravame.
Con la medesima memoria difensiva, la controinteressata ha poi proposto ricorso incidentale, impugnando gli atti indicati in epigrafe per eccesso di potere e difetto di motivazione nella misura in cui sarebbe stato attribuito alla ricorrente principale un punteggio superiore a quello effettivamente spettante.
3. Con atto del 26 febbraio 2026, l’Istituto tumori si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; quindi, in via subordinata, la sua improcedibilità in relazione alla rettifica del punteggio medio tempore intervenuta, con conseguente slittamento della ricorrente principale dal secondo al terzo posto nella graduatoria rettificata. Pertanto, ad avviso della difesa dell’Ente resistente, vi sarebbe carenza d’interesse alla decisione in mancanza di una specifica impugnazione, da parte della ricorrente principale, anche della delibera commissariale -OMISSIS- di rettifica della graduatoria in via di autotutela.
4. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, le parti interessate hanno espressamente dichiarato – come da verbale di udienza – di rinunciare ai termini a difesa in relazione al ricorso incidentale notificato e depositato dalla controinteressata in data 7 marzo 2026. Nel corso della discussione di rito è stato dato formale avviso alle parti circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., quindi, senza opposizioni sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Assume rilievo preliminare e assorbente, rispetto a ogni altra eccezione in rito, la questione di giurisdizione.
5.1. Al riguardo, mette conto rilevare che, rispetto alle procedure selettive del tipo di quella per cui è causa, ossia per il conferimento di incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa, la giurisprudenza amministrativa recente – con un orientamento in via di consolidamento ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3684/2025, n. 578/2025, n. 213/2025 n. 8344/2024) – ha avuto modo di affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa, alla luce della novella legislativa intervenuta – per effetto dell’art. 20, comma 1, della l. n. 118/2022 – sull’art. 15, comma 7- bis , del d.lgs. n. 502/1992.
A questo risultato si è pervenuti, in estrema sintesi, sulla base di taluni significativi “indici” testuali, rinvenibili sia nella normazione primaria, come innovata, sia negli avvisi “pubblici” via via banditi dalle Amministrazioni sanitarie, dai quali sarebbe desumibile la natura “concorsuale” della procedura de qua .
In particolare, nelle menzionate pronunce del Consiglio di Stato è stato evidenziato come il “nuovo” sistema – delineato dal citato art. 15, comma 7- bis , del d.lgs. n. 502/1992 – preveda:
- lo svolgimento di prove d’esame e la predisposizione di criteri di valutazione “fissati preventivamente” ;
- la formazione di una “graduatoria dei candidati” vincolante per il direttore generale che poi procede alla nomina;
- il venir meno della natura fiduciaria dell’incarico il quale, invece, è attribuito al “candidato che ha conseguito il miglior punteggio” , senza la facoltà, in precedenza riconosciuta al direttore generale, di derogare all’ordine di merito dei candidati idonei;
- il venir meno del carattere interno della procedura selettiva, che invece avrebbe assunto connotati pienamente pubblicistici, essendo aperta anche a soggetti “esterni”, ossia non legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro già in essere.
5.2. A fronte di questi elementi innovativi, si sono comunque registrate posizioni ermeneutiche di segno contrario che – pur dopo le modifiche introdotte con l’art. 20, comma 1, della l. n. 118/2022 e nel solco della costante giurisprudenza già formatasi sull’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel testo vigente fino al 26 agosto 2022 – hanno comunque escluso la natura concorsuale delle procedure de quibus , con conseguente preservazione della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, riguardo a controversie quale quella oggi in esame ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 6534/2024). L’orientamento del giudice amministrativo che declina la propria giurisdizione fa leva sull’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, evidenziando che anche il privato datore di lavoro può predisporre regole per l’individuazione, tra i propri dipendenti, dei destinatari degli incarichi dirigenziali e che la giurisdizione del giudice ordinario, in subiecta materia , prescinde dalla natura discrezionale o vincolata della procedura di conferimento. Inoltre, secondo quest’ultimo filone interpretativo, andrebbe ridimensionata la circostanza che la procedura sia “aperta” anche a sanitari non dipendenti della medesima azienda sanitaria che bandisce la selezione, atteso che il presupposto per l’attribuzione degli incarichi in parola sarebbe comunque rinvenibile nella pregressa appartenenza del candidato al ruolo unico della dirigenza sanitaria ( cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. IV, n. 1731/2025).
5.3. Ciò posto, il Collegio non può ignorare che, come peraltro eccepito dalle difese tanto dell’Istituto resistente quanto della prima classificata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state recentemente chiamate a pronunciarsi per risolvere i predetti contrasti giurisprudenziali a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato – ai sensi dell’art. 363- bis c.p.c. – dal T.A.R. Liguria, Sez. II, con l’ordinanza n. 234/2025 del 3 marzo 2025. In quella sede, il T.A.R. Liguria ha posto la “questione interpretativa degli artt. 15, comma 7- bis d. lgs. 502/92 e 63 d.lgs. 165/01 in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa”.
5.4. In particolare, con sentenza n. 3868/2026 del 20 febbraio 2026, le Sezioni Unite della Suprema Corte – dopo avere confermato l’ammissibilità del rimedio del rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice amministrativo e ripercorso l’ excursus normativo sul lavoro pubblico contrattualizzato, con particolare riferimento alla disciplina del settore sanitario, nonché i diversi orientamenti in punto di giurisdizione, come sopra sintetizzati – hanno espresso il seguente principio di diritto: ‹‹anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge n. 118 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001››.
5.5. La Corte di Cassazione ha innanzitutto evidenziato un difetto di coordinamento tra il d.P.R. n. 484/1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e le disposizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992 (nella formulazione successiva alla modifica di cui al d.lgs. n. 229/1999). Dunque, ha affermato ‹‹l’irrilevanza che la selezione per l'attribuzione dell' incarico, rimessa ad apposita commissione, sia "aperta" anche a sanitari che non siano dipendenti dell'Azienda Sanitaria che l'ha bandita, posto che, in base all'ordito normativo innanzi illustrato e alla prevalenza della fonte legislativa, il presupposto per detta attribuzione, in ogni caso, è - come detto - l'aver superato il concorso pubblico per l'immissione nel ruolo "unico" della dirigenza sanitaria, che, in tale (ossia "unico"), costituisce la provvista di personale dirigenziale al quale attribuire gli incarichi pertinenti alla relativa funzione››.
5.6. È stato sancito poi che “la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l'attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro”.
5.7. Su tali basi, dopo aver escluso la sussistenza di un concorso in senso tecnico, non solo ove inteso come “assunzione di personale”, ma anche nella sua dimensione “interna”, ossia di progressione di carriera, la Corte ha anche precisato “che i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macro-organizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono” .
5.8. Inoltre, pur senza soffermarsi, singolarmente, su ciascuno degli elementi caratterizzanti la rinnovata procedura selettiva – svolgimento di prove di esame, elaborazione preventiva dei criteri di valutazione, formazione di una graduatoria dei candidati, attribuzione dell’incarico al candidato che ha conseguito il miglior punteggio –, aspetti distintamente esaminati e valorizzati dal Consiglio di Stato nelle sentenze che hanno dichiarato, in senso opposto, la giurisdizione amministrativa, le Sezioni Unite hanno comunque ritenuto che “il limite alla discrezionalità datoriale, con l'imposizione della nomina del dirigente-candidato che, all'esito della valutazione comparativa, è risultato al primo posto della graduatoria, trova giustificazione nell'esigenza di soddisfare i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 Cost”.
5.9. Le Sezioni Unite hanno poi concluso: “A fronte di una procedura selettiva che si svolge in base a parametri obiettivi e, quindi, suscettibili di controllo, il venir meno della fiduciarietà dell'incarico dirigenziale potrà, infatti, rendere più incisivo l’intervento giudiziale nel caso di vizi della procedura, semmai attingendo anche a rimedi che non siano soltanto di tipo risarcitorio”.
6. Per quanto sopra e alla luce del principio di diritto enunciato nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
La natura, in rito, della presente decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riproposto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO AL, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | IO AL |
IL SEGRETARIO