Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9194/2024 promossa da:
, c.f. ass. Avv. Domenico Naso, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , in personale del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Controparte_2 domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 7 novembre 2024, ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio il e chiesto Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale dipendente del comparto che alla data del 31.12.1993 CP_3 aveva raggiunto n. 5 anni di servizio, ad essere destinatario della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 9 del D.P.R. 1990 in relazione alla qualifica funzionale di riferimento.
B) Per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a provvedere in tal senso all'erogazione del beneficio economico de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria
1
Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio formulando, in via CP_1 preliminare, un'eccezione di prescrizione e chiedendo, nel merito, la reiezione della domanda.
All'udienza del 16 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente ha precisato che la domanda di condanna deve intendersi nei limiti della prescrizione quinquennale rispetto la lettera di diffida interruttiva del decorso del termine trasmessa tramite pec e ricevuta dal in data 31.7.2024 (cfr. doc. 4). CP_1
Considerato.
La ricorrente è una dipendente del con decorrenza dal 16 Controparte_1 giugno 1988; cfr. stato matricolare in atti.
La maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) che rivendica, trova fonte nell'articolo 9, commi 4 e 5, del DPR 44/1990 “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68”.
Il predetto DPR, dunque, aveva recepito l'accordo sindacale del 26 settembre 1989 concernente il personale dei Ministeri e degli altri enti di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
In particolare, i cc. 4 e 5 dell'art. 9 del cit. DPR stabilivano:
“
4. Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno 5 anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde: (…).
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale abbia o maturi, rispettivamente, dieci o vent'anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Il periodo di vigenza dell'intero DPR 44/1990, che sarebbe scaduto il 31.12.1990, è stato prorogato al triennio 1991 – 1993 dall'art. 7, c. 1, del D.L. 384/1992, conv. dalla L. 438/1992.
Pertanto, l'arco di vigenza contrattuale a cui faceva riferimento il c. 4 dell'articolo 9 del DPR 44/1990, ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il
2 riconoscimento della maggiorazione della RIA, avrebbe dovuto essere inteso come scadente alla data del 31.12.1993.
Tuttavia, il legislatore con l'art. 51 c. 3 della legge 388/2000 ha escluso che la proroga al 31.12.1993 dei termini di vigenza del DPR 44/1990 potesse estendersi anche al termine utile per la maturazione delle anzianità di servizio utile ai fini della maggiorazione RIA.
La Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 che, appunto, aveva previsto che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito dalla L. 438/1992, «si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità», con sentenza n. 4/2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La ricorrente, pertanto, avrebbe l'anzianità di servizio necessaria per beneficiare della maggiorazione della R.I.A., in quanto alla data del 31.12.1993 poteva vantare
5 anni di effettivo servizio essendo stata assunta in data 16 giugno 1988.
Tuttavia, gli automatismi stipendiali sono stati bloccati con decorrenza dal 1.1.1993 dal c. 3 dell'art. 7 del DL 384/1992, conv. dalla L. 438/1992, che ha stabilito: “per
l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate”.
Nella sentenza n. 5522/2000, in atti, il C.d.S ha condivisibilmente rilevato: “(…).
Non può dubitarsi al riguardo che il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità comporta effettivamente una maggiorazione della retribuzione collegata al mero compimento di un certo tempo e cioè di un quinquennio di effettivo servizio: esso integra, pertanto, gli estremi dell'automatismo stipendiale, i cui effetti sono stati espressamente bloccati per l'anno 1993.” ed ha aggiunto come la previsione legislativa del blocco abbia superato il vaglio della Corte Costituzionale
“trattandosi di una misura eccezionale, giustificata dalle superiori esigenze di
3 equilibrio del bilancio statale, e temporanea, esaurendo i propri effetti nell'anno
1993.”; cfr. C. Cost. sent. n. 245/1997.
Quindi, secondo le condivisibili conclusione tratte dal C.D.S: “deve ritenersi che il quinquennio di effettivo servizio utile per conseguire il beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del
D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, possa essere utilmente maturato oltre il 31 dicembre
1990 (per effetto della proroga sancita dal comma 1 dell'art.7 del D.L. 19 settembre
1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438), ma entro il 31 dicembre 1992 (per effetto del blocco degli automatismi stipendiali stabilito dal successivo comma 3 dello stesso articolo 7).”.
La odierna ricorrente alla data del 31.12.1992 non vantava cinque anni di effettivo servizio e, pertanto, le domande devono essere respinte.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità della normativa che ha disciplinato la materia.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: respinge le domande;
compensa le spese.
Torino, 10.5.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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