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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 2328/2016 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 892/2016, resa dal Tribunale di Nola nel proc. n. 509/2008 in materia di:
proprietà, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Augusto Cigliano, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. 216
APPELLANTE
contro 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] , cf. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_2 C.F._2
mandato a margine della comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giuseppe Errichiello,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Arzano alla via Antonio Saviano n. 1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 892/2016, depositata il 31.03.2016, con la quale il Tribunale di Nola
aveva condannato entrambe le parti in causa a demolire e rimuovere le opere realizzate in violazione di leggi e regolamenti come indicate nella consulenza tecnica di ufficio, ponendo definitivamente a loro carico nella misura del 50% le spese della ctu e compensando le spese di lite, ha interposto appello deducendo a sostegno tre motivi. Parte_1
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria Parte_2
delle spese di lite;
a sua volta, ha spiegato appello incidentale affidato a cinque motivi.
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e con ordinanza del 04.09.2022 il giudizio, già riservato per la decisione, è stato rimesso sul ruolo per l'espletamento di una nuova ctu sui luoghi di causa, affidata all'ing. Persona_1
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
31.03.2016; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo Ufficiale
Giudiziario mediante spedizione di racc. a/r del 07.05.2016 ricevuta il 12.05.2016 da
[...]
a mani dell'avv. Giuseppe Errichiello, procuratore costituito nel giudizio di primo Parte_2
grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un anno dovendosi
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 applicare nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nell'anno 2008 e dunque in epoca anteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione del 17.01.2008 , premettendo di essere proprietario di Parte_1
un terreno in Volla - in catastato al foglio 4 - p.lla 73 - con sovrastante fabbricato alla via
Palazziello n. 15, conveniva in giudizio , proprietaria del terreno confinante Parte_2
al foglio 4 - p.lla 815 sub 2-3-4-; lamentava l'attore che la convenuta stava eseguendo l'ampliamento del suo fabbricato mediante la realizzazione di due piattabande larghe circa mt.
1,50 che correvano lungo l'intera facciata del fabbricato, sia al primo che al secondo piano, al fine di trasformarle in ampie balconate sulle quali le originarie finestre, poi trasformate in varchi di accesso, avrebbero consentito il transito ed il calpestio;
detti manufatti, potendo qualificarsi come costruzioni, avrebbero quindi dovuto rispettare le distanze prescritte da leggi e regolamenti locali.
L'attore lamentava inoltre che la convenuta aveva realizzato tra il suo fabbricato ed il confine comune una struttura fissa e chiusa di circa mt. 4,50 x 2,20 destinata al ricovero degli autoveicoli che, per la sua stabilità ed infissione al suolo, andava ritenuta “costruzione” e che non appariva rispettosa delle distanze legali e regolamentari, così come non appariva rispettoso delle distanze il pino aerucasio, alto circa 8 mt., piantato a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 892 n. 1 c.c.
In ragione di quanto innanzi, l'attore chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze ed alla estirpazione del pino posto a distanza inferiore dal confine rispetto a quella prevista per legge.
Costituendosi in giudizio contestava ogni avverso assunto, chiedendo il Parte_2
rigetto delle avverse domande ritenute inammissibili ed infondate;
nel contempo, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale affinché, previo accertamento dell'illegittima occupazione con il muro di confine realizzato dal di una fascia di terreno di sua proprietà profonda PT
mt. 1,50 mt e lunga 18 mt. pari a tutta l'estensione del confine tra i fondi, il Tribunale
condannasse l'attore al rilascio della predetta striscia di terreno ed alla demolizione del muro e della parte del fabbricato insistente sulla sua proprietà; chiedeva inoltre la demolizione della parte eccedente i tre metri dal piano di campagna del muro di confine sul quale l'attore aveva innalzato una sopraelevazione con paletti in ferro e rete in plastica ombreggiante,
l'eliminazione delle tegole poste sul muro di confine che, a suo dire, creavano servitù di sporto e stillicidio, nonché l'eliminazione della veduta diretta che si era creata sul suo fondo a seguito della realizzazione di un balcone posto a distanza inferiore a quella di legge;
infine, chiedeva la demolizione di un deposito attrezzi agricoli e l'estirpazione di un alberello e di una cycas posti in violazione delle distanze.
Il giudizio veniva istruito a mezzo deposizioni testimoniali e veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio sui luoghi di causa con l'ing. al fine di verificare le violazioni CP_1
lamentate dalle parti;
all'esito, con la gravata sentenza il Tribunale condannava le parti alla demolizione delle opere realizzate in violazione di leggi e regolamenti descritte nella parte motiva del provvedimento, compensando le spese di lite e ponendo a carico di entrambe in pari misure le spese della ctu.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale ed appello Parte_1
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 incidentale;
la disamina prende avvio dal gravame principale del Parte_2 PT
6. Con il primo motivo l'appellante principale si duole del rigetto della domanda di demolizione dei due balconi realizzati dalla a distanza inferiore a mt. 10,00 dal confine Pt_2
prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di Volla, affermando che l'art. 34 del medesimo REC - che esclude dal computo delle distanze i balconi con aggetto inferiore a mt.
1,50, argomento che avrebbe persuaso il Tribunale al rigetto della domanda - debba ritenersi disposizione inapplicabile, perché in contrasto con le norme imperative che impongono la distanza di almeno mt. 10 dal confine e mt. 20 tra fabbricati e che il condono sul preesistente fabbricato non possa mai riverberare i suoi effetti sull'opera successivamente realizzata, né
produrre i suoi effetti nei riguardi del proprietario confinante.
Più precisamente, a dire del le due balconate realizzate lungo tutto il perimetro PT
dell'edificio confinante, delle quali quella al secondo piano costituirebbe un vero e proprio ampliamento del terrazzo di copertura del fabbricato, non rispettano la distanza di mt. 10,00
dal confine e di mt. 20,00 dagli altri fabbricati prescritta dal Piano Regolatore per la zona agricola nella quale ricadono entrambi i fondi;
né ad esse può ritenersi applicabile l'art. 34
REC che, nel definire le modalità di misurazione delle distanze tra i fabbricati e dai confini,
afferma espressamente che nel computo di queste non vanno ricompresi i balconi il cui aggetto non superi mt.1,50 trattandosi, nella fattispecie, di opere edili eseguite su un fabbricato preesistente già realizzato in violazione delle distanze perché posto a mt. 5,35 dal confine;
in ogni caso, sempre a dire dell'appellante principale, la norma regolamentare sarebbe da ritenere inapplicabile in quanto illegittima per contrasto con nome imperative dello Stato (legge Ponte,
Legge urbanistica) in quanto, sottraendo i balconi dal calcolo delle distanze, i distacchi minimi imposti dalla legge risulterebbero comunque sempre violati.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI Il motivo è infondato e va disatteso.
Dalla documentazione esibita in atti risulta che il fabbricato della è stato realizzato nel Pt_2
1984 ed ultimato nel 1985 e che le due balconate sono state realizzate nell'anno 2007, come da D.I.A. protocollata al Comune di Volla in data 02.01.2007. Dette opere edili risultano ritualmente assentite dall'ente comunale ai sensi dell'art. 34 REC annesso al Piano Regolatore
Generale, divenuto esecutivo nel 1991, in virtù del quale dal computo delle distanze vanno esclusi i balconi con un aggetto inferiore a mt 1,50.
La prima questione cui va data risposta per risolvere il caso è se la realizzazione di balconi su di un preesistente fabbricato (da ritenere evidentemente legittimo nel profilo amministrativo a seguito della domanda di concessione in sanatoria del 23.12.1994 e della successive concessioni rilasciate in sanatoria n. 934/2004 per il primo piano e n. 935/2004 per il piano terra e comunque non oggetto di contesa tra le parti) possa essere considerata o meno una
“nuova costruzione” e se debba soggiacere o no al rispetto delle distanze di cui all'art. 873
c.c. o piuttosto a quelle dell'art. 905 c.c. in materia di balconi e vedute dirette. Va infatti riferito che nella fattispecie, la linea esteriore dei balconi dista mt. 3,50 dal muro di confine.
Se dovesse applicarsi solo la seconda delle citate disposizioni non vi sarebbe violazione alcuna atteso che l'art. 905 c.c. impone un distacco di almeno mt. 1,50 dal fondo del vicino, sicchè
la distanza minima prescritta dal codice civile sarebbe pienamente rispettata.
Va anche precisato che il fabbricato della la cui costruzione risulta iniziata nel 1984 Pt_2
ed ultimata nel 1985, è stato realizzato nel periodo in cui nel Comune di Volla era dotato del solo Piano di Fabbricazione, che nella zona agricola in cui ricadono i due fondi oggetto di causa non imponeva alcuna prescrizione in materia di distanze tra fabbricati, ragione che ha fatto dire all'appellata che nel caso di specie dovrebbe ritenersi applicabile la sola normativa
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / SA Parte_1 NI civilistica e dunque la distanza di mt. 3 tra le costruzioni di cui all'art. 873 cc. All'attualità,
Parte invece, il prevede una distanza di mt. 10 dal confine e di mt. 20 tra i fabbricati.
Secondo l'appellata i balconi realizzati nel 2008 sul preesistente fabbricato dovrebbero soggiacere al rispetto delle norme sulle distanze delle vedute e non a quelle delle costruzioni in ragione della sostanziale differenza tra l'art. 873 cc e l'art. 905 cc: norme poste a tutela di interessi diversi, ovvero in un caso l'igiene pubblica e nell'altro la riservatezza.
A questo proposito il Collegio richiama il principio che si trae da diversi enunciati della
Cassazione a dire della quale attingono le caratteristiche del corpo di fabbrica, costituenti per loro natura parte integrante dell'edificio, dalle quali vanno misurate le distanze, le sporgenze di particolari proporzioni, destinate ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la superficie abitativa, e quindi ad incidere sulla consistenza volumetrica del fabbricato, quali sono tipicamente le balconate atte ad estendere la utilizzabilità dei vani che vi si aprono
(Cassazione civile, sez. II, 29.12.1987, n. 9646; più recentemente, Cassazione civile, sez. II,
10.01.2019, n. 473).
Tanto premesso, entrambe le consulenze tecniche di ufficio hanno accertato che i balconi che la ha realizzato su un preesistente edificio si trovano a distanza di mt. 5,49 dal Pt_2
fabbricato dell'appellante e di mt. 3,92 dal muro di confine. A parere deli ausiliari tecnici essi sarebbero legittimamente realizzati in quanto edificati nel rispetto sia dell'art. 905 sia dell'art. 873 cc..
Per verificare la correttezza della conclusione in ragione della disposizione regolamentare e ancora prima del D.M. n. 1444/1968 che è norma imperativa di immediata applicazione (la cui violazione dalle disposizioni regolamentari imporrebbe di disapplicare quest'ultime e di dare ad esso attuazione) è necessario scrutinare i profili tecnici.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI Entrambi i CTU ing. ed ing. hanno dichiarato di essersi recati personalmente CP_1 Per_1
presso l'Ufficio Tecnico per acquisire informazioni dal Dirigente del Comune di Volla, il quale ha confermato che, trattandosi di balconi con aggetto inferiore a mt. 1,50, non vanno computati nella misurazione delle distanze ai sensi dell'art. 34 del REC del Comune di Volla
che, al quarto capoverso, stabilisce che le distanze tra fabbricati e dai confini viene misurata tra i punti più vicini delle superfici tompagnate o comunque chiuse e che nel computo delle distanze non vengono considerati i balconi semprechè l'aggetto di essi non superi i ml 1,50.
Preso atto di quanto innanzi, la conclusione è stata univoca nel senso del rispetto delle distanze.
L'esclusione dei balconi dal computo delle distanze è, comunque, ammessa anche dalla giurisprudenza di legittimità nei termini già riferiti. La corte regolatrice è infatti ferma nel precisare che al tal fine possono essere escluse soltanto le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre vanno considerate rilevanti per esse quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti - anche scoperti - di apprezzabile profondità
ed ampiezza poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
Su tali presupposti, la Suprema Corte di recente ha ribadito che: “in tema di distanze legali
fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze,
soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria
(come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre
costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi
particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 apprezzabile profondità ed ampiezza” (Cass. ord. n. 9036 del 05.04.2025; Cass. ord. n. 7604
del 21.03.2024; Cass. ord. n. 25191 del 17.09.2021).
Ciò posto, ne consegue che, ove un regolamento edilizio stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, detta disposizione deve ritenersi illegittima, conformemente al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte
che così dispone: “un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della
distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem, in quanto,
sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una
distanza tra fabbricati inferiore a metri dieci, violando il distacco imposto dall'art. 9 del D.M.
n. 1444 del 1968” ( Cass. n. 25191/2021; Cass. n. 5594/2016).
Da quanto precede si evince che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che i balconi devono essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra edifici e tra questi ed il confine, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti,
rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati, con la conseguenza che le sole parti delle quali può non tenersi conto in detto calcolo sono quelle aggettanti aventi una funzione esclusivamente artistica ed
ornamentale, quali fregi, sculture in aggetto e simili (Cass. ord. 16.03.2025 n. 6977; Cass. n.
18282 del 19/09/2016).
È palese allora come l'esonero dal computo stabilito dall'art. 34 REC del Comune di Volla
non è argomento spendibile da parte appellata per conservare la costruzione realizzata perché
esso sarebbe comunque contrario al D.M. n. 1444/1968.
Nondimeno, deve in ogni caso rilevarsi che, seppur le distanze di mt. 10 dal confine di mt. 20
tra i fabbricati indicata dall'art. 30 del Piano Regolatore di Volla non risultano rispettate,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 trovandosi i balconi a mt. 3,92 dal muro di confine ed a mt. 5,49 dal fabbricato nel PT
caso di specie non si ritiene applicabile tout court la normativa regolamentare più restrittiva al netto dell'esonero perché, tenendo conto del reale posizionamento degli edifici stessi quale si evince dalle planimetrie in atti (in particolare allegati 12 e 13 alla consulenza dell'ing.
essi non appaiono concretamente frontistanti perché possa trovare applicazione l'art. 9 CP_1
del citato D.M., che non riguarda affatto la distanza dai confini. Solo a queste condizioni di violazione dell'art. 9 che, in concreto, non sono state verificate esistenti e che dalle consulenze in atti nella parte che graficizza i manufatti degli odierni contraddittori sono escluse, sarebbe disapplicabile il R.E.C. reso in violazione del D.M. n 1444/1968.
Ad escludere la frontistanza delle pareti finestrate (essendo sufficiente che lo sia anche solamente una) è quanto dichiarato dall'ing. nella sua perizia (pagina 17) riguardo al CP_1
fatto che i balconi che corrono paralleli al muro di confine distano 5,59 metri nella parte più
prossima dei fabbricati, ossia tra lo spigolo est dei balconi (l'un l'altro sovrapposti) e il cantonale nord del fabbricato Sul punto vale richiamare la pronuncia resa dalla PT
giurisprudenza di legittimità, resa a chiarimento sul tema, che così recita: “sono considerati
frontistanti gli edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le
rispettive facciate che si fronteggino per almeno un segmento, in modo che, ipotizzando di
farle avanzare in modo lineare e non radiale (o a raggio) e, in particolare, in linea ortogonale
tra i diversi fronti, si incontrino almeno in quel segmento. Laddove tale fronteggiamento non
sussiste, non può considerarsi lesa alcuna norma sulle distanze tra costruzioni (Cass. ord. n.
3034 del 10.02.2020).
Si ribadisce infine che al paradigma della disposizione ineludibile dagli strumenti urbanistici
è estranea la distanza dai confini, rispetto alla quale allora l'eccettuazione dei balconi non
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 desta ragione di perplessità.
7. Con il secondo motivo di appello lamenta l'assoluta carenza di Parte_1
motivazione da parte del Tribunale in ordine all'eccezione di usucapione acquisitiva ed alla valutazione delle prove orali e documentali fornite in primo grado a sostegno della suddetta eccezione.
Sostiene infatti l'appellante di aver legittimamente realizzato il muro di cinta su porzione di terreno di sua proprietà, come da titolo di acquisto, e di averlo realizzato in virtù di apposita autorizzazione comunale rilasciata in data 23.03.1984 precisando all'uopo che, quand'anche avesse costruito il muro su porzione di terreno della deve ritenersi oramai maturata in Pt_2
suo favore l'usucapione acquisitiva di quella striscia di terreno;
eccezione di usucapione acquisitiva dal medesimo sollevata nella prima memoria dell'art. 183 comma VI cpc e ritenuta tempestiva nell'ordinanza istruttoria del 04.11.2009. A sostegno della sua tesi difensiva, il aggiunge di aver anche provato a mezzo di testimoni l'epoca di realizzazione del muro, PT
l'assenza di modifiche dalla data della sua realizzazione in poi e l'avvenuta individuazione del confine mediante il collegamento di tre termini lapidei, dei quali due sono tuttora presenti in loco e non risultano mai contestati dalla confinante;
da ultimo, si duole che l'accertamento sul confine reale tra i fondi sia stato eseguito dal CTU basandosi esclusivamente sulle risultanze delle mappe catastali, senza procedere alle misurazioni dell'effettiva estensione dei terreni, impedendo in tal modo l'acquisizione agli atti di elementi certi ed imprescindibili ai fini della decisione.
Il motivo deve ritenersi superato ed assorbito dalle considerazioni che seguono.
Allo scopo di offrire risposta al quesito F1 relativo all'eccepito sconfinamento del nel PT
fondo della il primo CTU ing. ha eseguito le misurazioni topografiche sui luoghi Pt_2 CP_1
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 di causa in contraddittorio tra le parti ed, all'esito della positiva verifica del rilievo effettuato
in loco ad opera dei consulenti tecnici di parte, ha provveduto alla sovrapposizione del rilievo topografico sul foglio catastale, concludendo per un effettivo sconfinamento del nel PT
fondo della e per l'edificazione del muro di confine dell'attore su di una striscia di Pt_2
terreno della convenuta.
L'accertamento tecnico di ufficio sul punto risulta effettuato senza alcuna valutazione dei titoli di proprietà, ma esclusivamente sulla base delle risultanze catastali, nella convinzione testualmente riportata dal CTU che: “il confine catastale rappresenta il confine secondo i titoli
di proprietà”.
Dal canto suo, anche il CTU nominato in appello ing. ha confermato lo Per_1
sconfinamento del muro di cinta del nel fondo della fondando il proprio PT Pt_2
convincimento sulla considerazione che l'atto di donazione del 28.12.83 della indica Pt_2
una superficie catastale maggiore rispetto alla superficie reale del fondo stesso.
Sul punto giova osservare che nella formulazione dei quesiti il Tribunale aveva espressamente richiesto che la verifica dello stato dei luoghi (quesito A) e del lamentato sconfinamento del
(quesito F1) venisse fondata sulla disamina dei titoli di proprietà, risultando pacifico PT
in dottrina e giurisprudenza che, per determinare il confine tra due proprietà finitime e risolvere eventuali situazioni di incertezza, fonte primaria devono ritenersi i titoli di proprietà,
nei quali vengono solitamente indicati anche le dimensioni degli immobili ed i confini.
Giova altresì rammentare che in dottrina e giurisprudenza è altrettanto pacifico che, in difetto di indicazioni utili rivenienti dai titoli di proprietà, nella gerarchia delle fonti di accertamento dei confini assumono valore probatorio prevalente i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (così Cass. 04.06.2024 n.22227); in subordine è possibile avvalersi di qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, fra i quali anche la prova per testi;
infine, possono utilizzarsi anche le risultanze catastali, aventi valore sussidiario, fermo restando che è rimessa al giudice la determinazione dei confini in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili (Cass. 10062/2018, Cass.14993/2012).
Nel caso di specie deve prendersi atto che il primo CTU non ha esaminato affatto i titoli di proprietà - ritualmente versati in atti da entrambe le parti - e dai quali avrebbe dovuto prendere spunto l'indagine tecnica, come indicato dal giudice di prime cure.
Analogamente, anche il secondo CTU - al quale la Corte aveva sottoposto i nuovi quesiti con la seguente premessa: “esamini il CTU i titoli di proprietà…(quesito 1); “sulla scorta dei titoli
di proprietà….(quesito 2) - pur richiamando il titolo di proprietà ha fondato le sue Pt_2
conclusioni esclusivamente sulle risultanze catastali in esso indicate;
circostanze che, per il preminente rilievo probatorio riconosciuto in subiecta materia ai titoli di proprietà,
impediscono alla Corte adita di tenere conto e di condividere le conclusioni raggiunte sul punto da entrambi CTU, come meglio di seguito si va ad evidenziare.
In concreto, omettendo l'esame dei titoli di proprietà e fondando le indagini tecniche sulla scorta delle sole risultanze catastali, entrambi gli ausiliari hanno concluso per un accertato sconfinamento del muro del nel fondo della PT Pt_2
Detta conclusione risulta invece palesemente smentita per tabulas dalla semplice lettura del titolo di proprietà della appellata, costituito dall'atto di donazione del 28.12.1983 nel quale,
al punto sub C), si legge testualmente che a viene donata: “una zona della Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ /
[...]
Parte_2 consistenza reale di are quattro e centiare cinquanta (are 4,50) e catastale di are quattro e
centiare novanta (are 4,90)”.
Rebus sic stantibus, poichè l'atto di donazione del 1983 indica l'estensione reale del fondo di in mq. 450 ed anche all'attualità il fondo presenta la medesima estensione Parte_2
reale di mq. 450, deve concludersi che il lamentato sconfinamento del fondo del in PT
danno del fondo dell'appellata - che sarebbe avvenuto con la costruzione del muro nel 1984 -
appare destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, stante la permanente ed immutata consistenza reale del fondo in mq. 450 dal momento dell'acquisto (1983) e sino ad Pt_2
oggi; circostanza quest'ultima che - per la sua oggettiva incontrovertibilità - consente di ritenere superata ed assorbita ogni ulteriore e conseguente questione relativa alla tempestività
ed alla fondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata sul punto dal PT
8. Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la decisione del giudice di primo grado relativa alla soprelevazione del muro di confine con paletti in ferro e rete plastificata sia affetta da ultrapetizione, in presenza di una causa petendi non sorretta dalla domanda della parte.
Ribadendo che per la sua consistenza in plastica microforata e per la sua precarietà derivante dal fissaggio con sottili fili di plastica flessibili, il telo sovrastante il muro di confine - in quanto privo di solidità, stabilità ed immobilizzazione - non possa essere considerato una costruzione, il sostiene infatti che, in ogni caso, la confinante non PT Parte_2
abbia mai chiesto la rimozione della struttura in ferro costituita da quattro pali metallici a supporto di una retina plastificata perché di impedimento alla illuminazione ed alla ventilazione, con la conseguenza che la pronuncia sul punto del giudice di primo grado appare evidentemente resa oltre i limiti di cui all'art. 112 cpc e dunque meritevole di riforma.
Nell'impugnazione il lamenta altresì che l'affermato impedimento all'aerazione ed PT
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 alla illuminazione del fondo confinante sia conseguenza delle conclusioni riportate sul punto nella consulenza tecnica di ufficio senza il previo esperimento di alcuna verifica tecnica e pratica sui luoghi di causa;
ad ogni buon conto, l'appellante ha dichiarato che il telo plastificato sovrapposto al muro, alto in origine mt. 2,94, è stato successivamente ridotto ad un'altezza di mt. 1,40 conformemente all'autorizzazione amministrativa originariamente rilasciata dal Comune di Volla, come accertato dal tecnico comunale in data 05.11.2015.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Nella comparsa di costituzione in primo grado , premettendo che Parte_2
l'originario muro di confine alto mt. 3,00 realizzato dal era stato sopraelevato con PT
l'apposizione di paletti in ferro a sostegno di una rete plastificata, affermava che la parte eccedente i mt. 3,00 del detto muro andava ritenuta un nuova costruzione e, come tale, andava sottoposta al rispetto delle distanze di cui all'art. 873 c.c ovvero a quelle previste dal regolamento locale;
a causa dell'intervenuta sopraelevazione la lamentava inoltre la Pt_2
diminuzione di sole, aria e luce e l'aumento dell'umidità e chiedeva pertanto al Tribunale di:
“condannare a demolire ex art. 878 c.c il proprio muro di cinta per la parte Parte_1
eccedente i 3 metri del piano di campagna e quindi a demolire la struttura in ferro con fitta
rete metallica apposta sul predetto muro per la parte eccedente i 3 metri;
chiedeva inoltre:
“condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, da Parte_1
quantificarsi in corso di giudizio mediante CTU o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
per la diminuzione di sole, aria e luce connesso all'aumento dell'umidità subito dl suo
fabbricato a causa dell'innalzamento del muro di cinta da 3mt a 5 mt”.
Orbene, il consulente tecnico di ufficio ha accertato che il muro di confine realizzato da PT
è costituito da una parte muraria alta mt. 2,94 sormontata da paletti con rete
[...]
15
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 plastificata di altezza pari a mt. 2,00, che lo rendono complessivamente alto mt. 4,94;
l'ausiliario, all'uopo richiesto dal Tribunale, ha pure accertato che l'innalzamento del muro di cinta ha effettivamente determinato un vulnus al godimento della proprietà della convenuta,
impedendo il normale deflusso di aria e luce all'immobile della Pt_2
Tanto acclarato, deve pertanto concludersi che le doglianze del appaiono prive di ogni PT
fondamento; ed infatti, non soltanto il CTU ha verificato in concreto sui luoghi di causa l'impedimento al normale deflusso di aria e luce a causa della soprelevazione in rete plastificata, ma la statuizione del giudicante che ha riconosciuto alla il diritto ad Pt_2
ottenere la rimozione della sopraelevazione non appare viziata da utrapetizione, in presenza di espressa richiesta agli atti di causa della di ottenere la rimozione dei paletti per Pt_2
sopravvenuta carenza di illuminazione e ventilazione al suo fabbricato.
Da ultimo, si osserva alcun rilievo può assumere ai fini del decidere la dichiarazione dell'avvenuto ridimensionamento della soprelevazione addirittura al di sotto dei limiti assentiti dalla originaria DIA (lunghezza di mt. 11 x un'altezza di mt. 1,40) mediante abbassamento del telo da mt. 2,00 a mt. 1,40 e riduzione della lunghezza da mt. 11,00 a mt.
9,00, trattandosi di intervento che non risulta riconosciuto da controparte e che comunque ha lasciato il tratto di muro a confine con la proprietà di altezza pari a mt. 4,94. Pt_2
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello principale spiegato da PT
va rigettato.
[...]
9. Procedendo nella disamina del gravame con riferimento all'appello incidentale spiegato da , con il primo motivo la si duole della sua condanna alla Parte_2 Pt_2
eliminazione della tettoia realizzata come ricovero per le autovetture, sostenendo che non si tratti di una costruzione, in quanto non stabilmente incorporata al suolo, di ridotte dimensioni,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 con il tetto in plastica, priva di cemento e come tale completamente asportabile;
tale consistenza strutturale, sempre a dire della impedisce di qualificare il manufatto come Pt_2
“costruzione” e di sottoporlo al regime delle distanze di cui all'art. 873 cc., come invece ritenuto dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Entrambe le consulenze tecniche di ufficio, le cui conclusioni sul punto vengono condivise,
hanno accertato che la tettoia della è costituita da un tetto in ondulina plastificata Pt_2
sostenuta da profili scatolari in ferro che risultano ancorati da un lato al muro di cinta del e dall'altro alla parete verticale del fabbricato le foto allegate alla prima PT Pt_2
consulenza tecnica smentiscono in maniera evidente la natura precaria della struttura, che appare non soltanto saldamente ancorata al suolo, ma anche di dimensioni abbastanza estese
(altezza mt. 2,00 e pianta quadrata mt. 4,90 x 4,90).
Le suddette caratteristiche strutturali del manufatto, in uno alla sua destinazione a ricovero per le autovetture - elemento quest'ultimo di per sé già sufficiente ad escludere le finalità
transitorie o temporanee che caratterizzano le strutture precarie - consentono pertanto di ritenerlo a tutti gli effetti di legge una “costruzione” che, in quanto collocata a distanza di mt.
0,46 dal confine e di mt. 2,29 dal fabbricato risulta realizzata in sicura violazione delle PT
disposizioni codicistiche, che impongono il rispetto delle distanze tra le costruzioni fissato in mt. 3,00 al fine di tutelare l'interesse pubblico all'igiene, al decoro ed alla sicurezza degli edifici evitando la creazione di intercapedini nocive o pericolose;
alla luce delle considerazioni che precedono, appare evidente la totale infondatezza della doglianza e conseguente sicura conferma della statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure.
10. Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole della condanna Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 alla estirpazione del pino aerucasio piantato a distanza di mt. 1,81 dal confine, affermando che detto tipo di pino vada ricompreso negli alberi di non alto fusto per i quali il codice civile prevede una distanza dal confine di mt. 1,50; ritenendo dunque errata ed ingiusta la condanna all'eliminazione della pianta, chiede la riforma della sentenza sul punto.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ai sensi dell'art. 892 c.c. le distanze dal confine da rispettare in occasione della piantumazione di alberi di alto fusto sono mt. 3,00; la legge ricomprende espressamente in detta fattispecie noci, castagni, querce, cipressi, olmi, pini, PP, platani e simili, sicché il dato normativo appare incontrovertibile;
peraltro, dai rilievi fotografici in atti risulta evidente che il tronco del pino aerucasio si trova leggermente sottomesso rispetto all'altezza del muro con sovrastante retina, sicchè appare innegabile che il suo fusto abbia raggiunto almeno i mt. 4,00 di altezza,
mentre le fronde si estendono anche oltre l'altezza del muro di confine.
Alla luce della normativa applicabile alla fattispecie e della documentazione versata in atti, la condanna della alla rimozione del pino statuita nella gravata sentenza appare corretta Pt_2
e pertanto meritevole di conferma.
11. Con il terzo motivo lamenta il rigetto della sua domanda di Parte_2
demolizione del deposito attrezzi realizzato a piano terra dal sostiene infatti che si PT
tratti di una vera e propria costruzione infissa al suolo, peraltro di dimensioni abbastanza estese (h. mt. 3,35, lun mt. 8,06 x mt. 5,11) e che debba perciò rispettare le distanze prescritte dal Regolamento edilizio Comunale di Volla, ovvero la distanza di mt. 10 dal confine e di mt.
20 dal suo fabbricato, mentre invece esso risulta posizionato a distanza di soli mt. 4,94 dal confine ed a mt. 9,89 dal suo edificio.
Il motivo è infondato e va rigettato.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 Entrambi gli ausiliari, non avendo rinvenuto alcuna documentazione presso gli uffici comunali relativa al suddetto manufatto, non sono riusciti a datare con certezza l'epoca di realizzazione del deposito attrezzi;
in ogni caso, effettuate le misurazioni, i due CTU hanno confermato che il deposito attrezzi, pur non violando le distanze prescritte dall'ordinamento civile in quanto posto a distanza di mt. 4,94 dal confine e dunque superiore a mt. 3,00 prescritti dal codice civile, non può ritenersi conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio, che prevedono una distanza ben maggiore dei nuovi manufatti sia dal confine che dai fabbricati vicini.
Orbene, l'assenza di alcuna certezza in ordine al periodo di realizzazione del manufatto è
circostanza di sicuro rilievo ai fini del decidere perché, nei casi di entrata in vigore di norme edilizie più restrittive rispetto al passato delle quali si chiede il rispetto, è necessario individuare a chi spetti l'onere di provare l'epoca di realizzazione del manufatto.
In proposito, vale richiamare il principio giurisprudenziale che afferma: “ in tema di rispetto
delle distanze legali tra edifici, spetta al proprietario che chiede la demolizione dell'opera in
violazione della normativa sulle distanze dimostrare che al momento dell'entrata in vigore
della disciplina più rigorosa … essa non era completata, mentre il convenuto può limitarsi
a contestare, senza altro onere probatorio, neppure nel caso abbia articolato prova
testimoniale sul punto, sempre che non vi sia in equivoca rinuncia ai vantaggi derivatigli dai
principi che disciplinano la prova” (Cass. 07.02.2014 n. 2856).
Nei casi di successione di norme edilizie, il principio dell'immediata applicazione dello ius
superveniens deve infatti armonizzarsi con l'esigenza del rispetto dei diritti quesiti;
ciò posto,
nell'ipotesi che le nuove norme siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte, in quanto realizzate almeno nei loro elementi essenziali prima dell'entrata in vigore della nuova
19
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI / SA PT NI normativa;
pertanto, il soggetto che chiede la demolizione di un manufatto per violazione delle distanze legali, per ottenere l'accoglimento della sua domanda, deve dimostrare che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa l'opera non era ancora completata.
Nel caso di specie, a fare chiarezza sul punto non soccorre la dichiarazione testimoniale resa dalla teste indicata dalla che, dichiarando di essere andata ad abitare Testimone_1
sui luoghi di causa nel 1989, ha affermato che: “sui luoghi di causa vi era una baracca
piuttosto distante dal confine con la proprietà della sig.ra poi, negli anni 92-93 Pt_2
l'attore ha iniziato la costruzione di una nuova struttura, a ridosso del confine con la
proprietà costruzione che non fu completata in quanto furono apposti i sigilli dai Pt_2
Vigili Urbani di Volla. Per quanto mi risulta questa nuova costruzione, dopo l'apposizione
dei sigilli, non ha avuto ulteriori modifiche”.
Ed infatti, dalle dichiarazioni della teste non è dato comprendere se l'attuale deposito attrezzi corrisponda alla “baracca piuttosto distante dal confine” esistente in loco già dal 1989 oppure alla “nuova struttura a ridosso del confine” iniziata negli anni '92-93 e mai ultimata per l'avvenuta apposizione dei sigilli;
ciò posto, preso atto che non ha offerto Parte_2
la prova posta a suo carico della realizzazione del deposito attrezzi ad opera del durante PT
la vigenza della normativa edilizia più restrittiva, la doglianza sul punto va disattesa.
12. Con il quarto motivo l'appellante incidentale lamenta che il abbia costruito sul PT
proprio fabbricato un balcone dal quale si esercita una illegittima veduta diretta sul suo fondo in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 905 c.c., essendo il manufatto posto alla distanza di mt. 1,41 dal suo fondo invece che a mt. 1,50; ribadendo pertanto che la statuizione di rigetto della domanda resa sul punto dal giudice di prime cure sia erronea e carente di motivazione,
ne chiede la riforma sul punto.
20
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI Il motivo va rigettato perché infondato.
Richiamando gli accertamenti in loco eseguiti dai due CTU, si osserva anzitutto che, così
come per il deposito attrezzi, anche per il fabbricato e per il relativo balcone non è PT
stato rinvenuto alcun riferimento né al permesso di costruzione, né all'epoca della sua realizzazione.
Ciò posto, considerato che ai fini della normativa applicabile non vi è alcuna certezza in ordine all'epoca di realizzazione del balcone e che, per le stesse ragioni indicate nella parte motiva che precede, la non ha fornito prova dell'avvenuta realizzazione del balcone durante Pt_2
la vigenza del Regolamento Edilizio del 1991 - più restrittivo rispetto alle norme del codice civile - preso atto che la distanza del detto balcone dal fabbricato della è pari a mt. Pt_2
6,89 e l'art. 873 c.c. impone il rispetto di mt. 3,00 da confine, anche tale doglianza appare meritevole di rigetto.
13. Con il quinto ed ultimo motivo l'appellante incidentale si duole infine che il giudice di prime cure non abbia accolto la sua domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la demolizione del muro di cinta del in relazione alla parte eccedente mt. 3,00 dal piano PT
di campagna, a suo dire realizzato in violazione dell'art. 878 cc. dell'art. 873 e dell'art. 30 del
REC del Comune di Volla, ovvero per la parte eccedente 0,70 cm (o, in subordine per la parte eccedente mt. 2,00) dal piano di campagna per violazione dell'art. 47 del REC annesso al
P.R.G. del Comune di Volla.
sostiene infatti che, considerato il successivo innalzamento dell'originario Parte_2
muro di cinta di mt. 3,00 con paletti e rete plastificata fino all'altezza di mt. 5,50 dal piano di campagna e tenuto conto dell'impossibilità di computare ai fini delle distanze il muro di confine soltanto ove sia contenuto nell'altezza di mt. 3,00, nel caso di specie la parte di muro
21
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 eccedente l'altezza stabilita per legge deve ritenersi una vera e propria “costruzione” che, per l'epoca di realizzazione (2007) viola non soltanto la normativa civilistica, ma anche le disposizioni regolamentari locali che prescrivono una distanza maggiore. Aggiunge infine che, trattandosi di zona agricola, ad essa deve ritenersi applicabile l'art. 47 del REC del
Comune di Volla, in virtù del quale la recinzione dei fondi deve essere composta da un muro pieno posto ad altezza massima di mt. 0,70 dal piano di campagna con sovrastante cancellata in ferro di altezza massima pari a mt. 1,30, per un'altezza complessiva di mt. 2,00.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Ritenuto incontroverso che il muro sia stato realizzato nel 1984 in maniera conforme alla legge vigente, come confermato dal CTU, che ha rilevato un'altezza complessiva pari a mt. 2,94, si rileva che soltanto la successiva sopraelevazione con paletti e retina appare in contrasto con la normativa regolamentare successivamente entrata in vigore;
detta soprelevazione è stata puntualmente fatta oggetto di statuizione del Tribunale che, verificata la sua mancata conformità alle disposizione di legge, ne ha disposto l'abbattimento al fine di contenere il muro di cinta nei limiti originari dei tre metri, ovvero in conformità con la normativa applicabile e vigente all'epoca della sua realizzazione.
Si osserva inoltre che alcun pregio e rilievo assume nella fattispecie il richiamo alle modalità
costruttive previste in zona agricola con muro pieno di mt.0,70 e sovrastante recinzione di mt.
1,30, trattandosi di prescrizioni costruttive entrate in vigore in un momento successivo alla realizzazione del muro originario che, per le ragioni in precedenza indicate, risultano inapplicabili al caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello incidentale proposto da
[...]
è totalmente infondato e va pertanto interamente rigettato. Parte_2
22
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI 14. L'integrale infondatezza del gravame principale e del gravame incidentale comporta il loro rigetto e la conferma della sentenza impugnata;
in ragione della reciproca soccombenza,
le spese del grado vengono interamente compensate tra le parti.
15. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, sull'appello principale proposto da PT
, nonché su quello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
892/2016 resa tra le parti dal Tribunale di Nola , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa tra le parti le spese del grado;
4- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 28.05.2025
il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
23
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
24
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. MARIA TERESA ONORATO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 2328/2016 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 892/2016, resa dal Tribunale di Nola nel proc. n. 509/2008 in materia di:
proprietà, promossa da:
, cf. rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Augusto Cigliano, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mergellina n. 216
APPELLANTE
contro 1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] , cf. , rappresentata e difesa in virtù di Parte_2 C.F._2
mandato a margine della comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giuseppe Errichiello,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Arzano alla via Antonio Saviano n. 1
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 892/2016, depositata il 31.03.2016, con la quale il Tribunale di Nola
aveva condannato entrambe le parti in causa a demolire e rimuovere le opere realizzate in violazione di leggi e regolamenti come indicate nella consulenza tecnica di ufficio, ponendo definitivamente a loro carico nella misura del 50% le spese della ctu e compensando le spese di lite, ha interposto appello deducendo a sostegno tre motivi. Parte_1
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria Parte_2
delle spese di lite;
a sua volta, ha spiegato appello incidentale affidato a cinque motivi.
3. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e con ordinanza del 04.09.2022 il giudizio, già riservato per la decisione, è stato rimesso sul ruolo per l'espletamento di una nuova ctu sui luoghi di causa, affidata all'ing. Persona_1
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
31.03.2016; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo Ufficiale
Giudiziario mediante spedizione di racc. a/r del 07.05.2016 ricevuta il 12.05.2016 da
[...]
a mani dell'avv. Giuseppe Errichiello, procuratore costituito nel giudizio di primo Parte_2
grado.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un anno dovendosi
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 applicare nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009
atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nell'anno 2008 e dunque in epoca anteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione del 17.01.2008 , premettendo di essere proprietario di Parte_1
un terreno in Volla - in catastato al foglio 4 - p.lla 73 - con sovrastante fabbricato alla via
Palazziello n. 15, conveniva in giudizio , proprietaria del terreno confinante Parte_2
al foglio 4 - p.lla 815 sub 2-3-4-; lamentava l'attore che la convenuta stava eseguendo l'ampliamento del suo fabbricato mediante la realizzazione di due piattabande larghe circa mt.
1,50 che correvano lungo l'intera facciata del fabbricato, sia al primo che al secondo piano, al fine di trasformarle in ampie balconate sulle quali le originarie finestre, poi trasformate in varchi di accesso, avrebbero consentito il transito ed il calpestio;
detti manufatti, potendo qualificarsi come costruzioni, avrebbero quindi dovuto rispettare le distanze prescritte da leggi e regolamenti locali.
L'attore lamentava inoltre che la convenuta aveva realizzato tra il suo fabbricato ed il confine comune una struttura fissa e chiusa di circa mt. 4,50 x 2,20 destinata al ricovero degli autoveicoli che, per la sua stabilità ed infissione al suolo, andava ritenuta “costruzione” e che non appariva rispettosa delle distanze legali e regolamentari, così come non appariva rispettoso delle distanze il pino aerucasio, alto circa 8 mt., piantato a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art. 892 n. 1 c.c.
In ragione di quanto innanzi, l'attore chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze ed alla estirpazione del pino posto a distanza inferiore dal confine rispetto a quella prevista per legge.
Costituendosi in giudizio contestava ogni avverso assunto, chiedendo il Parte_2
rigetto delle avverse domande ritenute inammissibili ed infondate;
nel contempo, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale affinché, previo accertamento dell'illegittima occupazione con il muro di confine realizzato dal di una fascia di terreno di sua proprietà profonda PT
mt. 1,50 mt e lunga 18 mt. pari a tutta l'estensione del confine tra i fondi, il Tribunale
condannasse l'attore al rilascio della predetta striscia di terreno ed alla demolizione del muro e della parte del fabbricato insistente sulla sua proprietà; chiedeva inoltre la demolizione della parte eccedente i tre metri dal piano di campagna del muro di confine sul quale l'attore aveva innalzato una sopraelevazione con paletti in ferro e rete in plastica ombreggiante,
l'eliminazione delle tegole poste sul muro di confine che, a suo dire, creavano servitù di sporto e stillicidio, nonché l'eliminazione della veduta diretta che si era creata sul suo fondo a seguito della realizzazione di un balcone posto a distanza inferiore a quella di legge;
infine, chiedeva la demolizione di un deposito attrezzi agricoli e l'estirpazione di un alberello e di una cycas posti in violazione delle distanze.
Il giudizio veniva istruito a mezzo deposizioni testimoniali e veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio sui luoghi di causa con l'ing. al fine di verificare le violazioni CP_1
lamentate dalle parti;
all'esito, con la gravata sentenza il Tribunale condannava le parti alla demolizione delle opere realizzate in violazione di leggi e regolamenti descritte nella parte motiva del provvedimento, compensando le spese di lite e ponendo a carico di entrambe in pari misure le spese della ctu.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale ed appello Parte_1
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 incidentale;
la disamina prende avvio dal gravame principale del Parte_2 PT
6. Con il primo motivo l'appellante principale si duole del rigetto della domanda di demolizione dei due balconi realizzati dalla a distanza inferiore a mt. 10,00 dal confine Pt_2
prevista dal Regolamento Edilizio del Comune di Volla, affermando che l'art. 34 del medesimo REC - che esclude dal computo delle distanze i balconi con aggetto inferiore a mt.
1,50, argomento che avrebbe persuaso il Tribunale al rigetto della domanda - debba ritenersi disposizione inapplicabile, perché in contrasto con le norme imperative che impongono la distanza di almeno mt. 10 dal confine e mt. 20 tra fabbricati e che il condono sul preesistente fabbricato non possa mai riverberare i suoi effetti sull'opera successivamente realizzata, né
produrre i suoi effetti nei riguardi del proprietario confinante.
Più precisamente, a dire del le due balconate realizzate lungo tutto il perimetro PT
dell'edificio confinante, delle quali quella al secondo piano costituirebbe un vero e proprio ampliamento del terrazzo di copertura del fabbricato, non rispettano la distanza di mt. 10,00
dal confine e di mt. 20,00 dagli altri fabbricati prescritta dal Piano Regolatore per la zona agricola nella quale ricadono entrambi i fondi;
né ad esse può ritenersi applicabile l'art. 34
REC che, nel definire le modalità di misurazione delle distanze tra i fabbricati e dai confini,
afferma espressamente che nel computo di queste non vanno ricompresi i balconi il cui aggetto non superi mt.1,50 trattandosi, nella fattispecie, di opere edili eseguite su un fabbricato preesistente già realizzato in violazione delle distanze perché posto a mt. 5,35 dal confine;
in ogni caso, sempre a dire dell'appellante principale, la norma regolamentare sarebbe da ritenere inapplicabile in quanto illegittima per contrasto con nome imperative dello Stato (legge Ponte,
Legge urbanistica) in quanto, sottraendo i balconi dal calcolo delle distanze, i distacchi minimi imposti dalla legge risulterebbero comunque sempre violati.
5
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI Il motivo è infondato e va disatteso.
Dalla documentazione esibita in atti risulta che il fabbricato della è stato realizzato nel Pt_2
1984 ed ultimato nel 1985 e che le due balconate sono state realizzate nell'anno 2007, come da D.I.A. protocollata al Comune di Volla in data 02.01.2007. Dette opere edili risultano ritualmente assentite dall'ente comunale ai sensi dell'art. 34 REC annesso al Piano Regolatore
Generale, divenuto esecutivo nel 1991, in virtù del quale dal computo delle distanze vanno esclusi i balconi con un aggetto inferiore a mt 1,50.
La prima questione cui va data risposta per risolvere il caso è se la realizzazione di balconi su di un preesistente fabbricato (da ritenere evidentemente legittimo nel profilo amministrativo a seguito della domanda di concessione in sanatoria del 23.12.1994 e della successive concessioni rilasciate in sanatoria n. 934/2004 per il primo piano e n. 935/2004 per il piano terra e comunque non oggetto di contesa tra le parti) possa essere considerata o meno una
“nuova costruzione” e se debba soggiacere o no al rispetto delle distanze di cui all'art. 873
c.c. o piuttosto a quelle dell'art. 905 c.c. in materia di balconi e vedute dirette. Va infatti riferito che nella fattispecie, la linea esteriore dei balconi dista mt. 3,50 dal muro di confine.
Se dovesse applicarsi solo la seconda delle citate disposizioni non vi sarebbe violazione alcuna atteso che l'art. 905 c.c. impone un distacco di almeno mt. 1,50 dal fondo del vicino, sicchè
la distanza minima prescritta dal codice civile sarebbe pienamente rispettata.
Va anche precisato che il fabbricato della la cui costruzione risulta iniziata nel 1984 Pt_2
ed ultimata nel 1985, è stato realizzato nel periodo in cui nel Comune di Volla era dotato del solo Piano di Fabbricazione, che nella zona agricola in cui ricadono i due fondi oggetto di causa non imponeva alcuna prescrizione in materia di distanze tra fabbricati, ragione che ha fatto dire all'appellata che nel caso di specie dovrebbe ritenersi applicabile la sola normativa
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / SA Parte_1 NI civilistica e dunque la distanza di mt. 3 tra le costruzioni di cui all'art. 873 cc. All'attualità,
Parte invece, il prevede una distanza di mt. 10 dal confine e di mt. 20 tra i fabbricati.
Secondo l'appellata i balconi realizzati nel 2008 sul preesistente fabbricato dovrebbero soggiacere al rispetto delle norme sulle distanze delle vedute e non a quelle delle costruzioni in ragione della sostanziale differenza tra l'art. 873 cc e l'art. 905 cc: norme poste a tutela di interessi diversi, ovvero in un caso l'igiene pubblica e nell'altro la riservatezza.
A questo proposito il Collegio richiama il principio che si trae da diversi enunciati della
Cassazione a dire della quale attingono le caratteristiche del corpo di fabbrica, costituenti per loro natura parte integrante dell'edificio, dalle quali vanno misurate le distanze, le sporgenze di particolari proporzioni, destinate ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la superficie abitativa, e quindi ad incidere sulla consistenza volumetrica del fabbricato, quali sono tipicamente le balconate atte ad estendere la utilizzabilità dei vani che vi si aprono
(Cassazione civile, sez. II, 29.12.1987, n. 9646; più recentemente, Cassazione civile, sez. II,
10.01.2019, n. 473).
Tanto premesso, entrambe le consulenze tecniche di ufficio hanno accertato che i balconi che la ha realizzato su un preesistente edificio si trovano a distanza di mt. 5,49 dal Pt_2
fabbricato dell'appellante e di mt. 3,92 dal muro di confine. A parere deli ausiliari tecnici essi sarebbero legittimamente realizzati in quanto edificati nel rispetto sia dell'art. 905 sia dell'art. 873 cc..
Per verificare la correttezza della conclusione in ragione della disposizione regolamentare e ancora prima del D.M. n. 1444/1968 che è norma imperativa di immediata applicazione (la cui violazione dalle disposizioni regolamentari imporrebbe di disapplicare quest'ultime e di dare ad esso attuazione) è necessario scrutinare i profili tecnici.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI Entrambi i CTU ing. ed ing. hanno dichiarato di essersi recati personalmente CP_1 Per_1
presso l'Ufficio Tecnico per acquisire informazioni dal Dirigente del Comune di Volla, il quale ha confermato che, trattandosi di balconi con aggetto inferiore a mt. 1,50, non vanno computati nella misurazione delle distanze ai sensi dell'art. 34 del REC del Comune di Volla
che, al quarto capoverso, stabilisce che le distanze tra fabbricati e dai confini viene misurata tra i punti più vicini delle superfici tompagnate o comunque chiuse e che nel computo delle distanze non vengono considerati i balconi semprechè l'aggetto di essi non superi i ml 1,50.
Preso atto di quanto innanzi, la conclusione è stata univoca nel senso del rispetto delle distanze.
L'esclusione dei balconi dal computo delle distanze è, comunque, ammessa anche dalla giurisprudenza di legittimità nei termini già riferiti. La corte regolatrice è infatti ferma nel precisare che al tal fine possono essere escluse soltanto le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre vanno considerate rilevanti per esse quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti - anche scoperti - di apprezzabile profondità
ed ampiezza poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.
Su tali presupposti, la Suprema Corte di recente ha ribadito che: “in tema di distanze legali
fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze,
soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria
(come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), mentre
costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi
particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 apprezzabile profondità ed ampiezza” (Cass. ord. n. 9036 del 05.04.2025; Cass. ord. n. 7604
del 21.03.2024; Cass. ord. n. 25191 del 17.09.2021).
Ciò posto, ne consegue che, ove un regolamento edilizio stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone, detta disposizione deve ritenersi illegittima, conformemente al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte
che così dispone: “un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della
distanza tra edifici che non tenga conto dell'estensione del balcone è contra legem, in quanto,
sottraendo dal calcolo della distanza l'estensione del balcone, viene a determinare una
distanza tra fabbricati inferiore a metri dieci, violando il distacco imposto dall'art. 9 del D.M.
n. 1444 del 1968” ( Cass. n. 25191/2021; Cass. n. 5594/2016).
Da quanto precede si evince che la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nell'affermare che i balconi devono essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra edifici e tra questi ed il confine, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti,
rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati, con la conseguenza che le sole parti delle quali può non tenersi conto in detto calcolo sono quelle aggettanti aventi una funzione esclusivamente artistica ed
ornamentale, quali fregi, sculture in aggetto e simili (Cass. ord. 16.03.2025 n. 6977; Cass. n.
18282 del 19/09/2016).
È palese allora come l'esonero dal computo stabilito dall'art. 34 REC del Comune di Volla
non è argomento spendibile da parte appellata per conservare la costruzione realizzata perché
esso sarebbe comunque contrario al D.M. n. 1444/1968.
Nondimeno, deve in ogni caso rilevarsi che, seppur le distanze di mt. 10 dal confine di mt. 20
tra i fabbricati indicata dall'art. 30 del Piano Regolatore di Volla non risultano rispettate,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 trovandosi i balconi a mt. 3,92 dal muro di confine ed a mt. 5,49 dal fabbricato nel PT
caso di specie non si ritiene applicabile tout court la normativa regolamentare più restrittiva al netto dell'esonero perché, tenendo conto del reale posizionamento degli edifici stessi quale si evince dalle planimetrie in atti (in particolare allegati 12 e 13 alla consulenza dell'ing.
essi non appaiono concretamente frontistanti perché possa trovare applicazione l'art. 9 CP_1
del citato D.M., che non riguarda affatto la distanza dai confini. Solo a queste condizioni di violazione dell'art. 9 che, in concreto, non sono state verificate esistenti e che dalle consulenze in atti nella parte che graficizza i manufatti degli odierni contraddittori sono escluse, sarebbe disapplicabile il R.E.C. reso in violazione del D.M. n 1444/1968.
Ad escludere la frontistanza delle pareti finestrate (essendo sufficiente che lo sia anche solamente una) è quanto dichiarato dall'ing. nella sua perizia (pagina 17) riguardo al CP_1
fatto che i balconi che corrono paralleli al muro di confine distano 5,59 metri nella parte più
prossima dei fabbricati, ossia tra lo spigolo est dei balconi (l'un l'altro sovrapposti) e il cantonale nord del fabbricato Sul punto vale richiamare la pronuncia resa dalla PT
giurisprudenza di legittimità, resa a chiarimento sul tema, che così recita: “sono considerati
frontistanti gli edifici che, da bande opposte rispetto alla linea di confine, presentino le
rispettive facciate che si fronteggino per almeno un segmento, in modo che, ipotizzando di
farle avanzare in modo lineare e non radiale (o a raggio) e, in particolare, in linea ortogonale
tra i diversi fronti, si incontrino almeno in quel segmento. Laddove tale fronteggiamento non
sussiste, non può considerarsi lesa alcuna norma sulle distanze tra costruzioni (Cass. ord. n.
3034 del 10.02.2020).
Si ribadisce infine che al paradigma della disposizione ineludibile dagli strumenti urbanistici
è estranea la distanza dai confini, rispetto alla quale allora l'eccettuazione dei balconi non
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 desta ragione di perplessità.
7. Con il secondo motivo di appello lamenta l'assoluta carenza di Parte_1
motivazione da parte del Tribunale in ordine all'eccezione di usucapione acquisitiva ed alla valutazione delle prove orali e documentali fornite in primo grado a sostegno della suddetta eccezione.
Sostiene infatti l'appellante di aver legittimamente realizzato il muro di cinta su porzione di terreno di sua proprietà, come da titolo di acquisto, e di averlo realizzato in virtù di apposita autorizzazione comunale rilasciata in data 23.03.1984 precisando all'uopo che, quand'anche avesse costruito il muro su porzione di terreno della deve ritenersi oramai maturata in Pt_2
suo favore l'usucapione acquisitiva di quella striscia di terreno;
eccezione di usucapione acquisitiva dal medesimo sollevata nella prima memoria dell'art. 183 comma VI cpc e ritenuta tempestiva nell'ordinanza istruttoria del 04.11.2009. A sostegno della sua tesi difensiva, il aggiunge di aver anche provato a mezzo di testimoni l'epoca di realizzazione del muro, PT
l'assenza di modifiche dalla data della sua realizzazione in poi e l'avvenuta individuazione del confine mediante il collegamento di tre termini lapidei, dei quali due sono tuttora presenti in loco e non risultano mai contestati dalla confinante;
da ultimo, si duole che l'accertamento sul confine reale tra i fondi sia stato eseguito dal CTU basandosi esclusivamente sulle risultanze delle mappe catastali, senza procedere alle misurazioni dell'effettiva estensione dei terreni, impedendo in tal modo l'acquisizione agli atti di elementi certi ed imprescindibili ai fini della decisione.
Il motivo deve ritenersi superato ed assorbito dalle considerazioni che seguono.
Allo scopo di offrire risposta al quesito F1 relativo all'eccepito sconfinamento del nel PT
fondo della il primo CTU ing. ha eseguito le misurazioni topografiche sui luoghi Pt_2 CP_1
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 di causa in contraddittorio tra le parti ed, all'esito della positiva verifica del rilievo effettuato
in loco ad opera dei consulenti tecnici di parte, ha provveduto alla sovrapposizione del rilievo topografico sul foglio catastale, concludendo per un effettivo sconfinamento del nel PT
fondo della e per l'edificazione del muro di confine dell'attore su di una striscia di Pt_2
terreno della convenuta.
L'accertamento tecnico di ufficio sul punto risulta effettuato senza alcuna valutazione dei titoli di proprietà, ma esclusivamente sulla base delle risultanze catastali, nella convinzione testualmente riportata dal CTU che: “il confine catastale rappresenta il confine secondo i titoli
di proprietà”.
Dal canto suo, anche il CTU nominato in appello ing. ha confermato lo Per_1
sconfinamento del muro di cinta del nel fondo della fondando il proprio PT Pt_2
convincimento sulla considerazione che l'atto di donazione del 28.12.83 della indica Pt_2
una superficie catastale maggiore rispetto alla superficie reale del fondo stesso.
Sul punto giova osservare che nella formulazione dei quesiti il Tribunale aveva espressamente richiesto che la verifica dello stato dei luoghi (quesito A) e del lamentato sconfinamento del
(quesito F1) venisse fondata sulla disamina dei titoli di proprietà, risultando pacifico PT
in dottrina e giurisprudenza che, per determinare il confine tra due proprietà finitime e risolvere eventuali situazioni di incertezza, fonte primaria devono ritenersi i titoli di proprietà,
nei quali vengono solitamente indicati anche le dimensioni degli immobili ed i confini.
Giova altresì rammentare che in dottrina e giurisprudenza è altrettanto pacifico che, in difetto di indicazioni utili rivenienti dai titoli di proprietà, nella gerarchia delle fonti di accertamento dei confini assumono valore probatorio prevalente i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante, i cui dati catastali,
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 per espressa volontà delle parti, perdono l'originaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti (così Cass. 04.06.2024 n.22227); in subordine è possibile avvalersi di qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, fra i quali anche la prova per testi;
infine, possono utilizzarsi anche le risultanze catastali, aventi valore sussidiario, fermo restando che è rimessa al giudice la determinazione dei confini in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili (Cass. 10062/2018, Cass.14993/2012).
Nel caso di specie deve prendersi atto che il primo CTU non ha esaminato affatto i titoli di proprietà - ritualmente versati in atti da entrambe le parti - e dai quali avrebbe dovuto prendere spunto l'indagine tecnica, come indicato dal giudice di prime cure.
Analogamente, anche il secondo CTU - al quale la Corte aveva sottoposto i nuovi quesiti con la seguente premessa: “esamini il CTU i titoli di proprietà…(quesito 1); “sulla scorta dei titoli
di proprietà….(quesito 2) - pur richiamando il titolo di proprietà ha fondato le sue Pt_2
conclusioni esclusivamente sulle risultanze catastali in esso indicate;
circostanze che, per il preminente rilievo probatorio riconosciuto in subiecta materia ai titoli di proprietà,
impediscono alla Corte adita di tenere conto e di condividere le conclusioni raggiunte sul punto da entrambi CTU, come meglio di seguito si va ad evidenziare.
In concreto, omettendo l'esame dei titoli di proprietà e fondando le indagini tecniche sulla scorta delle sole risultanze catastali, entrambi gli ausiliari hanno concluso per un accertato sconfinamento del muro del nel fondo della PT Pt_2
Detta conclusione risulta invece palesemente smentita per tabulas dalla semplice lettura del titolo di proprietà della appellata, costituito dall'atto di donazione del 28.12.1983 nel quale,
al punto sub C), si legge testualmente che a viene donata: “una zona della Parte_2
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[...]
Parte_2 consistenza reale di are quattro e centiare cinquanta (are 4,50) e catastale di are quattro e
centiare novanta (are 4,90)”.
Rebus sic stantibus, poichè l'atto di donazione del 1983 indica l'estensione reale del fondo di in mq. 450 ed anche all'attualità il fondo presenta la medesima estensione Parte_2
reale di mq. 450, deve concludersi che il lamentato sconfinamento del fondo del in PT
danno del fondo dell'appellata - che sarebbe avvenuto con la costruzione del muro nel 1984 -
appare destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, stante la permanente ed immutata consistenza reale del fondo in mq. 450 dal momento dell'acquisto (1983) e sino ad Pt_2
oggi; circostanza quest'ultima che - per la sua oggettiva incontrovertibilità - consente di ritenere superata ed assorbita ogni ulteriore e conseguente questione relativa alla tempestività
ed alla fondatezza dell'eccezione di usucapione sollevata sul punto dal PT
8. Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la decisione del giudice di primo grado relativa alla soprelevazione del muro di confine con paletti in ferro e rete plastificata sia affetta da ultrapetizione, in presenza di una causa petendi non sorretta dalla domanda della parte.
Ribadendo che per la sua consistenza in plastica microforata e per la sua precarietà derivante dal fissaggio con sottili fili di plastica flessibili, il telo sovrastante il muro di confine - in quanto privo di solidità, stabilità ed immobilizzazione - non possa essere considerato una costruzione, il sostiene infatti che, in ogni caso, la confinante non PT Parte_2
abbia mai chiesto la rimozione della struttura in ferro costituita da quattro pali metallici a supporto di una retina plastificata perché di impedimento alla illuminazione ed alla ventilazione, con la conseguenza che la pronuncia sul punto del giudice di primo grado appare evidentemente resa oltre i limiti di cui all'art. 112 cpc e dunque meritevole di riforma.
Nell'impugnazione il lamenta altresì che l'affermato impedimento all'aerazione ed PT
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Parte_2 alla illuminazione del fondo confinante sia conseguenza delle conclusioni riportate sul punto nella consulenza tecnica di ufficio senza il previo esperimento di alcuna verifica tecnica e pratica sui luoghi di causa;
ad ogni buon conto, l'appellante ha dichiarato che il telo plastificato sovrapposto al muro, alto in origine mt. 2,94, è stato successivamente ridotto ad un'altezza di mt. 1,40 conformemente all'autorizzazione amministrativa originariamente rilasciata dal Comune di Volla, come accertato dal tecnico comunale in data 05.11.2015.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Nella comparsa di costituzione in primo grado , premettendo che Parte_2
l'originario muro di confine alto mt. 3,00 realizzato dal era stato sopraelevato con PT
l'apposizione di paletti in ferro a sostegno di una rete plastificata, affermava che la parte eccedente i mt. 3,00 del detto muro andava ritenuta un nuova costruzione e, come tale, andava sottoposta al rispetto delle distanze di cui all'art. 873 c.c ovvero a quelle previste dal regolamento locale;
a causa dell'intervenuta sopraelevazione la lamentava inoltre la Pt_2
diminuzione di sole, aria e luce e l'aumento dell'umidità e chiedeva pertanto al Tribunale di:
“condannare a demolire ex art. 878 c.c il proprio muro di cinta per la parte Parte_1
eccedente i 3 metri del piano di campagna e quindi a demolire la struttura in ferro con fitta
rete metallica apposta sul predetto muro per la parte eccedente i 3 metri;
chiedeva inoltre:
“condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni, da Parte_1
quantificarsi in corso di giudizio mediante CTU o anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
per la diminuzione di sole, aria e luce connesso all'aumento dell'umidità subito dl suo
fabbricato a causa dell'innalzamento del muro di cinta da 3mt a 5 mt”.
Orbene, il consulente tecnico di ufficio ha accertato che il muro di confine realizzato da PT
è costituito da una parte muraria alta mt. 2,94 sormontata da paletti con rete
[...]
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Parte_2 plastificata di altezza pari a mt. 2,00, che lo rendono complessivamente alto mt. 4,94;
l'ausiliario, all'uopo richiesto dal Tribunale, ha pure accertato che l'innalzamento del muro di cinta ha effettivamente determinato un vulnus al godimento della proprietà della convenuta,
impedendo il normale deflusso di aria e luce all'immobile della Pt_2
Tanto acclarato, deve pertanto concludersi che le doglianze del appaiono prive di ogni PT
fondamento; ed infatti, non soltanto il CTU ha verificato in concreto sui luoghi di causa l'impedimento al normale deflusso di aria e luce a causa della soprelevazione in rete plastificata, ma la statuizione del giudicante che ha riconosciuto alla il diritto ad Pt_2
ottenere la rimozione della sopraelevazione non appare viziata da utrapetizione, in presenza di espressa richiesta agli atti di causa della di ottenere la rimozione dei paletti per Pt_2
sopravvenuta carenza di illuminazione e ventilazione al suo fabbricato.
Da ultimo, si osserva alcun rilievo può assumere ai fini del decidere la dichiarazione dell'avvenuto ridimensionamento della soprelevazione addirittura al di sotto dei limiti assentiti dalla originaria DIA (lunghezza di mt. 11 x un'altezza di mt. 1,40) mediante abbassamento del telo da mt. 2,00 a mt. 1,40 e riduzione della lunghezza da mt. 11,00 a mt.
9,00, trattandosi di intervento che non risulta riconosciuto da controparte e che comunque ha lasciato il tratto di muro a confine con la proprietà di altezza pari a mt. 4,94. Pt_2
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello principale spiegato da PT
va rigettato.
[...]
9. Procedendo nella disamina del gravame con riferimento all'appello incidentale spiegato da , con il primo motivo la si duole della sua condanna alla Parte_2 Pt_2
eliminazione della tettoia realizzata come ricovero per le autovetture, sostenendo che non si tratti di una costruzione, in quanto non stabilmente incorporata al suolo, di ridotte dimensioni,
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Parte_2 con il tetto in plastica, priva di cemento e come tale completamente asportabile;
tale consistenza strutturale, sempre a dire della impedisce di qualificare il manufatto come Pt_2
“costruzione” e di sottoporlo al regime delle distanze di cui all'art. 873 cc., come invece ritenuto dal giudice di prime cure.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Entrambe le consulenze tecniche di ufficio, le cui conclusioni sul punto vengono condivise,
hanno accertato che la tettoia della è costituita da un tetto in ondulina plastificata Pt_2
sostenuta da profili scatolari in ferro che risultano ancorati da un lato al muro di cinta del e dall'altro alla parete verticale del fabbricato le foto allegate alla prima PT Pt_2
consulenza tecnica smentiscono in maniera evidente la natura precaria della struttura, che appare non soltanto saldamente ancorata al suolo, ma anche di dimensioni abbastanza estese
(altezza mt. 2,00 e pianta quadrata mt. 4,90 x 4,90).
Le suddette caratteristiche strutturali del manufatto, in uno alla sua destinazione a ricovero per le autovetture - elemento quest'ultimo di per sé già sufficiente ad escludere le finalità
transitorie o temporanee che caratterizzano le strutture precarie - consentono pertanto di ritenerlo a tutti gli effetti di legge una “costruzione” che, in quanto collocata a distanza di mt.
0,46 dal confine e di mt. 2,29 dal fabbricato risulta realizzata in sicura violazione delle PT
disposizioni codicistiche, che impongono il rispetto delle distanze tra le costruzioni fissato in mt. 3,00 al fine di tutelare l'interesse pubblico all'igiene, al decoro ed alla sicurezza degli edifici evitando la creazione di intercapedini nocive o pericolose;
alla luce delle considerazioni che precedono, appare evidente la totale infondatezza della doglianza e conseguente sicura conferma della statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure.
10. Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole della condanna Parte_2
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Parte_2 alla estirpazione del pino aerucasio piantato a distanza di mt. 1,81 dal confine, affermando che detto tipo di pino vada ricompreso negli alberi di non alto fusto per i quali il codice civile prevede una distanza dal confine di mt. 1,50; ritenendo dunque errata ed ingiusta la condanna all'eliminazione della pianta, chiede la riforma della sentenza sul punto.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ai sensi dell'art. 892 c.c. le distanze dal confine da rispettare in occasione della piantumazione di alberi di alto fusto sono mt. 3,00; la legge ricomprende espressamente in detta fattispecie noci, castagni, querce, cipressi, olmi, pini, PP, platani e simili, sicché il dato normativo appare incontrovertibile;
peraltro, dai rilievi fotografici in atti risulta evidente che il tronco del pino aerucasio si trova leggermente sottomesso rispetto all'altezza del muro con sovrastante retina, sicchè appare innegabile che il suo fusto abbia raggiunto almeno i mt. 4,00 di altezza,
mentre le fronde si estendono anche oltre l'altezza del muro di confine.
Alla luce della normativa applicabile alla fattispecie e della documentazione versata in atti, la condanna della alla rimozione del pino statuita nella gravata sentenza appare corretta Pt_2
e pertanto meritevole di conferma.
11. Con il terzo motivo lamenta il rigetto della sua domanda di Parte_2
demolizione del deposito attrezzi realizzato a piano terra dal sostiene infatti che si PT
tratti di una vera e propria costruzione infissa al suolo, peraltro di dimensioni abbastanza estese (h. mt. 3,35, lun mt. 8,06 x mt. 5,11) e che debba perciò rispettare le distanze prescritte dal Regolamento edilizio Comunale di Volla, ovvero la distanza di mt. 10 dal confine e di mt.
20 dal suo fabbricato, mentre invece esso risulta posizionato a distanza di soli mt. 4,94 dal confine ed a mt. 9,89 dal suo edificio.
Il motivo è infondato e va rigettato.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 Entrambi gli ausiliari, non avendo rinvenuto alcuna documentazione presso gli uffici comunali relativa al suddetto manufatto, non sono riusciti a datare con certezza l'epoca di realizzazione del deposito attrezzi;
in ogni caso, effettuate le misurazioni, i due CTU hanno confermato che il deposito attrezzi, pur non violando le distanze prescritte dall'ordinamento civile in quanto posto a distanza di mt. 4,94 dal confine e dunque superiore a mt. 3,00 prescritti dal codice civile, non può ritenersi conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio, che prevedono una distanza ben maggiore dei nuovi manufatti sia dal confine che dai fabbricati vicini.
Orbene, l'assenza di alcuna certezza in ordine al periodo di realizzazione del manufatto è
circostanza di sicuro rilievo ai fini del decidere perché, nei casi di entrata in vigore di norme edilizie più restrittive rispetto al passato delle quali si chiede il rispetto, è necessario individuare a chi spetti l'onere di provare l'epoca di realizzazione del manufatto.
In proposito, vale richiamare il principio giurisprudenziale che afferma: “ in tema di rispetto
delle distanze legali tra edifici, spetta al proprietario che chiede la demolizione dell'opera in
violazione della normativa sulle distanze dimostrare che al momento dell'entrata in vigore
della disciplina più rigorosa … essa non era completata, mentre il convenuto può limitarsi
a contestare, senza altro onere probatorio, neppure nel caso abbia articolato prova
testimoniale sul punto, sempre che non vi sia in equivoca rinuncia ai vantaggi derivatigli dai
principi che disciplinano la prova” (Cass. 07.02.2014 n. 2856).
Nei casi di successione di norme edilizie, il principio dell'immediata applicazione dello ius
superveniens deve infatti armonizzarsi con l'esigenza del rispetto dei diritti quesiti;
ciò posto,
nell'ipotesi che le nuove norme siano più restrittive, la nuova disciplina non è applicabile alle costruzioni che al momento della sua entrata in vigore possano considerarsi già sorte, in quanto realizzate almeno nei loro elementi essenziali prima dell'entrata in vigore della nuova
19
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI / SA PT NI normativa;
pertanto, il soggetto che chiede la demolizione di un manufatto per violazione delle distanze legali, per ottenere l'accoglimento della sua domanda, deve dimostrare che al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa l'opera non era ancora completata.
Nel caso di specie, a fare chiarezza sul punto non soccorre la dichiarazione testimoniale resa dalla teste indicata dalla che, dichiarando di essere andata ad abitare Testimone_1
sui luoghi di causa nel 1989, ha affermato che: “sui luoghi di causa vi era una baracca
piuttosto distante dal confine con la proprietà della sig.ra poi, negli anni 92-93 Pt_2
l'attore ha iniziato la costruzione di una nuova struttura, a ridosso del confine con la
proprietà costruzione che non fu completata in quanto furono apposti i sigilli dai Pt_2
Vigili Urbani di Volla. Per quanto mi risulta questa nuova costruzione, dopo l'apposizione
dei sigilli, non ha avuto ulteriori modifiche”.
Ed infatti, dalle dichiarazioni della teste non è dato comprendere se l'attuale deposito attrezzi corrisponda alla “baracca piuttosto distante dal confine” esistente in loco già dal 1989 oppure alla “nuova struttura a ridosso del confine” iniziata negli anni '92-93 e mai ultimata per l'avvenuta apposizione dei sigilli;
ciò posto, preso atto che non ha offerto Parte_2
la prova posta a suo carico della realizzazione del deposito attrezzi ad opera del durante PT
la vigenza della normativa edilizia più restrittiva, la doglianza sul punto va disattesa.
12. Con il quarto motivo l'appellante incidentale lamenta che il abbia costruito sul PT
proprio fabbricato un balcone dal quale si esercita una illegittima veduta diretta sul suo fondo in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 905 c.c., essendo il manufatto posto alla distanza di mt. 1,41 dal suo fondo invece che a mt. 1,50; ribadendo pertanto che la statuizione di rigetto della domanda resa sul punto dal giudice di prime cure sia erronea e carente di motivazione,
ne chiede la riforma sul punto.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI Il motivo va rigettato perché infondato.
Richiamando gli accertamenti in loco eseguiti dai due CTU, si osserva anzitutto che, così
come per il deposito attrezzi, anche per il fabbricato e per il relativo balcone non è PT
stato rinvenuto alcun riferimento né al permesso di costruzione, né all'epoca della sua realizzazione.
Ciò posto, considerato che ai fini della normativa applicabile non vi è alcuna certezza in ordine all'epoca di realizzazione del balcone e che, per le stesse ragioni indicate nella parte motiva che precede, la non ha fornito prova dell'avvenuta realizzazione del balcone durante Pt_2
la vigenza del Regolamento Edilizio del 1991 - più restrittivo rispetto alle norme del codice civile - preso atto che la distanza del detto balcone dal fabbricato della è pari a mt. Pt_2
6,89 e l'art. 873 c.c. impone il rispetto di mt. 3,00 da confine, anche tale doglianza appare meritevole di rigetto.
13. Con il quinto ed ultimo motivo l'appellante incidentale si duole infine che il giudice di prime cure non abbia accolto la sua domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la demolizione del muro di cinta del in relazione alla parte eccedente mt. 3,00 dal piano PT
di campagna, a suo dire realizzato in violazione dell'art. 878 cc. dell'art. 873 e dell'art. 30 del
REC del Comune di Volla, ovvero per la parte eccedente 0,70 cm (o, in subordine per la parte eccedente mt. 2,00) dal piano di campagna per violazione dell'art. 47 del REC annesso al
P.R.G. del Comune di Volla.
sostiene infatti che, considerato il successivo innalzamento dell'originario Parte_2
muro di cinta di mt. 3,00 con paletti e rete plastificata fino all'altezza di mt. 5,50 dal piano di campagna e tenuto conto dell'impossibilità di computare ai fini delle distanze il muro di confine soltanto ove sia contenuto nell'altezza di mt. 3,00, nel caso di specie la parte di muro
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 eccedente l'altezza stabilita per legge deve ritenersi una vera e propria “costruzione” che, per l'epoca di realizzazione (2007) viola non soltanto la normativa civilistica, ma anche le disposizioni regolamentari locali che prescrivono una distanza maggiore. Aggiunge infine che, trattandosi di zona agricola, ad essa deve ritenersi applicabile l'art. 47 del REC del
Comune di Volla, in virtù del quale la recinzione dei fondi deve essere composta da un muro pieno posto ad altezza massima di mt. 0,70 dal piano di campagna con sovrastante cancellata in ferro di altezza massima pari a mt. 1,30, per un'altezza complessiva di mt. 2,00.
Il motivo è infondato e va disatteso.
Ritenuto incontroverso che il muro sia stato realizzato nel 1984 in maniera conforme alla legge vigente, come confermato dal CTU, che ha rilevato un'altezza complessiva pari a mt. 2,94, si rileva che soltanto la successiva sopraelevazione con paletti e retina appare in contrasto con la normativa regolamentare successivamente entrata in vigore;
detta soprelevazione è stata puntualmente fatta oggetto di statuizione del Tribunale che, verificata la sua mancata conformità alle disposizione di legge, ne ha disposto l'abbattimento al fine di contenere il muro di cinta nei limiti originari dei tre metri, ovvero in conformità con la normativa applicabile e vigente all'epoca della sua realizzazione.
Si osserva inoltre che alcun pregio e rilievo assume nella fattispecie il richiamo alle modalità
costruttive previste in zona agricola con muro pieno di mt.0,70 e sovrastante recinzione di mt.
1,30, trattandosi di prescrizioni costruttive entrate in vigore in un momento successivo alla realizzazione del muro originario che, per le ragioni in precedenza indicate, risultano inapplicabili al caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'appello incidentale proposto da
[...]
è totalmente infondato e va pertanto interamente rigettato. Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. DI SQ / SA NI 14. L'integrale infondatezza del gravame principale e del gravame incidentale comporta il loro rigetto e la conferma della sentenza impugnata;
in ragione della reciproca soccombenza,
le spese del grado vengono interamente compensate tra le parti.
15. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, sull'appello principale proposto da PT
, nonché su quello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
892/2016 resa tra le parti dal Tribunale di Nola , ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa tra le parti le spese del grado;
4- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 28.05.2025
il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Maria Teresa Onorato
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 2328/2016 R.G. / Parte_1 [...]
Parte_2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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