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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1989/2024 del R.G. Previdenza
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fuschetti e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia e Davide
Catalano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, il ricorrente in epigrafe, in riassunzione a seguito di ordinanza con cui il Tribunale di Isernia si era dichiarato incompetente per territorio, esponeva che gli veniva notificata la ordinanza-ingiunzione n. OI-000313426 dell' sede CP_1
di Caserta, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro
22.000,00, oltre spese di notifica, a seguito di contestazione, nei confronti del ricorrente, della violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983. Il ricorrente, dunque, conveniva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, chiedeva di “- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell' ordinanza ingiunzione n. OI-000313426, per la somma di € 22.000,00, afferente all'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 nonché ai sensi dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per l'annualità 2016, notificata in data 21 giugno 2022 dall' sede di Isernia, stante la sussistenza dei giusti motivi e del grave danno consistente nel CP_1 pericolo per il signor di subire un'eventuale esecuzione forzata attivata su di una Parte_1 pretesa assolutamente infondata e illegittima da parte dell' sede di Isernia, per tutto quanto CP_1 ampiamente esposto in atti;
- nel merito, rilevata l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dell' sede di Isernia ai sensi del combinato disposto degli art. 14 e 28 legge 24 novembre 1981 CP_1
n. 689, annullare l' ordinanza ingiunzione n. OI-000313426, per la somma di € 22.000,00, afferente all'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 nonché ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per l'annualità 2015, notificata in data 21 giugno 2022 dall' sede di Isernia, per tutto quanto ampiamente esposto in atti;
- sempre nel CP_1 merito, in via subordinata, rilevata l'intervenuto pagamento delle ritenute oggetto dell'accertamento
n. 9400.27/09/2017.0049319 del 6/10/2017 e 9400.03/07/2019.0040845 del 23/07/2019, annullare
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000313426, per la somma di € 22.000,00, afferente all'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 nonché ai sensi dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per l'annualità 2015, notificata in data 21 giugno 2022 dall' sede di Isernia, per tutto quanto ampiamente esposto in atti”, con vittoria di spese e con CP_1 attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
rappresentava altresì di aver rideterminato e ridotto la sanzione amministrativa a seguito della modifica normativa ex art. 23 del d.l. n. 48/2023, convertito nella legge n. 85/2023.
Preso atto della rideterminazione della sanzione da parte dell' successivamente CP_1
all'udienza tenutasi in data 30.01.2025, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 07.03.2025, parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione così come rideterminata allegando all'uopo modello F24 depositato telematicamente, comprovante l'avvenuto pagamento in data 04.02.2025, e chiedendo, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento di spese, diritti ed CP_1
onorari di giudizio e con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento della sanzione in esame in misura ridotta all'esito della rideterminazione da parte dell' come da documento depositato CP_1 telematicamente in data 05.03.2025.
Invero, a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata,
l' ha provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata. CP_1
Tale procedimento di rettifica, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, è applicato a tutte le violazioni, commesse anteriormente al 2016.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Le spese di lite, tenuto conto dell'integrale pagamento nei termini di legge, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. RI C.V., 28.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico