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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5165/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5165/2025 promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1975, residente in [...]2 ed elettivamente domiciliato in
Genova, Via San Lorenzo 21/23 presso e nello studio dell'Avv. ROBERTA QUERCIOLI
(C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
31/03/1982, residente in [...]2 ed elettivamente domiciliata in
Genova, Via San Lorenzo 21/23 presso e nello studio dell'Avv. ROBERTA QUERCIOLI
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/10/2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore
(C.F. ) nato a Genova (GE) in [...]_1 C.F._4
29/05/2017, avuto nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1 il 17/07/1975 E
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
31/03/1982
“A) AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativ alente presso la madre in Genova, Via Marzabotto n° 34/2, nell'immobile -di proprietà della madre del OR , ORa - alla Pt_1 Parte_3 medesima assegnato per anni sei decorrenti dal 31/07 llo scader ine la ORa dovrà reperire altro alloggio ove trasferirsi con la prole, con impegno del OR Pt_2
re eventuali garanzie e/o comunque a collaborare nel reperimento del nuovo Pt_1 alloggio.
2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il minore si trova nel momento in cui la decisione deve essere presa.
B) TEMPI DI PERMANENZA E FREQUENTAZIONE
Le modalità di visita e frequentazione del figlio da parte del padre sono libere anche in base ai desiderata di previ accordi tra i genitori con congruo anticipo: resta comunque inteso Per_1 che il papà te sé il figlio un giorno infrasettimanale dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con possibilità di pernotto, ed un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera e/o fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
4. In caso di malattia del bambino o altre circostanze che impediscano la frequentazione nel giorno di riposo prestabilito, i genitori si impegnano a concordare un giorno di recupero nella stessa settimana o in quella immediatamente successiva.
5. Entrambi i genitori si impegnano a:
- Comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche del calendario
- Favorire e agevolare gli incontri del figlio con l'altro genitore
- Mantenere tra loro una comunicazione efficace nell'interesse del minore
- Oltre alle visite già previste ai punti precedenti, un pernottamento settimanale presso il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. e con le esigenze di vita del bimbo;
Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
2. Festività natalizie e Pasquali:
Natale:
- Anni pari: 25/12, con il padre dalle 9 alle 20 - 26/12, con la madre;
-Pasqua
- Anni pari: Pasqua con il padre dalle 9 alle 20 - Lunedì dell'Angelo con la madre;
- Anni dispari: alternanza inversa.
Dalla fase 3:
- Anni pari:
• Dal 24 dicembre ore 09:00 al 26 dicembre ore 20:00 con il padre
• Dal 30 dicembre ore 20:00 al 1 gennaio ore 20:00 con la madre
- Anni dispari:
inversione dei periodi
3. Festività pasquali e Festa del Lavoro:
- Anni pari:
• Pasqua (dalla domenica ore 09:00 al lunedì ore 20:00) con il padre
• 1 maggio: dalle 9 alle 20 con il padre
- Anni dispari: inversione dei periodi
4. Vacanze Estive ed altre festività
Si concordano due settimane di vacanza anche non consecutive più due altri periodi durante l'anno (vacanza di 3 gg e 2 notti) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Rimangono invariate la regolamentazione delle festività, i pernotti e le visite settimanali come già indicato
5. Ponti e festività infrannuali:
- Alternati tra i genitori secondo il calendario annuale
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Il genitore che ha con sé il minore nel periodo precedente o successivo al ponte mantiene il minore per l'intero periodo
I genitori si impegnano fin d'ora a rivedere consensualmente il calendario di frequentazione e gli orari sulla base delle mutate esigenze di vita del bimbo (scolastiche, ludiche, sportive, ecc.) ed in ragione della maggiore autonomia del minore. Entrambi i Genitori si impegnano ad organizzare il proprio domicilio in maniera confacente ed in base alle esigenze di vita del bambino
1. Flessibilità e comunicazioni:
- I genitori si impegnano a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo eventuali impedimenti
- Possibilità di accordi diversi purché concordati per iscritto (anche via messaggi)
- In caso di malattia del minore, il calendario ordinario può essere temporaneamente sospeso.
C) MANTENIMENTO E ASPETTI ECONOMICI
- Il padre verserà un assegno mensile di € 500,00.=.(cinquecento/00) a titolo di contributo di mantenimento del figlio entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario Per_1 sul conto corrente intestato alla madre ORa Parte_2
- L'assegno suindicato sarà rivalutato annualmente in modo automatico in base agli indici di rivalutazione monetaria ISTAT (mese base luglio 2026);
- l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre ORa Parte_2
- le detrazioni fiscali saranno godute al 100% dal padre OR . Parte_1
2. Spese straordinarie:
Saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese straordinarie del figlio secondo il Verbale Per_1 della riunione 15/09/2016 del Tribunale di Genova – Sezione Fa ccettuate le spese relativa alla mensa scolastica che verranno integralmente pagate dal padre OR , in Pt_1 particolare:
1. SE TA
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 - Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire documentazione all'altro entro 30 giorni
D) RESIDENZA E COMUNICAZIONI
1. I genitori si impegnano a:
- Comunicare con 30 giorni di preavviso eventuali cambi di residenza
- Informarsi reciprocamente su questioni di salute, educazione e benessere del minore
- Garantire la reperibilità telefonica durante i periodi di permanenza del minore
- Non ostacolare i contatti telefonici del minore con l'altro genitore
E) DISPOSIZIONI FINALI
1. Entrambi i genitori si impegnano a:
- Favorire il sereno sviluppo del rapporto del figlio con l'altro genitore
- Astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il rapporto del figlio con l'altro genitore
- Collaborare nell'interesse del minore per tutte le decisioni che lo riguardano
- Partecipare agli incontri con pediatra, medici specialisti, ecc
F) ALTRE STATUIZIONI ECONOMICHE
1) Le parti si danno reciprocamente atto che il OR ha già prima d'ora corrisposto in Pt_1 favore della ORa l'importo di Euro 8.870,00-= (ottomilaottocentosettanta/00.=) a Pt_2 titolo di restituzione confluite sul conto corrente bancario cointestato, ma di esclusiva spettanza della predetta;
2) Tenuto conto del notevole divario reddituale tra le parti, il OR si obbliga a versare Pt_1 in favore della ORa tramite bonifico bancario entro e n il giorno 5 di ogni Pt_2 mese l'importo mensile 400,00,= (quattrocento/00.=) a titolo di contribuzione alle spese di amministrazione ordinaria e delle utenze domestiche (luce, gas, ecc) e TARI relative alla casa familiare sita in Genova (GE), Via Marzabotto n° 34/2: detto contributo cesserà automaticamente qualora la ORa reperisca un'occupazione lavorativa con Pt_2 retribuzione minima di Euro 1.000,00 con espressa previsione di ripristino del medesimo contributo mensile qualora il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi ragione e comunque verrà meno automaticamente decorsi sei anni dal 31/07/2025 ossia con la conclusione del periodo di assegnazione della casa familiare di cui sopra.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 3) Il OR resterà nel pieno ed esclusivo godimento ed utilizzo del box pertinenziale Pt_1 sito in Genova, Via Marzabotto n° 30, accollandosi tutti gli oneri relativi (spese amministrazione, ecc)
4) Il OR si farà carico del pagamento dell'IMU relativa all'immobile assegnato, se Pt_1 dovuta.
5) Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
6) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del OR ”. Pt_1
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Gatti Matteo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5165/2025 promossa congiuntamente da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/07/1975, residente in [...]2 ed elettivamente domiciliato in
Genova, Via San Lorenzo 21/23 presso e nello studio dell'Avv. ROBERTA QUERCIOLI
(C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
31/03/1982, residente in [...]2 ed elettivamente domiciliata in
Genova, Via San Lorenzo 21/23 presso e nello studio dell'Avv. ROBERTA QUERCIOLI
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/10/2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento del figlio minore
(C.F. ) nato a Genova (GE) in [...]_1 C.F._4
29/05/2017, avuto nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1 il 17/07/1975 E
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._3
31/03/1982
“A) AFFIDAMENTO E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione abitativ alente presso la madre in Genova, Via Marzabotto n° 34/2, nell'immobile -di proprietà della madre del OR , ORa - alla Pt_1 Parte_3 medesima assegnato per anni sei decorrenti dal 31/07 llo scader ine la ORa dovrà reperire altro alloggio ove trasferirsi con la prole, con impegno del OR Pt_2
re eventuali garanzie e/o comunque a collaborare nel reperimento del nuovo Pt_1 alloggio.
2. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui il minore si trova nel momento in cui la decisione deve essere presa.
B) TEMPI DI PERMANENZA E FREQUENTAZIONE
Le modalità di visita e frequentazione del figlio da parte del padre sono libere anche in base ai desiderata di previ accordi tra i genitori con congruo anticipo: resta comunque inteso Per_1 che il papà te sé il figlio un giorno infrasettimanale dalle ore 17:00 alle ore 22:00, con possibilità di pernotto, ed un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera e/o fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
4. In caso di malattia del bambino o altre circostanze che impediscano la frequentazione nel giorno di riposo prestabilito, i genitori si impegnano a concordare un giorno di recupero nella stessa settimana o in quella immediatamente successiva.
5. Entrambi i genitori si impegnano a:
- Comunicare tempestivamente eventuali impedimenti o necessità di modifiche del calendario
- Favorire e agevolare gli incontri del figlio con l'altro genitore
- Mantenere tra loro una comunicazione efficace nell'interesse del minore
- Oltre alle visite già previste ai punti precedenti, un pernottamento settimanale presso il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi del Sig. e con le esigenze di vita del bimbo;
Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
2. Festività natalizie e Pasquali:
Natale:
- Anni pari: 25/12, con il padre dalle 9 alle 20 - 26/12, con la madre;
-Pasqua
- Anni pari: Pasqua con il padre dalle 9 alle 20 - Lunedì dell'Angelo con la madre;
- Anni dispari: alternanza inversa.
Dalla fase 3:
- Anni pari:
• Dal 24 dicembre ore 09:00 al 26 dicembre ore 20:00 con il padre
• Dal 30 dicembre ore 20:00 al 1 gennaio ore 20:00 con la madre
- Anni dispari:
inversione dei periodi
3. Festività pasquali e Festa del Lavoro:
- Anni pari:
• Pasqua (dalla domenica ore 09:00 al lunedì ore 20:00) con il padre
• 1 maggio: dalle 9 alle 20 con il padre
- Anni dispari: inversione dei periodi
4. Vacanze Estive ed altre festività
Si concordano due settimane di vacanza anche non consecutive più due altri periodi durante l'anno (vacanza di 3 gg e 2 notti) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Rimangono invariate la regolamentazione delle festività, i pernotti e le visite settimanali come già indicato
5. Ponti e festività infrannuali:
- Alternati tra i genitori secondo il calendario annuale
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Il genitore che ha con sé il minore nel periodo precedente o successivo al ponte mantiene il minore per l'intero periodo
I genitori si impegnano fin d'ora a rivedere consensualmente il calendario di frequentazione e gli orari sulla base delle mutate esigenze di vita del bimbo (scolastiche, ludiche, sportive, ecc.) ed in ragione della maggiore autonomia del minore. Entrambi i Genitori si impegnano ad organizzare il proprio domicilio in maniera confacente ed in base alle esigenze di vita del bambino
1. Flessibilità e comunicazioni:
- I genitori si impegnano a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo eventuali impedimenti
- Possibilità di accordi diversi purché concordati per iscritto (anche via messaggi)
- In caso di malattia del minore, il calendario ordinario può essere temporaneamente sospeso.
C) MANTENIMENTO E ASPETTI ECONOMICI
- Il padre verserà un assegno mensile di € 500,00.=.(cinquecento/00) a titolo di contributo di mantenimento del figlio entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario Per_1 sul conto corrente intestato alla madre ORa Parte_2
- L'assegno suindicato sarà rivalutato annualmente in modo automatico in base agli indici di rivalutazione monetaria ISTAT (mese base luglio 2026);
- l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre ORa Parte_2
- le detrazioni fiscali saranno godute al 100% dal padre OR . Parte_1
2. Spese straordinarie:
Saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese straordinarie del figlio secondo il Verbale Per_1 della riunione 15/09/2016 del Tribunale di Genova – Sezione Fa ccettuate le spese relativa alla mensa scolastica che verranno integralmente pagate dal padre OR , in Pt_1 particolare:
1. SE TA
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 - Il genitore che anticipa la spesa dovrà fornire documentazione all'altro entro 30 giorni
D) RESIDENZA E COMUNICAZIONI
1. I genitori si impegnano a:
- Comunicare con 30 giorni di preavviso eventuali cambi di residenza
- Informarsi reciprocamente su questioni di salute, educazione e benessere del minore
- Garantire la reperibilità telefonica durante i periodi di permanenza del minore
- Non ostacolare i contatti telefonici del minore con l'altro genitore
E) DISPOSIZIONI FINALI
1. Entrambi i genitori si impegnano a:
- Favorire il sereno sviluppo del rapporto del figlio con l'altro genitore
- Astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il rapporto del figlio con l'altro genitore
- Collaborare nell'interesse del minore per tutte le decisioni che lo riguardano
- Partecipare agli incontri con pediatra, medici specialisti, ecc
F) ALTRE STATUIZIONI ECONOMICHE
1) Le parti si danno reciprocamente atto che il OR ha già prima d'ora corrisposto in Pt_1 favore della ORa l'importo di Euro 8.870,00-= (ottomilaottocentosettanta/00.=) a Pt_2 titolo di restituzione confluite sul conto corrente bancario cointestato, ma di esclusiva spettanza della predetta;
2) Tenuto conto del notevole divario reddituale tra le parti, il OR si obbliga a versare Pt_1 in favore della ORa tramite bonifico bancario entro e n il giorno 5 di ogni Pt_2 mese l'importo mensile 400,00,= (quattrocento/00.=) a titolo di contribuzione alle spese di amministrazione ordinaria e delle utenze domestiche (luce, gas, ecc) e TARI relative alla casa familiare sita in Genova (GE), Via Marzabotto n° 34/2: detto contributo cesserà automaticamente qualora la ORa reperisca un'occupazione lavorativa con Pt_2 retribuzione minima di Euro 1.000,00 con espressa previsione di ripristino del medesimo contributo mensile qualora il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi ragione e comunque verrà meno automaticamente decorsi sei anni dal 31/07/2025 ossia con la conclusione del periodo di assegnazione della casa familiare di cui sopra.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 3) Il OR resterà nel pieno ed esclusivo godimento ed utilizzo del box pertinenziale Pt_1 sito in Genova, Via Marzabotto n° 30, accollandosi tutti gli oneri relativi (spese amministrazione, ecc)
4) Il OR si farà carico del pagamento dell'IMU relativa all'immobile assegnato, se Pt_1 dovuta.
5) Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio.
6) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente a carico del OR ”. Pt_1
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9