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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1972 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 2.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. DE LIGUORI DOMENICO e BATTIPAGLIA Parte_1
MARIA; RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv DE NIGRIS GIOVANNI Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 parte ricorrente ha evidenziato di essere stata assunta in data
06.04.2006, quale funzionario - 8 ^ livello, avvocato, presso l'Ufficio Legale dal Consorzio Obbligatorio
Intercomunale CE 4, ente di Gestione Ambientale CE Ge A S spa, che il Consorzio era stato incorporato nel e di aver svolto mansiono di avvocato 8 livello Controparte_2 presso quest'ultimo ente;
che in seguito a nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs n. 165/2001 era stata assunta dal comune di con il profilo professionale di Avvocato e che nel CP_1 contratto individuale di lavoro, all'art. 6, veniva precisato che “il trattamento economico è quello già in godimento presso l'Ente di provenienza, come disciplinato dagli artt. 26 e ss. del CCNL del 05.10.2001”; sosteneva che il Comune di non aveva invece riconosciuto la continuità giuridica del rapporto di CP_1 lavoro nè l'anzianità di servizio precedentemente maturata e che alcun importo le era stato erogato a titolo di adeguamento del nuovo trattamento economico rispetto a quello goduto in precedenza;
evidenziava di avere invano rivendicato nel corso degli anni la regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica e concludeva per accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione cedente ( ) Controparte_2
e per la condanna del al versamento delle differenze stipendiali maturate dal gennaio Controparte_1
2014 a dicembre 2023 che quantificava in euro 168.691,82, e per ordinare al comune di versarle in aggiunta al trattamento economico attributo, la somma di Euro 984,18 per 13 mensilità, a titolo di assegno ad personam riassorbibile fino alla cessazione del rapporto di servizio ed all'adeguamento previdenziale e IRAP con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per eccepire, in via preliminare, la prescrizione quinquennale degli importi richiesti e la mancata notifica del decreto di fissazione udienza;
nel merito contestava la conformità delle copie dei documenti esibiti rispetto agli originali (in particolare la nota a penna inserita nell'atto del 20.01.2014) ed evidenziava che sebbene nel contratto fosse stato previsto che il trattamento economico sarebbe stato quello già in godimento presso l'Ente di provenienza, il contratto era stato stipulato in assenza delle informazioni relative al trattamento giuridico ed economico della ricorrente presso l'amministrazione di provenienza che, una volta conosciuto,
l'avevano portata a revocare in autotutela la previsione ed a comunicare alla lavoratrice di non potere provvedere all'applicazione del trattamento economico più favorevole alla luce dei mutamenti intervenuti nella legislazione di riferimento;
sosteneva che l'introduzione dell'art 30, comma 2-quinquies. del D.Igs. n.
165/2001 (come ritenuto anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato nel Parere DFP n. 0027149 – P –21/4/2021) aveva fatto venir meno il diritto al mantenimento del livello retributivo in godimento presso l'amministrazione di provenienza nel caso di mobilità volontaria e che soltanto il passaggio forzoso (e non anche quello volontario) presso diversa amministrazione poteva comportare la corresponsione di un assegno assorbibile;
contestava i conteggi - deducendone l'esagerazione l'erroneità e lo svincolo da parametri contrattuali- e concludeva per il rigetto della domanda;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va respinta l'eccezione con la quale il convenuto ha dedotto vizio dell'atto CP_1 introduttivo per mancata notifica del decreto di fissazione di udienza considerando che la mancata notifica del decreto di fissazione di udienza è sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio dalla convenuta che ha spiegato piena e compiuta difesa nel merito;
L'art. 16 comma 1 della legge 28.11.2005, n. 2461 ha previsto che “Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole:
"passaggio diretto" sono sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale"; c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
La SC, da ultimo con la pronuncia n 20197/2024, che questo Tribunale condivide ed a cui si ritiene di conformarsi, ha evidenziato come “l'avverbio «esclusivamente», riferito al trattamento economico da riconoscersi al dipendente, ed il riferimento alla «iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione» sono circostanze che “non conducono affatto a concludere che, a seguito della novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo” evidenziando come l'avverbio
«esclusivamente», non esclude che possa invece essere mantenuto, “sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento” in ragione del fatto che la riforma del 2005 si è inserita “in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio generale, proprio dell'impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius” tale per cui “ove il legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso dell'avverbio «esclusivamente»” tra l'altro pienamente compatibile anche con l'opzione esegetica per la quale il termine rimarca “solo la giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al trasferimento, alla normativa, legale e contrattuale, dell'ente di provenienza”; La S.c. ha inoltre precisato, con riferimento all'esigenza di contenimento del costo del personale, come il legislatore la abbia valutata “non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un'ottica più generale, ossia con riferimento all'intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l'attività amministrativa”, evidenziando anche che l'incentivo alla mobilità volontaria voluto dal legislatore sarebbe stato invece del tutto disincentivato dalla previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato affermando infine il seguente principio di diritto «le modifiche introdotte all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 16 comma 1 lett. c) della legge
28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da procedura di mobilità con transito in diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a vedersi riconoscere l'assegno ad personam al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso
l'amministrazione di provenienza»;
Per quanto riguarda le differenze retributive spettanti alla ricorrente il Tribunale ritiene di potere fare propri i conteggi esibiti dall'attrice che sono stati correttamente elaborati tenendo conto della differenza tra l'importo dell'ultima retribuzione percepita dall'Avv presso l'ente di provenienza (il cui importo Pt_1 non è stato oggetto di alcuna contestazione e risulta in ogni caso documentato da entrambe le parti costituite in giudizio) e della retribuzione percepita dalla stessa nel corso degli anni tenendo conto del livello di inquadramento giuridico (ed economico) riconosciuto dall'amministrazione convenuta alla luce dei contratti collettivi che si sono succeduti nel corso del periodo;
Rilevato infine che parte ricorrente risulta aver correttamente interrotto i termini di prescrizione dei crediti ingiunti il convenuto va condannato al pagamento in suo favore, per il periodo 7.1.2014- CP_1
31.12.2023, dell'importo di euro 168.691,82 oltre accessori come per legge adeguamento previdenziale e
IRAP
Il comune convenuto va inoltre condannato, per il periodo successivo, a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 984,18 per 13 mensilità (oltre accessori di legge) a titolo di assegno ad personam riassorbibile fino alla cessazione del rapporto di servizio ed al conseguente adeguamento previdenziale ed
IRAP;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1972 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 168.691,82 per il periodo 7.1.2014-31.12.2023 oltre accessori come per legge
Condanna l'amministrazione convenuta a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 984,18 per 13 mensilità (oltre accessori di legge) a titolo di assegno ad personam riassorbibile fino alla cessazione del rapporto di servizio
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 7.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione ai procuratori antistatari
Nocera Inferiore 12/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 2.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. DE LIGUORI DOMENICO e BATTIPAGLIA Parte_1
MARIA; RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv DE NIGRIS GIOVANNI Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 parte ricorrente ha evidenziato di essere stata assunta in data
06.04.2006, quale funzionario - 8 ^ livello, avvocato, presso l'Ufficio Legale dal Consorzio Obbligatorio
Intercomunale CE 4, ente di Gestione Ambientale CE Ge A S spa, che il Consorzio era stato incorporato nel e di aver svolto mansiono di avvocato 8 livello Controparte_2 presso quest'ultimo ente;
che in seguito a nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs n. 165/2001 era stata assunta dal comune di con il profilo professionale di Avvocato e che nel CP_1 contratto individuale di lavoro, all'art. 6, veniva precisato che “il trattamento economico è quello già in godimento presso l'Ente di provenienza, come disciplinato dagli artt. 26 e ss. del CCNL del 05.10.2001”; sosteneva che il Comune di non aveva invece riconosciuto la continuità giuridica del rapporto di CP_1 lavoro nè l'anzianità di servizio precedentemente maturata e che alcun importo le era stato erogato a titolo di adeguamento del nuovo trattamento economico rispetto a quello goduto in precedenza;
evidenziava di avere invano rivendicato nel corso degli anni la regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica e concludeva per accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione cedente ( ) Controparte_2
e per la condanna del al versamento delle differenze stipendiali maturate dal gennaio Controparte_1
2014 a dicembre 2023 che quantificava in euro 168.691,82, e per ordinare al comune di versarle in aggiunta al trattamento economico attributo, la somma di Euro 984,18 per 13 mensilità, a titolo di assegno ad personam riassorbibile fino alla cessazione del rapporto di servizio ed all'adeguamento previdenziale e IRAP con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per eccepire, in via preliminare, la prescrizione quinquennale degli importi richiesti e la mancata notifica del decreto di fissazione udienza;
nel merito contestava la conformità delle copie dei documenti esibiti rispetto agli originali (in particolare la nota a penna inserita nell'atto del 20.01.2014) ed evidenziava che sebbene nel contratto fosse stato previsto che il trattamento economico sarebbe stato quello già in godimento presso l'Ente di provenienza, il contratto era stato stipulato in assenza delle informazioni relative al trattamento giuridico ed economico della ricorrente presso l'amministrazione di provenienza che, una volta conosciuto,
l'avevano portata a revocare in autotutela la previsione ed a comunicare alla lavoratrice di non potere provvedere all'applicazione del trattamento economico più favorevole alla luce dei mutamenti intervenuti nella legislazione di riferimento;
sosteneva che l'introduzione dell'art 30, comma 2-quinquies. del D.Igs. n.
165/2001 (come ritenuto anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato nel Parere DFP n. 0027149 – P –21/4/2021) aveva fatto venir meno il diritto al mantenimento del livello retributivo in godimento presso l'amministrazione di provenienza nel caso di mobilità volontaria e che soltanto il passaggio forzoso (e non anche quello volontario) presso diversa amministrazione poteva comportare la corresponsione di un assegno assorbibile;
contestava i conteggi - deducendone l'esagerazione l'erroneità e lo svincolo da parametri contrattuali- e concludeva per il rigetto della domanda;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va respinta l'eccezione con la quale il convenuto ha dedotto vizio dell'atto CP_1 introduttivo per mancata notifica del decreto di fissazione di udienza considerando che la mancata notifica del decreto di fissazione di udienza è sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio dalla convenuta che ha spiegato piena e compiuta difesa nel merito;
L'art. 16 comma 1 della legge 28.11.2005, n. 2461 ha previsto che “Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole:
"passaggio diretto" sono sostituite dalle seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale"; c) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".
La SC, da ultimo con la pronuncia n 20197/2024, che questo Tribunale condivide ed a cui si ritiene di conformarsi, ha evidenziato come “l'avverbio «esclusivamente», riferito al trattamento economico da riconoscersi al dipendente, ed il riferimento alla «iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione» sono circostanze che “non conducono affatto a concludere che, a seguito della novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico della P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo” evidenziando come l'avverbio
«esclusivamente», non esclude che possa invece essere mantenuto, “sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento” in ragione del fatto che la riforma del 2005 si è inserita “in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio generale, proprio dell'impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius” tale per cui “ove il legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso dell'avverbio «esclusivamente»” tra l'altro pienamente compatibile anche con l'opzione esegetica per la quale il termine rimarca “solo la giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al trasferimento, alla normativa, legale e contrattuale, dell'ente di provenienza”; La S.c. ha inoltre precisato, con riferimento all'esigenza di contenimento del costo del personale, come il legislatore la abbia valutata “non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un'ottica più generale, ossia con riferimento all'intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l'attività amministrativa”, evidenziando anche che l'incentivo alla mobilità volontaria voluto dal legislatore sarebbe stato invece del tutto disincentivato dalla previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato affermando infine il seguente principio di diritto «le modifiche introdotte all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 16 comma 1 lett. c) della legge
28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da procedura di mobilità con transito in diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a vedersi riconoscere l'assegno ad personam al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso
l'amministrazione di provenienza»;
Per quanto riguarda le differenze retributive spettanti alla ricorrente il Tribunale ritiene di potere fare propri i conteggi esibiti dall'attrice che sono stati correttamente elaborati tenendo conto della differenza tra l'importo dell'ultima retribuzione percepita dall'Avv presso l'ente di provenienza (il cui importo Pt_1 non è stato oggetto di alcuna contestazione e risulta in ogni caso documentato da entrambe le parti costituite in giudizio) e della retribuzione percepita dalla stessa nel corso degli anni tenendo conto del livello di inquadramento giuridico (ed economico) riconosciuto dall'amministrazione convenuta alla luce dei contratti collettivi che si sono succeduti nel corso del periodo;
Rilevato infine che parte ricorrente risulta aver correttamente interrotto i termini di prescrizione dei crediti ingiunti il convenuto va condannato al pagamento in suo favore, per il periodo 7.1.2014- CP_1
31.12.2023, dell'importo di euro 168.691,82 oltre accessori come per legge adeguamento previdenziale e
IRAP
Il comune convenuto va inoltre condannato, per il periodo successivo, a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 984,18 per 13 mensilità (oltre accessori di legge) a titolo di assegno ad personam riassorbibile fino alla cessazione del rapporto di servizio ed al conseguente adeguamento previdenziale ed
IRAP;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1972 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 168.691,82 per il periodo 7.1.2014-31.12.2023 oltre accessori come per legge
Condanna l'amministrazione convenuta a riconoscere alla ricorrente la somma di euro 984,18 per 13 mensilità (oltre accessori di legge) a titolo di assegno ad personam riassorbibile fino alla cessazione del rapporto di servizio
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 7.000,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato con attribuzione ai procuratori antistatari
Nocera Inferiore 12/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale