Sentenza 31 dicembre 2024
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Leggi di più… - 4. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 9 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. III, 7 gennaio 2026, sentenza n. 271 LA MASSIMA “In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona co... Cass. pen., Sez. III, 19 dicembre 2025, sentenza n. 40784 LA MASSIMA «La fattispecie di cui all'art. 609-octies c.p. costituisce un r... Corte Cost., 29 dicembre 2025, sentenza n. 202 IL DISPOSITIVO “Si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 609-octies c.p., ... Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2025, sentenza n. 37173. LA MASSIMA “Il consenso che esclude la configurabilità del delitto di viol... Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2025, sentenza n. 34368 LE MASSIME “Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quel... Cass. pen., …
Leggi di più… - 5. pene sostitutive delle pene detentive breviLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/12/2024, n. 47682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47682 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IO LD, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 18.6.2024, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha provveduto su una richiesta, formulata ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n. 150 del 2022, di sostituzione della pena detentiva di tre mesi di reclusione - inflitta a IN DE con una sentenza di condanna irrevocabile in data 7.11.2023 - con la pena pecuniaria. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, in quanto l'imputato ha riportato "plurimi precedenti penali, anche per reati gravi (fra cui quelli di ricettazione, tentata estorsione, lesione personale, evasione), rappresentativi di una personalità incline alla commissione di condotte delittuose": di conseguenza, ha ritenuto che ricorra il concreto rischio di commissione di altri reati e di non ottemperanza alle prescrizioni imposte. Penale Sent. Sez. 1 Num. 47682 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 04/10/2024 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di IN DE, articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., un vizio della motivazione, per avere omesso il giudice dell'esecuzione ogni valutazione sulla personalità del condannato, sulle sue condizioni di vita, sulla idoneità della sanzione ai fini del reinserimento sociale. Il ricorso lamenta che nell'ordinanza sia stato formulato un giudizio prognostico negativo circa l'ossequio dell'imputato alle prescrizioni connesse alla sanzione, senza considerare però che la misura sostitutiva richiesta era la sola sanzione pecuniaria, la quale non comporta prescrizioni. La valutazione discrezionale del giudice deve essere condotta alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fra i quali vi sono le modalità del fatto e la personalità dell'interessato. E il giudice dell'esecuzione non ha esaminato la personalità di GO, perché non ha preso in considerazione le condizioni di vita del condannato e non ha valutato l'idoneità della sanzione rispetto al fine del reinserimento sociale. 3. Con requisitoria scritta del 30.8.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'ordinanza del Tribunale ha correttamente preso in considerazione il rischio di recidivanza e di non ottemperanza alle prescrizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è da considerarsi infondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte. 1. L'art. 58 L. n. 689 del 1981 stabilisce innanzitutto che il giudice, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine all'applicazione delle pene sostitutive, deve tenere conto dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen. Si tratta di previsione che, già contenuta nella originaria formulazione dell'art. 58, è rimasta inalterata anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Di conseguenza, non v'è ragione di discostarsi del tutto, su tale punto, dalla pregressa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma r3( 2 (Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 - 01; Sez. 2, n. 28707 del 3/4/2013, Rv. 256725 - 01; Sez. 5, n. 10951 del 26/1/2001, Rv. 249717 - 01). 2. La modifica dell'art. 58 L. n. 689 del 1981 intervenuta con il D.Lgs. n. 150 del 1922 ha previsto ora che il giudice, una volta valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., può applicare una delle pene sostitutive, non solo quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato (la previgente formulazione già faceva riferimento al "reinserimento sociale"), ma anche se "assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati". Peraltro, non sembra ininfluente, sotto questo profilo, il fatto che l'art. 545- bis cod. proc., introdotto contestualmente alla riforma della disciplina delle pene sostitutive contenuta nella L. n. 689 del 1981, subordina la sostituzione della pena detentiva alla condizione che non ne sia stata ordinata la sospensione condizionale dal giudice della cognizione. Si tratta di un dato normativo dal quale potersi desumere, almeno indirettamente, che la sussistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato non può essere ritenuta ex se quale elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive (a ritenere dì impedimento ì precedenti penali, infatti, si determinerebbe in una apprezzabile parte dei casi la pratica inapplicabilità della sanzione sostitutiva, giacché il diniego della sospensione condizionale della pena, che ne costituisce il presupposto di applicazione, è non raramente legato ex artt. 163 e ss. cod. pen. alla esistenza di precedenti condanne). Questo vuoi dire, pertanto, che la presenza di precedenti condanne non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente per il rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive, ma non esclude, tuttavia, che il giudice ne possa tenere conto ai fini del giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 L. n, 689 del 1981 circa la idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati (cfr. Sez. 2, n. 8794 del 14/2/2024, in motivazione). In definitiva, si può affermare che il riferimento ai precedenti penali del condannato basta se, a partire da essi, si individua il motivo specifico per cui è possibile formulare una mirata prognosi negativa circa il pericolo di commissione dì reati e, quindi, circa la inidoneità della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato. 3. Ciò detto, il giudice, nel caso in esame, ha richiamato la tipologia dei reati commessi dal condannato, tra i quali risultano una ricettazione e una tentata estorsione, peraltro a fronte dell'ultima condanna, alla pena che si chiede dì sostituire, pronunciata per un nuovo reato di ricettazione. 3 Si tratta, dunque, di un soggetto incline alla commissione di reati contro il patrimonio, rispetto al quale l'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva non può considerarsi idonea a garantire la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. E' del tutto logica, in questa prospettiva, la conclusione secondo cui ben difficilmente potrebbe riconoscersi che la finalità rieducativa della pena e la prevenzione del rischio di recidiva siano utilmente perseguibili e raggiungibili attraverso il pagamento di una pena pecuniaria, imposto ad una persona che ha dato concreta dimostrazione di delinquere esattamente per fini di profitto economico. Si aggiunga che l'ordinanza impugnata opera un riferimento anche ad una precedente condanna di GO per il reato di evasione, il quale costituisce ulteriore indice della scarsa propensione del ricorrente alla spontanea osservanza dei provvedimenti dell'autorità costituita: si tratta di un altro elemento di rilievo per supportare ulteriormente la prognosi negativa circa la specifica funzionalità della pena pecuniaria sostitutiva - che sarebbe rimessa all'ottemperanza del condannato - rispetto alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato. 4. Si deve rìtenere, pertanto, che nelle ragioni complessive della decisione sia possibile rinvenire una motivazione del rigetto conforme a logica, che il giudice ha, sia pur sinteticamente, ma adeguatamente collegato, nell'esercizio del suo potere discrezionale, alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/2/2024, Rv. 286031 - 01). Ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4.10.2024