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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Quarta Sezione Civile - Procedure Concorsuali in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 175-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F: ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F: ) Parte_2 C.F._2
coniugi, entrambi residenti a [...], con l'ausilio del Dott.
Leonardo Lasala
Ricorrenti
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
Letta la proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 e ss. C.C.I.I. depositata in data 21.6.2024 da Pt_1
nato a [...] il [...], C.F: e
[...] C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] C.F: coniugi, entrambi C.F._2 residenti a [...], con l'ausilio del Dott. Leonardo Lasala;
visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data
21 giugno 2024; letta la relazione del Professionista designato dall'O.C.C. “Protezione Sociale
Italiana” di Palermo, Avv. Riccardo Guarino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 C.C.I.I.; letto il piano rimodulato, su sollecitazione dell'Ufficio, depositato in data
1.8.2024; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
rilevato che, con decreto del 7 agosto 2024, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di O.C.C., sul sito www.tribunale.palermo.it;
b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
letta la relazione ex art 70 comma 6 del 10 ottobre 2024, con cui il nominato RE ha rappresentato di avere ricevuto le osservazioni dei creditori Agenzia delle Entrate
Riscossione, Agenzia delle Entrate, Banca Popolare S. Angelo;
rilevato che il RE ha provveduto a modificare il piano tenendo conto delle osservazioni ricevute;
richiamato il provvedimento del 6 novembre 2024, con cui è stata disposta la pubblicità del piano rimodulato;
letta la relazione ex art 70 comma 6, depositata in data 11 febbraio 2024, nella quale il RE ha rappresentato che nessuno dei creditori ha formulato osservazioni sulla nuova versione del piano proposto;
tenuto conto del deposito del 20 febbraio 2025, con cui il RE ha integrato le comunicazioni effettuate ai creditori e verificata la regolarità delle stesse;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
2
rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di € 163.856,89, di cui € 9.968,45 per spese della procedura;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori per un importo complessivo di €113.824,90 secondo il seguente schema:
considerato che la rata mensile prevista dal piano, pari ad € 580,00 mensili risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;
3
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'O.C.C. dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I.;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Pt_1
e ;
[...] Parte_2
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di O.C.C., avv. Riccardo Guarino, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
4
INIBISCE
a e la sottoscrizione di strumenti creditizi e Parte_1 Parte_2 finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di O.C.C., avv. Riccardo Guarino.
Palermo, 21 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giulio Corsini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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