CA
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1810/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Carlita Del Mira e Giacomo Criscenti del foro di Firenze, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Firenze alla piazza Vittorio Veneto n. 4;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Caputo del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in LI d'RC (NA) alla via Giuseppe Mazzini n. 55;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1062/2024 del 31.10.2024, pubblicata in data
04.11.2024, del Tribunale di Reggio LI, avente ad oggetto separazione giudiziale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 5 giugno 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...]
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: - in via Pt_1
pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1062/2024 emessa dal Tribunale di Reggio LI, Prima Sezione Civile, nel giudizio di R.G. n. 2838/2023, in data
31.10.2024, depositata in cancelleria in data 04.11.2024 e notificata il 04.11.2024, con acquiescenza sul capo della sentenza che pronuncia sullo status di coniugi separati, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Reggio LI per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto - “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinta, in via sia provvisoria che principale e nel merito: - Previo rigetto della richiesta di addebito a carico del marito sig. in quanto inammissibile, pronunciare la separazione Parte_1
personale dei coniugi, e per l'effetto autorizzarli a vivere separatamente;
- Assegnare la casa coniugale posta in OL LI (RE), via IG Tenco n. 6 al resistente sig. , al fine di Parte_1
garantirgli la possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro;
- Respingere la richiesta di mantenimento così come formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto o comunque non sufficientemente provata l'effettiva incapacità lavorativa della ricorrente;
nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, rideterminare la somma dovuta a titolo di mantenimento in favore della ricorrente con altra congrua alle reali condizioni reddituali del resistente;
In via istruttoria: - Disporre atta CTU medico – legale in ordine alla capacità lavorativa della signora vista l'asserita diminuzione di detta capacità, stante CP_1
l'essenzialità ai fini della decisione in merito alle richieste statuizioni economiche avanzate dalla ricorrente. - Disporsi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi sotto specificati del presente atto, previa espunzione di interlocuzioni valutative e/o suggestive, precedute dalla locuzione
“vero è che”, indicando quali testi i seguenti signori/e: - IG.ra residente in [...], Testimone_1
OL LI (sui capi di cui ai n. 5,6,7); - IG. , residente in [...]
n. 14, OL LI (sui capi di cui ai n. 11, 12); - IG.ra , c/o agenzia Testimone_3 [...]
con sede in via padre Alai n. 39, a OL LI (sul capo di cui al n. 14); - IG. CP_2
via pivetta 14 OL LI (sui capi di cui ai n. 13,14,15); - IG. Testimone_4 Parte_2
via Marzabotto n. 3 – OL LI (sui capi di cui ai n. 7,9,12,15); - IG.
[...] Parte_3
via Fabbrico n. 17 – OL LI (sui capi di cui ai n. 7,9,12,15). Salvis iuribus. Con vittoria nelle
2 spese, competenze ed onorari di giudizio e con la riserva di ulteriormente dedurre e svolgere richieste anche istruttorie”. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”, l'appellata CP_1
concludeva domandando: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così provvedere: 1) in via
[...] preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
2) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1062/2024, pronunciata in data 31/10/2024 dal Tribunale ordinario di Reggio LI, Sezione Prima
Civile, pubblicata in data 04/11/2024; 3) in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ridurre
l'assegno di mantenimento ad una somma non inferiore ad € 600,00 o alla diversa minor somma comunque idonea a conservare all'appellata il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
4) condannare parte appellante al pagamento di compensi e spese di questo grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Ai fini istruttori, si reitera la richiesta di ammissione della prova orale: sui capitoli articolati sub paragrafo 9 – lett. A – 9.2., della memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. (cfr. all. n. 12), pedissequamente riportata sub paragrafo 1.3. della presente comparsa con il teste , nata in [...] in data [...], Testimone_5
residente in Castello di Cisterna (NA), Via Madonna Stella – Traversa Botticelli n. 9; sui capitoli articolati sub paragrafo 9 – lett. A – 9.3. della memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. (cfr. all. n. 12), pedissequamente riportata sub paragrafo 1.6. della presente comparsa con i testi: , Testimone_6
nato in [...] in data [...], residente in [...],
, nata in [...] in data [...], residente in [...]
Marzabotto n.
5. Qualora la prova orale articolata da controparte fosse ritenuta ammissibile e rilevante, si reitera la richiesta di ammissione della prova contraria, diretta e indiretta, così come articolata sub paragrafo 9 - lett. A - 9.5. della memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. (cfr. all. n. 12), pedissequamente riportata sub paragrafo 4 della presente comparsa, con gli stessi testi indicati da controparte nonché con i testi: , nata in [...] in data [...], Controparte_3 residente in [...]; , nata in [...]_4
(NA) in data 13/06/1966, residente in SC (NA), Via Madonna Stella – III Traversa. In caso di ammissione della prova orale articolata da controparte alla pagina 27 del ricorso in appello, chiede di essere ammesso alla prova diretta contraria con il medesimo teste indicato da parte appellante”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.- Con ricorso depositato in data 12.07.2023 avanti il Tribunale di Reggio LI, la IG.ra CP_1
premesso di avere contratto matrimonio con a Castello di Cisterna (NA) in data
[...] Parte_1
07.10.1989, che dall'unione matrimoniale erano nati i figli Giuseppe, in data 25.12.1990, e in data Tes_6
23.10.1997, adulti ed economicamente autonomi e che sin dall'inizio del matrimonio le parti avevano vissuto stabilmente in OL LI, dapprima in appartamento in locazione, successivamente in immobili in proprietà, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, con addebito allo stesso, per violenza domestica e relazioni extraconiugali poste in essere da quest'ultimo durante la vita matrimoniale. Deduceva in particolare che la crisi coniugale aveva raggiunto il suo culmine a fine febbraio 2023, allorquando, dopo una violenta aggressione fisica posta in essere dal marito, la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale trovando riparo dapprima presso la casa della cognata, IG.ra , per poi trasferirsi presso la Testimone_7
madre in SC (NA), a seguito di minaccia del marito che le aveva intimato di non rientrare in casa perché diversamente le avrebbe “tagliato la testa”. Domandava inoltre di porre a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore ai sensi dell'art. 156 c.c. pari ad euro 1.000 mensili e di assegnare alla moglie la casa familiare di OL LI, di proprietà di entrambi i coniugi.
Con comparsa depositata in data 03.11.2023, si costituiva in giudizio il convenuto IG. il quale Parte_1
si opponeva alla domanda di addebito della separazione, negando di aver mai posto in essere violazioni dei doveri coniugali e riportando che, alla fine di febbraio 2023, egli aveva intimato alla moglie di lasciare la casa coniugale a causa di una accesa lite tra i due determinata da una “scenata” di gelosia posta in essere dalla
Si opponeva altresì al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, non CP_1 avendo quest'ultima dimostrato la propria incapacità lavorativa. Insisteva infine per l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale. All'udienza del 5 dicembre 2023, il Giudice relatore delegato, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dopo breve discussione orale, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sul vincolo.
Emessa sentenza parziale di separazione in data 6 dicembre 2023, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore, il quale, con successiva ordinanza resa in pari data ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, poneva a carico del resistente l'obbligo di pagare alla moglie Parte_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., con decorrenza dal deposito del ricorso, la
[...] somma mensile di € 800,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat.
La causa, oltre che documentalmente, era istruita con l'escussione all'udienza del 24 gennaio 2024 di due testi di parte ricorrente. All'esito, la causa veniva quindi rinviata ex art. 473-bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza allo scopo fissata e svoltarsi in data 19.09.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per
4 l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 31 ottobre 2024, il Tribunale di Reggio LI, definitivamente pronunciando, in seguito alla sentenza parziale sullo status dello 05.12.2023, addebitava la separazione al marito - ritenuto che le condotte di minaccia poste in essere dal medesimo nei confronti della moglie in data 28.02.2023, cui aveva assistito direttamente la cognata della coppia, per la loro stessa natura e gravità, apparissero di per Testimone_7 sé del tutto idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza - poneva a carico di
[...]
l'obbligo di pagare alla moglie a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 Pt_1 Controparte_1
c.c., la somma mensile di euro 800,00 annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese - alla luce di una ravvisata sussistenza di disparità di reddito e capacità reddituale tra i coniugi e considerato essere pacifico che il tenore di vita in costanza di matrimonio si reggesse in via pressoché esclusiva sugli apporti economici del marito - e condannava il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 03.12.2024, il IG. ha impugnato detta sentenza chiedendone, Parte_1
ad eccezione della statuizione sul vincolo, l'integrale riforma, in quanto ingiusta oltre che erronea. L'appellante deduce in primo luogo una erronea e/o falsa applicazione degli artt. 147, 151 comma 2 e 2697 c.c. circa l'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla Ad avviso dell , la ricostruzione CP_1 Pt_1
dei fatti operata dal Giudice di prime cure e posta a base della ritenuta fondatezza della domanda di addebito della separazione sarebbe del tutto superficiale e discordante con la realtà dei fatti e anche alla luce delle deposizioni testimoniali. Più in particolare, il figlio della coppia, IG. , dando conto di Testimone_6
avere assistito a delle liti tra i genitori “con offese e male parole reciproche”, ha affermato di non avere “mai visto” il padre “mettere le mani addosso alla madre” e che in riferimento all'episodio del 28.02.2023 la madre
“era scossa” ma “non aveva segni di percosse”. Parimenti, la teste IG.ra precisa che “quel Testimone_7 giorno la IG.ra non aveva segni di percosse visibili”. Entrambi i testi dunque confermano di non CP_1 essere stati presenti all'alterco tra i coniugi del 28.02.2023, essendo intervenuti solo successivamente, e di non avere notato alcun segno di percosse sulla IG.ra all'esito della asserita colluttazione con il marito. CP_1
Sulla scorta di quanto sopra, nessun addebito della separazione avrebbe potuto dunque essere pronunciato a carico del marito. Ma vi è di più. L'atto di denuncia-querela per maltrattamenti sporto in data 14.08.2023 dalla
IG.ra a carico del marito è stato archiviato, dagli atti di indagine posti in essere dalla Polizia CP_1
Giudiziaria delegata dalla Procura di Reggio LI - la quale sentiva a sommarie informazioni amiche della persona offesa, vicini di casa e un figlio della coppia - non emergevano elementi sufficienti per ipotizzare ragionevole previsione di condanna. Secondo l'appellante, erra pertanto il Giudice di primo grado laddove addebita la separazione al IG. per asseriti comportamenti maltrattanti nei confronti della moglie Pt_1
tenuti dal marito, atteso che ciò che risulta dalle indagini della Procura della Repubblica di Reggio LI,
5 invero, è l'esistenza sì di frasi di minaccia pronunciate dall'odierno appellante ma sempre proferite a fronte di una condotta provocatoria e prevaricatrice tenuta dalla moglie.
Da ultimo, ad avviso di , il Giudice di Reggio LI parrebbe avere inspiegabilmente Parte_1
dimenticato che la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito, occorrendo altresì dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto, in altre parole è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Dunque, laddove il rapporto della coppia sia già compromesso anche prima della dedotta violazione, come nel caso di specie, non potrà riconoscersi l'addebito.
Con il secondo motivo di gravame, si duole l di erronea e/o falsa applicazione e/o violazione degli Pt_1
artt. 156 e 2697 c.c. relativamente alla domanda di contribuito al mantenimento del coniuge avanzata dalla
IG.ra Il Tribunale di Reggio LI nuovamente avrebbe fornito una ricostruzione del tutto CP_1
arbitraria dei fatti posti a fondamento della vicenda in esame e che lo hanno condotto a riconoscere assegno mensile di ben euro 800 in favore della moglie. Il Giudice di prime cure pone a fondamento della propria decisione le entrate dell'odierno appellante, il quale, avrebbe percepito uno stipendio, pari ad una media mensile di € 2.895,83 nell'anno 2021, e di € 2.462,50 nell'anno 2022 e quelle della la quale durante CP_1
gli anni del matrimonio, ha svolto lavori part-time e saltuari percependo redditi estremamente modesti, dal
2010 per circa tre anni ha lavorato alle dipendenze della Cooperativa CO.GE.SE ma soprattutto dall'anno 2013
è priva di occupazione lavorativa e attualmente ha 55 anni.
Il Giudice di primo grado avrebbe dunque concluso in maniera erronea, non tenendo conto della capacità lavorativa della e della situazione patrimoniale alla luce anche dell'immobile in comproprietà tra i CP_1
coniugi, apoditticamente deducendo che, reggendosi in via pressoché esclusiva il mantenimento del nucleo familiare e il tenore di vita in costanza di matrimonio sugli importi economici del marito, vi era l'oggettiva impossibilità per la moglie di continuare a fruire di un tenore di vita simile a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. Dunque, a parere dell'appellante, non si terrebbe conto delle spese per il necessario affitto di una nuova abitazione da parte dell , comproprietario della casa familiare, dove pur in assenza Pt_1
di assegnazione continua a vivere esclusivamente la dell'idoneità lavorativa della predetta nonché CP_1
del fatto che le entrate del IG. sono derivanti da un'attività imprenditoriale soggetta per sua stessa Pt_1
natura ad alea e che il medesimo ha dei figli economicamente autosufficienti, ma che avrebbe il piacere di poter aiutare per qualsivoglia evenienza.
Peraltro, osserva in punto di diritto l'appellante come, secondo recente giurisprudenza di legittimità, per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge debole in sede di separazione valgano gli stessi principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 in tema di assegno divorzile.
Tale principio, ossia che “l'assegno di mantenimento in sede di separazione non ha la funzione di ripristinare il tenore di vita" ed è pertanto irrilevante la richiesta di provare l'alto tenore di vita goduto in costanza di
6 matrimonio dovendosi attribuire all'assegno una funzione assistenziale e/o compensativa, sarebbe stato confermato anche da recente giurisprudenza di merito.
Considerato che
la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed è abitata allo stato esclusivamente dalla la quale neppure CP_1 contribuisce alle spese di mantenimento dell'immobile né paga le utenze e che la predetta ha idonea capacità lavorativa, il Giudice di primo grado non avrebbe fatto buon governo dei principi giuridici in materia, potendo tutt'al più riconoscersi in favore dell'appellata un contributo mensile di euro 200.
Peraltro, in primo grado non è stata svolta istruttoria alcuna sulla idoneità lavorativa della moglie e sull'effettivo svolgimento di un qualche lavoro da parte della stessa. Se fosse stata espletata, deduce l , Pt_1
si sarebbe accertato che la lavora, come di fatto l'appellante può provare in questa sede producendo CP_1
allo scopo report investigativo dal quale si evincerebbe che l'appellata ha piena capacità lavorativa - starebbe infatti prestando assistenza ad una coppia di anziani residenti a [...].
Peraltro, fa rilevare l'appellante come, secondo la Suprema Corte, gravi sul richiedente l'assegno, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione lavorativa confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi autonomamente.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, contrariis reiectis, di: Parte_1
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1062/2024 emessa dal Tribunale di Reggio LI in data 31.10.2024, depositata in cancelleria in data 04.11.2024, con acquiescenza sul capo della sentenza che pronuncia sullo status di coniugi separati, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ovvero: rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico del marito;
assegnare la casa coniugale posta in OL
LI (RE), via IG Tenco n. 6, al resistente IG. , al fine di garantirgli la possibilità di Parte_1
continuare a svolgere il proprio lavoro;
respingere la richiesta di mantenimento così come formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto o comunque non sufficientemente provata l'effettiva incapacità lavorativa della ricorrente;
nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, rideterminare la somma dovuta a titolo di mantenimento in favore della ricorrente con altra congrua alla reali condizioni reddituali del resistente;
in via istruttoria: - disporre c.t.u. medico-legale in ordine alla capacità lavorativa della IGnora vista l'asserita diminuzione di detta capacità, stante l'essenzialità ai fini CP_1
della decisione in merito alle richieste statuizioni economiche avanzate dalla ricorrente e ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi sotto specificati del presente atto…..; Con vittoria nelle spese,
7 competenze ed onorari di giudizio e con la riserva di ulteriormente dedurre e svolgere richieste anche istruttorie;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 11.03.2025, si è costituita la IG.ra Controparte_1
contestando partitamente l'avverso gravame, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, sia fattuale che giuridico, e chiedendone il rigetto. Più specificamente quanto al primo motivo di gravame in ordine all'addebito della separazione, l'appellata ne ha dedotto la totale infondatezza: contrariamente a quanto sostenuto dall le risultanze istruttorie del processo di primo grado dimostrerebbero Pt_1
inoppugnabilmente che durante il rapporto coniugale il marito in più occasioni ha offeso, minacciato e aggredito fisicamente la moglie. Osserva infatti la che benché il Giudice di primo grado abbia CP_1 fondato l'addebito sulle sole risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 24.01.2024 relative all'episodio del 28.02.2023, vi sarebbero ulteriori e persino più gravi circostanze che legittimano l'addebito della separazione al marito ovvero le aggressioni e pesanti minacce poste in essere il 15 ottobre 2022 di cui alla registrazione audio eseguita dalla moglie e depositata su supporto informatico nel procedimento di primo grado previa autorizzazione del giudice e la nuova aggressione perpetrata ai danni della moglie il 30.09.2023.
In ogni caso, diversamente da quanto esposto dall'appellante, le condotte di minaccia poste in essere dall il 28.02.2023 avrebbero trovato piena dimostrazione nella puntuale e precisa deposizione Pt_1
testimoniale della cognata della coppia e sarebbero state confermate anche dal figlio delle parti e come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure tale tipo di comportamenti, traducendosi in una aggressione ai diritti fondamentali della persona, è di per se stesso causalmente rilevante nel determinare l' impossibilità della prosecuzione della convivenza coniugale ed esonera il giudice dal dovere di comparare con esso, ai fini della statuizione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle condotte medesime, per trattarsi di comportamenti che, per la loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Di fronte ad un siffatto quadro probatorio, la circostanza che la Procura di Reggio LI abbia richiesto l'archiviazione del procedimento penale scaturito dalla querela sporta dalla in data 14.08.2023 e che CP_1
a tale richiesta sia seguito il decreto di archiviazione risulterebbe secondo l'appellata priva di ogni rilievo.
Detto decreto infatti non comporta esercizio dell'azione penale e non preclude che il medesimo fatto venga diversamente definito e valutato dal Giudice civile.
Inoltre la richiesta di archiviazione in esame deve essere valutata nella totalità del suo contenuto, posto che, deduce l'appellata, è lo stesso Pubblico Ministero a rilevare che i vicini di casa sentiti a sommarie informazioni confermano di avere sentito l proferire pesanti minacce alla moglie. In ogni caso, le provocazioni Pt_1
8 asseritamente poste in essere dalla ricorrente mai potrebbero giustificare nell'indagine sull'addebitabilità della separazione le frasi di natura intimidatoria pronunciate dal marito.
Parimenti infondate secondo la anche le doglianze dell'appellante contenute nel secondo motivo di CP_1
gravame concernente il riconosciuto assegno di mantenimento in favore della moglie. Nel corso del giudizio di primo grado è infatti emerso chiaramente che il matrimonio è durato oltre trent'anni, che da tale unione sono nati due figli, oggi adulti ed economicamente indipendenti, che dall'inizio della vita matrimoniale sino all'anno
2019 il IG. ha svolto lavoro dipendente con mansioni di intonacatore e a inizio anno 2020 ha Parte_1 avviato un'impresa individuale con prevalente attività di intonacatura e ricavi annuali in crescita mentre la
IG.ra durante il matrimonio ha svolto lavori saltuari e part time con entrate modeste, dal 2013 è CP_1
disoccupata e priva di reddito e che il mantenimento del nucleo familiare e il tenore di vita della coppia si reggevano in via pressoché esclusiva sugli apporti economici dell . Proprio sulla scorta di tali Pt_1
incontestabili dati, secondo la il Collegio di prime cure, con motivazione ineccepibile, avrebbe CP_1
accolto la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie. Il Tribunale di Reggio LI avrebbe dapprima valutato le condizioni reddituali dell sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte osservando Pt_1 che l'odierna parte appellante negli ultimi tre anni ha percepito un reddito netto di circa euro 3.000 al mese e poi verificato la situazione economica della evidenziando che questa dal 2013 è priva di occupazione CP_1
lavorativa e non ha reddito ed ha allo stato l'età di 56 anni per infine rilevare che il conto corrente cointestato tra i coniugi è stato periodicamente alimentato dai proventi dell'attività lavorativa dell . Pt_1
Opportunamente dunque, sulla base di un corretto inquadramento teorico della funzione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. che, diversamente da quanto dedotto da parte appellante richiamando precedente giurisprudenziale del tutto isolato, comprende tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, il Giudice di primo grado ha riconosciuto alla moglie, quale coniuge economicamente più debole, l'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. nella misura giudicata equa di euro 800,00 mensili.
A confutazione poi di quanto dedotto dalla controparte in ordine ad una piena capacità lavorativa della richiedente l'assegno, nuovamente la fa rilevare il dato anagrafico, il proprio titolo di studio, le CP_1
condizioni di salute sub specie di problemi articolari con pregressi interventi chirurgici e la circostanza che durante i 34 anni di vita matrimoniale l ha provveduto pressoché per intero al mantenimento della Pt_1
famiglia.
Quanto al report investigativo con relativa documentazione fotografica della Annigoni S.r.l. l'appellata in primo luogo ne eccepisce l'inammissibilità per trattarsi di documenti nuovi non concernenti domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, in ipotesi di ritenuta ammissibilità della produzione documentale ne contesta gli asseriti esiti nonché la stessa descrizione ivi compiuta dei fatti osservati - dalle foto versate in atti si
9 ricaverebbe con certezza solo che l'appellata accompagna signora anziana a fare la spesa mentre le altre asserite azioni a lei imputate resterebbero solo presunte.
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1062/2024 pronunciata in data 31.10.2024 dal Tribunale di Reggio LI;
- in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ridurre l'assegno di mantenimento ad una somma non inferiore ad € 600,00 o alla diversa minor somma comunque idonea a conservare all'appellata il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- condannare parte appellante al pagamento di compensi e spese di questo grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario;
4.- All'udienza del 17 aprile 2025, il difensore di parte appellante insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, istanza cui l'appellata si opponeva, non sussistendone i presupposti di legge. La
Corte, ritenutane la necessità, invitava l'appellante a depositare documentazione fiscale relativa all'anno 2023
a tale scopo rinviando la causa e riservandosi sull'istanza di sospensiva. Con ordinanza resa in data 18.04.2025, era rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 5 giugno 2025, le parti si riportavano alle proprie istanze e ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, in ordine alle istanze istruttorie proposte sia dall'appellante che dall'appellata, comprendenti prove testimoniali e c.t.u. medico-legale in ordine alla capacità lavorativa di CP_1
ritiene la Corte come le stesse risultino superflue ai fini della decisione, alla luce delle deduzioni e
[...]
allegazioni difensive di entrambe le parti e della documentazione tutta versata in atti. Sull'effettiva ammissibilità e rilevanza del “report investigativo del 28 novembre 2024 Annigoni S.r.l.” e del “report fotografico” prodotti quali doc. n. 4 e 5 dall'appellante si dirà successivamente.
Ciò premesso e venendo ora al merito, reputa la Corte che il primo motivo di appello con il quale l Pt_1
si duole di una erronea e/o falsa applicazione degli artt. 147, 151 comma 2 e 2697 c.c. circa l'accoglimento della domanda di addebito della separazione avanzata in primo grado dall'odierna appellata non sia fondato e vada dunque respinto.
Orbene, va considerato che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
10 comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. Si osserva altresì che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, nonché le minacce di violenza fisica rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole considerate, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema e significativa gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, ordinanza
10.12.2018, n. 31901; Cass. civ. Sez. VI-I, ordinanza 19.02.2018, n. 3925; Cass. civ. n. 7388/2017). Secondo la Suprema Corte “nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I 05.08.2004, n. 15101; analoga, Cass. civ. Sez.
I, 18.06.2002, n. 8787; Cass. civ. Sez. I, 22.09.2022, n. 27766 secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (nella specie, la Corte ha
11 riconosciuto l'addebito della separazione al marito che aveva spinto la moglie per le scale, causandole lesioni fisiche, e aveva poi abbandonato il tetto coniugale)”; da ultimo Cass. civ. Sez. I, ord. 07.08.2024, n. 22294 ove si legge: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso con l'assoluzione del ricorrente)”). Nella fattispecie in esame, le gravi condotte di minaccia poste in essere dall nei confronti della moglie, cui assisteva direttamente la Pt_1
cognata della coppia, , presso la sua abitazione ove la si era recata in lacrime ed Testimone_7 CP_1 ove poi giunse anche il marito di questa (riferisce la teste, sentita all'udienza del 24.01.2024, che l'odierna appellata “piangeva perché era stata aggredita fisicamente e verbalmente dal marito ), giustificano, come Pt_1
condivisibilmente osservato e ritenuto dal Giudice di prime cure, l'addebito della separazione. Più in particolare rispondendo ai capitoli di prova della memoria di parte ricorrente, la predetta IG.ra Tes_7 dichiara: “…..Io prima avevo fatto nascondere nella cameretta Ma lui si diresse alla porta della CP_1
camera dicendo che sapeva che lei si trovava là e cominciò a dirle di aprire. Lui alzava la voce, provava ad aprire la porta della camera e io cercavo di farlo venire via ma lui continuava. Lui era molto alterato. Così io lo convinsi a venir via ma lui disse ad alta voce di dire alla di restituirgli le chiavi di casa loro e il CP_1
bancomat e di non tornare a casa perché altrimenti le avrebbe tagliato la testa. Allora io lo cacciai di casa, gli dissi anche che se non la smetteva avrei chiamato i carabinieri…. Preciso che mi ricordo bene la data del
28/02/2023 perché l'episodio mi è rimasto impresso molto. Preciso inoltre che in casa mia nell'occasione era presente anche mio figlio , di 37 anni, assistette anche lui alla scena….”. Trattasi di Persona_1
testimonianza di significativo rilievo in quanto resa in modo lucido ed analitico da persona presente durante il fatto. Inoltre anche l'altro testimone, IG. , figlio delle parti, sopraggiunto a casa della zia Testimone_6
, afferma di avere trovato la madre “scossa” e che la medesima quella sera gli disse che il Tes_7 CP_1 giorno successivo “sarebbe tornata a Napoli dalla madre perché aveva paura e voleva far passare un po' di tempo, temporaneamente, dalla sua famiglia di origine”. Una minaccia di siffatta gravità per sua stessa natura appare del tutto idonea a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione. In un quadro fattuale così ricostruito e diversamente da quanto dedotto dall'appellante, priva di rilievo la circostanza riferita dai testi della mancanza di “segni di percosse visibili”.
12 Parimenti e sempre in difformità dalla prospettazione difensiva dell'appellante, sostanzialmente superflua - se non al contrario ulteriore elemento probatorio a conforto del ritenuto addebito della separazione - si rivela l'intervenuta archiviazione del procedimento penale instauratosi presso la Procura della Repubblica di Reggio
LI a seguito della presentazione di atto di denuncia-querela per maltrattamenti sporto in data 14.08.2023 dalla IG.ra a carico del IG. per non essere stati acquisiti “elementi sufficienti per una CP_1 Pt_1 ragionevole previsione di condanna”, e ciò per almeno un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, il decreto di archiviazione non comporta esercizio dell'azione penale, non ha effetti preclusivi in ordine ad una successiva, eventualmente diversa, valutazione dei fatti che comporti la riapertura delle indagini e neppure preclude che lo stesso fatto venga diversamente definito, qualificato e valutato dal Giudice civile, stante il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile. Inoltre la richiesta di archiviazione in esame deve essere valutata nella totalità del suo contenuto, atteso che è lo stesso Pubblico Ministero a rilevare che: “i vicini di casa escussi a sommarie informazioni confermavano…di aver sentito l'indagato proferire anche la frase
“smettila la devi finire, per te finisce male……veniva sentito anche il figlio della coppia il quale dichiarava…che era a conoscenza che nell'ultimo anno la situazione tra i due (genitori) fosse degenerata, tanto che la madre gli mostrava un livido sul braccio imputandolo ad un gesto del padre, ossia ad un lancio del cellulare….l'indagato utilizza frasi di natura intimidatoria”.
Sulla base di quanto sopra esposto, va quindi confermato l'addebito della separazione all'odierno appellante disposto nell'impugnata sentenza.
Anche il secondo motivo di gravame con il quale il IG. lamenta una falsa applicazione e/ violazione Pt_1
degli artt. 156 e 2697 c.c. relativamente alla domanda di contributo al mantenimento del coniuge avanzata dalla moglie risulta destituito di fondamento e va pertanto respinto. Ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado, nel porre a fondamento della decisione le entrate del marito, non avrebbe tenuto conto della capacità lavorativa della IG.ra della comproprietà della casa familiare e, in particolare, del fatto che CP_1 in essa attualmente abiti esclusivamente l'appellata, dell'essere le entrate del IG. derivanti da Pt_1 un'attività imprenditoriale soggetta per sua stessa natura ad alea e del desiderio del predetto di essere in grado di aiutare per qualsivoglia evenienza i propri figli, pur economicamente autosufficienti. Sul piano giuridico, sostiene l'appellante che il capo della pronuncia impugnato è il frutto di una falsa applicazione dell'art. 156
c.c., secondo il quale è diritto del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione ottenere dall'altro quanto necessario al proprio mantenimento, quando non disponga di redditi sufficienti;
richiama allo scopo l'ordinanza della Corte di cassazione 15 ottobre 2019, n. 26084, con cui si è stabilito che per la determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge debole in sede di separazione valgono gli stessi principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 con la conseguenza che sarebbe irrilevante la richiesta di provare l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendo attribuirsi all'assegno una funzione assistenziale e una funzione compensativa.
13 Ora, occorre necessariamente partire, come nella sentenza di primo grado, da semplici dati fattuali emersi nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio LI. Le parti hanno contratto matrimonio in data
07.10.1989 a Castello di Cisterna (NA) in regime di comunione dei beni (il matrimonio è durato quindi circa anni trentaquattro); - da tale unione sono nati due figli, oggi adulti ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi sono comproprietari, nella misura della metà ciascuno, della casa già familiare, sita a OL
LI, via IG Tenco;
- durante gli anni del matrimonio, la IG.ra ha svolto lavori part- Controparte_1
time e saltuari, percependo redditi assai modesti, dal 2010 e per circa tre anni, dopo avere acquisito attestato di operatore socio-assistenziale, ha fornito assistenza domiciliare a persone anziane o disabili alle dipendenze della cooperativa CO.GE.SE.; - dall'anno 2013, è disoccupata e priva di reddito, attualmente ha l'età di anni
57 e, come risulta dalla documentazione prodotta, per i problemi articolari di cui soffre si è dovuta sottoporre a due interventi chirurgici;
- dall'inizio della vita matrimoniale sino all'anno 2019, il IG. ha Parte_1
svolto attività di lavoro dipendente con mansioni di intonacatore, nell'anno 2020 ha avviato l'impresa individuale denominata “TO Intonaci di TO UI che svolge lavori di intonacatura;
- il predetto continua tuttora ad esercitare la sua attività di piccolo imprenditore nel settore edile;
- le dichiarazioni dei redditi del marito relative agli ultimi tre anni di imposta, richiamate nella pronuncia impugnata, riportano un reddito complessivo di euro 43.548,00 per il periodo di imposta 2020 (meno imposta a debito di euro
6.172,00), pari ad euro 41.204 per l'anno di imposta 2021 (meno imposta a debito di euro 6.145) e di euro
46.895,00 per il periodo di imposta 2022 (meno imposta a debito di euro 6.999), l'ultima dichiarazione dei redditi depositata dall'appellante nel presente giudizio e relativa al periodo di imposta 2023 riporta un reddito complessivo pari ad euro 58.035 (meno imposta a debito 8.670); - i guadagni della ditta del IG. Pt_1
risultano pertanto in crescita, l'odierno appellante, come osservato dal giudice di prime cure, nel periodo 2020
- 2022, ha potuto contare su un reddito netto mensile di circa euro 3000 per dodici mensilità; - dall'analisi degli estratti del conto corrente cointestato tra i coniugi e relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, conto alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività imprenditoriale dell , si ricavano versamenti con causale Pt_1
“TO Intonaci TO IG per stipendio”, pari ad una media mensile di euro 2.895 nell'anno 2021 e di euro 2.462 nell'anno 2022; - come riconosciuto dall'odierno appellante, il mantenimento del nucleo familiare e il tenore di vita della coppia nel corso della vita matrimoniale si reggevano in via pressoché esclusiva sugli apporti economici del marito.
Come condivisibilmente rilevato dal Giudice di prime cure, sussiste una rilevante disparità di reddito e di capacità economico-patrimoniale - imprenditore l con ultimo reddito dichiarato pari ad euro 58.035, Pt_1
disoccupata e priva di reddito la - ed è sostanzialmente pacifico, come già rilevato, che il tenore di CP_1
vita in costanza di matrimonio si reggesse in via pressoché esclusiva sugli stipendi e guadagni del marito, e ciò a conferma della oggettiva impossibilità in concreto per la IG.ra di continuare a godere dopo la CP_1
separazione di un tenore di vita analogo, anche soltanto in via tendenziale, a quello matrimoniale garantito dal
14 coniuge. Durante il matrimonio, durato 34 anni, il IG. , come dal medesimo riconosciuto, ha sempre Pt_1
provveduto quasi per l'intero al mantenimento della famiglia e da ciò può desumersi che egli avesse, quantomeno implicitamente, accettato la scelta della moglie di non svolgere attività lavorativa o di lavorare solo saltuariamente per occuparsi in via prevalente dei figli e della gestione delle incombenze di casa, non risultando provato dal marito di averla spronata a cercare un lavoro o comunque di avere espresso dissenso in ordine alla scelta della moglie.
Come detto sopra, richiama l un precedente giurisprudenziale del 2019 in forza del quale anche alla Pt_1
separazione sarebbero applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2018 in ordine all'assegno divorzile e quindi alla sostanziale irrilevanza del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Osserva la Corte al riguardo come trattasi di precedente rimasto isolato, posto che tuttora, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. di un coniuge a favore dell'altro comprende tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione e che non disponga di mezzi sufficienti a mantenere il predetto tenore, in proporzione peraltro alle sostanze del soggetto obbligato.
Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'articolo 143 c.c.
(Cass. civ. Sez. I, 10.05.2017, n. 11504; Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 24.06.2019 n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno, la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio. Nel giudizio di separazione personale le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono dunque soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, nella mancanza da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (vedasi, tra le numerose,
Cass. civ. Sez. I, 16.05.2017, n. 12196 ove si afferma che “Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso:
a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle
15 potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile”, Cass. civ. Sez. I, 13.09.2022, n. 26890 ove si legge che “La moglie benestante deve versare al marito separato un assegno di mantenimento con un importo adeguato all'alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, in quanto il marito, in accordo con la moglie, si era dedicato alla cura del figlio e della famiglia, provvedendo invece la donna al mantenimento del nucleo familiare”; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10.02.2022, n. 4327).
Privo di significativo valore dirimente risulta ogni approfondimento sulla effettiva capacità lavorativa dell'appellata se solo si considerano ancora una volta dati oggettivi ovvero l'età anagrafica della stessa
(attualmente anni 57), il titolo di studio (licenza media) e la mancanza di specifiche esperienze lavorative e concrete competenze professionali facilmente spendibili in tempi non lunghi sul mercato del lavoro, unite ad una considerazione generale rappresentata dalla oggettiva impossibilità di re-inserirsi in poco tempo, ad una età non più giovane, nel mercato occupazionale, in un contesto economico generale caratterizzato da incertezza e difficoltà varie. Il report investigativo prodotto dall'appellante, a prescindere da ogni approfondita valutazione sulla sua ammissibilità, alcunché di particolare o di aggiuntivo dimostra a fronte di un quadro così ricostruito. Parimenti superflua ai fini della decisione sull'assegno ex art. 156 c.c. risulta il fatto che la casa familiare di OL LI risulti, allo stato attuale, abitata in via esclusiva dall'appellata. Trattasi infatti
- in assenza, come ovvio, di un provvedimento formale di assegnazione non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti da tutelare - di una situazione di mero fatto, temporanea e precaria, neppure sorretta da un accordo anche solo tacito dei coniugi e destinata ad essere affrontata e decisa in altro processo con eventuale divisione o vendita dell'immobile e corresponsione di eventuale indennità di occupazione.
Va quindi confermato il diritto di a ricevere assegno di mantenimento dal coniuge Controparte_1
riconosciuto dal Tribunale di Reggio LI. Avuto riguardo all'entità della disparità economica dei coniugi e alla considerevole durata del matrimonio e tenuto conto dei redditi annuali del marito che risultano in crescita, va confermata, ritenutane la congruità ed adeguatezza, anche la quantificazione operata dal Giudice di prime cure di euro 800 mensili.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda dell'appellante volta a vedersi assegnata la casa già familiare, posto che, come noto, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegnazione della casa familiare
16 non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi unicamente a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune;
il destino dell'immobile potrà dunque essere deciso solo con un accordo privato tra gli ex coniugi, come la divisione dell'appartamento o lo scioglimento della comunione
(cfr., Cass. civ. Sez. I, 01.08.2013, n. 18440, nonché Cass. civ. Sez. I, 21.01.2011, n. 1491, Cass. civ. n.
23591/2010 e Cass. civ. Sez. I, 22.03.2007, n. 6979) e nella specie non vi sono più figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti da tutelare.
Conclusivamente, l'appello proposto da va rigettato, con conseguente conferma della sentenza Parte_1
di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio LI in data 31.10.2024.
La totale soccombenza dell'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00 oltre al 15% rimborso forfettario
[...] spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario delle stesse;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
05.06.2025.
17 Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1810/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Carlita Del Mira e Giacomo Criscenti del foro di Firenze, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Firenze alla piazza Vittorio Veneto n. 4;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Caputo del foro di Napoli, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in LI d'RC (NA) alla via Giuseppe Mazzini n. 55;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1062/2024 del 31.10.2024, pubblicata in data
04.11.2024, del Tribunale di Reggio LI, avente ad oggetto separazione giudiziale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 5 giugno 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante
[...]
così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: - in via Pt_1
pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1062/2024 emessa dal Tribunale di Reggio LI, Prima Sezione Civile, nel giudizio di R.G. n. 2838/2023, in data
31.10.2024, depositata in cancelleria in data 04.11.2024 e notificata il 04.11.2024, con acquiescenza sul capo della sentenza che pronuncia sullo status di coniugi separati, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Reggio LI per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto - “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinta, in via sia provvisoria che principale e nel merito: - Previo rigetto della richiesta di addebito a carico del marito sig. in quanto inammissibile, pronunciare la separazione Parte_1
personale dei coniugi, e per l'effetto autorizzarli a vivere separatamente;
- Assegnare la casa coniugale posta in OL LI (RE), via IG Tenco n. 6 al resistente sig. , al fine di Parte_1
garantirgli la possibilità di continuare a svolgere il proprio lavoro;
- Respingere la richiesta di mantenimento così come formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto o comunque non sufficientemente provata l'effettiva incapacità lavorativa della ricorrente;
nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, rideterminare la somma dovuta a titolo di mantenimento in favore della ricorrente con altra congrua alle reali condizioni reddituali del resistente;
In via istruttoria: - Disporre atta CTU medico – legale in ordine alla capacità lavorativa della signora vista l'asserita diminuzione di detta capacità, stante CP_1
l'essenzialità ai fini della decisione in merito alle richieste statuizioni economiche avanzate dalla ricorrente. - Disporsi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi sotto specificati del presente atto, previa espunzione di interlocuzioni valutative e/o suggestive, precedute dalla locuzione
“vero è che”, indicando quali testi i seguenti signori/e: - IG.ra residente in [...], Testimone_1
OL LI (sui capi di cui ai n. 5,6,7); - IG. , residente in [...]
n. 14, OL LI (sui capi di cui ai n. 11, 12); - IG.ra , c/o agenzia Testimone_3 [...]
con sede in via padre Alai n. 39, a OL LI (sul capo di cui al n. 14); - IG. CP_2
via pivetta 14 OL LI (sui capi di cui ai n. 13,14,15); - IG. Testimone_4 Parte_2
via Marzabotto n. 3 – OL LI (sui capi di cui ai n. 7,9,12,15); - IG.
[...] Parte_3
via Fabbrico n. 17 – OL LI (sui capi di cui ai n. 7,9,12,15). Salvis iuribus. Con vittoria nelle
2 spese, competenze ed onorari di giudizio e con la riserva di ulteriormente dedurre e svolgere richieste anche istruttorie”. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”, l'appellata CP_1
concludeva domandando: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così provvedere: 1) in via
[...] preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
2) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
1062/2024, pronunciata in data 31/10/2024 dal Tribunale ordinario di Reggio LI, Sezione Prima
Civile, pubblicata in data 04/11/2024; 3) in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ridurre
l'assegno di mantenimento ad una somma non inferiore ad € 600,00 o alla diversa minor somma comunque idonea a conservare all'appellata il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
4) condannare parte appellante al pagamento di compensi e spese di questo grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. Ai fini istruttori, si reitera la richiesta di ammissione della prova orale: sui capitoli articolati sub paragrafo 9 – lett. A – 9.2., della memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. (cfr. all. n. 12), pedissequamente riportata sub paragrafo 1.3. della presente comparsa con il teste , nata in [...] in data [...], Testimone_5
residente in Castello di Cisterna (NA), Via Madonna Stella – Traversa Botticelli n. 9; sui capitoli articolati sub paragrafo 9 – lett. A – 9.3. della memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. (cfr. all. n. 12), pedissequamente riportata sub paragrafo 1.6. della presente comparsa con i testi: , Testimone_6
nato in [...] in data [...], residente in [...],
, nata in [...] in data [...], residente in [...]
Marzabotto n.
5. Qualora la prova orale articolata da controparte fosse ritenuta ammissibile e rilevante, si reitera la richiesta di ammissione della prova contraria, diretta e indiretta, così come articolata sub paragrafo 9 - lett. A - 9.5. della memoria ex art. 473 bis-17 comma 1 c.p.c. (cfr. all. n. 12), pedissequamente riportata sub paragrafo 4 della presente comparsa, con gli stessi testi indicati da controparte nonché con i testi: , nata in [...] in data [...], Controparte_3 residente in [...]; , nata in [...]_4
(NA) in data 13/06/1966, residente in SC (NA), Via Madonna Stella – III Traversa. In caso di ammissione della prova orale articolata da controparte alla pagina 27 del ricorso in appello, chiede di essere ammesso alla prova diretta contraria con il medesimo teste indicato da parte appellante”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.- Con ricorso depositato in data 12.07.2023 avanti il Tribunale di Reggio LI, la IG.ra CP_1
premesso di avere contratto matrimonio con a Castello di Cisterna (NA) in data
[...] Parte_1
07.10.1989, che dall'unione matrimoniale erano nati i figli Giuseppe, in data 25.12.1990, e in data Tes_6
23.10.1997, adulti ed economicamente autonomi e che sin dall'inizio del matrimonio le parti avevano vissuto stabilmente in OL LI, dapprima in appartamento in locazione, successivamente in immobili in proprietà, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, con addebito allo stesso, per violenza domestica e relazioni extraconiugali poste in essere da quest'ultimo durante la vita matrimoniale. Deduceva in particolare che la crisi coniugale aveva raggiunto il suo culmine a fine febbraio 2023, allorquando, dopo una violenta aggressione fisica posta in essere dal marito, la ricorrente era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale trovando riparo dapprima presso la casa della cognata, IG.ra , per poi trasferirsi presso la Testimone_7
madre in SC (NA), a seguito di minaccia del marito che le aveva intimato di non rientrare in casa perché diversamente le avrebbe “tagliato la testa”. Domandava inoltre di porre a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore ai sensi dell'art. 156 c.c. pari ad euro 1.000 mensili e di assegnare alla moglie la casa familiare di OL LI, di proprietà di entrambi i coniugi.
Con comparsa depositata in data 03.11.2023, si costituiva in giudizio il convenuto IG. il quale Parte_1
si opponeva alla domanda di addebito della separazione, negando di aver mai posto in essere violazioni dei doveri coniugali e riportando che, alla fine di febbraio 2023, egli aveva intimato alla moglie di lasciare la casa coniugale a causa di una accesa lite tra i due determinata da una “scenata” di gelosia posta in essere dalla
Si opponeva altresì al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie, non CP_1 avendo quest'ultima dimostrato la propria incapacità lavorativa. Insisteva infine per l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale. All'udienza del 5 dicembre 2023, il Giudice relatore delegato, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dopo breve discussione orale, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sul vincolo.
Emessa sentenza parziale di separazione in data 6 dicembre 2023, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore, il quale, con successiva ordinanza resa in pari data ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, poneva a carico del resistente l'obbligo di pagare alla moglie Parte_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., con decorrenza dal deposito del ricorso, la
[...] somma mensile di € 800,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat.
La causa, oltre che documentalmente, era istruita con l'escussione all'udienza del 24 gennaio 2024 di due testi di parte ricorrente. All'esito, la causa veniva quindi rinviata ex art. 473-bis.28 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza allo scopo fissata e svoltarsi in data 19.09.2024, le parti si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per
4 l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 31 ottobre 2024, il Tribunale di Reggio LI, definitivamente pronunciando, in seguito alla sentenza parziale sullo status dello 05.12.2023, addebitava la separazione al marito - ritenuto che le condotte di minaccia poste in essere dal medesimo nei confronti della moglie in data 28.02.2023, cui aveva assistito direttamente la cognata della coppia, per la loro stessa natura e gravità, apparissero di per Testimone_7 sé del tutto idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza - poneva a carico di
[...]
l'obbligo di pagare alla moglie a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 Pt_1 Controparte_1
c.c., la somma mensile di euro 800,00 annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese - alla luce di una ravvisata sussistenza di disparità di reddito e capacità reddituale tra i coniugi e considerato essere pacifico che il tenore di vita in costanza di matrimonio si reggesse in via pressoché esclusiva sugli apporti economici del marito - e condannava il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello depositato in data 03.12.2024, il IG. ha impugnato detta sentenza chiedendone, Parte_1
ad eccezione della statuizione sul vincolo, l'integrale riforma, in quanto ingiusta oltre che erronea. L'appellante deduce in primo luogo una erronea e/o falsa applicazione degli artt. 147, 151 comma 2 e 2697 c.c. circa l'accoglimento della domanda di addebito avanzata dalla Ad avviso dell , la ricostruzione CP_1 Pt_1
dei fatti operata dal Giudice di prime cure e posta a base della ritenuta fondatezza della domanda di addebito della separazione sarebbe del tutto superficiale e discordante con la realtà dei fatti e anche alla luce delle deposizioni testimoniali. Più in particolare, il figlio della coppia, IG. , dando conto di Testimone_6
avere assistito a delle liti tra i genitori “con offese e male parole reciproche”, ha affermato di non avere “mai visto” il padre “mettere le mani addosso alla madre” e che in riferimento all'episodio del 28.02.2023 la madre
“era scossa” ma “non aveva segni di percosse”. Parimenti, la teste IG.ra precisa che “quel Testimone_7 giorno la IG.ra non aveva segni di percosse visibili”. Entrambi i testi dunque confermano di non CP_1 essere stati presenti all'alterco tra i coniugi del 28.02.2023, essendo intervenuti solo successivamente, e di non avere notato alcun segno di percosse sulla IG.ra all'esito della asserita colluttazione con il marito. CP_1
Sulla scorta di quanto sopra, nessun addebito della separazione avrebbe potuto dunque essere pronunciato a carico del marito. Ma vi è di più. L'atto di denuncia-querela per maltrattamenti sporto in data 14.08.2023 dalla
IG.ra a carico del marito è stato archiviato, dagli atti di indagine posti in essere dalla Polizia CP_1
Giudiziaria delegata dalla Procura di Reggio LI - la quale sentiva a sommarie informazioni amiche della persona offesa, vicini di casa e un figlio della coppia - non emergevano elementi sufficienti per ipotizzare ragionevole previsione di condanna. Secondo l'appellante, erra pertanto il Giudice di primo grado laddove addebita la separazione al IG. per asseriti comportamenti maltrattanti nei confronti della moglie Pt_1
tenuti dal marito, atteso che ciò che risulta dalle indagini della Procura della Repubblica di Reggio LI,
5 invero, è l'esistenza sì di frasi di minaccia pronunciate dall'odierno appellante ma sempre proferite a fronte di una condotta provocatoria e prevaricatrice tenuta dalla moglie.
Da ultimo, ad avviso di , il Giudice di Reggio LI parrebbe avere inspiegabilmente Parte_1
dimenticato che la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito, occorrendo altresì dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto, in altre parole è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Dunque, laddove il rapporto della coppia sia già compromesso anche prima della dedotta violazione, come nel caso di specie, non potrà riconoscersi l'addebito.
Con il secondo motivo di gravame, si duole l di erronea e/o falsa applicazione e/o violazione degli Pt_1
artt. 156 e 2697 c.c. relativamente alla domanda di contribuito al mantenimento del coniuge avanzata dalla
IG.ra Il Tribunale di Reggio LI nuovamente avrebbe fornito una ricostruzione del tutto CP_1
arbitraria dei fatti posti a fondamento della vicenda in esame e che lo hanno condotto a riconoscere assegno mensile di ben euro 800 in favore della moglie. Il Giudice di prime cure pone a fondamento della propria decisione le entrate dell'odierno appellante, il quale, avrebbe percepito uno stipendio, pari ad una media mensile di € 2.895,83 nell'anno 2021, e di € 2.462,50 nell'anno 2022 e quelle della la quale durante CP_1
gli anni del matrimonio, ha svolto lavori part-time e saltuari percependo redditi estremamente modesti, dal
2010 per circa tre anni ha lavorato alle dipendenze della Cooperativa CO.GE.SE ma soprattutto dall'anno 2013
è priva di occupazione lavorativa e attualmente ha 55 anni.
Il Giudice di primo grado avrebbe dunque concluso in maniera erronea, non tenendo conto della capacità lavorativa della e della situazione patrimoniale alla luce anche dell'immobile in comproprietà tra i CP_1
coniugi, apoditticamente deducendo che, reggendosi in via pressoché esclusiva il mantenimento del nucleo familiare e il tenore di vita in costanza di matrimonio sugli importi economici del marito, vi era l'oggettiva impossibilità per la moglie di continuare a fruire di un tenore di vita simile a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. Dunque, a parere dell'appellante, non si terrebbe conto delle spese per il necessario affitto di una nuova abitazione da parte dell , comproprietario della casa familiare, dove pur in assenza Pt_1
di assegnazione continua a vivere esclusivamente la dell'idoneità lavorativa della predetta nonché CP_1
del fatto che le entrate del IG. sono derivanti da un'attività imprenditoriale soggetta per sua stessa Pt_1
natura ad alea e che il medesimo ha dei figli economicamente autosufficienti, ma che avrebbe il piacere di poter aiutare per qualsivoglia evenienza.
Peraltro, osserva in punto di diritto l'appellante come, secondo recente giurisprudenza di legittimità, per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge debole in sede di separazione valgano gli stessi principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018 in tema di assegno divorzile.
Tale principio, ossia che “l'assegno di mantenimento in sede di separazione non ha la funzione di ripristinare il tenore di vita" ed è pertanto irrilevante la richiesta di provare l'alto tenore di vita goduto in costanza di
6 matrimonio dovendosi attribuire all'assegno una funzione assistenziale e/o compensativa, sarebbe stato confermato anche da recente giurisprudenza di merito.
Considerato che
la casa familiare è in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno ed è abitata allo stato esclusivamente dalla la quale neppure CP_1 contribuisce alle spese di mantenimento dell'immobile né paga le utenze e che la predetta ha idonea capacità lavorativa, il Giudice di primo grado non avrebbe fatto buon governo dei principi giuridici in materia, potendo tutt'al più riconoscersi in favore dell'appellata un contributo mensile di euro 200.
Peraltro, in primo grado non è stata svolta istruttoria alcuna sulla idoneità lavorativa della moglie e sull'effettivo svolgimento di un qualche lavoro da parte della stessa. Se fosse stata espletata, deduce l , Pt_1
si sarebbe accertato che la lavora, come di fatto l'appellante può provare in questa sede producendo CP_1
allo scopo report investigativo dal quale si evincerebbe che l'appellata ha piena capacità lavorativa - starebbe infatti prestando assistenza ad una coppia di anziani residenti a [...].
Peraltro, fa rilevare l'appellante come, secondo la Suprema Corte, gravi sul richiedente l'assegno, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione lavorativa confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi autonomamente.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, contrariis reiectis, di: Parte_1
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1062/2024 emessa dal Tribunale di Reggio LI in data 31.10.2024, depositata in cancelleria in data 04.11.2024, con acquiescenza sul capo della sentenza che pronuncia sullo status di coniugi separati, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado ovvero: rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico del marito;
assegnare la casa coniugale posta in OL
LI (RE), via IG Tenco n. 6, al resistente IG. , al fine di garantirgli la possibilità di Parte_1
continuare a svolgere il proprio lavoro;
respingere la richiesta di mantenimento così come formulata dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto o comunque non sufficientemente provata l'effettiva incapacità lavorativa della ricorrente;
nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta, rideterminare la somma dovuta a titolo di mantenimento in favore della ricorrente con altra congrua alla reali condizioni reddituali del resistente;
in via istruttoria: - disporre c.t.u. medico-legale in ordine alla capacità lavorativa della IGnora vista l'asserita diminuzione di detta capacità, stante l'essenzialità ai fini CP_1
della decisione in merito alle richieste statuizioni economiche avanzate dalla ricorrente e ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi sotto specificati del presente atto…..; Con vittoria nelle spese,
7 competenze ed onorari di giudizio e con la riserva di ulteriormente dedurre e svolgere richieste anche istruttorie;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 11.03.2025, si è costituita la IG.ra Controparte_1
contestando partitamente l'avverso gravame, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, sia fattuale che giuridico, e chiedendone il rigetto. Più specificamente quanto al primo motivo di gravame in ordine all'addebito della separazione, l'appellata ne ha dedotto la totale infondatezza: contrariamente a quanto sostenuto dall le risultanze istruttorie del processo di primo grado dimostrerebbero Pt_1
inoppugnabilmente che durante il rapporto coniugale il marito in più occasioni ha offeso, minacciato e aggredito fisicamente la moglie. Osserva infatti la che benché il Giudice di primo grado abbia CP_1 fondato l'addebito sulle sole risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 24.01.2024 relative all'episodio del 28.02.2023, vi sarebbero ulteriori e persino più gravi circostanze che legittimano l'addebito della separazione al marito ovvero le aggressioni e pesanti minacce poste in essere il 15 ottobre 2022 di cui alla registrazione audio eseguita dalla moglie e depositata su supporto informatico nel procedimento di primo grado previa autorizzazione del giudice e la nuova aggressione perpetrata ai danni della moglie il 30.09.2023.
In ogni caso, diversamente da quanto esposto dall'appellante, le condotte di minaccia poste in essere dall il 28.02.2023 avrebbero trovato piena dimostrazione nella puntuale e precisa deposizione Pt_1
testimoniale della cognata della coppia e sarebbero state confermate anche dal figlio delle parti e come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure tale tipo di comportamenti, traducendosi in una aggressione ai diritti fondamentali della persona, è di per se stesso causalmente rilevante nel determinare l' impossibilità della prosecuzione della convivenza coniugale ed esonera il giudice dal dovere di comparare con esso, ai fini della statuizione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle condotte medesime, per trattarsi di comportamenti che, per la loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Di fronte ad un siffatto quadro probatorio, la circostanza che la Procura di Reggio LI abbia richiesto l'archiviazione del procedimento penale scaturito dalla querela sporta dalla in data 14.08.2023 e che CP_1
a tale richiesta sia seguito il decreto di archiviazione risulterebbe secondo l'appellata priva di ogni rilievo.
Detto decreto infatti non comporta esercizio dell'azione penale e non preclude che il medesimo fatto venga diversamente definito e valutato dal Giudice civile.
Inoltre la richiesta di archiviazione in esame deve essere valutata nella totalità del suo contenuto, posto che, deduce l'appellata, è lo stesso Pubblico Ministero a rilevare che i vicini di casa sentiti a sommarie informazioni confermano di avere sentito l proferire pesanti minacce alla moglie. In ogni caso, le provocazioni Pt_1
8 asseritamente poste in essere dalla ricorrente mai potrebbero giustificare nell'indagine sull'addebitabilità della separazione le frasi di natura intimidatoria pronunciate dal marito.
Parimenti infondate secondo la anche le doglianze dell'appellante contenute nel secondo motivo di CP_1
gravame concernente il riconosciuto assegno di mantenimento in favore della moglie. Nel corso del giudizio di primo grado è infatti emerso chiaramente che il matrimonio è durato oltre trent'anni, che da tale unione sono nati due figli, oggi adulti ed economicamente indipendenti, che dall'inizio della vita matrimoniale sino all'anno
2019 il IG. ha svolto lavoro dipendente con mansioni di intonacatore e a inizio anno 2020 ha Parte_1 avviato un'impresa individuale con prevalente attività di intonacatura e ricavi annuali in crescita mentre la
IG.ra durante il matrimonio ha svolto lavori saltuari e part time con entrate modeste, dal 2013 è CP_1
disoccupata e priva di reddito e che il mantenimento del nucleo familiare e il tenore di vita della coppia si reggevano in via pressoché esclusiva sugli apporti economici dell . Proprio sulla scorta di tali Pt_1
incontestabili dati, secondo la il Collegio di prime cure, con motivazione ineccepibile, avrebbe CP_1
accolto la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie. Il Tribunale di Reggio LI avrebbe dapprima valutato le condizioni reddituali dell sulla base delle dichiarazioni dei redditi prodotte osservando Pt_1 che l'odierna parte appellante negli ultimi tre anni ha percepito un reddito netto di circa euro 3.000 al mese e poi verificato la situazione economica della evidenziando che questa dal 2013 è priva di occupazione CP_1
lavorativa e non ha reddito ed ha allo stato l'età di 56 anni per infine rilevare che il conto corrente cointestato tra i coniugi è stato periodicamente alimentato dai proventi dell'attività lavorativa dell . Pt_1
Opportunamente dunque, sulla base di un corretto inquadramento teorico della funzione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. che, diversamente da quanto dedotto da parte appellante richiamando precedente giurisprudenziale del tutto isolato, comprende tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, il Giudice di primo grado ha riconosciuto alla moglie, quale coniuge economicamente più debole, l'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. nella misura giudicata equa di euro 800,00 mensili.
A confutazione poi di quanto dedotto dalla controparte in ordine ad una piena capacità lavorativa della richiedente l'assegno, nuovamente la fa rilevare il dato anagrafico, il proprio titolo di studio, le CP_1
condizioni di salute sub specie di problemi articolari con pregressi interventi chirurgici e la circostanza che durante i 34 anni di vita matrimoniale l ha provveduto pressoché per intero al mantenimento della Pt_1
famiglia.
Quanto al report investigativo con relativa documentazione fotografica della Annigoni S.r.l. l'appellata in primo luogo ne eccepisce l'inammissibilità per trattarsi di documenti nuovi non concernenti domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, in ipotesi di ritenuta ammissibilità della produzione documentale ne contesta gli asseriti esiti nonché la stessa descrizione ivi compiuta dei fatti osservati - dalle foto versate in atti si
9 ricaverebbe con certezza solo che l'appellata accompagna signora anziana a fare la spesa mentre le altre asserite azioni a lei imputate resterebbero solo presunte.
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1062/2024 pronunciata in data 31.10.2024 dal Tribunale di Reggio LI;
- in subordine, in caso di accoglimento dell'appello, ridurre l'assegno di mantenimento ad una somma non inferiore ad € 600,00 o alla diversa minor somma comunque idonea a conservare all'appellata il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- condannare parte appellante al pagamento di compensi e spese di questo grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario;
4.- All'udienza del 17 aprile 2025, il difensore di parte appellante insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, istanza cui l'appellata si opponeva, non sussistendone i presupposti di legge. La
Corte, ritenutane la necessità, invitava l'appellante a depositare documentazione fiscale relativa all'anno 2023
a tale scopo rinviando la causa e riservandosi sull'istanza di sospensiva. Con ordinanza resa in data 18.04.2025, era rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. All'udienza del 5 giugno 2025, le parti si riportavano alle proprie istanze e ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, in ordine alle istanze istruttorie proposte sia dall'appellante che dall'appellata, comprendenti prove testimoniali e c.t.u. medico-legale in ordine alla capacità lavorativa di CP_1
ritiene la Corte come le stesse risultino superflue ai fini della decisione, alla luce delle deduzioni e
[...]
allegazioni difensive di entrambe le parti e della documentazione tutta versata in atti. Sull'effettiva ammissibilità e rilevanza del “report investigativo del 28 novembre 2024 Annigoni S.r.l.” e del “report fotografico” prodotti quali doc. n. 4 e 5 dall'appellante si dirà successivamente.
Ciò premesso e venendo ora al merito, reputa la Corte che il primo motivo di appello con il quale l Pt_1
si duole di una erronea e/o falsa applicazione degli artt. 147, 151 comma 2 e 2697 c.c. circa l'accoglimento della domanda di addebito della separazione avanzata in primo grado dall'odierna appellata non sia fondato e vada dunque respinto.
Orbene, va considerato che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
10 comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. Si osserva altresì che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, nonché le minacce di violenza fisica rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole considerate, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema e significativa gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, ordinanza
10.12.2018, n. 31901; Cass. civ. Sez. VI-I, ordinanza 19.02.2018, n. 3925; Cass. civ. n. 7388/2017). Secondo la Suprema Corte “nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di un coniuge integrino violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, così superando la soglia minima di solidarietà e di rispetto per la personalità del partner, essi sfuggono ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificati come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro” (così si è espressa Cass. civ. Sez. I 05.08.2004, n. 15101; analoga, Cass. civ. Sez.
I, 18.06.2002, n. 8787; Cass. civ. Sez. I, 22.09.2022, n. 27766 secondo cui “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (nella specie, la Corte ha
11 riconosciuto l'addebito della separazione al marito che aveva spinto la moglie per le scale, causandole lesioni fisiche, e aveva poi abbandonato il tetto coniugale)”; da ultimo Cass. civ. Sez. I, ord. 07.08.2024, n. 22294 ove si legge: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso con l'assoluzione del ricorrente)”). Nella fattispecie in esame, le gravi condotte di minaccia poste in essere dall nei confronti della moglie, cui assisteva direttamente la Pt_1
cognata della coppia, , presso la sua abitazione ove la si era recata in lacrime ed Testimone_7 CP_1 ove poi giunse anche il marito di questa (riferisce la teste, sentita all'udienza del 24.01.2024, che l'odierna appellata “piangeva perché era stata aggredita fisicamente e verbalmente dal marito ), giustificano, come Pt_1
condivisibilmente osservato e ritenuto dal Giudice di prime cure, l'addebito della separazione. Più in particolare rispondendo ai capitoli di prova della memoria di parte ricorrente, la predetta IG.ra Tes_7 dichiara: “…..Io prima avevo fatto nascondere nella cameretta Ma lui si diresse alla porta della CP_1
camera dicendo che sapeva che lei si trovava là e cominciò a dirle di aprire. Lui alzava la voce, provava ad aprire la porta della camera e io cercavo di farlo venire via ma lui continuava. Lui era molto alterato. Così io lo convinsi a venir via ma lui disse ad alta voce di dire alla di restituirgli le chiavi di casa loro e il CP_1
bancomat e di non tornare a casa perché altrimenti le avrebbe tagliato la testa. Allora io lo cacciai di casa, gli dissi anche che se non la smetteva avrei chiamato i carabinieri…. Preciso che mi ricordo bene la data del
28/02/2023 perché l'episodio mi è rimasto impresso molto. Preciso inoltre che in casa mia nell'occasione era presente anche mio figlio , di 37 anni, assistette anche lui alla scena….”. Trattasi di Persona_1
testimonianza di significativo rilievo in quanto resa in modo lucido ed analitico da persona presente durante il fatto. Inoltre anche l'altro testimone, IG. , figlio delle parti, sopraggiunto a casa della zia Testimone_6
, afferma di avere trovato la madre “scossa” e che la medesima quella sera gli disse che il Tes_7 CP_1 giorno successivo “sarebbe tornata a Napoli dalla madre perché aveva paura e voleva far passare un po' di tempo, temporaneamente, dalla sua famiglia di origine”. Una minaccia di siffatta gravità per sua stessa natura appare del tutto idonea a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione. In un quadro fattuale così ricostruito e diversamente da quanto dedotto dall'appellante, priva di rilievo la circostanza riferita dai testi della mancanza di “segni di percosse visibili”.
12 Parimenti e sempre in difformità dalla prospettazione difensiva dell'appellante, sostanzialmente superflua - se non al contrario ulteriore elemento probatorio a conforto del ritenuto addebito della separazione - si rivela l'intervenuta archiviazione del procedimento penale instauratosi presso la Procura della Repubblica di Reggio
LI a seguito della presentazione di atto di denuncia-querela per maltrattamenti sporto in data 14.08.2023 dalla IG.ra a carico del IG. per non essere stati acquisiti “elementi sufficienti per una CP_1 Pt_1 ragionevole previsione di condanna”, e ciò per almeno un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, il decreto di archiviazione non comporta esercizio dell'azione penale, non ha effetti preclusivi in ordine ad una successiva, eventualmente diversa, valutazione dei fatti che comporti la riapertura delle indagini e neppure preclude che lo stesso fatto venga diversamente definito, qualificato e valutato dal Giudice civile, stante il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile. Inoltre la richiesta di archiviazione in esame deve essere valutata nella totalità del suo contenuto, atteso che è lo stesso Pubblico Ministero a rilevare che: “i vicini di casa escussi a sommarie informazioni confermavano…di aver sentito l'indagato proferire anche la frase
“smettila la devi finire, per te finisce male……veniva sentito anche il figlio della coppia il quale dichiarava…che era a conoscenza che nell'ultimo anno la situazione tra i due (genitori) fosse degenerata, tanto che la madre gli mostrava un livido sul braccio imputandolo ad un gesto del padre, ossia ad un lancio del cellulare….l'indagato utilizza frasi di natura intimidatoria”.
Sulla base di quanto sopra esposto, va quindi confermato l'addebito della separazione all'odierno appellante disposto nell'impugnata sentenza.
Anche il secondo motivo di gravame con il quale il IG. lamenta una falsa applicazione e/ violazione Pt_1
degli artt. 156 e 2697 c.c. relativamente alla domanda di contributo al mantenimento del coniuge avanzata dalla moglie risulta destituito di fondamento e va pertanto respinto. Ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado, nel porre a fondamento della decisione le entrate del marito, non avrebbe tenuto conto della capacità lavorativa della IG.ra della comproprietà della casa familiare e, in particolare, del fatto che CP_1 in essa attualmente abiti esclusivamente l'appellata, dell'essere le entrate del IG. derivanti da Pt_1 un'attività imprenditoriale soggetta per sua stessa natura ad alea e del desiderio del predetto di essere in grado di aiutare per qualsivoglia evenienza i propri figli, pur economicamente autosufficienti. Sul piano giuridico, sostiene l'appellante che il capo della pronuncia impugnato è il frutto di una falsa applicazione dell'art. 156
c.c., secondo il quale è diritto del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione ottenere dall'altro quanto necessario al proprio mantenimento, quando non disponga di redditi sufficienti;
richiama allo scopo l'ordinanza della Corte di cassazione 15 ottobre 2019, n. 26084, con cui si è stabilito che per la determinazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge debole in sede di separazione valgono gli stessi principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 con la conseguenza che sarebbe irrilevante la richiesta di provare l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendo attribuirsi all'assegno una funzione assistenziale e una funzione compensativa.
13 Ora, occorre necessariamente partire, come nella sentenza di primo grado, da semplici dati fattuali emersi nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio LI. Le parti hanno contratto matrimonio in data
07.10.1989 a Castello di Cisterna (NA) in regime di comunione dei beni (il matrimonio è durato quindi circa anni trentaquattro); - da tale unione sono nati due figli, oggi adulti ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi sono comproprietari, nella misura della metà ciascuno, della casa già familiare, sita a OL
LI, via IG Tenco;
- durante gli anni del matrimonio, la IG.ra ha svolto lavori part- Controparte_1
time e saltuari, percependo redditi assai modesti, dal 2010 e per circa tre anni, dopo avere acquisito attestato di operatore socio-assistenziale, ha fornito assistenza domiciliare a persone anziane o disabili alle dipendenze della cooperativa CO.GE.SE.; - dall'anno 2013, è disoccupata e priva di reddito, attualmente ha l'età di anni
57 e, come risulta dalla documentazione prodotta, per i problemi articolari di cui soffre si è dovuta sottoporre a due interventi chirurgici;
- dall'inizio della vita matrimoniale sino all'anno 2019, il IG. ha Parte_1
svolto attività di lavoro dipendente con mansioni di intonacatore, nell'anno 2020 ha avviato l'impresa individuale denominata “TO Intonaci di TO UI che svolge lavori di intonacatura;
- il predetto continua tuttora ad esercitare la sua attività di piccolo imprenditore nel settore edile;
- le dichiarazioni dei redditi del marito relative agli ultimi tre anni di imposta, richiamate nella pronuncia impugnata, riportano un reddito complessivo di euro 43.548,00 per il periodo di imposta 2020 (meno imposta a debito di euro
6.172,00), pari ad euro 41.204 per l'anno di imposta 2021 (meno imposta a debito di euro 6.145) e di euro
46.895,00 per il periodo di imposta 2022 (meno imposta a debito di euro 6.999), l'ultima dichiarazione dei redditi depositata dall'appellante nel presente giudizio e relativa al periodo di imposta 2023 riporta un reddito complessivo pari ad euro 58.035 (meno imposta a debito 8.670); - i guadagni della ditta del IG. Pt_1
risultano pertanto in crescita, l'odierno appellante, come osservato dal giudice di prime cure, nel periodo 2020
- 2022, ha potuto contare su un reddito netto mensile di circa euro 3000 per dodici mensilità; - dall'analisi degli estratti del conto corrente cointestato tra i coniugi e relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, conto alimentato esclusivamente dai proventi dell'attività imprenditoriale dell , si ricavano versamenti con causale Pt_1
“TO Intonaci TO IG per stipendio”, pari ad una media mensile di euro 2.895 nell'anno 2021 e di euro 2.462 nell'anno 2022; - come riconosciuto dall'odierno appellante, il mantenimento del nucleo familiare e il tenore di vita della coppia nel corso della vita matrimoniale si reggevano in via pressoché esclusiva sugli apporti economici del marito.
Come condivisibilmente rilevato dal Giudice di prime cure, sussiste una rilevante disparità di reddito e di capacità economico-patrimoniale - imprenditore l con ultimo reddito dichiarato pari ad euro 58.035, Pt_1
disoccupata e priva di reddito la - ed è sostanzialmente pacifico, come già rilevato, che il tenore di CP_1
vita in costanza di matrimonio si reggesse in via pressoché esclusiva sugli stipendi e guadagni del marito, e ciò a conferma della oggettiva impossibilità in concreto per la IG.ra di continuare a godere dopo la CP_1
separazione di un tenore di vita analogo, anche soltanto in via tendenziale, a quello matrimoniale garantito dal
14 coniuge. Durante il matrimonio, durato 34 anni, il IG. , come dal medesimo riconosciuto, ha sempre Pt_1
provveduto quasi per l'intero al mantenimento della famiglia e da ciò può desumersi che egli avesse, quantomeno implicitamente, accettato la scelta della moglie di non svolgere attività lavorativa o di lavorare solo saltuariamente per occuparsi in via prevalente dei figli e della gestione delle incombenze di casa, non risultando provato dal marito di averla spronata a cercare un lavoro o comunque di avere espresso dissenso in ordine alla scelta della moglie.
Come detto sopra, richiama l un precedente giurisprudenziale del 2019 in forza del quale anche alla Pt_1
separazione sarebbero applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2018 in ordine all'assegno divorzile e quindi alla sostanziale irrilevanza del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Osserva la Corte al riguardo come trattasi di precedente rimasto isolato, posto che tuttora, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. di un coniuge a favore dell'altro comprende tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione e che non disponga di mezzi sufficienti a mantenere il predetto tenore, in proporzione peraltro alle sostanze del soggetto obbligato.
Diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'articolo 143 c.c.
(Cass. civ. Sez. I, 10.05.2017, n. 11504; Cass. civ. Sez. VI-I ordinanza 24.06.2019 n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno, la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio. Nel giudizio di separazione personale le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono dunque soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, nella mancanza da parte di quest'ultimo di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (vedasi, tra le numerose,
Cass. civ. Sez. I, 16.05.2017, n. 12196 ove si afferma che “Posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso:
a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle
15 potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile”, Cass. civ. Sez. I, 13.09.2022, n. 26890 ove si legge che “La moglie benestante deve versare al marito separato un assegno di mantenimento con un importo adeguato all'alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, in quanto il marito, in accordo con la moglie, si era dedicato alla cura del figlio e della famiglia, provvedendo invece la donna al mantenimento del nucleo familiare”; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10.02.2022, n. 4327).
Privo di significativo valore dirimente risulta ogni approfondimento sulla effettiva capacità lavorativa dell'appellata se solo si considerano ancora una volta dati oggettivi ovvero l'età anagrafica della stessa
(attualmente anni 57), il titolo di studio (licenza media) e la mancanza di specifiche esperienze lavorative e concrete competenze professionali facilmente spendibili in tempi non lunghi sul mercato del lavoro, unite ad una considerazione generale rappresentata dalla oggettiva impossibilità di re-inserirsi in poco tempo, ad una età non più giovane, nel mercato occupazionale, in un contesto economico generale caratterizzato da incertezza e difficoltà varie. Il report investigativo prodotto dall'appellante, a prescindere da ogni approfondita valutazione sulla sua ammissibilità, alcunché di particolare o di aggiuntivo dimostra a fronte di un quadro così ricostruito. Parimenti superflua ai fini della decisione sull'assegno ex art. 156 c.c. risulta il fatto che la casa familiare di OL LI risulti, allo stato attuale, abitata in via esclusiva dall'appellata. Trattasi infatti
- in assenza, come ovvio, di un provvedimento formale di assegnazione non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti da tutelare - di una situazione di mero fatto, temporanea e precaria, neppure sorretta da un accordo anche solo tacito dei coniugi e destinata ad essere affrontata e decisa in altro processo con eventuale divisione o vendita dell'immobile e corresponsione di eventuale indennità di occupazione.
Va quindi confermato il diritto di a ricevere assegno di mantenimento dal coniuge Controparte_1
riconosciuto dal Tribunale di Reggio LI. Avuto riguardo all'entità della disparità economica dei coniugi e alla considerevole durata del matrimonio e tenuto conto dei redditi annuali del marito che risultano in crescita, va confermata, ritenutane la congruità ed adeguatezza, anche la quantificazione operata dal Giudice di prime cure di euro 800 mensili.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda dell'appellante volta a vedersi assegnata la casa già familiare, posto che, come noto, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegnazione della casa familiare
16 non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi unicamente a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune;
il destino dell'immobile potrà dunque essere deciso solo con un accordo privato tra gli ex coniugi, come la divisione dell'appartamento o lo scioglimento della comunione
(cfr., Cass. civ. Sez. I, 01.08.2013, n. 18440, nonché Cass. civ. Sez. I, 21.01.2011, n. 1491, Cass. civ. n.
23591/2010 e Cass. civ. Sez. I, 22.03.2007, n. 6979) e nella specie non vi sono più figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti da tutelare.
Conclusivamente, l'appello proposto da va rigettato, con conseguente conferma della sentenza Parte_1
di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio LI in data 31.10.2024.
La totale soccombenza dell'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata e al livello di complessità delle questioni trattate (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II - CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.211,00 oltre al 15% rimborso forfettario
[...] spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario delle stesse;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
05.06.2025.
17 Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
18