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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9483 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55589/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nata a [...] Parte_1
(Pakistan) il 20.08.1996, C.F. , con il patrocinio dell'avvocato Alessia C.F._1
Tuttobene, nei confronti del , Controparte_1
a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_2
******
La ricorrente, premesso di aver ottenuto dagli Uffici della il nullaosta al ricongiungimento CP_3 familiare con il coniuge nato a [...] il [...] – ha Persona_1 lamentato di essersi fin da subito attivata per ottenere l'appuntamento presso l' ad Controparte_2
Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur CP_2 adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Stante il silenzio dell'Amministrazione resistente, la ricorrente ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito ed in via principale: accertato e dichiarato il diritto all'unità familiare a seguito del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Como, per l'effetto ordinare al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Ambasciata di Italia ad Islamabad
(Pakistan), in persona del Ministro pro tempore, la fissazione di appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto in favore di nato a [...] il Persona_1
01.07.2000”. Si è costituito in giudizio il resistente che, dando atto dell'avvenuta fissazione CP_1 dell'appuntamento, ha chiesto al Tribunale di concedere un rinvio dell'udienza per comunicare in giudizio l'esito dell'appuntamento nonché l'eventuale rilascio del visto.
Con note scritte depositate il 1/05/2025 il ricorrente ha formulato richiesta di rinvio dell'udienza in modo da poter verificare l'effettivo adempimento dell'appuntamento previsto per il 7 maggio 2025.
Con provvedimento del 3/05/2025 il giudice, accogliendo la richiesta di parte, ha disposto il rinvio dell'udienza al 24 giugno 2025.
******
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Sempre in via preliminare, si osserva che la richiesta di rinvio formulata dalle parti attiene a un giudizio prognostico non valutabile allo stato del presente giudizio.
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha convocato i familiari del ricorrente i quali sono in attesa del rilascio dei visti.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate. Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2025
Il giudice
CO BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice CO BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nata a [...] Parte_1
(Pakistan) il 20.08.1996, C.F. , con il patrocinio dell'avvocato Alessia C.F._1
Tuttobene, nei confronti del , Controparte_1
a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_2
******
La ricorrente, premesso di aver ottenuto dagli Uffici della il nullaosta al ricongiungimento CP_3 familiare con il coniuge nato a [...] il [...] – ha Persona_1 lamentato di essersi fin da subito attivata per ottenere l'appuntamento presso l' ad Controparte_2
Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur CP_2 adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Stante il silenzio dell'Amministrazione resistente, la ricorrente ha adito il Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito ed in via principale: accertato e dichiarato il diritto all'unità familiare a seguito del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Como, per l'effetto ordinare al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-Ambasciata di Italia ad Islamabad
(Pakistan), in persona del Ministro pro tempore, la fissazione di appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto in favore di nato a [...] il Persona_1
01.07.2000”. Si è costituito in giudizio il resistente che, dando atto dell'avvenuta fissazione CP_1 dell'appuntamento, ha chiesto al Tribunale di concedere un rinvio dell'udienza per comunicare in giudizio l'esito dell'appuntamento nonché l'eventuale rilascio del visto.
Con note scritte depositate il 1/05/2025 il ricorrente ha formulato richiesta di rinvio dell'udienza in modo da poter verificare l'effettivo adempimento dell'appuntamento previsto per il 7 maggio 2025.
Con provvedimento del 3/05/2025 il giudice, accogliendo la richiesta di parte, ha disposto il rinvio dell'udienza al 24 giugno 2025.
******
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Sempre in via preliminare, si osserva che la richiesta di rinvio formulata dalle parti attiene a un giudizio prognostico non valutabile allo stato del presente giudizio.
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha convocato i familiari del ricorrente i quali sono in attesa del rilascio dei visti.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate. Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2025
Il giudice
CO BI