CASS
Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/01/2024, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 21438/2017 proposto da: Ministero dell’economia e finanze e Agenzia delle Entrate, difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrenti- contro Société Civile Immobilière SE, difesa dagli avvocati Antonio AO TO, EL NG, NI TA, domiciliata a Roma presso lo studio legale Nctm;
-controricorrente - NI OV, RR TA, AP LO;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1266/2016 del 13/07/2016. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Lette e ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale Ful- vio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 151 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 03/01/2024 2 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. Ascoltati gli avvocati Eugenio De Bonis per i ricorrenti e AN CI per la controricorrente. Fatti di causa Nel 2006 il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate conveni- vano dinanzi al Tribunale di Bologna LO AP, la società SE, la RE s.r.l., OV NI (amministratore unico della RE) e TA RR (rappresentante della SE) per l’accertamento della simulazione relativa - per interposizione fittizia della parte com- pratrice - del contratto di compravendita di un bene immobile, stipulato nel 1996 tra la venditrice RE e la compratrice SE. Gli attori allegavano che l’effettivo compratore era LO AP. In primo grado veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di NI e della RR, poiché costoro non erano parti in senso sostanziale del con- tratto. Ne discendeva l’inammissibilità dell’istanza di interrogatorio for- male a loro rivolta. Nel merito veniva rigettata la domanda per difetto di prova della partecipazione della terza contraente venditrice all’ac- cordo simulatorio tra interponente e interposto. Il Tribunale aggiun- geva che gli accertamenti facevano propendere per l’interposizione reale. In secondo grado è stato confermato il rigetto della domanda di simulazione relativa. Ricorrono in cassazione gli attori con cinque motivi, illustrati da me- moria. Resiste la SE con controricorso e memoria. Con ordinanza interlocutoria, la Corte ha assegnato termine per no- tificare il ricorso ad TA RR e/o per produrre in giudizio la car- tolina che attesti la notificazione. In prossimità della nuova adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie. Gli attori hanno depositato l’atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti di LO AP «nella sua qualità di erede di TA RR», morta il 27/10/2012 durante il giudizio di 3 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. appello. La controricorrente ha eccepito la nullità di tale atto in quanto non eseguito nei confronti dell’erede di TA RR, cioè di IZ Bellucci, risultante dagli atti figlia di TA RR (nonché madre di LO AP). Tale risultanza processuale attesta l’inescusabilità dell’errore degli attori. Con ordinanza interlocutoria, la Corte ha ri- messo la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, in prossimità della quale le parti hanno nuovamente depositato memorie. Ragioni della decisione 1. – In via preliminare si pronuncia la scissione del litisconsorzio di ordine processuale nei confronti dell’erede di TA RR. Con l’or- dinanza interlocutoria 23863/2023, la Corte aveva ravvisato l’opportu- nità di rimettere la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per sag- giare tale prospettiva nel contesto di un contraddittorio allargato anche al Pubblico Ministero e pervenire così ad una pronuncia nel merito del ricorso per cassazione, nonostante che la notificazione del ricorso non sia stata eseguita nei suoi confronti e che non si possa far luogo alla rimessione in termini (cfr. Cass. 9114/2012). Nelle sue osservazioni, il P.G. premette che l’accertamento richiesto comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessaria- mente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti, modificando la loro sfera giuridica (la parte pubblica rinvia a Cass. SU 25163/2011), ma fra tali soggetti non è da annoverarsi la rappresentante della società compratrice. Infatti, TA RR era estranea rispetto al rapporto giuridico comune alle parti sostanziali che le obbliga ad adempiere alle reciproche prestazioni. Il Collegio condivide tale tesi. 4 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. La scissione del litisconsorzio è sorretta dalla considerazione che An- ON RR fu evocata in giudizio esclusivamente nella sua qualità di rappresentante della compratrice ed è intervenuta come tale nella sti- pula del contratto di cui gli attori hanno domandato l’accertamento della simulazione relativa (per interposizione fittizia della compratrice). Infatti, sul versante sostanziale, TA RR fu parte del contratto solo in senso formale. TE stipulò il contratto in nome e per conto della compratrice SE. Gli effetti della sentenza definitiva di merito sono chiamati a prodursi nei confronti di quest’ultima, regolarmente presente in giudizio, non già nei confronti dell’erede di TA RR. Ci si trova dinanzi quindi ad un caso di specie diverso da quello deciso (per citare il precedente meno distante) da Cass. 41438/2021, in tema di rappresentanza senza poteri. In un caso in cui la domanda di accer- tamento dell'inefficacia del contratto era stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante, Cass. 41438/2021 ha accertato che si determina un litisconsorzio ne- cessario di carattere processuale, funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudicati. Da tale precedente non si può desumere se non un argomento a contrario per negare che nel presente caso di specie sia necessario che l’erede di TA RR partecipi al processo. Non induce a pervenire ad una conclusione diversa l’argomento fatto valere dalla controricorrente nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza. TE obietta che, stante la mancata notifica del ricorso all’erede della RR, nei confronti dell’erede si è prodotto il giudicato sulla natura genuina e non simulata dell’atto impugnato. Per- tanto, vi sarebbe il pericolo concreto che, ove il giudizio prosegua nei confronti degli altri contraddittori, si produca un giudicato contrastante con il primo. 5 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. Tuttavia, non si dà il paventato conflitto tra giudicati nella sfera giu- ridica dell’erede di TA RR, poiché un possibile accertamento di merito di contenuto diverso da quello raggiunto dalla sentenza della Corte di appello, attualmente oggetto di ricorso in cassazione, non è destinato a produrre effetti giuridici entro la sfera dell’erede (per le ragioni già esposte). 2.- Passando all’esame del merito del ricorso, il primo motivo cen- sura ex artt. 112 e 115 c.p.c. in primo luogo, essenzialmente, l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stato impugnato il rigetto (con ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie dirette a pro- vare l’interposizione fittizia di persona. In particolare, si tratta delle seguenti istanze: (a) interrogatorio formale dei convenuti AP, RR e NI;
(b) prove testimoniali. In relazione ad (a) si lamenta l’omissione di pronuncia sull’istanza di interrogatorio formale di LO AP e il rigetto dell’istanza di inter- rogatorio formale nei confronti di RR e di NI fondato sul difetto della loro legittimazione passiva. In relazione a (b) si lamenta che il rigetto sia fondato su ragioni generiche, quali tardività, irrilevanza o superfluità, senza discernere le ragioni a seconda della persona chia- mata a testimoniare. Il primo motivo censura, inoltre, la pronuncia di difetto di legittima- zione passiva di OV NI e di TA RR. Il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo motivo, ripropone la sostanza di quest’ultimo sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di indizi decisivi per l’ac- certamento dell’esistenza di un accordo simulatorio trilaterale. Il quarto motivo denuncia ex art. 1414 c.c. che si sia ritenuta neces- saria la prova della partecipazione del terzo venditore all’accordo 6 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. simulatorio laddove (come nel caso di specie) sia a lui indifferente chi sia il reale compratore. Il quinto motivo, subordinato al rigetto del quarto, censura ex artt. 99 e 112 c.p.c. che si sia considerata come proposta per la prima volta in appello, quindi inammissibile, la domanda di interposizione reale di persona. 3. – È da pronunciarsi dapprima sul secondo motivo, secondo il cri- terio della ragione più liquida. Coglie nel segno la censura di omessa motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. commessa dalla Corte del merito sul motivo di appello con cui gli attori avevano impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva confermato il rigetto (adottato nell’ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie da loro proposte. In particolare, entrano in considerazione l’istanza di interrogatorio formale rivolta a LO AP e l’istanza di assunzione di prove testimoniali (esposte nel ricorso nel rispetto del canone di specificità/autosufficienza). In- fatti, da un lato la sentenza della Corte di appello è costellata di affer- mazioni che: «non vi è la prova dell’accordo simulatorio», «l’appellante non ha fornito la prova», «non vi è la prova dell’accordo dissimulato», «del tutto inidonee a fornire la prova presuntiva», «gli elementi indi- ziari offerti dagli attori… non consentono di affermare…», eccetera. Dall’altro lato, non una parola è spesa sul profilo del rigetto delle men- zionate istanze istruttorie, aventi ad oggetto proprio la prova degli ele- menti di fatto di cui la Corte di appello ha accertato il difetto di prova. Alla stregua di un giudizio prognostico ex ante, la prova di tali elementi di fatto riveste un valore decisivo ai fini della definizione della
contro
- versia. 4. – È accolto il secondo motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, 7 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. è rinviata la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa compo- sizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa com- posizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, il 5/12/2023.
-ricorrenti- contro Société Civile Immobilière SE, difesa dagli avvocati Antonio AO TO, EL NG, NI TA, domiciliata a Roma presso lo studio legale Nctm;
-controricorrente - NI OV, RR TA, AP LO;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1266/2016 del 13/07/2016. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Lette e ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale Ful- vio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 151 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 03/01/2024 2 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. Ascoltati gli avvocati Eugenio De Bonis per i ricorrenti e AN CI per la controricorrente. Fatti di causa Nel 2006 il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate conveni- vano dinanzi al Tribunale di Bologna LO AP, la società SE, la RE s.r.l., OV NI (amministratore unico della RE) e TA RR (rappresentante della SE) per l’accertamento della simulazione relativa - per interposizione fittizia della parte com- pratrice - del contratto di compravendita di un bene immobile, stipulato nel 1996 tra la venditrice RE e la compratrice SE. Gli attori allegavano che l’effettivo compratore era LO AP. In primo grado veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di NI e della RR, poiché costoro non erano parti in senso sostanziale del con- tratto. Ne discendeva l’inammissibilità dell’istanza di interrogatorio for- male a loro rivolta. Nel merito veniva rigettata la domanda per difetto di prova della partecipazione della terza contraente venditrice all’ac- cordo simulatorio tra interponente e interposto. Il Tribunale aggiun- geva che gli accertamenti facevano propendere per l’interposizione reale. In secondo grado è stato confermato il rigetto della domanda di simulazione relativa. Ricorrono in cassazione gli attori con cinque motivi, illustrati da me- moria. Resiste la SE con controricorso e memoria. Con ordinanza interlocutoria, la Corte ha assegnato termine per no- tificare il ricorso ad TA RR e/o per produrre in giudizio la car- tolina che attesti la notificazione. In prossimità della nuova adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie. Gli attori hanno depositato l’atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti di LO AP «nella sua qualità di erede di TA RR», morta il 27/10/2012 durante il giudizio di 3 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. appello. La controricorrente ha eccepito la nullità di tale atto in quanto non eseguito nei confronti dell’erede di TA RR, cioè di IZ Bellucci, risultante dagli atti figlia di TA RR (nonché madre di LO AP). Tale risultanza processuale attesta l’inescusabilità dell’errore degli attori. Con ordinanza interlocutoria, la Corte ha ri- messo la trattazione del ricorso all’udienza pubblica, in prossimità della quale le parti hanno nuovamente depositato memorie. Ragioni della decisione 1. – In via preliminare si pronuncia la scissione del litisconsorzio di ordine processuale nei confronti dell’erede di TA RR. Con l’or- dinanza interlocutoria 23863/2023, la Corte aveva ravvisato l’opportu- nità di rimettere la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per sag- giare tale prospettiva nel contesto di un contraddittorio allargato anche al Pubblico Ministero e pervenire così ad una pronuncia nel merito del ricorso per cassazione, nonostante che la notificazione del ricorso non sia stata eseguita nei suoi confronti e che non si possa far luogo alla rimessione in termini (cfr. Cass. 9114/2012). Nelle sue osservazioni, il P.G. premette che l’accertamento richiesto comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessaria- mente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti, modificando la loro sfera giuridica (la parte pubblica rinvia a Cass. SU 25163/2011), ma fra tali soggetti non è da annoverarsi la rappresentante della società compratrice. Infatti, TA RR era estranea rispetto al rapporto giuridico comune alle parti sostanziali che le obbliga ad adempiere alle reciproche prestazioni. Il Collegio condivide tale tesi. 4 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. La scissione del litisconsorzio è sorretta dalla considerazione che An- ON RR fu evocata in giudizio esclusivamente nella sua qualità di rappresentante della compratrice ed è intervenuta come tale nella sti- pula del contratto di cui gli attori hanno domandato l’accertamento della simulazione relativa (per interposizione fittizia della compratrice). Infatti, sul versante sostanziale, TA RR fu parte del contratto solo in senso formale. TE stipulò il contratto in nome e per conto della compratrice SE. Gli effetti della sentenza definitiva di merito sono chiamati a prodursi nei confronti di quest’ultima, regolarmente presente in giudizio, non già nei confronti dell’erede di TA RR. Ci si trova dinanzi quindi ad un caso di specie diverso da quello deciso (per citare il precedente meno distante) da Cass. 41438/2021, in tema di rappresentanza senza poteri. In un caso in cui la domanda di accer- tamento dell'inefficacia del contratto era stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante, Cass. 41438/2021 ha accertato che si determina un litisconsorzio ne- cessario di carattere processuale, funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudicati. Da tale precedente non si può desumere se non un argomento a contrario per negare che nel presente caso di specie sia necessario che l’erede di TA RR partecipi al processo. Non induce a pervenire ad una conclusione diversa l’argomento fatto valere dalla controricorrente nella memoria depositata in prossimità della pubblica udienza. TE obietta che, stante la mancata notifica del ricorso all’erede della RR, nei confronti dell’erede si è prodotto il giudicato sulla natura genuina e non simulata dell’atto impugnato. Per- tanto, vi sarebbe il pericolo concreto che, ove il giudizio prosegua nei confronti degli altri contraddittori, si produca un giudicato contrastante con il primo. 5 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. Tuttavia, non si dà il paventato conflitto tra giudicati nella sfera giu- ridica dell’erede di TA RR, poiché un possibile accertamento di merito di contenuto diverso da quello raggiunto dalla sentenza della Corte di appello, attualmente oggetto di ricorso in cassazione, non è destinato a produrre effetti giuridici entro la sfera dell’erede (per le ragioni già esposte). 2.- Passando all’esame del merito del ricorso, il primo motivo cen- sura ex artt. 112 e 115 c.p.c. in primo luogo, essenzialmente, l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stato impugnato il rigetto (con ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie dirette a pro- vare l’interposizione fittizia di persona. In particolare, si tratta delle seguenti istanze: (a) interrogatorio formale dei convenuti AP, RR e NI;
(b) prove testimoniali. In relazione ad (a) si lamenta l’omissione di pronuncia sull’istanza di interrogatorio formale di LO AP e il rigetto dell’istanza di inter- rogatorio formale nei confronti di RR e di NI fondato sul difetto della loro legittimazione passiva. In relazione a (b) si lamenta che il rigetto sia fondato su ragioni generiche, quali tardività, irrilevanza o superfluità, senza discernere le ragioni a seconda della persona chia- mata a testimoniare. Il primo motivo censura, inoltre, la pronuncia di difetto di legittima- zione passiva di OV NI e di TA RR. Il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo motivo, ripropone la sostanza di quest’ultimo sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di indizi decisivi per l’ac- certamento dell’esistenza di un accordo simulatorio trilaterale. Il quarto motivo denuncia ex art. 1414 c.c. che si sia ritenuta neces- saria la prova della partecipazione del terzo venditore all’accordo 6 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. simulatorio laddove (come nel caso di specie) sia a lui indifferente chi sia il reale compratore. Il quinto motivo, subordinato al rigetto del quarto, censura ex artt. 99 e 112 c.p.c. che si sia considerata come proposta per la prima volta in appello, quindi inammissibile, la domanda di interposizione reale di persona. 3. – È da pronunciarsi dapprima sul secondo motivo, secondo il cri- terio della ragione più liquida. Coglie nel segno la censura di omessa motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. commessa dalla Corte del merito sul motivo di appello con cui gli attori avevano impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva confermato il rigetto (adottato nell’ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie da loro proposte. In particolare, entrano in considerazione l’istanza di interrogatorio formale rivolta a LO AP e l’istanza di assunzione di prove testimoniali (esposte nel ricorso nel rispetto del canone di specificità/autosufficienza). In- fatti, da un lato la sentenza della Corte di appello è costellata di affer- mazioni che: «non vi è la prova dell’accordo simulatorio», «l’appellante non ha fornito la prova», «non vi è la prova dell’accordo dissimulato», «del tutto inidonee a fornire la prova presuntiva», «gli elementi indi- ziari offerti dagli attori… non consentono di affermare…», eccetera. Dall’altro lato, non una parola è spesa sul profilo del rigetto delle men- zionate istanze istruttorie, aventi ad oggetto proprio la prova degli ele- menti di fatto di cui la Corte di appello ha accertato il difetto di prova. Alla stregua di un giudizio prognostico ex ante, la prova di tali elementi di fatto riveste un valore decisivo ai fini della definizione della
contro
- versia. 4. – È accolto il secondo motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, 7 di 7 – 21438/2017 – 2 – 5/12/202 (13) – Caponi Est. è rinviata la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa compo- sizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa com- posizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, il 5/12/2023.