Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1650
CASS
Sentenza 25 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto impositivo per società cancellata

    La Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i debiti sociali insoddisfatti, i quali si trasferiscono sui soci. Pertanto, gli atti impositivi intestati alla società estinta sono validi se notificati agli ex soci, in quanto si verifica un fenomeno successorio. La CTR non ha considerato che l'accertamento doveva essere notificato ai soci in qualità di successori, restando estraneo al giudizio ogni accertamento sulla responsabilità dei soci ex art. 36 dpr 602/1973.

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Commentario1

  • 1La società si estingue, il debito no: la Cassazione legittima la notifica ai soci
    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 18 febbraio 2026

    L'avviso di accertamento intestato alla società estinta è validamente notificato agli ex soci quali successori ex lege, senza necessità di nuova emissione dell'atto, restando distinta la verifica dei limiti della loro responsabilità. Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650 Con la sentenza n. 1650 del 25 gennaio 2026, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione affronta una questione di particolare rilievo sistematico: la legittimità della notifica ai soci dell'avviso di accertamento per debiti della società estinta. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una cooperativa successivamente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1650
Data del deposito : 25 gennaio 2026

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