Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 19/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società AUTOTRASPORTI AR AS DI
AR UR & C. (c.f. 04484110400 REA FO-415543), con sede in Cesena, via
Pisignano n. 1015 – cancellata dal Registro Imprese in data 08/01/2025 – e del socio illimitatamente responsabile AR UR (c.f. [...]) residente a Cesena, via Pordoi n. 40
Visti i ricorsi proposti, rispettivamente, in data 12/02/2025 e 20/03/2025 da
IMMOBILIARE PISIGNANO S.R.L. (c.f. 03313660403), rappresentata e difesa dall'avv.
BORGHI GIOVANNI (c.f. [...]) e dall'avv. BORGHI FRANCESCO
(c.f. [...]), ed elettivamente domiciliata presso il suo loro legale sito ad
Arezzo Via Michelangelo Buonarroti n. 48
AUTOTRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SERVENTI DI SERVENTI
TI & C. S.A.S. (c.f. 02548100342), rappresentata e difesa dall'avv. CAPONETTO
nei confronti di
AUTOTRASPORTI AR AS DI AR UR & C. (c.f. 04484110400
REA FO-415543), con sede in Cesena, via Pisignano n. 1015 – cancellata dal Registro
Imprese in data 08/01/2025 – e del socio illimitatamente responsabile AR
UR (c.f. [...]) residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO SPINELLI (c.f. [...]) e dall'avv. KATIUSA
TANI (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo sito in Cesena, via Giordano Bruno n. 160
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza effettuata a mezzo p.e.c. ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII in data 13/02/2025
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente aveva la propria sede legale nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
− rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale, iscritto fino al
08/01/2025 (data di avvenuta cancellazione a seguito di delibera di scioglimento assunta il 27/12/2024, a pochi giorni di distanza della trasformazione societaria da S.r.l. a S.a.s. avvenuta il 10/12/2024) nel Registro Imprese per lo svolgimento di attività di autotrasporto merci conto terzi;
− rilevato che risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII come emerge dai bilanci acquisiti agli atti e prodotti anche dalla parte convenuta in sede di costituzione, senza che siano state sollevate contestazioni a tale riguardo;
− evidenziato, in particolare, che dall'ultimo bilancio prodotto relativo al 2022 emerge un attivo di € 2.162.638 e ricavi pari a € 2.423.655; − osservato che risulta assolto l'onere a carico dei creditori istanti di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che i medesimi sono rispettivamente titolari di un credito di € 53.679,13 in forza di cambiali, oltre interessi e di € 24.543,07 oltre interessi e spese legali in forza di decreto ingiuntivo n.
331/2024;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società che è stata già cancellata dal
Registro imprese senza di fatto alcuna liquidazione (la messa in liquidazione risale al
27/12/2024 e la cancellazione è stata richiesta a distanza di appena tre giorni ed iscritta in data 08/01/2025) pur in presenza di consistenti debiti, risultando, oltre a quelli vantati dai due creditori istanti, plurimi decreti ingiuntivi non opposti emessi tra il 2023 e il 2024 per un importo complessivo di € 568.100,15 per sola sorte, cartelle erariali per €
132.449,83 oltre ad ulteriori esposizioni ancora non a ruolo verso IN (€ 9.805,34 da gestione separata) e verso Agenzia delle Entrate (€ 90.725,85);
− ritenuto pertanto che, a fronte di un tale situazione, AUTOTRASPORTI AR
AS DI AR UR & C. versi effettivamente e indubbiamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere le obbligazioni assunte, stante l'avvenuta cessazione dell'attività e cancellazione dal Registro Imprese e l'attuale svolgimento da parte del socio ES IZ di attività di lavoro dipendente come trasportatore per altra ditta (Monti Federico p.IVA 01654760089) e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non essendo decorso ancora l'anno dall'avvenuta cancellazione;
− dato atto che ai sensi dell' art. 256 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della società di persone determina l'apertura, in estensione, della liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili e nello specifico del socio accomandatario ES IZ;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di AUTOTRASPORTI AR AS DI AR UR & C.
(c.f. 04484110400 REA FO-415543), con sede in Cesena, via Pisignano n. 1015 – cancellata dal Registro Imprese in data 08/01/2025 nonché ai sensi dell'art. 256 CCII nei confronti del socio illimitatamente responsabile AR UR n. Cesena il 02/07/1982 (c.f.
[...]) residente a [...]
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Curatore la rag. ANTONELLA DANESI (c.f. [...]), con studio in Forlì, via Allegretti n. 17, iscritta all'elenco Nazionale dei Gestori della crisi;
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, previa verifica della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, di cui dovrà dare atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c. e rispetto a AUTOTRASPORTI AR AS DI AR UR & C. - C.F. 04484110400 e al socio AR UR (c.f. [...]):
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 05/08/2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura ai sensi dell'art. 198 CCII;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al
P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.
FISSA il giorno 25/09/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo (tenuto conto della sospensione feriale), ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca