CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 85/2025 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 125/2024 RG Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 85/2024 R.G.
Lav. promossa da:
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ivi, ope legis, domiciliato appellante
contro
:
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Pescolla e Controparte_1 dall'Avv. Rosa Mitra, elettivamente domiciliato come in atti appellato
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19.12.2023, il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, nelle qualità sopra indicate, avverso le ordinanze ingiunzione emesse in data 13.01.2022 dall' Parte_3
nn. 12-0/2022 e 12-1/2022, con cui si intimava il pagamento della somma di € 5.035,25 per
[...]
l'asserita violazione dell'art. 18, co. 1, D.L.vo 276/2003, per l'illecita somministrazione di manodopera. L'opponente aveva chiesto l'annullamento della irrogata sanzione sul presupposto della omessa consegna/notifica del verbale di accertamento prot. n. 11740 e n. 11741 del
15.07.2020, richiamato nelle ordinanze ingiunzione opposte.
1.1 L' , tempestivamente costituitosi, contestava la fondatezza della opposizione, Parte_1
evidenziando che nelle ordinanze ingiunzione era stato erroneamente indicato il verbale di accertamento da cui era scaturita la irrogazione della sanzione e che tale errore materiale non aveva, comunque, provocato alcun pregiudizio al destinatario.
1.2 Il Tribunale, ritenendo che nel caso di specie era stata omessa, nel termine di cui all'art. 14 l. n.
689/1981, la contestazione della violazione, non essendo stati notificati i verbali di accertamento prot. n. 11740 e n. 11741 del 15.07.2020, richiamati nelle ordinanze opposte - nn. 12-0/2022 e 12-
1/2022, emesse il 13.01.2022, annullava le stesse.
2. Avverso detta decisione propone appello l' , invocandone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante si duole della decisione del giudice, di ritenere omessa la notifica dei verbali di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzione opposti. La notifica, dei verbali, così come delle ordinanze ingiunzione, sarebbe regolarmente avvenuta tanto per il quanto per l'obbligata in solido ( ). L'erronea Parte_2 Controparte_1
indicazione dei verbali di accertamento nelle ordinanze, in cui erano, invece, correttamente richiamati i dati fattuali della vicenda da cui avrebbe tratto origine l'irrogazione della sanzione prevista per le violazioni accertate, non avrebbe determinato alcun pregiudizio per il destinatario.
Si tratterebbe di un errore materiale ininfluente, secondo la giurisprudenza di legittimità, per la regolarità della ordinanza ingiunzione.
2 Con il secondo motivo si deduce che non vi sarebbe stata violazione del diritto di difesa. Le ordinanze ingiunzione, infatti, diversamente da quanto prospettato dall'originario opponente, sarebbero nulle per non avere indicato in maniera puntuale il comportamento illecito contestato al
. Secondo la difesa erariale, invece, il sarebbe stato nelle condizioni per Parte_2 Parte_2 agevolmente ricondurre l'ordinanza ingiunzione al verbale di accertamento precedentemente ricevuto. Si aggiunge che, oltretutto, l'opponente già in data 18.01.2021, nel corso dell'ispezione iniziata con l'accesso del 27.11.2020, avrebbe esibito all'Amministrazione i documenti richiesti, debitamente utilizzati ai fini dell'emanazione del verbale di accertamento poi notificato al
. E il verbale di accertamento notificato all'originario opponente recava l'indicazione Parte_2
della condotta tenuta dal datore di lavoro, oltre a richiamare specificatamente le norme di legge violate. Nessun dubbio, quindi, avrebbe potuto sussistere circa il fatto che la contestazione riguardasse l'irregolare somministrazione del lavoratore , per 30 giorni, a decorrere Parte_4
dal 19.10.2020.
Le ordinanze, per il resto, risulterebbero ampiamente motivate, consentendo al di Parte_2
conoscere la condotta contestata e di esercitare il proprio diritto di difesa, tanto più che è ammessa per esse, come riconosciuto dalla Corte di cassazione, la motivazione per relationem.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza del Tribunale di Larino, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
3. Si è costituito in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 [...]
, eccependo, in primis, l'inammissibilità dell'appello, redatto non in Controparte_1 conformità delle disposizioni dell'art. 434 c.p.c. In particolare difetterebbe il requisito della indicazione delle parti del provvedimento impugnate, essendosi l'appellante limitato, con il primo motivo, ad una critica generica rispetto ai presupposti della decisione, con il secondo, ad una critica non alla statuizione quanto “alla prospettiva avversaria” della violazione del diritto di difesa.
Nel merito si contesta la fondatezza della impugnazione, evidenziando che il e la Parte_2
società dallo stesso rappresentata non avrebbero mai ricevuto i verbali nn. 11740 e 11741 del
115.07.2020 richiamati dalle ordinanze ingiunzione opposte. Né il riferimento a detti verbali integrerebbe un mero errore materiale suscettibile di sanatoria. Non essendosi perfezionato il procedimento di notificazione del verbale unico di accertamento sotteso alle ordinanze impugnate, risulterebbe invalida e/o comunque inesistente la contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo, in ossequio agli artt. 14 e 22 l. n. 689/1981.
3 Quanto al motivo relativo alla asserita insussistenza della violazione del diritto di difesa, si deduce che l'atto opposto non conteneva gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per la valutazione da parte dei destinatari della infrazione e dei suoi effetti. In particolare, l'ordinanza non specificava le ragioni per cui il lavoratore sarebbe stato illegittimamente somministrato, né il luogo Parte_4
della accertata violazione, né il soggetto in favore del quale la somministrazione di manodopera sarebbe stata effettuata. Né sarebbero sussistenti nel caso di specie i presupposti per la motivazione per relationem, atteso il generico riferimento ad un verbale di accertamento mai portato a conoscenza del destinatario.
Si chiede, quindi, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dall'appellante, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
5. L'appello è fondato, dovendosi, di conseguenza, riformare la sentenza di primo grado.
La difesa erariale, che ha espressamente censurato la statuizione della sentenza con cui è stata dichiarata l'omessa notifica dei verbali di accertamento presupposto delle ordinanze ingiunzioni opposte, aveva già nel corso del giudizio di primo grado dimostrato che al e alla Parte_2
società dallo stesso rappresentata era stato notificato il verbale di accertamento prot. n. 5812 del
30.03.2021, emesso all'esito di ispezione iniziata il 27.11.2020.
6. Né potevano residuare dubbi sul fatto che proprio detto verbale, notificato alla il CP_1
06.04.2021 e al il 28.04.2021, fosse alla base della ordinanza ingiunzione opposta, Parte_2
essendo identica la condotta contestata in entrambi gli atti (illecita somministrazione alla CP_2
[... del lavoratore , n. a Campobasso il 15.08.1968, per 30 gg., a far data dal Parte_4
19.10.2020).
L'errata indicazione nella ordinanza ingiunzione dei dati di altro verbale (n. 11740-11741 del
15.07.2021), essendo nella sostanza correttamente riportata la violazione accertata, non inficia la validità della ordinanza ingiunzione, né vanifica, ponendola nel nulla, l'avvenuta notifica del verbale di accertamento prot. n. 5812. Il nella duplice dichiarata qualità, aveva Parte_2
tempestivamente avuto notizia della violazione, delle ragioni poste a base della relativa contestazione e delle fonti di prova (pagg. 2 e 3 del verbale prodotto dall' ). Parte_1
Ed è evidente che, ricevuta successivamente la notifica della ordinanza ingiunzione, con il
4 riferimento sì errato ad un verbale diverso (ma mai notificatogli), ma con il richiamo espresso alla stessa condotta contestatagli nel verbale di accertamento notificato il 06.04.2021 e il 28.04.2021, egli era nelle condizioni per collegare l'ordinanza a tale ultimo verbale, il cui contenuto rimandava alla identica contestazione indicata nella ordinanza, e per ritenere che per errore erano stati riportati gli estremi di altro verbale.
Una volta accertato che il verbale presupposto della ordinanza ingiunzione opposta è stato notificato regolarmente all'interessato, deve affermarsi che nessun vulnus del diritto di difesa del si è nel caso di specie verificata, avendo avuto in concreto lo stesso la possibilità di Parte_2
conoscere, come accennato, la condotta contestata, anche in relazione alle argomentazioni espresse dagli ispettori, e le relative fonti di prova.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (Cass., sez. 2, ordinanza n. 16316 del
26.02.2020), in siffatti atti della P.A., “dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l'obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (già noto alla società ricorrente), e comunque evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente (in senso conforme, Cass. 13/04/2006, n. 8649)”.
Sussistevano, dunque, le condizioni per l'esercizio del diritto di difesa con le modalità e i mezzi apprestati dall'Ordinamento.
7. Dalle argomentazioni che precedono discende l'accoglimento dell'appello dell' con Parte_1
conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della fondata Controparte_1
esclusivamente sulla asserita omessa notifica del verbale presupposto delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo (€ 1.200,00 per il primo grado, € 1.600,00 per il grado di appello).
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 19.12.2023 dal Tribunale di Larino - Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 18.06.2024 dall , in Parte_5
5 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di in proprio e quale Parte_2
legale rappresentante p.t. della , ogni Controparte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto il
10.11.2022 da , nelle indicate qualità, dinanzi al Tribunale di Larino;
Parte_2
condanna nelle qualità di cui sopra alla rifusione in favore dell'appellante delle Parte_2 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.800,00, oltre accessori di legge.
Campobasso, 25.10.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
6