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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1798/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Samantha Luongo, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla Via
Aitoro n°18/b, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato del quale ed estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Rossi, presso il cui studio, sito in Verona al Vicolo S.
Bernardino n. 5A, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 02/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3058/2016 con il quale è stato ingiunto al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo complessivo di € 36.490,90, derivante dal saldo debitore del contratto di finanziamento n. 40044068 stipulato con ME Banca S.P.A. e dal saldo debitore del contratto di finanziamento n. 197985 che avrebbe stipulato con oltre interessi come da domanda, spese e Controparte_2
accessori del procedimento monitorio.
L'opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il credito azionato in via monitoria non esiste, giacchè anche laddove dovessero essere prodotti i relativi contratti essi prevederebbero tassi usurari;
quale secondo motivo di opposizione, che pur non contestando la valdità degli accordi di cessione intercorsi tra cedente e cessionario, eccepisce che non avendo avuto notificazione o comunicazione delle cession, essa sarebbe inefficace nei suoi confronti;
quale terzo motivo di opposizione, che egli non ha mai stipulato il contratto di finanziamento n. 197985, atteso che esso non costituisce nè un contratto di finanziamento, nè reca il numero
197985, trattandosi invece di una carta di credito del tipo “revolving”, con numero 4301528731704936 (come da allegato 10 del ricorso monitorio) e contratto n. 010074035; che, tra l'altro, agli atti mancano il contratto,
l'estratto del suddetto contratto ed ogni comunicazione di CP_2
nei suoi confronti;
che l'articolo 20 delle condizioni contrattuali
[...]
prevede espressamente che solo la può comunicare la Controparte_2
cessione del credito ad altra società, ed in mancanza di tale comunicazione non verranno considerati i relativi pagamenti;
quale quarto motivo di opposizione, che in ogni caso è maturata la prescrizione quinquennale dei ratei dei mutui ai sensi dell'articolo 2948 c.c., atteso che in relazione al contrattto di finanziamento n. 40044068 stipulato il 10/6/2008 l'ultima rata scadeva il 07/11/2011, mentre il contratto n. 197985 che non è stato allegato, sarebbe stato stipulato il 27/4/2005; quale quinto motivo di
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza opposizione, che in ogni caso il file depositato al numero 2) del ricorso monitorio non integra gli estremi di un contratto, poiché la relativa richiesta
è una domanda di finanziamento sottoscritta solo dal sig. e, in ogni Pt_1
caso, che il T.A.E.G. contrattualmente indicato è inferiore a quello realmente applicato, di talché non sarà a lui opponibile l'indennità di ritardo pari al 16% sulla rata insoluta, peraltro usuraria ed anatocistica, considerando che tali interessi sono calcolati sulla quota interessi;
che in relazione al contratto di finanziamento n. 010074135 che prevede l'emissione di una carta di credito con fido di € 1.600,00, egli ha sempre richiesto gli estratti conto, che non gli sono mai stati comunicati;
che in tale contratto sono stati addebitati interessi usurari ed anatocistici e, in ogni caso, gli è stato consentito di prelevare somme superiori all'affidamento di €
1.600,00 senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali e con aggravio di spese a suo carico, per cui sulle somme eccedenti il fido non sarà dovuto alcun interesse;
con il sesto motivo di opposizione che, inoltre, egli non sarebbe mai decaduto dal beneficio del termine, non avendo le varie società mai comunicato allo stesso la richiesta di pagamento immediato.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 3058/2016; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SAMANTHA LUONGO, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che in relazione Controparte_1
al contratto stipulato con ME Banca S.P.A. n. 40044068
l'opponente ha confessato di aver rimborsato soltanto una parte del finanziamento, allorquando a pagina 11 dell'atto di citazione afferma che “il
Conte ha, infatti, restituito circa 16.000 (salvo errori od omissioni”; che in relazione al rapporto con n. 197985 benché, al solo fine Controparte_2
di confondere le acque, l'opponente incentri l'opposizione sul fatto che non
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza trattasi di un finanziamento in senso stretto, ma di una carta di credito revolving si osserva come detta eccezione sia priva di fondamento in quanto il credito rotativo utilizzabile mediante carta di credito integra a tutti gli effetti un rapporto di finanziamento;
che l'opponente afferma, inoltre, che vi
è stata un'intensa attività della carta (cfr. pag. 12 citazione) e che il sig. avrebbe addirittura beneficiato di somme oltre il credito concesso Pt_1
(cfr. pag. 11 citazione), il tutto a riprova della natura defatigatoria dell'opposizione; che il sig. afferma che non vi sarebbe Pt_1
corrispondenza tra i contratti prodotti e quelli azionati;
che la doglianza non ha pregio in quanto le due posizioni debitorie sono state rinumerate dalle cessionarie per evidenti fini di organizzazione interna;
che per quanto concerne il finanziamento ME n. pratica 20042371461426 e codice identificativo cliente n. 20042371461400 (cfr. doc. 2 monitorio: documento identificazione rapporto) è stato semplicemente rinumerato dalla SPV con il n. 40044068; che anche il finanziamento con credito rotativo concesso da originariamente identificato con il n. 10074135.4 e n. Controparte_2
carta 4301528731704936 (cfr. doc. 7 monitorio) è stato successivamente rinumerato da con il n. 197985; che, peraltro, lo stesso opponente Pt_2
abbia allegato alla citazione il medesimo contratto prodotto da (cfr. doc. CP_1
7 monitorio contratto n. 10074135.4) a riprova del fatto che non vi è alcuna discrasia tra i contratti azionati e quelli prodotti;
che Quanto sopra risulta chiaramente dagli Annex allegati ai contratti di cessione (di cui si producono esclusivamente le pagine interessate e per motivi di privacy sono oscurate con omissis i dati riferiti ad altri debitori ceduti) ove si legge che i crediti ceduti intestati al sig. hanno assunto rispettivamente i n. Pt_1
e 197985 (doc. 3); che, contrariamente a quanto dedotto P.IVA_2
dall'opponente, essa ha dato prova delle intervenute cessioni di credito producendo i relativi accordi e le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale (cfr. docc. 3, 4, 5, 8, 9 monitorio); che, inoltre la notifica della cessione può
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza essere sostituita dalla notifica del Decreto Ingiuntivo, come nel caso in esame;
che, inoltre, fa presente che, in ogni caso, il debitore non ha ancora saldato il proprio debito e quindi non si comprende neppure a quale titolo proponga la doglianza, che potrebbe avere un senso qualora avesse pagato erroneamente alla cedente a causa della mancata notifica della cessione;
che in ordine al Finanziamento ME n. 40044068 il sig. Pt_1
sostiene in palese mala fede di non aver mai ricevuto la notifica della cessione a ma il tutto è smentito dalla documentazione Controparte_1
versata in atti: 1) in data 01.08.2015 gli è stata notificata a mezzo raccomandata la cessione del credito da SPV a (cfr. doc. 11-12 CP_1
monitorio e doc. 4); 2) la comunicazione di cui al punto che precede benché non sia stata ritirata e tornata al mittente per compiuta giacenza è stata inviata all'indirizzo – Via Litoranea 2 in Battipaglia - presso il quale il sig. risiede (come indicato nel mandato agli avvocati Ruggia e d'Amore Pt_1
del 2015 allegato all'atto di citazione); che neppure rileva il fatto che la cessione sia stata comunicata da a mezzo posta privata in quanto come CP_1
sopra meglio argomentato la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale;
che in ordine al Finanziamento Agos n. 197985, anche per tale rapporto il sig. sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della cessione a , Pt_1 CP_1
ma il tutto è smentito dalla documentazione versata in atti: 3) in data
04.01.2016 gli è stata notificata a mezzo raccomandata la cessione del credito da a regolarmente ricevuta dal debitore (cfr. doc. 13-14 Pt_2 CP_1
monitorio);
4) la comunicazione di cui al punto che precede è stata inviata all'indirizzo –
Via Litoranea 2 in Battipaglia - presso il quale il sig. risiede;
che Pt_1
essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria;
che il contratto di Finanziamento n. 40044068 rispetta il requisito della forma scritta “ad substantiam”, atteso che 1) Il contratto –
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza redatto per iscritto da ME – è stato prodotto da sub doc. 2, CP_1
firmato dal cliente (n. 5 firme) e 2) La copia del contratto è stata consegnata al cliente;
che s ribadisce, in ogni caso, che la volontà di ME di stipulare il contratto si evince chiaramente non solo dal fatto che lo ha redatto per iscritto, ma ne ha dato anche esecuzione, come pure ne ha dato parziale esecuzione il sig. pagando alcune rate;
che il contratto n. 197985 Pt_1
stipulato in data 27/4/2005 rappresenta a tutti gli effetti un finanziamento con linea di credito rotativa utilizzabile mediante carta di credito (c.d.
“credito revolving”) e, pertanto, non rileva che l'opponente dichiari di aver sottoscritto un contratto di carta di credito in luogo del finanziamento azionato perché in quanto trattasi dello stesso rapporto;
che il credito rotativo è un finanziamento molto simile a un fido che di solito si appoggia a una carta di credito detta appunto revolving;
che il plafond diminuisce in funzione delle somme utilizzate e si ricostituisce per un importo pari alla quota capitale attraverso il pagamento della rata come una sorta di prestito all'infinito cioè senza scadenza;
che in relazione al credito rotativo in oggetto
IFIS ha prodotto: - il contratto sottoscritto riportante tutte le condizioni applicate al medesimo (cfr. doc. 7 monitorio) versato in atti anche dall'opponente (cfr. doc. 12 citazione); - l'estratto conto dall'accensione del rapporto dal quale si evincono tutte le spese e i prelievi effettuati dal debitore (cfr. doc. 10 monitorio); che per i contratti di finanziamento come quello azionato da (finanziamento rotativo con carta di credito) non è CP_1
neppure necessaria la produzione dell'estratto conto;
che per provare il credito di era quindi sufficiente la produzione del contratto (cfr. doc. 7 CP_1
monitorio); che non corrisponde peraltro al vero che il sig. abbia Pt_1
utilizzato somme oltre la disponibilità concessa ed è errato procedere alla somma di tutte le entrate e uscite nel corso degli anni, che infatti si contesta, in quanto trattasi di liquidità ripristinata mensilmente;
che anche
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è infondata;
che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948 n. 4) c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, od in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici (cfr.
Cass. Civ. n. 12707/2002; Cass. Civ. n. 802/1999; Cass. Civ. n.
1110/1994); che il termine di prescrizione da applicarsi al contratto oggetto di causa è pertanto quello ordinario decennale che decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (Cass. Civ. 30/08/2011 n. 17798); che, in particolare: - per il finanziamento n. 40044068 l'ultima rata scadeva il
05.11.2015 (n. 84 rate mensili a decorrere dal 05.112008); - per il finanziamento rotativo n. 197985 il termine prescrizionale decennale decorre dalla decadenza dal beneficio del termine del 06.06.2012; che a nulla rileva che l'opponente affermi di non aver mai ricevuto la lettera di decadenza dal beneficio del termine in quanto detta comunicazione può anche essere effettuata a mezzo notifica del Decreto Ingiuntivo;
che la domanda di pagamento immediato proposta dal creditore ai sensi dell'art. 1186 cc non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva né alla formulazione di un'espressa domanda, relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché il D.I. che accoglie la domanda contiene un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della norma in parola (Cass. Civ. n. 6984/2003).
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 3058/2016; in ogni caso, accertare che CP_1
è creditrice nei confronti del sig. della somma di €
[...] Parte_1
36.490,90 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto (entro i limiti
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza di cui alla Legge n. 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza il precedente G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ed onerava le parti di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010; a tanto provvedeva parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 15/10/2019 da parte opposta).
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, che concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 02/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
SULLA ECCEZIONE DI CARENZA DI TITOLARITA' ATTIVA DEL CREDITO
AZIONATO IN VIA MONITORIA IN CAPO ALLA PARTE OPPOSTA
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta con la comparsa conclusionale del 29/11/2024 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta per non Controparte_1
avere quest'ultima dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito per cui
è causa (più e più volte trasferito dall'originaria mutuataria) nei modi e nelle forme stabiliti, ad esempio, nella recente ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 17944/2023, nonché della inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto delle predette cessioni “in blocco”.
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza conclusionale, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n.
2951 del 2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che
l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n.
5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass.
17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022,
n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass.
05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costtiuisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza S.P.A. abbia allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di una serie di contratti di cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta-cessionaria fin dal deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo (cfr.).
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alla comparsa conclusionale (tant'è che nell'atto di citazione in opposizione eccepiva soltanto la opponibilità della cessione del credito nei suoi confronti, asserendo che “Nella situazione de qua non si contesta la validità degli accordi intercorsi tra la cedente ed il cessionario, ma il soggetto nelle cui mani l'istante presumibilmente dovrebbe effettuare il pagamento”), formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria ed alla illegittimità delle condizioni economiche applicate nei contratti il cui saldo creditore è stato oggetto di ingiunzione. Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della – con la quale è stata altresì Controparte_1
espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile - presuppongono quale contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio.
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che il credito azionato in via monitoria non esisterebbe, giacchè anche laddove dovessero essere prodotti i relativi
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza contratti, essi prevederebbero tassi usurari.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, nel caso di specie la parte opposta ha prodotto la richiesta di finanziamento n. 40044068 sottoscritta dal sig. (cfr. all. Parte_1
2 della produzione della fase monitoria), rispetto alla quale deve ritenersi provata la valida conclusione del contratto stesso, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 898 del 2018 -, atteso che essa è stata sottoscritta dal cliente-mutuante, unico soggetto legittimato a far valere la nullità di protezione di cui all'articolo 117, comma 1, T.U.B., per la carenza della forma scritta “ad substantiam”, avendo lo stesso opponente dichiarato di avee rimborsato soltanto una parte del finanziamento (cfr. pag. 11 dell'atto di citazione: “il ha, infatti, restituito circa 16.000 Pt_1
(salvo errori od omissioni”), dichiarazione e comportamenti che sono del tutto incompatibili con la mancata pregressa conclusione ed esecuzione del contratto stesso, non essendovi altrimenti ragione di provvedere alla restituzione di somme che non sono mai state ricevute.
Analoghe considerazioni si impongono in relazione al rapporto con la
[...]
n. 197985, atteso che il contratto con carta di credito c.d. CP_2
“revolving” (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria) è stato sottoscritto dal sig. ed ha avuto poi esecuzione, avendo Parte_1
lo stesso opponente dichiarato che essa è stata utilizzata e che avrebbe beneficiato addirittura di somme oltre il credito concesso (cfr. pagg. 11-12 dell'atto di citazione).
Per quanto concerne il finanziamento ME Banca S.P.A. n. pratica
20042371461426 e codice identificativo cliente n. 20042371461400 (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria) esso è stato rinumerato dalla
SPV con il n. 40044068.
Né tanto meno rileva la circostanza che i predetti contratti, posti a fondamento della domanda monitoria, abbiano poi assunto una diversa
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza numerazione.
Inveero, per quanto riguarda il finanziamento con credito rotativo concesso da originariamente identificato con il n. 10074135.4 e n. Controparte_2
carta 4301528731704936 (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria) esso è stato successivamente rinumerato dalla con il n. Pt_2
197985.
Ciò risulta risulta chiaramente dagli Annex allegati ai contratti di cessione
(cfr. all. 3 della produzione di parte opposta), in cui si legge che i crediti ceduti intestati al sig. hanno assunto rispettivamente i n. Pt_1 P.IVA_3
e 197985.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, nonché pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e della documentazione prodotta, il quale ha appurato che non vi è mai stata applicazione di interessi usurari da parte delle mutuanti.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che, pur non contestando la valdità degli accordi di cessione intercorsi tra cedente e cessionario, non avendo ricevuto alcuna notificazione o comunicazione delle cessioni stesse, essa sarebbero inefficaci nei suoi confronti.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Sul punto occorre rilevare che il contratto di cessione del credito ha pacificamente natura bilaterale e si perfeziona, dunque, con il consenso legittimamente prestato da cedente e cessionario, a nulla rilevando l'accettazione o notificazione da parte del debitore ceduto, se non ai fini della liberazione in caso di pagamento (art. 1264, co. 2, c.c.) o di conflitto tra più aventi causa dal cedente (art. 1265 c.c.), ragion per cui l'eventuale omessa notificazione o comunicazione al debitore ceduto sig. non Pt_1
incide in alcun modo sulle vicende traslative del credito, né tanto meno
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza sulla possibilità per l'opposta di richiedere il pagamento nei confronti dell'opponente.
Inoltre, nel caso di specie la ha dato prova delle Controparte_1
intervenute cessioni di credito producendo i relativi accordi e le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale (cfr. all.ti 3, 4, 5, 8 e 9 della fase monitoria).
Inoltre, a seguito della notifica del Decreto Ingiuntivo il sig. è Pt_1
certamente a conoscenza del soggetto titolare del diritto di credito nei suoi confronti e, ciononostante, non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito di non avere mai stipulato il contratto di finanziamento n. 197985, atteso che esso non costituisce nè un contratto di finanziamento, nè reca il numero 197985, trattandosi invece di una carta di credito del tipo “revolving”, con numero
4301528731704936 (come da allegato 10 del ricorso monitorio) e contratto n. 010074035; che, tra l'altro, agli atti mancano il contratto, l'estratto del suddetto contratto ed ogni comunicazione di nei suoi Controparte_2
confronti e che l'articolo 20 delle condizioni contrattuali prevede espressamente che solo la può comunicare la cessione Controparte_2
del credito ad altra società, ed in mancanza di tale comunicazione non verranno considerati i relativi pagamenti.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, fermo restando che per la numerazione della carta di credito del tipo c.d. “revolving” valgono le motivazioni sopra esposte con riguardo al primo motivo di opposizione – che si abbiano qui per richiamate per agioni di sinteticità – e che la nel rispetto dell'articolo 20 del Controparte_2
contratto, ha dato comunicazione dell'avvenuta cessione a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria), nel caso di specie la opposta ha fornito
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza la prova dell'esistenza di un valido contratto di carta di credito c.d.
“revolving” (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria) e l'estratto conto analitico dall'accensione del rapporto dal quale si evincono tutte le spese e i prelievi effettuati dal debitore (cfr. all. 10 della produzione della fase monitoria).
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che, in ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione quinquennale dei ratei dei mutui ai sensi dell'articolo 2948 c.c., atteso che in relazione al contrattto di finanziamento n. 40044068 stipulato il 10/6/2008 l'ultima rata scadeva il
07/11/2011, mentre il contratto n. 197985 che non è stato allegato, sarebbe stato stipulato il 27/4/2005.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Infatti la prescrizione breve quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4), c.c. opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dal perimetro applicativo della stessa l'ipotesi di un debito unico, rateizzato in più versamenti periodici (cfr. Cass. Civ., n. 1110/1994; Cass. Civ., n.
802/1999; Cass. Civ. n. 12707/2002).
In ordine al contratto di finanziamento, anche rotativo, la giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. III, n. 19291/2010) ha ritenuto che
“E' pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza stesso”.
Di talchè, atteso che il termine di prescrizione ordinario decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (“ex multis” Cass. Civ., n.
17798/2011):
- per il finanziamento n. 40044068, atteso che l'ultima rata scadeva il
05/11/2015 (n. 84 rate mensili a decorrere dal 0511/2008 – cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria), la prescrizione matura il
05/11/2025 ma, essendo stato notificato anteriormente il Decreto
Ingiuntivo, il relativo decorso è interrotto;
- per il finanziamento rotativo n. 197985, atteso che il termine prescrizionale decennale decorre dalla decadenza dal beneficio del termine del 06/6/2012, la prescrizione matura il 06/6/2022 ma, essendo stato notificato anteriormente il Decreto Ingiuntivo, il relativo decorso è interrotto.
Con il sesto motivo di opposizione il sig. ha eccepito che non Pt_1
sarebbe mai decaduto dal beneficio del termine, non avendogli mai le varie società comunicato la richiesta di pagamento immediato.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Di fatti, non rileva in alcun modo la circostanza che l'odierno opponente lamenti di non avere mai ricevuto la lettera di decadenza dal beneficio del termine, poiché tale comunicazione è “a forma libera” e, pertanto, può essere effettuata anche attraverso la notifica del Decreto Ingiuntivo, atteso che “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione” (cfr. Tribunale Vicenza,
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza Sez. I, 29/08/2023, n.1565)
La domanda di pagamento immediato proposta dal creditore ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile, dunque, non è subordinata ad una preventiva pronuncia costitutiva, né alla formulazione di un'espressa domanda, relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché il provvedimento monitorio che accoglie la domanda contiene un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della norma in parola (cfr. Cass. Civ., n. 6984/2003).
Con il quinto motivo di opposizione parte opponente lamenta che, in ogni caso, il file depositato al numero 2) del ricorso monitorio non integrerebbe gli estremi di un contratto, poiché la relativa richiesta è una domanda di finanziamento sottoscritta solo dal sig. e, in ogni caso, che il Pt_1
T.A.E.G. contrattualmente indicato è inferiore a quello realmente applicato, di talché non sarebbe, stante la nullità del contratto, a lui opponibile l'indennità di ritardo pari al 16% sulla rata insoluta, peraltro usuraria ed anatocistica, considerando che tali interessi sono calcolati sulla quota interessi;
che in relazione al contratto di finanziamento n. 010074135 che prevede l'emissione di una carta di credito con fido di € 1.600,00, egli ha sempre richiesto gli estratti conto, che non gli sono mai stati comunicati;
che in tale contratto sono stati addebitati interessi usurari ed anatocistici e, in ogni caso, gli è stato consentito di prelevare somme superiori all'affidamento di € 1.600,00 senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali e con aggravio di spese a suo carico, per cui sulle somme eccedenti il fido non sarà dovuto alcun interesse.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Per ciò che riguarda la dedotta nullità dei contratti bancari oggetto di causa per carenza della forma scritta “ad substantiam” per violazione dell'articolo
117 T.U.B., per essere stato il contratto di finanziamento con ME
Banca S.P.A. ed il contratto di finanziamento con credito rotativo con Agos
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza sottoscritti solo dal cliente, la Suprema Corte (“ex multis” CP_2
Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U,
16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione,
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385;
Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione al caso di specie, ne consegue che i contratti di finanziamento e di apertura di credito c.d. “revolving” sono validi, essendo stati sottoscritti dal sig. Pt_1
(cfr. all.ti 2 e 7 della produzione di parte convenuta), unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, mentre il consenso della Banca attrice può agevolmente rinvenirsi dall'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, non contestata dalla parte opponente, come tale da ritenersi provata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c., e peraltro dimostrata dall'avvenuta restituzione di parte del prestito (cfr. pag.
11 dell'atto di citazione) e dall'uso, da parte dell'opponente, finanche oltre il limite dell'affidato (cfr. pagg. 11-12 dell'atto di citazione) della carta di credito c.d. “revolving”, chiara manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, i contratti stessi.
Ciò posto, in ordine al contratto di finanziamento n. 4004068, il C.T.U. nominato ha appurato che sono stati corrisposti dal sig. complessivi Pt_1
€ 6.921,36 non dovuti, che vanno dunque defalcati dall'importo oggetto di ingiunzione per tale contratto, pari ad € 31.893,55. Di talché, in relazione al contratto di finanziamento n. 4004068 il saldo debitore del sig. Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza è pari a complessivi € 24.972,19. Pt_1
Va invece confermato il credito derivante il finanziamento con carta di credito c.d. “revolving”, per il quale vi è prova agli atti della valida stipulazione del contratto e del relativo estratto conto analitico (cfr. all.ti 7
e 10 della produzione della fase monitoria) ed in ordine al quale non sono state formulate contestazioni specifiche ad opera dell'opponente.
Per quanto concerne, poi, la dedotta usurarietà degli interessi, essa è stata esclusa dal C.T.U. nominato, mentre le eccezioni circa l'illegittima capitalizzazione di interessi anatocistici ed il prelievo di somme superiori all'affidamento di € 1.600,00 senza modifica delle condizioni contrattuali sono del tutto generiche, sfornite di qualsivoglia sostegno probatorio, non avendo peraltro l'opponente neppure prodotto una consulenza tecnica di parte volta a suffragare le proprie ragioni.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 3058/2016 va revocato ed il sig. va condannato al pagamento, in favore della Parte_1
di complessivi € 29.479,54 (di cui € 24.972,19 quale Controparte_1
saldo debitore del contratto di finanziamento con ME Banca S.P.A. come rideterminato dal C.T.U. ed € 4.507,35 quale saldo debitore del contratto di finanziamento con carta di credito “revolving” con CP_2
.
[...]
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata sostanzialmente rigettata, stante la riduzione del credito azionato in via monitoria di soli € 6.921,36, sono poste a carico di e considerate la natura, il valore (€ Parte_1
29.479,54 – pari a quello del “decisum”) e la complessità delle questioni
(bassa), in assenza di nota spese si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
3058/2016 e condanna al pagamento, in favore Parte_1
della di complessivi € 29.479,54 (di cui € Controparte_1
24.972,19 quale saldo debitore del contratto di finanziamento con
ME Banca S.P.A. come rideterminato dal C.T.U. ed € 4.507,35 quale saldo debitore del contratto di finanziamento con carta di credito
“revolving” con;
Controparte_2
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € CP_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Parte_1
Così deciso in Salerno il 07/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1798/2017 - Sentenza