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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 142/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza del 26.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 142/2021 R.G. , promossa da
(p.i. , Parte_1 P.IVA_1 con il ministero dell'avv. Incarbone Flavio Salvatore
ATTRICE contro
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._1
individuale (p.i. P.IVA_2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 28.01.2021, previa richiesta all'Unep del 19.01.2021, ha chiesto al Parte_1 presente Tribunale di condannare n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1
(p.i. , al pagamento della somma di € 6.416,00 quale prezzo residuo dovuto per la P.IVA_2
vendita di prodotti per l'agricoltura tra settembre e dicembre 2018, oltre interessi legali di mora con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, con vittoria di spese di lite. non si è costituita nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, Controparte_1
perfezionatasi mediante raccomandata a/r con c.a.d. in atti, consegnata al marito convivente il
28.01.2021, a seguito della temporanea assenza del destinatario, ex art. 140 c.p.c., per cui va dichiarata contumace.
1 2. La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che seguono.
L'attrice ha assolto l'onere probatorio Parte_1
gravante ex art. 2697, comma 1, c.c. sul creditore in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss.
c.c.), in quanto ha provato la vendita (artt. 1470 ss. c.c.) di prodotti per l'agricoltura tra settembre e dicembre 2018, in favore della convenuta n.q. di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale (p.i. , sia con le fatture intestate alla convenuta con la partita iva della sua P.IVA_2
impresa individuale, con relativi buoni di consegna firmati, sia con la prova orale con il teste escusso all'udienza del 19.06.2023, che ha dichiarato che le consegne per cui è causa venivano accettate dal marito o dal cognato della convenuta, per suo conto, come titolare di impresa individuale (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 346/2023, testualmente: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; “E' anche vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo.”).
La dichiarazione resa dal teste trova conferma nella c.a.d. della raccomandata a/r con cui è stato notificato l'atto di citazione, in cui risulta apposta la medesima firma leggibile apposta sulle fatture con relativi buoni di consegna, con la qualificazione di “familiare convivente”, sub specie di “marito” del destinatario, l'odierna convenuta.
A fronte dell'onere probatorio così assolto dall'attore ex art. 2697, comma 1, c.c. , n.q. di creditore a titolo di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.), la convenuta non ha fornito la prova contraria dell'avvenuto pagamento, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., non costituendosi in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione come sopra precisato, e non presentandosi neppure all'udienza del 19.6.2023 per rendere l'interrogatorio formale ammesso con l'ordinanza dell'11.5.2023 notificata a mani proprie il 19.5.2023, per cui, tenuto conto delle prove documentali e della prova testimoniale, i fatti dedotti da parte attrice vanno considerati come ammessi dalla convenuta ex art. 232 c.p.c. (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad
2 allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; conforme, da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 4163/2024).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto,
n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. , va Controparte_1 P.IVA_2 condannata al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 6.416,00 quale prezzo residuo per la vendita di prodotti per l'agricoltura tra settembre e dicembre 2018, oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c., con decorrenza dalla sua costituzione in mora, mediante notifica dell'atto della citazione con raccomandata a/r consegnata il
28.01.2021, trattandosi di responsabilità contrattuale con mora non automatica ex art. 1219, co.1 c.c., fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da domanda (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna (c.f. Controparte_1
), n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. , al C.F._1 P.IVA_2
pagamento, in favore di Parte_1
(p.i. , della somma di € 6.416,00 oltre interessi moratori al tasso legale dal
[...] P.IVA_1
28.01.2021 al soddisfo;
condanna (c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._1
individuale (p.i. , al pagamento, in favore di P.IVA_2 Parte_1
(p.i. , delle spese di lite, liquidandole in €
[...] P.IVA_1
2.538,50 per compensi, oltre € 264,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Gela, 26.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza del 26.03.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 142/2021 R.G. , promossa da
(p.i. , Parte_1 P.IVA_1 con il ministero dell'avv. Incarbone Flavio Salvatore
ATTRICE contro
(c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._1
individuale (p.i. P.IVA_2
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo di raccomandata a/r consegnata il 28.01.2021, previa richiesta all'Unep del 19.01.2021, ha chiesto al Parte_1 presente Tribunale di condannare n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale Controparte_1
(p.i. , al pagamento della somma di € 6.416,00 quale prezzo residuo dovuto per la P.IVA_2
vendita di prodotti per l'agricoltura tra settembre e dicembre 2018, oltre interessi legali di mora con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione, con vittoria di spese di lite. non si è costituita nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, Controparte_1
perfezionatasi mediante raccomandata a/r con c.a.d. in atti, consegnata al marito convivente il
28.01.2021, a seguito della temporanea assenza del destinatario, ex art. 140 c.p.c., per cui va dichiarata contumace.
1 2. La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni che seguono.
L'attrice ha assolto l'onere probatorio Parte_1
gravante ex art. 2697, comma 1, c.c. sul creditore in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss.
c.c.), in quanto ha provato la vendita (artt. 1470 ss. c.c.) di prodotti per l'agricoltura tra settembre e dicembre 2018, in favore della convenuta n.q. di titolare dell'omonima impresa Controparte_1
individuale (p.i. , sia con le fatture intestate alla convenuta con la partita iva della sua P.IVA_2
impresa individuale, con relativi buoni di consegna firmati, sia con la prova orale con il teste escusso all'udienza del 19.06.2023, che ha dichiarato che le consegne per cui è causa venivano accettate dal marito o dal cognato della convenuta, per suo conto, come titolare di impresa individuale (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 346/2023, testualmente: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; “E' anche vero, tuttavia, che le stesse fatture, nel caso in cui sono state sottoscritte dalla destinataria, sono senz'altro idonee a fornire la prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni (consegna merci o altro), ivi descritte, in favore della stessa, la quale, pertanto, con salvezza della prova di eventuali fatti estintivi, modificati o impeditivi (rimasti, tuttavia, indimostrati), è obbligata, in quanto compratore dei beni così consegnati, al pagamento del relativo prezzo.”).
La dichiarazione resa dal teste trova conferma nella c.a.d. della raccomandata a/r con cui è stato notificato l'atto di citazione, in cui risulta apposta la medesima firma leggibile apposta sulle fatture con relativi buoni di consegna, con la qualificazione di “familiare convivente”, sub specie di “marito” del destinatario, l'odierna convenuta.
A fronte dell'onere probatorio così assolto dall'attore ex art. 2697, comma 1, c.c. , n.q. di creditore a titolo di responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. c.c.), la convenuta non ha fornito la prova contraria dell'avvenuto pagamento, com'era suo onere ex art. 2697, comma 2, c.c., non costituendosi in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione come sopra precisato, e non presentandosi neppure all'udienza del 19.6.2023 per rendere l'interrogatorio formale ammesso con l'ordinanza dell'11.5.2023 notificata a mani proprie il 19.5.2023, per cui, tenuto conto delle prove documentali e della prova testimoniale, i fatti dedotti da parte attrice vanno considerati come ammessi dalla convenuta ex art. 232 c.p.c. (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad
2 allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; conforme, da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 4163/2024).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto,
n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. , va Controparte_1 P.IVA_2 condannata al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 6.416,00 quale prezzo residuo per la vendita di prodotti per l'agricoltura tra settembre e dicembre 2018, oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1224, comma 1, c.c., con decorrenza dalla sua costituzione in mora, mediante notifica dell'atto della citazione con raccomandata a/r consegnata il
28.01.2021, trattandosi di responsabilità contrattuale con mora non automatica ex art. 1219, co.1 c.c., fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da domanda (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna (c.f. Controparte_1
), n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. , al C.F._1 P.IVA_2
pagamento, in favore di Parte_1
(p.i. , della somma di € 6.416,00 oltre interessi moratori al tasso legale dal
[...] P.IVA_1
28.01.2021 al soddisfo;
condanna (c.f. ), n.q. di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._1
individuale (p.i. , al pagamento, in favore di P.IVA_2 Parte_1
(p.i. , delle spese di lite, liquidandole in €
[...] P.IVA_1
2.538,50 per compensi, oltre € 264,00 per spese vive, spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Gela, 26.03.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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