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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2097 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi e vivranno separati, liberi di fissare, ove credono, la Parte_1 CP_1 propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale continuerà ad abitare il signor CP_1
La signora rinuncia alla relativa assegnazione e si impegna a lasciare la casa Parte_1 coniugale entro il giorno 1 gennaio 2026.
3) La minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
1 Il signor potrà stare con tutto il tempo che vorrà, previo accordo con la signora CP_1 Per_1
e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e compatibilmente Parte_1 con gli orari di lavoro del padre;
in ogni caso, il padre starà con secondo il seguente Per_1 calendario:
- un pomeriggio nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il papà e due pomeriggi Per_1 nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la mamma, dalle ore 18.00 alle 20.30; Per_1
- un weekend a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
- 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
la minore potrà stare con la madre anche per 3 settimane consecutive;
- 5 giorni durante le vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedì dell'Angelo.
4) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore.
5) L'indennità di accompagnamento per verrà gestita interamente dalla signora per Per_1 Parte_1 le varie esigenze della figlia.
6) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario di , l'importo mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza, ad eccezione delle spese relative alla logopedia per , che verranno sostenute nella Per_1 misura dell'80% dalla signora e del 20% dal signor Parte_1 CP_1
7) Per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito e goduto nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
8) Il signor si accolla il pagamento delle rate residue del finanziamento stipulato da CP_1 entrambi i coniugi.
9) Per accordo delle parti, il veicolo tg. GZ483HT resterà in uso ed in proprietà esclusiva della signora e il veicolo tg. GR626BX resterà in uso ed in proprietà esclusiva del signor Parte_1 CP_1
che si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate residue del leasing.
[...]
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, quindi, nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Santorso (VI) in data 15/05/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, ad eccezione delle spese relative alla logopedia per , che verranno sostenute nella misura dell'80% dalla signora e Per_1 Parte_1 del 20% dal signor CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in Santorso (VI) in data 15/05/2010 con atto trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santorso (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2097 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avvocato DALLA COSTA LUDOVICA e dall'avvocato TOLDO ALESSANDRA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi e vivranno separati, liberi di fissare, ove credono, la Parte_1 CP_1 propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale continuerà ad abitare il signor CP_1
La signora rinuncia alla relativa assegnazione e si impegna a lasciare la casa Parte_1 coniugale entro il giorno 1 gennaio 2026.
3) La minore viene affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre.
1 Il signor potrà stare con tutto il tempo che vorrà, previo accordo con la signora CP_1 Per_1
e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e compatibilmente Parte_1 con gli orari di lavoro del padre;
in ogni caso, il padre starà con secondo il seguente Per_1 calendario:
- un pomeriggio nella settimana in cui trascorrerà il weekend con il papà e due pomeriggi Per_1 nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la mamma, dalle ore 18.00 alle 20.30; Per_1
- un weekend a settimane alterne, dal venerdì sera alla domenica sera;
- 15 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
la minore potrà stare con la madre anche per 3 settimane consecutive;
- 5 giorni durante le vacanze natalizie, includendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedì dell'Angelo.
4) I coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore.
5) L'indennità di accompagnamento per verrà gestita interamente dalla signora per Per_1 Parte_1 le varie esigenze della figlia.
6) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario di , l'importo mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza, ad eccezione delle spese relative alla logopedia per , che verranno sostenute nella Per_1 misura dell'80% dalla signora e del 20% dal signor Parte_1 CP_1
7) Per accordo delle parti, l'assegno unico verrà percepito e goduto nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
8) Il signor si accolla il pagamento delle rate residue del finanziamento stipulato da CP_1 entrambi i coniugi.
9) Per accordo delle parti, il veicolo tg. GZ483HT resterà in uso ed in proprietà esclusiva della signora e il veicolo tg. GR626BX resterà in uso ed in proprietà esclusiva del signor Parte_1 CP_1
che si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate residue del leasing.
[...]
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, quindi, nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Santorso (VI) in data 15/05/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, ad eccezione delle spese relative alla logopedia per , che verranno sostenute nella misura dell'80% dalla signora e Per_1 Parte_1 del 20% dal signor CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente della figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
3 a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 in Santorso (VI) in data 15/05/2010 con atto trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santorso (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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