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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
Il giudice, lette le note tempestivamente depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., contenenti le seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: dichiararsi cessata materia del contendere;
in subordine: nel merito, accertare e dichiarare che il permesso di soggiorno non è requisito essenziale ai fini dell'iscrizione anagrafica e per l'effetto procedere alla iscrizione anagrafica del sig.ra nel Comune di San Martino Parte_1
Buon Albergo nonché alla successiva iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare e quindi disporre la registrazione dell'accordo di convivenza;
accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono conviventi di fatto, costituenti una stabile relazione, debitamente provata ai sensi della Direttiva Europea
2004/38/CE, così come recepita dal D.Lgs. 30/2007; per l'effetto, dichiarare ricevibile l'istanza di iscrizione anagrafica del sig.ra nel Comune di San Martino Buon Albergo ai sensi Parte_1 dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis) del D.lgs. 30/2007 e, di conseguenza, disporne l'iscrizione; disporre altresì l'iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare costituito dai ricorrenti, ex art. 1, comma 36,
L. 76/2016, vista la dichiarazione anagrafica ivi prevista al comma 37, debitamente presentata all'ufficio competente;
dunque, disporre la registrazione dell'accordo di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 76/2016, per l'opponibilità ai terzi;
Per il convenuto: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate (e cioè: nel merito, CP_1 rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tuti i motivi esposti in narrativa;
con ogni ulteriore riserva di dedurre e produrre nei termini di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre accessori di legge); pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 12234 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
e , con l'avv. Beggin Parte_2 Parte_1 ricorrenti contro
, con l'avv. Baccarini Controparte_2 resistente
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e ricorrono al Tribunale per l'accertamento del diritto Parte_2 Parte_1 all'iscrizione anagrafica della ricorrente nel Comune di , del Parte_1 Controparte_2 nucleo famigliare composto dai ricorrenti e del contratto di convivenza tra gli stessi concluso, con ordine al Comune resistente di procedere all'iscrizione. In via cautelare, i ricorrenti hanno chiesto che vengano sospesi i provvedimenti impugnati e che venga ordinato al Comune resistente di iscrivere nei registri dell'anagrafe della popolazione residente la ricorrente , la nuova famiglia anagrafica e il Parte_1 contratto di convivenza;
in subordine, chiedono l'adozione di qualsiasi provvedimento interinale, idoneo a ottenere in via temporanea le iscrizioni anagrafiche sopra indicate;
in ultimo subordine, chiedono che venga accertato il diritto della ricorrente a rimanere nel territorio della Repubblica nelle Parte_1 more della celebrazione del giudizio.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_2 svolte dai ricorrenti, richiamandosi alla circolare 78/2021 del Ministero dell'Interno; osserva in particolare come ai fini delle iscrizioni anagrafiche è necessario che il richiedente l'iscrizione soggiorni regolarmente sul territorio dello Stato;
ritiene infine che il contratto di convivenza non sia sufficiente a provare la relazione sussistente fra i ricorrenti.
Con ordinanza definitoria del sub-procedimento avente ad oggetto l'istanza cautelare, il Tribunale ha disposto che il Comune resistente provvedesse all'iscrizione anagrafica della ricorrente Parte_1
e del contratto di convivenza concluso tra i ricorrenti.
[...]
Le richieste istruttorie formulate dai ricorrenti sono state rigettate.
*
2. Preliminarmente va ribadita la competenza territoriale del Tribunale adito.
La materia oggetto di giudizio è sottratta alla competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea; è pertanto da escludere la competenza del Tribunale adito, in quanto tribunale distrettuale sede della sezione specializzata indicata.
Il resistente ha la sede nel circondario di altro Tribunale;
pertanto il Tribunale adito sarebbe territorialmente incompetente. Tuttavia, non ricorre nel caso di specie alcuna ipotesi di competenza inderogabile, di cui all'art. 28 c.p.c., sicché in assenza di eccezione di parte del resistente, si consolida la competenza del Tribunale adito.
*
3. I ricorrenti chiedono in via principale dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo ottenuto all'esito del sub-procedimento cautelare il bene della vita cui aspiravano.
La domanda così formulata non può essere accolta, poiché la cessata materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare
2 un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass., sez. II, 29.7.2021 n. 21757).
Così non è nel caso di specie, giacché il convenuto insiste nelle originarie conclusioni. CP_1
Tuttavia, i ricorrenti esprimono inequivocabilmente la mancanza di interesse alla coltivazione del giudizio e alla pronuncia di merito (si legge nelle note conclusive: «allo stato è pertanto venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio e si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessata materia del contendere»).
È pertanto da ritenere che gli attori, manifestando il sopravvenuto difetto di interesse, abbiano rinunciato all'azione.
La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciarne (Cass., sez. II, 5.2.2014 n. 12953).
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio.
Riguardo alle spese di lite va tenuto conto del fatto che pur rinunciando alla domanda nel giudizio principale, i ricorrenti hanno vista accolta la domanda cautelare. Si determina pertanto una situazione di soccombenza reciproca delle parti che giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara estinto il procedimento;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia l'11.2.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
Il giudice, lette le note tempestivamente depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., contenenti le seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: dichiararsi cessata materia del contendere;
in subordine: nel merito, accertare e dichiarare che il permesso di soggiorno non è requisito essenziale ai fini dell'iscrizione anagrafica e per l'effetto procedere alla iscrizione anagrafica del sig.ra nel Comune di San Martino Parte_1
Buon Albergo nonché alla successiva iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare e quindi disporre la registrazione dell'accordo di convivenza;
accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono conviventi di fatto, costituenti una stabile relazione, debitamente provata ai sensi della Direttiva Europea
2004/38/CE, così come recepita dal D.Lgs. 30/2007; per l'effetto, dichiarare ricevibile l'istanza di iscrizione anagrafica del sig.ra nel Comune di San Martino Buon Albergo ai sensi Parte_1 dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis) del D.lgs. 30/2007 e, di conseguenza, disporne l'iscrizione; disporre altresì l'iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare costituito dai ricorrenti, ex art. 1, comma 36,
L. 76/2016, vista la dichiarazione anagrafica ivi prevista al comma 37, debitamente presentata all'ufficio competente;
dunque, disporre la registrazione dell'accordo di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 76/2016, per l'opponibilità ai terzi;
Per il convenuto: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate (e cioè: nel merito, CP_1 rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tuti i motivi esposti in narrativa;
con ogni ulteriore riserva di dedurre e produrre nei termini di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre accessori di legge); pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 12234 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato da:
e , con l'avv. Beggin Parte_2 Parte_1 ricorrenti contro
, con l'avv. Baccarini Controparte_2 resistente
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e ricorrono al Tribunale per l'accertamento del diritto Parte_2 Parte_1 all'iscrizione anagrafica della ricorrente nel Comune di , del Parte_1 Controparte_2 nucleo famigliare composto dai ricorrenti e del contratto di convivenza tra gli stessi concluso, con ordine al Comune resistente di procedere all'iscrizione. In via cautelare, i ricorrenti hanno chiesto che vengano sospesi i provvedimenti impugnati e che venga ordinato al Comune resistente di iscrivere nei registri dell'anagrafe della popolazione residente la ricorrente , la nuova famiglia anagrafica e il Parte_1 contratto di convivenza;
in subordine, chiedono l'adozione di qualsiasi provvedimento interinale, idoneo a ottenere in via temporanea le iscrizioni anagrafiche sopra indicate;
in ultimo subordine, chiedono che venga accertato il diritto della ricorrente a rimanere nel territorio della Repubblica nelle Parte_1 more della celebrazione del giudizio.
Si è costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_2 svolte dai ricorrenti, richiamandosi alla circolare 78/2021 del Ministero dell'Interno; osserva in particolare come ai fini delle iscrizioni anagrafiche è necessario che il richiedente l'iscrizione soggiorni regolarmente sul territorio dello Stato;
ritiene infine che il contratto di convivenza non sia sufficiente a provare la relazione sussistente fra i ricorrenti.
Con ordinanza definitoria del sub-procedimento avente ad oggetto l'istanza cautelare, il Tribunale ha disposto che il Comune resistente provvedesse all'iscrizione anagrafica della ricorrente Parte_1
e del contratto di convivenza concluso tra i ricorrenti.
[...]
Le richieste istruttorie formulate dai ricorrenti sono state rigettate.
*
2. Preliminarmente va ribadita la competenza territoriale del Tribunale adito.
La materia oggetto di giudizio è sottratta alla competenza funzionale della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea; è pertanto da escludere la competenza del Tribunale adito, in quanto tribunale distrettuale sede della sezione specializzata indicata.
Il resistente ha la sede nel circondario di altro Tribunale;
pertanto il Tribunale adito sarebbe territorialmente incompetente. Tuttavia, non ricorre nel caso di specie alcuna ipotesi di competenza inderogabile, di cui all'art. 28 c.p.c., sicché in assenza di eccezione di parte del resistente, si consolida la competenza del Tribunale adito.
*
3. I ricorrenti chiedono in via principale dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo ottenuto all'esito del sub-procedimento cautelare il bene della vita cui aspiravano.
La domanda così formulata non può essere accolta, poiché la cessata materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare
2 un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass., sez. II, 29.7.2021 n. 21757).
Così non è nel caso di specie, giacché il convenuto insiste nelle originarie conclusioni. CP_1
Tuttavia, i ricorrenti esprimono inequivocabilmente la mancanza di interesse alla coltivazione del giudizio e alla pronuncia di merito (si legge nelle note conclusive: «allo stato è pertanto venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio e si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessata materia del contendere»).
È pertanto da ritenere che gli attori, manifestando il sopravvenuto difetto di interesse, abbiano rinunciato all'azione.
La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciarne (Cass., sez. II, 5.2.2014 n. 12953).
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio.
Riguardo alle spese di lite va tenuto conto del fatto che pur rinunciando alla domanda nel giudizio principale, i ricorrenti hanno vista accolta la domanda cautelare. Si determina pertanto una situazione di soccombenza reciproca delle parti che giustifica la compensazione delle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara estinto il procedimento;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia l'11.2.2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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