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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1227/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1227/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monreale Parte_1 C.F._1
(PA) alla Via Roma n. 48 presso lo studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, che la rappresentano e difendono unitamente all'Avv. Giovanni Rinaldi, come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria Dott.ssa Maria Elena Burgello, giusta delega in atti, domiciliata presso l' in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31 Controparte_4
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.08.2024 premettendo di essere docente di Parte_1 scuola primaria con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” di Lamezia
Terme, esponeva di aver stipulato con il plurimi contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, rispettivamente, per complessivi 256 giorni e per complessivi 247 giorni, e di non aver percepito, per gli anni scolastici sopraindicati, la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
Lamentava, quindi, la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70
CE, nonché dell'art. 7, comma 1 del CCNL Scuola del 15.03.2001, che ha istituito la retribuzione professionale docenti, evidenziando l'insussistenza di alcuna ragione obiettiva idonea a giustificare il mancato accesso del personale docente assunto a tempo determinato anche in virtù di incarichi di supplenza breve, tenuto conto della ratio di tale emolumento, finalizzato a valorizzare la professione di docente, nonché della sostanziale identità delle mansioni espletate.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato per supplenza breve e che, per l'effetto, l'amministrazione scolastica venisse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate per la causale sopra indicata, pari a complessivi € 2.927,46 o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio il eccepiva, Controparte_1 in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato ex art. 2948
c.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, eccependo che il personale assunto a tempo determinato per supplenze temporanee ex art. 4, comma 3 della L. n. 124/1999 era espressamente escluso dal novero dei destinatari della retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del
CCNI del 31.08.1999, richiamato dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001; eccepiva, inoltre, che il riconoscimento della voce accessoria, con la quale si intende valorizzare la professionalità, in favore dei supplenti con contratti fino al 30 giugno e/o al 31 agosto si giustifica in considerazione del fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni e che quest'ultimo non necessariamente partecipa a tutti i collegi, così come non predispone attività di programmazione e non partecipa agli scrutini;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Con decreto emesso il 4.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del 15.05.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla seguente sentenza.
4. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., tempestivamente sollevata dal convenuto, posto che il primo atto interruttivo coincide con CP_1 la notifica del ricorso avvenuta il 7.10.2024; risulta, pertanto, estinto il credito maturato nel periodo antecedente al 7.10.2019.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 15.05.2025 la ricorrente, pur contestando, in via principale, la fondatezza dell'eccezione avversaria, ha, tuttavia, proceduto a ricalcolare l'importo spettante per il periodo dal 7.10.2019 al 12.06.2021, quantificandolo in complessivi € 2.845,98.
5. Nel merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, la retribuzione professionale docenti è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, che testualmente recita: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, rubricato “Compenso individuale accessorio”, prevede che “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed
A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale
e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e
a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 6.
Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L. 7.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art.
42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica.”.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, nella quale si afferma che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”.
Nella parte motiva della citata ordinanza, la Corte di Cassazione ha precisato che “
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
».
7. Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla successiva Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 6293/2020, che ha richiamato la precedente pronuncia confermando i medesimi principi ivi espressi, nonché dalle recenti ordinanze nn. 12303 e 12309 del 21.02.2024, pubblicate il 7.05.2024.
8. Quanto, infine, alle argomentazioni dell'amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso con conseguente inferiore professionalità, appare una affermazione non dimostrata e deve, al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione tipica del docente scolastico, con la medesima professionalità.
Dalla documentazione allegata emerge, peraltro, che negli anni scolastici di riferimento la docente ha prestato servizio, sostanzialmente senza soluzione di continuità, fino al termine delle lezioni presso i medesimi istituti scolastici, su posto comune e con orario completo.
9. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in ragione del servizio effettivamente prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per il numero di giorni indicato nell'atto introduttivo (si evidenzia che la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo
Ardito-Don Bosco di Lamezia Terme, presso il quale la docente ha prestato servizio nell'a.s.
2020/2021, ha confermato sia il numero dei giorni di servizio prestati negli anni scolastici di riferimento, sia la quantificazione dell'importo complessivamente spettante a titolo di RPD).
10. In ordine al quantum debeatur, la ricorrente ha correttamente applicato il criterio e le modalità di calcolo del compenso accessorio previsti dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, richiamato dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001, tenendo conto dei giorni di servizio effettivamente prestati (ove inferiori al mese) e moltiplicando questo dato per il valore corrispondente ad 1/30 dell'importo spettante per l'intera mensilità.
Si è, peraltro, tenuto conto dell'aumento della retribuzione professionale docenti via via stabilito dalla contrattazione collettiva vigente.
In ogni caso, come detto, né le modalità di calcolo, né l'importo complessivamente richiesto hanno costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, se non sotto il profilo della parziale prescrizione quinquennale del credito.
Ne consegue che, prendendo in considerazione il conteggio rielaborato dalla ricorrente alla luce dell'eccezione preliminare sollevata dal , quest'ultimo deve Controparte_1 essere condannato al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
2.845,98, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della non particolare complessità della questione esaminata, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma di € 2.845,98, a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti dovuta per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
1.338,35 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 21.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1227/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Monreale Parte_1 C.F._1
(PA) alla Via Roma n. 48 presso lo studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli, che la rappresentano e difendono unitamente all'Avv. Giovanni Rinaldi, come da mandato in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria Dott.ssa Maria Elena Burgello, giusta delega in atti, domiciliata presso l' in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31 Controparte_4
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.08.2024 premettendo di essere docente di Parte_1 scuola primaria con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” di Lamezia
Terme, esponeva di aver stipulato con il plurimi contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021, rispettivamente, per complessivi 256 giorni e per complessivi 247 giorni, e di non aver percepito, per gli anni scolastici sopraindicati, la retribuzione professionale docenti introdotta dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15.03.2001.
Lamentava, quindi, la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70
CE, nonché dell'art. 7, comma 1 del CCNL Scuola del 15.03.2001, che ha istituito la retribuzione professionale docenti, evidenziando l'insussistenza di alcuna ragione obiettiva idonea a giustificare il mancato accesso del personale docente assunto a tempo determinato anche in virtù di incarichi di supplenza breve, tenuto conto della ratio di tale emolumento, finalizzato a valorizzare la professione di docente, nonché della sostanziale identità delle mansioni espletate.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato per supplenza breve e che, per l'effetto, l'amministrazione scolastica venisse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate per la causale sopra indicata, pari a complessivi € 2.927,46 o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio il eccepiva, Controparte_1 in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato ex art. 2948
c.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda, eccependo che il personale assunto a tempo determinato per supplenze temporanee ex art. 4, comma 3 della L. n. 124/1999 era espressamente escluso dal novero dei destinatari della retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del
CCNI del 31.08.1999, richiamato dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001; eccepiva, inoltre, che il riconoscimento della voce accessoria, con la quale si intende valorizzare la professionalità, in favore dei supplenti con contratti fino al 30 giugno e/o al 31 agosto si giustifica in considerazione del fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni e che quest'ultimo non necessariamente partecipa a tutti i collegi, così come non predispone attività di programmazione e non partecipa agli scrutini;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Con decreto emesso il 4.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione del 15.05.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla seguente sentenza.
4. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., tempestivamente sollevata dal convenuto, posto che il primo atto interruttivo coincide con CP_1 la notifica del ricorso avvenuta il 7.10.2024; risulta, pertanto, estinto il credito maturato nel periodo antecedente al 7.10.2019.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 15.05.2025 la ricorrente, pur contestando, in via principale, la fondatezza dell'eccezione avversaria, ha, tuttavia, proceduto a ricalcolare l'importo spettante per il periodo dal 7.10.2019 al 12.06.2021, quantificandolo in complessivi € 2.845,98.
5. Nel merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, la retribuzione professionale docenti è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, che testualmente recita: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, rubricato “Compenso individuale accessorio”, prevede che “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed
A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio,
e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale
e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e
a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 6.
Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L. 7.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art.
42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica.”.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, nella quale si afferma che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.”.
Nella parte motiva della citata ordinanza, la Corte di Cassazione ha precisato che “
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
».
7. Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla successiva Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 6293/2020, che ha richiamato la precedente pronuncia confermando i medesimi principi ivi espressi, nonché dalle recenti ordinanze nn. 12303 e 12309 del 21.02.2024, pubblicate il 7.05.2024.
8. Quanto, infine, alle argomentazioni dell'amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso con conseguente inferiore professionalità, appare una affermazione non dimostrata e deve, al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione tipica del docente scolastico, con la medesima professionalità.
Dalla documentazione allegata emerge, peraltro, che negli anni scolastici di riferimento la docente ha prestato servizio, sostanzialmente senza soluzione di continuità, fino al termine delle lezioni presso i medesimi istituti scolastici, su posto comune e con orario completo.
9. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in ragione del servizio effettivamente prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per il numero di giorni indicato nell'atto introduttivo (si evidenzia che la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo
Ardito-Don Bosco di Lamezia Terme, presso il quale la docente ha prestato servizio nell'a.s.
2020/2021, ha confermato sia il numero dei giorni di servizio prestati negli anni scolastici di riferimento, sia la quantificazione dell'importo complessivamente spettante a titolo di RPD).
10. In ordine al quantum debeatur, la ricorrente ha correttamente applicato il criterio e le modalità di calcolo del compenso accessorio previsti dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, richiamato dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001, tenendo conto dei giorni di servizio effettivamente prestati (ove inferiori al mese) e moltiplicando questo dato per il valore corrispondente ad 1/30 dell'importo spettante per l'intera mensilità.
Si è, peraltro, tenuto conto dell'aumento della retribuzione professionale docenti via via stabilito dalla contrattazione collettiva vigente.
In ogni caso, come detto, né le modalità di calcolo, né l'importo complessivamente richiesto hanno costituito oggetto di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, se non sotto il profilo della parziale prescrizione quinquennale del credito.
Ne consegue che, prendendo in considerazione il conteggio rielaborato dalla ricorrente alla luce dell'eccezione preliminare sollevata dal , quest'ultimo deve Controparte_1 essere condannato al pagamento, in favore di della complessiva somma di € Parte_1
2.845,98, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della non particolare complessità della questione esaminata, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore di della complessiva somma di € 2.845,98, a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti dovuta per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
1.338,35 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 21.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino