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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 690 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
ma elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza
Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: inserimento in graduatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:
- IN VIA CAUTELARE, verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:
- ordinare all'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto dell' , n.3680 Controparte_2
del 30.07.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032, A047 e
A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Grosseto per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;
- disporre la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12,
commi 3 e 9, O.M. n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli AA.SS. 2024/2025 anche oltre il termine previsto e anche in modalità cartacea;
- disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più
idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;
- NEL MERITO:
- ordinare all'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto dell' , n.3680 Controparte_2
del 30.07.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032, A047 e
A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Grosseto per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;
Pag. 2 di 16 - disporre la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12,
commi 3 e 9, O.M. n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli AA.SS. 2024/2025 anche oltre il termine previsto e anche in modalità cartacea;
- condannare l'Amministrazione convenuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la sua ritardata o mancata assunzione, al pagamento di somma corrispondente ad una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità che maturerà dal settembre 2024 alla data della sentenza, oltre mensilità successive, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 cod. civ.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- In via principale, rigettare tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite.
- In subordine disporre l'esclusione del dalle GPS valevoli per il biennio 2024- Pt_1
2026 per la classe di concorso A027, A026, A020;
- In via ulteriormente subordinata disporre l'esclusione del dalle GPS valevoli per Pt_1
il biennio 2024-2026 per la sola classe di concorso A027 in quanto trattasi di nuovo inserimento;
- compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 16 1. Con ricorso depositato il giorno 6 agosto 2024 – e contestuale istanza cautelare – conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
concludendo come in epigrafe.
[...]
Egli lamentava l'illegittimità del decreto dell'
[...]
, n. 3680 del 30 luglio 2024, che lo ha Controparte_2
escluso dalla seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032,
A047 e A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di
Grosseto per il biennio 2024/2026. Il videnziava che, già con DPCM del 2 Pt_1
ottobre 2020, il titolo posseduto (Master of Science in Sustaniable Building
Technology with Distinction) era stato ritenuto equivalente a quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99, indette con ordinanza Ministeriale n.
60/2020 e valevoli per il biennio 2020/2022 e che detto titolo era stato ritenuto utile anche in occasione della presentazione della domanda di aggiornamento per il successivo biennio. Poiché l'O.M. 88/2024 - dettata dalla necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto- legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo - prevedeva il nuovo mero aggiornamento delle GPS, il non avrebbe dovuto escluderlo sull'assunto della mancata allegazione CP_1
di un nuovo provvedimento che dichiarasse l'equivalenza o equipollenza del titolo estero posseduto.
Pag. 4 di 16 Cont 2. Si costitutiva il ribadendo nel merito le ragioni dell'esclusione del Pt_1
già evidenziate in sede amministrativa.
Cont 3. La domanda cautelare veniva accolta e il reclamo proposto dal avverso la detta ordinanza veniva rigettato dal Collegio. All'udienza del 19 novembre
Cont 2024 parte ricorrente rappresentava che il aveva dato seguito all'ordinanza cautelare e che il ra stato inserito nelle GPS e chiamato per Pt_1
un incarico fino alla fine dell'anno scolastico, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nella sola causa di merito, evidenziando la circostanza che, se il fosse stato tempestivamente inserito nelle GPS , egli Pt_1
avrebbe ottenuto l'incarico un mese prima.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
4. Onde evitare inutili ripetizioni giova qui riportare – con differente carattere –
l'ordinanza n. 1382/2024, emessa in data 11 settembre 2024, di accoglimento della domanda attorea all'esito della fase cautelare in corso di causa, omettendo la parte della motivazione concernente l'affermata giurisdizione di questo
Cont Tribunale, trattandosi di eccezione non più riproposta dal .
***
(...)
Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la
L. 148/2002, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero. Sebbene ancora si faccia riferimento al concetto di “equipollenza” e lo si distingua da quello di “equivalenza”, è
opportuno ricordare che la suddetta legge di ratifica non utilizza più tale
Pag. 5 di 16 termine e che per effetto dell'art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza.
In termini generali, può dirsi che due o più titoli di studio si dicono equipollenti quando hanno lo stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica. Un titolo invece può essere riconosciuto equivalente a un altro per effetto di una delibazione specifica per determinate finalità.
Rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici, in molti casi è
necessario valutare l'equipollenza del titolo posseduto al titolo richiesto o la possibilità di equipararlo rispetto a quanto indicato nei bandi. Il che frequentemente riguarda anche il raffronto tra titoli italiani (es.
valutazione dell'esistenza di un'analogia tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. Analogia che può essere espressamente prevista dalla legge tra titoli di vecchio ordinamento, laddove ai fini dell'equiparazione occorre accertare la sua sussistenza attraverso una comparazione tra titoli ante riforma e titoli post riforma).
Procedura non dissimile deve essere talvolta seguita per i titoli stranieri. Infatti i titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia, pertanto è necessario chiederne il riconoscimento nel caso si voglia spenderli all'interno del nostro paese. Per completezza, è
opportuno distinguere tra riconoscimento del diploma di scuola secondaria di primo livello (scuole medie), di secondo livello (scuole superiori) e il riconoscimento del diploma di laurea. Per quanto riguarda il diploma di scuola media, è necessario rivolgerti all' Controparte_2
Pag. 6 di 16 Regionale presso l'Ambito territoriale della provincia di residenza dell'interessato. Il riconoscimento di un diploma di maturità è di competenza di qualsiasi Per ottenere invece Controparte_2
il riconoscimento di un titolo accademico occorre presentare domanda a un ateneo (in applicazione della Convenzione, il
[...]
ha affidato al il compito di svolgere le attività di Controparte_1 CP_4
centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale).
Quanto, nello specifico, al caso che ci occupa e quindi al titolo di laurea, più propriamente occorre distinguere tra riconoscimento accademico e non accademico. Il primo ha la funzione di equiparare a tutti gli effetti il titolo estero a quello italiano (cd. equipollenza), il secondo consente di accedere a pubblici concorsi (ma è spendibile, tra l'altro, a fini di progressione di carriera, attribuzione di punteggi,
riscatto previdenziale, riconoscimento di benefici etc.). Il primo è
disciplinato dall'art. 2 della legge di ratifica secondo cui “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”. Ai sensi del successivo art. 3, le Università e gli
Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data
Pag. 7 di 16 di ricezione delle domande stesse. Le procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri nel sistema italiano per scopi non accademici sono invece svolte da differenti amministrazioni dello
Stato e il principale riferimento normativo è costituito dal D.P.R.
189/2009 (regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148).
Esiste invero una terza via, costituita dal riconoscimento professionale valevole per l'esercizio di professioni regolamentate (medico, ingegnere etc.) e per l'accesso al mercato del lavoro per le professioni non regolamentate, il cui riferimento normativo è costituito dalla Direttiva
2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE.
6. Ciò detto, al tempo in cui il ha presentato la richiesta di Pt_1
equivalenza (23.7.2020) all'espresso fine della partecipazione al concorso di cui all'ordinanza n. 60/20 per la istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto, la disciplina era dettata dall'art. 38 d.lgs.
165/2021, il cui comma 3, come sostituito dall'art. 8, co. 3, del D.L.
5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, attribuiva alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Controparte_5
, l'equiparazione dei titoli di studio e professionali e l'equivalenza
[...]
tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Quindi il ha presentato istanza ai sensi Pt_1
della normativa suddetta e il suo titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto utile ai detti fini con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del
2.10.2020.
Pag. 8 di 16 Al momento della presentazione dell'ultima domanda (ovvero in data 5.6.2024) di aggiornamento delle GPS in relazione all'O.M. 88/24
per il biennio 2024/2026, la disciplina vigente era quella dettata dall'art. 38 co. 3 D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, co. 28 quinquies del
D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, che così
stabilisce: "Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri,
aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del ovvero del Controparte_1 Controparte_5
. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo
[...]
di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al ovvero al Controparte_5
. Controparte_1
In coerenza con la previsione normativa primaria, l'O.M. 88/24
all'art. 7 co. 4 lett. e) ha previsto che: “(....) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere CP_1
altresì̀ indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo
Pag. 9 di 16 medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà̀ essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”.
Il decreto di esclusione del 30.7.2024 richiama espressamente tale previsione (sebbene contenga un errore nell'indicazione del comma, che non è il 5 ma il 4) e quindi motiva l'esclusione con espresso riferimento all'O.M suddetta, prendendo atto che il aveva allegato solo il Pt_1
provvedimento di equivalenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell'ottobre 2020, limitato alla procedura indetta con ordinanza 60/2020.
Il decreto di esclusione richiama altresì la funzione della procedura di equivalenza ai sensi dell'art. 5 L. 148/2002 e prende atto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 38, la procedura di equivalenza non è
prevista per l'accesso ai pubblici concorsi per il personale docente. Infine
prende atto della mancata presentazione da parte del della Pt_1
domanda di riconoscimento all'ufficio competente per poter essere inserito con riserva.
7. Se è certamente vero che, in astratto, un interessato potrebbe presentare domanda di inserimento dopo aver ottenuto il riconoscimento accademico da parte di una università o non accademico da parte del a mezzo della procedura prevista dal DPR 189/2009 (da CP_1
concludersi in entrambi i casi nel termine di 90 giorni) oppure presentare
Pag. 10 di 16 domanda con riserva di riconoscimento nelle more della procedura, è non meno vero che ciò riguarda la procedura di inserimento e quindi non è
riferibile al caso del Pt_1
L'art. 7 dell'O.M. 88/2024 (come del resto quella relativa al biennio precedente) ricomprende sotto la definizione “istanza di partecipazione” le istanze di inserimento, di aggiornamento e di trasferimento. Il stava inserendo una domanda di mero Pt_1
aggiornamento, rispetto alla quale il titolo era costituito dal medesimo che aveva legittimato a suo tempo l'inserimento nelle GPS (ovvero la determina di riconoscimento ottenuta con DPCM del 2.10.2020, previo parere favore del circa l'equivalenza del titolo posseduto, il Master CP_6
of Science in Sustaniable Building Technology with Distinction con quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99,
indette con ordinanza Ministeriale n. 60/2020). La circostanza che si trattasse di differente ordinanza è irrilevante perché la prima riguardava l'inserimento in sede di prima istituzione delle graduatorie, mentre quella disciplinata dalla più recente ordinanza costituiva per il un Pt_1
mero aggiornamento, rispetto al quale non è ipotizzabile una diversa valutazione da parte del dello stesso titolo estero già CP_1
riconosciuto per la medesima finalità.
Cade quindi l'argomentazione contenuta nel decreto di esclusione secondo cui il riconoscimento avrebbe efficacia limitata al primo biennio poiché priva di solidi argomenti se non il riferimento testuale all'art. 7
dell'OM che, come detto, riguarda tuttavia anche il nuovo inserimento,
Pag. 11 di 16 rispetto al quale certamente occorre una delibazione sul titolo sulla scorta del quale si richiede d'essere per la prima volta inseriti. Ma, si ripete, non
è il caso del Correttamente aveva quindi operato la medesima Pt_1
amministrazione convenuta quando nulla ebbe da obiettare di fronte alla precedente domanda di aggiornamento per il biennio 2022/2024
presentata dal (con successivo affidamento di incarichi di Pt_1
supplenza annuale). Il ricorrente infatti aveva allegato la medesima determina di equivalenza del 2020. Non è quindi la modifica dell'art.38,
comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001 a poter valere come discrimine rispetto al passato, dal momento che essa ha inciso solo sulla procedura di rilascio
(peraltro la modifica era già intervenuta al tempo della presentazione della prima domanda di aggiornamento biennio 22/24).
Cont È interessante osservare come dalla consultazione del sito del ,
in relazione proprio all'O.M. 88/2024, lo stesso ha avuto cura CP_1
di avvertire che “per il biennio 2024/2026 gli aspiranti possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza (...)”. Il che rende evidente come per la mera conferma, laddove non sia necessario indicare nuovi titoli, non occorre neppure una nuova istanza ex art. 7 dell'O.M., ma è sufficiente inviare dichiarazione di conferma della propria iscrizione. Ebbene il titolo estero del già riconosciuto ai fini dell'inserimento era sempre il Pt_1
medesimo, con tutto ciò che ne consegue rispetto al corretto inquadramento dei fatti di causa.
Pag. 12 di 16 Il decreto a firma del dirigente Marini del 30.7.2024 di esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Grosseto valevoli per il biennio 2024/2026 è quindi illegittimo.
8. Sussiste anche l'ulteriore presupposto per l'accoglimento della domanda cautelare ovvero il periculum in mora.
A breve infatti verranno conferiti i nuovi incarichi di supplenza,
cui è ragionevole presumere che il potrà accedere come accaduto Pt_1
negli anni precedenti nei quali è stato beneficiario di incarichi annuali.
L'esclusione dalla graduatoria rischia di precludere tale possibilità e di arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, dal momento che esso potrebbe travalicare l'immediato danno economico (pur sempre riparabile) conseguente al venire meno di una fonte di reddito,
proiettando le proprie conseguenze nel futuro con riferimento ai prossimi inserimenti nelle graduatorie, che sarebbero penalizzati dall'essere stato il ricorrente escluso dalle attuali e dal non aver potuto quindi maturare ulteriore esperienza lavorativa e al contempo formativa ottenendo punteggi che potrebbero favorirlo nelle prossime assegnazioni e, in generale, rispetto alla propria carriera.
9. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, ritenuta incidentalmente l'illegittimità del decreto dell'
[...]
, n.3680 del Controparte_2
30.07.2024 e disapplicato quindi tale provvedimento in accoglimento del ricorso, va dichiarato dunque il diritto del ricorrente a essere inserito nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032,
Pag. 13 di 16 A047 e A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la per il biennio 2024/2026, da cui era stato Controparte_7
illegittimamente escluso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, consentendogli di presentare le proprie preferenze nella scelta delle sedi sì da non subire comunque pregiudizio per effetto di tale illegittima esclusione.
(...)
***
5. Come detto, l'ordinanza cautelare risulta confermata in sede di reclamo (ord.
n. 1619/2024 del 19.10.2024).
6. In questa sede di merito, non essendovi ragioni per modificare la precedente determinazione, è sufficiente il richiamo a quanto evidenziato nel detto provvedimento cautelare.
Irrilevante l'ulteriore profilo sul quale parte resistente ha insistito ovvero che con la domanda del 5 giugno 2024, il ha provveduto a indicare, in Pt_1
aggiunta alle precedenti classi di concorso, anche la classe A027 dal momento che si tratta- ribadendo quanto osservato in sede cautelare - di un mero aggiornamento della sua posizione all'interno delle GPS.
Superata inoltre la questione relativa alla facoltà di presentazione della scelta per l'a.s. 2024/205 anche oltre i termini previsti in quanto attinente alla mera fase cautelare in relazione a quell'a.s. ormai concluso e, nel merito, assorbita dalla pronuncia relativa all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026.
7. In ordine alla domanda risarcitoria proposta dal è emerso che solo a Pt_1
seguito dell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare il ricorrente è
Pag. 14 di 16 stato reinserito nelle GPS e in data 24 settembre 2024 ha ottenuto una supplenza sino al termine delle attività didattiche. Con il decreto di reinserimento (doc. B)
al sono stati attribuiti i seguenti punteggi: A026 = 74 punti;
A020 = 68 Pt_1
punti; A047 = 68 punti;
A027 = 62 punti;
A032 = 62 punti;
A060 = 62 punti. Dal
bollettino delle nomine pubblicato dall' in data 4.09.2024, Controparte_2
prodotto in atti, si evince che a quella data quattro cattedre (in particolare, la
A020 presso il Polo Amiata Ovest, la A027 presso l'Istituto Del Rosso-
NO e le A027 e A047 presso l di Follonica) Controparte_8
erano state assegnate a docenti che potevano vantare un punteggio inferiore a quello del ricorrente. Ne deriva che, se il ricorrente non fosse stato illegittimamente depennato dalle GPS, egli avrebbe ottenuto un incarico sin dal
6 settembre 2024 (data di presa di servizio conseguente alle nomine del 4
settembre), come da pubblicazione sul sito dell'USP protocollo n° 0004481.04-
09-2024.
Ebbene dalla busta paga relativa ai giorni di servizio prestati nel mese di settembre 2024, di importo pari ad € 383,51, per i giorni dal 24 al 30 settembre, e quella relativa al mese “pieno” di ottobre 2024, di importo pari ad € 1.640,31 è
possibile evincere la differenza d'importo, pari ad € 984, calcolata sui giorni dal
6 settembre al 23 settembre inclusi. Tale somma condensa il danno patrimoniale subito dal ricorrente, che in questa se deve essergli riconosciuto.
Il conteggio non è stato peraltro contestato da controparte.
8. La particolarità della questione sottoposta e la mancanza di precedenti di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la regola della soccombenza e si liquida come in
Pag. 15 di 16 dispositivo per tutte le fasi ex D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- ordina all'Amministrazione scolastica convenuta di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032, A047 e A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Grosseto per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato e di consentire allo stesso di presentare le proprie preferenze nella scelta delle sedi;
- condanna parte resistente al risarcimento del danno subito da parte ricorrente quale conseguenza del mancato e tempestivo inserimento nelle GPS, che si liquida in euro 984, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Cont
- condanna il , come rappresentato ex lege, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida, per le fasi cautelare e di merito, in
€ 6.000 oltre accessori, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 16 di 16
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 690 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] Parte_1 C.F._1
ma elettivamente domiciliato in Grosseto, Viale Ombrone n.44, presso e nello studio dell'Avv. Marco Picchi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza
Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: inserimento in graduatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “"Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:
- IN VIA CAUTELARE, verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:
- ordinare all'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto dell' , n.3680 Controparte_2
del 30.07.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032, A047 e
A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Grosseto per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;
- disporre la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12,
commi 3 e 9, O.M. n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli AA.SS. 2024/2025 anche oltre il termine previsto e anche in modalità cartacea;
- disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più
idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;
- NEL MERITO:
- ordinare all'Amministrazione convenuta, previa disapplicazione del decreto dell' , n.3680 Controparte_2
del 30.07.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032, A047 e
A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Grosseto per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato;
Pag. 2 di 16 - disporre la facoltà di presentazione da parte del ricorrente della scelta ex art. 12,
commi 3 e 9, O.M. n.88/2024 delle sedi per il conferimento di incarichi di supplenza per gli AA.SS. 2024/2025 anche oltre il termine previsto e anche in modalità cartacea;
- condannare l'Amministrazione convenuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per la sua ritardata o mancata assunzione, al pagamento di somma corrispondente ad una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità che maturerà dal settembre 2024 alla data della sentenza, oltre mensilità successive, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi secondo equità ex art. 1226 cod. civ.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- In via principale, rigettare tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite.
- In subordine disporre l'esclusione del dalle GPS valevoli per il biennio 2024- Pt_1
2026 per la classe di concorso A027, A026, A020;
- In via ulteriormente subordinata disporre l'esclusione del dalle GPS valevoli per Pt_1
il biennio 2024-2026 per la sola classe di concorso A027 in quanto trattasi di nuovo inserimento;
- compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 16 1. Con ricorso depositato il giorno 6 agosto 2024 – e contestuale istanza cautelare – conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
concludendo come in epigrafe.
[...]
Egli lamentava l'illegittimità del decreto dell'
[...]
, n. 3680 del 30 luglio 2024, che lo ha Controparte_2
escluso dalla seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032,
A047 e A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di
Grosseto per il biennio 2024/2026. Il videnziava che, già con DPCM del 2 Pt_1
ottobre 2020, il titolo posseduto (Master of Science in Sustaniable Building
Technology with Distinction) era stato ritenuto equivalente a quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99, indette con ordinanza Ministeriale n.
60/2020 e valevoli per il biennio 2020/2022 e che detto titolo era stato ritenuto utile anche in occasione della presentazione della domanda di aggiornamento per il successivo biennio. Poiché l'O.M. 88/2024 - dettata dalla necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto- legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo - prevedeva il nuovo mero aggiornamento delle GPS, il non avrebbe dovuto escluderlo sull'assunto della mancata allegazione CP_1
di un nuovo provvedimento che dichiarasse l'equivalenza o equipollenza del titolo estero posseduto.
Pag. 4 di 16 Cont 2. Si costitutiva il ribadendo nel merito le ragioni dell'esclusione del Pt_1
già evidenziate in sede amministrativa.
Cont 3. La domanda cautelare veniva accolta e il reclamo proposto dal avverso la detta ordinanza veniva rigettato dal Collegio. All'udienza del 19 novembre
Cont 2024 parte ricorrente rappresentava che il aveva dato seguito all'ordinanza cautelare e che il ra stato inserito nelle GPS e chiamato per Pt_1
un incarico fino alla fine dell'anno scolastico, insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nella sola causa di merito, evidenziando la circostanza che, se il fosse stato tempestivamente inserito nelle GPS , egli Pt_1
avrebbe ottenuto l'incarico un mese prima.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
4. Onde evitare inutili ripetizioni giova qui riportare – con differente carattere –
l'ordinanza n. 1382/2024, emessa in data 11 settembre 2024, di accoglimento della domanda attorea all'esito della fase cautelare in corso di causa, omettendo la parte della motivazione concernente l'affermata giurisdizione di questo
Cont Tribunale, trattandosi di eccezione non più riproposta dal .
***
(...)
Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite la
L. 148/2002, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero. Sebbene ancora si faccia riferimento al concetto di “equipollenza” e lo si distingua da quello di “equivalenza”, è
opportuno ricordare che la suddetta legge di ratifica non utilizza più tale
Pag. 5 di 16 termine e che per effetto dell'art. 9 è stata abrogata la precedente procedura di equipollenza.
In termini generali, può dirsi che due o più titoli di studio si dicono equipollenti quando hanno lo stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica. Un titolo invece può essere riconosciuto equivalente a un altro per effetto di una delibazione specifica per determinate finalità.
Rispetto alla partecipazione ai concorsi pubblici, in molti casi è
necessario valutare l'equipollenza del titolo posseduto al titolo richiesto o la possibilità di equipararlo rispetto a quanto indicato nei bandi. Il che frequentemente riguarda anche il raffronto tra titoli italiani (es.
valutazione dell'esistenza di un'analogia tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. Analogia che può essere espressamente prevista dalla legge tra titoli di vecchio ordinamento, laddove ai fini dell'equiparazione occorre accertare la sua sussistenza attraverso una comparazione tra titoli ante riforma e titoli post riforma).
Procedura non dissimile deve essere talvolta seguita per i titoli stranieri. Infatti i titoli accademici di studio stranieri non hanno valore legale in Italia, pertanto è necessario chiederne il riconoscimento nel caso si voglia spenderli all'interno del nostro paese. Per completezza, è
opportuno distinguere tra riconoscimento del diploma di scuola secondaria di primo livello (scuole medie), di secondo livello (scuole superiori) e il riconoscimento del diploma di laurea. Per quanto riguarda il diploma di scuola media, è necessario rivolgerti all' Controparte_2
Pag. 6 di 16 Regionale presso l'Ambito territoriale della provincia di residenza dell'interessato. Il riconoscimento di un diploma di maturità è di competenza di qualsiasi Per ottenere invece Controparte_2
il riconoscimento di un titolo accademico occorre presentare domanda a un ateneo (in applicazione della Convenzione, il
[...]
ha affidato al il compito di svolgere le attività di Controparte_1 CP_4
centro nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale).
Quanto, nello specifico, al caso che ci occupa e quindi al titolo di laurea, più propriamente occorre distinguere tra riconoscimento accademico e non accademico. Il primo ha la funzione di equiparare a tutti gli effetti il titolo estero a quello italiano (cd. equipollenza), il secondo consente di accedere a pubblici concorsi (ma è spendibile, tra l'altro, a fini di progressione di carriera, attribuzione di punteggi,
riscatto previdenziale, riconoscimento di benefici etc.). Il primo è
disciplinato dall'art. 2 della legge di ratifica secondo cui “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”. Ai sensi del successivo art. 3, le Università e gli
Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data
Pag. 7 di 16 di ricezione delle domande stesse. Le procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri nel sistema italiano per scopi non accademici sono invece svolte da differenti amministrazioni dello
Stato e il principale riferimento normativo è costituito dal D.P.R.
189/2009 (regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148).
Esiste invero una terza via, costituita dal riconoscimento professionale valevole per l'esercizio di professioni regolamentate (medico, ingegnere etc.) e per l'accesso al mercato del lavoro per le professioni non regolamentate, il cui riferimento normativo è costituito dalla Direttiva
2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE.
6. Ciò detto, al tempo in cui il ha presentato la richiesta di Pt_1
equivalenza (23.7.2020) all'espresso fine della partecipazione al concorso di cui all'ordinanza n. 60/20 per la istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto, la disciplina era dettata dall'art. 38 d.lgs.
165/2021, il cui comma 3, come sostituito dall'art. 8, co. 3, del D.L.
5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 35/2012, attribuiva alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Controparte_5
, l'equiparazione dei titoli di studio e professionali e l'equivalenza
[...]
tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Quindi il ha presentato istanza ai sensi Pt_1
della normativa suddetta e il suo titolo conseguito all'estero è stato riconosciuto utile ai detti fini con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del
2.10.2020.
Pag. 8 di 16 Al momento della presentazione dell'ultima domanda (ovvero in data 5.6.2024) di aggiornamento delle GPS in relazione all'O.M. 88/24
per il biennio 2024/2026, la disciplina vigente era quella dettata dall'art. 38 co. 3 D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, co. 28 quinquies del
D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, che così
stabilisce: "Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri,
aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del ovvero del Controparte_1 Controparte_5
. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo
[...]
di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al ovvero al Controparte_5
. Controparte_1
In coerenza con la previsione normativa primaria, l'O.M. 88/24
all'art. 7 co. 4 lett. e) ha previsto che: “(....) Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere CP_1
altresì̀ indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo
Pag. 9 di 16 medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà̀ essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”.
Il decreto di esclusione del 30.7.2024 richiama espressamente tale previsione (sebbene contenga un errore nell'indicazione del comma, che non è il 5 ma il 4) e quindi motiva l'esclusione con espresso riferimento all'O.M suddetta, prendendo atto che il aveva allegato solo il Pt_1
provvedimento di equivalenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell'ottobre 2020, limitato alla procedura indetta con ordinanza 60/2020.
Il decreto di esclusione richiama altresì la funzione della procedura di equivalenza ai sensi dell'art. 5 L. 148/2002 e prende atto che, ai sensi della vigente formulazione dell'art. 38, la procedura di equivalenza non è
prevista per l'accesso ai pubblici concorsi per il personale docente. Infine
prende atto della mancata presentazione da parte del della Pt_1
domanda di riconoscimento all'ufficio competente per poter essere inserito con riserva.
7. Se è certamente vero che, in astratto, un interessato potrebbe presentare domanda di inserimento dopo aver ottenuto il riconoscimento accademico da parte di una università o non accademico da parte del a mezzo della procedura prevista dal DPR 189/2009 (da CP_1
concludersi in entrambi i casi nel termine di 90 giorni) oppure presentare
Pag. 10 di 16 domanda con riserva di riconoscimento nelle more della procedura, è non meno vero che ciò riguarda la procedura di inserimento e quindi non è
riferibile al caso del Pt_1
L'art. 7 dell'O.M. 88/2024 (come del resto quella relativa al biennio precedente) ricomprende sotto la definizione “istanza di partecipazione” le istanze di inserimento, di aggiornamento e di trasferimento. Il stava inserendo una domanda di mero Pt_1
aggiornamento, rispetto alla quale il titolo era costituito dal medesimo che aveva legittimato a suo tempo l'inserimento nelle GPS (ovvero la determina di riconoscimento ottenuta con DPCM del 2.10.2020, previo parere favore del circa l'equivalenza del titolo posseduto, il Master CP_6
of Science in Sustaniable Building Technology with Distinction con quello di laurea magistrale in classe LM.24 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 della L. 124/99,
indette con ordinanza Ministeriale n. 60/2020). La circostanza che si trattasse di differente ordinanza è irrilevante perché la prima riguardava l'inserimento in sede di prima istituzione delle graduatorie, mentre quella disciplinata dalla più recente ordinanza costituiva per il un Pt_1
mero aggiornamento, rispetto al quale non è ipotizzabile una diversa valutazione da parte del dello stesso titolo estero già CP_1
riconosciuto per la medesima finalità.
Cade quindi l'argomentazione contenuta nel decreto di esclusione secondo cui il riconoscimento avrebbe efficacia limitata al primo biennio poiché priva di solidi argomenti se non il riferimento testuale all'art. 7
dell'OM che, come detto, riguarda tuttavia anche il nuovo inserimento,
Pag. 11 di 16 rispetto al quale certamente occorre una delibazione sul titolo sulla scorta del quale si richiede d'essere per la prima volta inseriti. Ma, si ripete, non
è il caso del Correttamente aveva quindi operato la medesima Pt_1
amministrazione convenuta quando nulla ebbe da obiettare di fronte alla precedente domanda di aggiornamento per il biennio 2022/2024
presentata dal (con successivo affidamento di incarichi di Pt_1
supplenza annuale). Il ricorrente infatti aveva allegato la medesima determina di equivalenza del 2020. Non è quindi la modifica dell'art.38,
comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001 a poter valere come discrimine rispetto al passato, dal momento che essa ha inciso solo sulla procedura di rilascio
(peraltro la modifica era già intervenuta al tempo della presentazione della prima domanda di aggiornamento biennio 22/24).
Cont È interessante osservare come dalla consultazione del sito del ,
in relazione proprio all'O.M. 88/2024, lo stesso ha avuto cura CP_1
di avvertire che “per il biennio 2024/2026 gli aspiranti possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza (...)”. Il che rende evidente come per la mera conferma, laddove non sia necessario indicare nuovi titoli, non occorre neppure una nuova istanza ex art. 7 dell'O.M., ma è sufficiente inviare dichiarazione di conferma della propria iscrizione. Ebbene il titolo estero del già riconosciuto ai fini dell'inserimento era sempre il Pt_1
medesimo, con tutto ciò che ne consegue rispetto al corretto inquadramento dei fatti di causa.
Pag. 12 di 16 Il decreto a firma del dirigente Marini del 30.7.2024 di esclusione del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Grosseto valevoli per il biennio 2024/2026 è quindi illegittimo.
8. Sussiste anche l'ulteriore presupposto per l'accoglimento della domanda cautelare ovvero il periculum in mora.
A breve infatti verranno conferiti i nuovi incarichi di supplenza,
cui è ragionevole presumere che il potrà accedere come accaduto Pt_1
negli anni precedenti nei quali è stato beneficiario di incarichi annuali.
L'esclusione dalla graduatoria rischia di precludere tale possibilità e di arrecare al ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, dal momento che esso potrebbe travalicare l'immediato danno economico (pur sempre riparabile) conseguente al venire meno di una fonte di reddito,
proiettando le proprie conseguenze nel futuro con riferimento ai prossimi inserimenti nelle graduatorie, che sarebbero penalizzati dall'essere stato il ricorrente escluso dalle attuali e dal non aver potuto quindi maturare ulteriore esperienza lavorativa e al contempo formativa ottenendo punteggi che potrebbero favorirlo nelle prossime assegnazioni e, in generale, rispetto alla propria carriera.
9. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, ritenuta incidentalmente l'illegittimità del decreto dell'
[...]
, n.3680 del Controparte_2
30.07.2024 e disapplicato quindi tale provvedimento in accoglimento del ricorso, va dichiarato dunque il diritto del ricorrente a essere inserito nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032,
Pag. 13 di 16 A047 e A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la per il biennio 2024/2026, da cui era stato Controparte_7
illegittimamente escluso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, consentendogli di presentare le proprie preferenze nella scelta delle sedi sì da non subire comunque pregiudizio per effetto di tale illegittima esclusione.
(...)
***
5. Come detto, l'ordinanza cautelare risulta confermata in sede di reclamo (ord.
n. 1619/2024 del 19.10.2024).
6. In questa sede di merito, non essendovi ragioni per modificare la precedente determinazione, è sufficiente il richiamo a quanto evidenziato nel detto provvedimento cautelare.
Irrilevante l'ulteriore profilo sul quale parte resistente ha insistito ovvero che con la domanda del 5 giugno 2024, il ha provveduto a indicare, in Pt_1
aggiunta alle precedenti classi di concorso, anche la classe A027 dal momento che si tratta- ribadendo quanto osservato in sede cautelare - di un mero aggiornamento della sua posizione all'interno delle GPS.
Superata inoltre la questione relativa alla facoltà di presentazione della scelta per l'a.s. 2024/205 anche oltre i termini previsti in quanto attinente alla mera fase cautelare in relazione a quell'a.s. ormai concluso e, nel merito, assorbita dalla pronuncia relativa all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026.
7. In ordine alla domanda risarcitoria proposta dal è emerso che solo a Pt_1
seguito dell'ordinanza emessa a conclusione della fase cautelare il ricorrente è
Pag. 14 di 16 stato reinserito nelle GPS e in data 24 settembre 2024 ha ottenuto una supplenza sino al termine delle attività didattiche. Con il decreto di reinserimento (doc. B)
al sono stati attribuiti i seguenti punteggi: A026 = 74 punti;
A020 = 68 Pt_1
punti; A047 = 68 punti;
A027 = 62 punti;
A032 = 62 punti;
A060 = 62 punti. Dal
bollettino delle nomine pubblicato dall' in data 4.09.2024, Controparte_2
prodotto in atti, si evince che a quella data quattro cattedre (in particolare, la
A020 presso il Polo Amiata Ovest, la A027 presso l'Istituto Del Rosso-
NO e le A027 e A047 presso l di Follonica) Controparte_8
erano state assegnate a docenti che potevano vantare un punteggio inferiore a quello del ricorrente. Ne deriva che, se il ricorrente non fosse stato illegittimamente depennato dalle GPS, egli avrebbe ottenuto un incarico sin dal
6 settembre 2024 (data di presa di servizio conseguente alle nomine del 4
settembre), come da pubblicazione sul sito dell'USP protocollo n° 0004481.04-
09-2024.
Ebbene dalla busta paga relativa ai giorni di servizio prestati nel mese di settembre 2024, di importo pari ad € 383,51, per i giorni dal 24 al 30 settembre, e quella relativa al mese “pieno” di ottobre 2024, di importo pari ad € 1.640,31 è
possibile evincere la differenza d'importo, pari ad € 984, calcolata sui giorni dal
6 settembre al 23 settembre inclusi. Tale somma condensa il danno patrimoniale subito dal ricorrente, che in questa se deve essergli riconosciuto.
Il conteggio non è stato peraltro contestato da controparte.
8. La particolarità della questione sottoposta e la mancanza di precedenti di legittimità giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; la rimanente parte segue la regola della soccombenza e si liquida come in
Pag. 15 di 16 dispositivo per tutte le fasi ex D.M. 55/2014 e ss. mm. tenuto conto del valore indeterminabile della causa.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- ordina all'Amministrazione scolastica convenuta di inserire il ricorrente nella seconda fascia delle classi di concorso A020, A026, A027, A032, A047 e A060 delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Grosseto per il biennio 2024/2026, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato e di consentire allo stesso di presentare le proprie preferenze nella scelta delle sedi;
- condanna parte resistente al risarcimento del danno subito da parte ricorrente quale conseguenza del mancato e tempestivo inserimento nelle GPS, che si liquida in euro 984, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Cont
- condanna il , come rappresentato ex lege, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida, per le fasi cautelare e di merito, in
€ 6.000 oltre accessori, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
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