Articolo 91 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 90Articolo 92
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1 gennaio 1993
Art. 91.
(Segnale di ponte mobile)
1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile.
Sotto il segnale potra' essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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