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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1147/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GE AN NT, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3411/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione spa, la sig.ra Ricorrente_1 (CF: CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1 elettivamente domiciliata in Cetraro (CS) alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 , suo difensore come da procura in atti, impugnava il preavviso di fermo n. 03480202300008337000, relativo alle cartelle:
1) N. 03420160020487079000;
2) N.03420180012649569000;
3)N. 03420190014643590000; 2
4)N. 03420210016861812000;
5) N.03420210007879729000.
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica delle cartelle azionate e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma (RM) alla Indirizzo_3 n. 14, C.F. e P.iva n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese,
Con successiva memoria parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso da parte della ricorrente;
disponeva, infatti, l'art 44 del dlgs 546/92, applicabile ratione temporis: “ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..”
Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione della resistente, non avendo la stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GE AN NT, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3411/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300008337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione spa, la sig.ra Ricorrente_1 (CF: CF_Ricorrente_1) nata a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1 elettivamente domiciliata in Cetraro (CS) alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 , suo difensore come da procura in atti, impugnava il preavviso di fermo n. 03480202300008337000, relativo alle cartelle:
1) N. 03420160020487079000;
2) N.03420180012649569000;
3)N. 03420190014643590000; 2
4)N. 03420210016861812000;
5) N.03420210007879729000.
Allegava la ricorrente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, l'omessa notifica delle cartelle azionate e la prescrizione delle relative pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma (RM) alla Indirizzo_3 n. 14, C.F. e P.iva n. P.IVA_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese,
Con successiva memoria parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso.
All'esito dell'udienza del 23 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso da parte della ricorrente;
disponeva, infatti, l'art 44 del dlgs 546/92, applicabile ratione temporis: “ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..”
Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione della resistente, non avendo la stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio
Compensa le spese.
Così deciso in Cosenza il 23 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise