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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/11/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 619/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 619/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lo Votrico per procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo;
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e G. Madonia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.05.2022 il ricorrente esponeva che in data 30 marzo 2022,
l' gli notificava Controparte_3
l'intimazione n. 294 2022 9000171740/000, contenente una serie di notifiche di cartelle ed avvisi di addebito, di seguito richiamati:
1) cartella n. 29420110002378978000, notificata il 12/5/2011 per l'importo di € 1155,02,
afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2010; CP_1
2) avviso di addebito n. 59420120000169289000, notificato il 16/5/2012 per l'importo di €
4621,57, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2010 e 2011; CP_1
3) avviso di addebito n. 59420160000108868000, notificato il 12/5/2016 per l'importo di €
2413,36, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2015; CP_1
4) avviso di addebito n. 59420160000550925000, notificato il 22/11/2016 per l'importo di €
2361,87, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2015; CP_1
5) avviso di addebito n. 59420160000847212000, notificato il 14/12/2016 per l'importo di €
3343,53, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2010; CP_1
6) avviso di addebito n. 59420170000247240000, notificato il 29/09/2017 per l'importo di €
4661,74, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2016; CP_1
7) cartella di pagamento contributi n. 29420150008732931000, notificata il 16/08/2016 per CP_4
l'importo di € 158,21, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2015; CP_4
8) cartella di pagamento contributi n. 29420160003746902000, notificata il 3/10/2016 per CP_4
l'importo di € 453,37, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2015; CP_4
9) cartella di pagamento contributi n. 29420150004183514000, notificata il 12/12/2015 per CP_4
l'importo di € 665,32, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2013; CP_4 10) cartella di pagamento contributi n. 29420110008502527000, notificata il 14/02/2012 per CP_4
l'importo di € 826,30, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2010; CP_4
11) cartella di pagamento contributi n. 29420170001405810000, notificata il 9/10/2017 per CP_4
l'importo di € 571,98, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2016. CP_4
Eccepiva il difetto di motivazione della intimazione di pagamento.
Eccepiva altresì la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , mentre l'agente della Riscossione pur CP_1
citato rimaneva contumace.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
.
SUI MOTIVI AFFERENTI ALLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
Circa il motivo facente leva sul supposto difetto di motivazione è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato...” ( ex multis:Cass.
Civ. n. 21065/2022).
Inoltre, diversamente da quanto eccepito in ricorso, l'intimazione di pagamento impugnata riporta l'indicazione del responsabile del pro-cedimento ed invero, come è dato evincersi da una semplice lettura dell'atto impugnato, , l'intimazione di pagamento de qua contiene espressamente l'indicazione del “responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione”, vale a dire “ ”. Persona_1
Circa i motivi con cui si contesta la regolarità formale della intimazione di pagamento trattasi di eccezioni tardive ex art. 617 cpc, giacchè avrebbero dovuto essere proposta entro i 20 gg dalla notifica dell'intimazione avversata (data di notifica 30.03.2022) mentre il ricorso risulta depositato in data 09.05.2022).
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SUCCESSIVA.
L' ha documentato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito numerati da 2 a 6. CP_1
La regolarità delle notifiche non è stata peraltro contestata dal ricorrente nella prima difesa utile (vedi note scritte del 15.07.2023).
Ne consegue che non sono più contestabili:
1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
Non è pertanto vagliabile il motivo afferente alla supposta decadenza dalla iscrizione a ruolo.
Passando ad esaminare il motivo facente leva sulla prescrizione successiva, sempre proponibile, si osserva quanto segue.
Occorre in via preliminare, tenere conto dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, il quale così
testualmente recita: “1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in
scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
Ipagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Le norme appena citate hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La
sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1-1-2021 al
30-6-2021 (ulteriori 181 giorni) sono “neutri” e non debbono essere conteggiati ai fini del decorso della prescrizione.
Ne discende che, calendario alla mano, tenendo conto dei citati periodi di sospensione, per gli avvisi numerati sub 4, 5 e 6 non è maturata alcuna prescrizione successiva, alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta ( 30.03.2022).
Sono invece prescritti gli importi di cui alle cartelle nn 1 ( non vi è prova della notifica), 2 e 3.
Anche le cartelle da 7 a 11 sono prescritte, avendo omesso l'ente della riscossione, di costituirsi in giudizio e rinunciando implicitamente per tale via, a produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione e a richiedere la chiamata in causa dell'ente impositore ( ai fini di provare la CP_4
notifica dei suddetti atti).
La parziale soccombenza, induce a compensare le spese per ½, mentre per la parte residua, le spese,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle resistenti in solido.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
Dichiara prescritti gli importi di cui alle cartelle/avvisi di addebito sopra numerati sub 1, 2, 3 7, 8, 9,
10 e 11, annullando in parte qua, la intimazione di pagamento opposta.
Per il resto, rigetta il ricorso, confermando l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 59420160000550925000, n. 59420160000847212000, e n.
59420170000247240000.
Compensa le spese di lite per ½ e condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese residue,
liquidate in complessivi euro 843,0, oltre ad accessori dovuti per legge, con distrazione.
Enna, 4 novembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 novembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 619/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione al ruolo, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lo Votrico per procura in calce al Parte_1
ricorso introduttivo;
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e G. Madonia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 09.05.2022 il ricorrente esponeva che in data 30 marzo 2022,
l' gli notificava Controparte_3
l'intimazione n. 294 2022 9000171740/000, contenente una serie di notifiche di cartelle ed avvisi di addebito, di seguito richiamati:
1) cartella n. 29420110002378978000, notificata il 12/5/2011 per l'importo di € 1155,02,
afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2010; CP_1
2) avviso di addebito n. 59420120000169289000, notificato il 16/5/2012 per l'importo di €
4621,57, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2010 e 2011; CP_1
3) avviso di addebito n. 59420160000108868000, notificato il 12/5/2016 per l'importo di €
2413,36, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2015; CP_1
4) avviso di addebito n. 59420160000550925000, notificato il 22/11/2016 per l'importo di €
2361,87, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2015; CP_1
5) avviso di addebito n. 59420160000847212000, notificato il 14/12/2016 per l'importo di €
3343,53, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2010; CP_1
6) avviso di addebito n. 59420170000247240000, notificato il 29/09/2017 per l'importo di €
4661,74, afferente a mancato pagamento contributi per l'anno 2016; CP_1
7) cartella di pagamento contributi n. 29420150008732931000, notificata il 16/08/2016 per CP_4
l'importo di € 158,21, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2015; CP_4
8) cartella di pagamento contributi n. 29420160003746902000, notificata il 3/10/2016 per CP_4
l'importo di € 453,37, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2015; CP_4
9) cartella di pagamento contributi n. 29420150004183514000, notificata il 12/12/2015 per CP_4
l'importo di € 665,32, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2013; CP_4 10) cartella di pagamento contributi n. 29420110008502527000, notificata il 14/02/2012 per CP_4
l'importo di € 826,30, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2010; CP_4
11) cartella di pagamento contributi n. 29420170001405810000, notificata il 9/10/2017 per CP_4
l'importo di € 571,98, afferente a mancato pagamento del premio per l'anno 2016. CP_4
Eccepiva il difetto di motivazione della intimazione di pagamento.
Eccepiva altresì la mancata notifica di sottesi atti prodromici e la prescrizione successiva dei crediti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , mentre l'agente della Riscossione pur CP_1
citato rimaneva contumace.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 te cpc, a seguito del deposito di note in sostituzione d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
.
SUI MOTIVI AFFERENTI ALLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
Circa il motivo facente leva sul supposto difetto di motivazione è sufficiente richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato...” ( ex multis:Cass.
Civ. n. 21065/2022).
Inoltre, diversamente da quanto eccepito in ricorso, l'intimazione di pagamento impugnata riporta l'indicazione del responsabile del pro-cedimento ed invero, come è dato evincersi da una semplice lettura dell'atto impugnato, , l'intimazione di pagamento de qua contiene espressamente l'indicazione del “responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione”, vale a dire “ ”. Persona_1
Circa i motivi con cui si contesta la regolarità formale della intimazione di pagamento trattasi di eccezioni tardive ex art. 617 cpc, giacchè avrebbero dovuto essere proposta entro i 20 gg dalla notifica dell'intimazione avversata (data di notifica 30.03.2022) mentre il ricorso risulta depositato in data 09.05.2022).
SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SUCCESSIVA.
L' ha documentato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito numerati da 2 a 6. CP_1
La regolarità delle notifiche non è stata peraltro contestata dal ricorrente nella prima difesa utile (vedi note scritte del 15.07.2023).
Ne consegue che non sono più contestabili:
1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali del titolo esecutivo - cartella -, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
Non è pertanto vagliabile il motivo afferente alla supposta decadenza dalla iscrizione a ruolo.
Passando ad esaminare il motivo facente leva sulla prescrizione successiva, sempre proponibile, si osserva quanto segue.
Occorre in via preliminare, tenere conto dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, il quale così
testualmente recita: “1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in
scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
Ipagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Le norme appena citate hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La
sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e il periodo dall'1-1-2021 al
30-6-2021 (ulteriori 181 giorni) sono “neutri” e non debbono essere conteggiati ai fini del decorso della prescrizione.
Ne discende che, calendario alla mano, tenendo conto dei citati periodi di sospensione, per gli avvisi numerati sub 4, 5 e 6 non è maturata alcuna prescrizione successiva, alla data di notifica della intimazione di pagamento opposta ( 30.03.2022).
Sono invece prescritti gli importi di cui alle cartelle nn 1 ( non vi è prova della notifica), 2 e 3.
Anche le cartelle da 7 a 11 sono prescritte, avendo omesso l'ente della riscossione, di costituirsi in giudizio e rinunciando implicitamente per tale via, a produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione e a richiedere la chiamata in causa dell'ente impositore ( ai fini di provare la CP_4
notifica dei suddetti atti).
La parziale soccombenza, induce a compensare le spese per ½, mentre per la parte residua, le spese,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle resistenti in solido.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
Dichiara prescritti gli importi di cui alle cartelle/avvisi di addebito sopra numerati sub 1, 2, 3 7, 8, 9,
10 e 11, annullando in parte qua, la intimazione di pagamento opposta.
Per il resto, rigetta il ricorso, confermando l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 59420160000550925000, n. 59420160000847212000, e n.
59420170000247240000.
Compensa le spese di lite per ½ e condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese residue,
liquidate in complessivi euro 843,0, oltre ad accessori dovuti per legge, con distrazione.
Enna, 4 novembre 2025.