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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3745/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Castiglione delle Stiviere Parte_1 C.F._1
(MN) presso lo studio dell'Avv. PIVA FABIOLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
), elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 CodiceFiscale_2
(BS) presso lo studio dell'Avv. SERVILLO DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
1 2. Disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
3. L'immobile sito in Lonato del Garda (BS) via Cominello n. 21 è di proprietà della SI.ra la quale Pt_1
ivi manterrà la residenza propria e del minore;
4. Disporre che il padre SI. versi a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 minore la somma mensile di € 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese, da corrispondere Persona_1
alla madre sul conto corrente della stessa, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 100% dell'assegno unico;
5. Disporre che le spese straordinarie vengano sostenute da entrambi i genitori al 50%, seguendo il protocollo del Tribunale di Brescia;
attualmente rimane a carico della madre la spesa per il corso di batteria, mentre è a carico del padre il pagamento del corso pomeridiano per i compiti e la quota per il pre e post scuola;
6. Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della SI.ra tuttavia il SI. si Pt_1 Per_1 impegna a versare la somma di € 180,00 mensili per un finanziamento intestato alla SI.ra ; Parte_1
7. Per quanto riguarda il diritto di visita il padre potrà tenere con sé ogni mercoledì dalle 18.00 alle Per_1
21.00 e a fine settimana alternati sempre prendendolo il venerdì alle ore 18.00 dalla madre e riportandolo alla stessa alle ore 21.00 della domenica;
i genitori sono d'accordo sulla possibilità che a semplice richiesta del padre in base al luogo di lavoro egli possa tenere il bambino a dormire presso di sé anche il mercoledì
e la domenica riportandolo a scuola il giorno successivo;
8. Per le ferie estive prevedere che il padre possa tenere con sé per almeno 21 giorni anche non Per_1
consecutivi, i genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di ferie entro la metà di maggio di ogni anno;
9. Disporre che per le vacanze natalizie 2024 resti con la madre nei giorni 26-27-28 e 31 dicembre Per_1
1-4-5-6 gennaio, e resti invece con il padre i giorni 23- 24-25-29-30 dicembre e 2 e 3 gennaio;
tali date verranno alternate di anno in anno, solo tenendo in considerazione il fatto che il 5 gennaio essendo il compleanno della SI.ra ella avrebbe piacere a tenere con sé ; Parte_1 Per_1
10. Per le vacanze Pasquali disporre che per il 2025 resti con il Padre per il Sabato Santo e con la Per_1 madre i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con il padre il martedì dopo Pasqua;
tali giorni verranno alternati di anno in anno;
11. Disporre che resti con i genitori il giorno del loro compleanno a prescindere dalle alternanze, Per_1
mentre per il compleanno del bambino stesso i genitori staranno entrambi insieme a lui;
in caso di deterioramento dei rapporti si provvederà all'alternanza annuale;
12. Disporre che le altre festività seguano l'alternanza annuale;
13. Disporre che il padre possa lasciare il minore con i nonni paterni soltanto in casi eccezionali riguardanti impegni lavorativi o trasferte lavorative”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AT EL GA (BS) in data 30.5.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AT EL GA al n. 7, parte II, serie
A, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 3.5.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di . Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 3745/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Castiglione delle Stiviere Parte_1 C.F._1
(MN) presso lo studio dell'Avv. PIVA FABIOLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
), elettivamente domiciliato a Brescia Parte_2 CodiceFiscale_2
(BS) presso lo studio dell'Avv. SERVILLO DOMENICO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
1 2. Disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre;
3. L'immobile sito in Lonato del Garda (BS) via Cominello n. 21 è di proprietà della SI.ra la quale Pt_1
ivi manterrà la residenza propria e del minore;
4. Disporre che il padre SI. versi a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 minore la somma mensile di € 350,00 entro il giorno 15 di ogni mese, da corrispondere Persona_1
alla madre sul conto corrente della stessa, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 100% dell'assegno unico;
5. Disporre che le spese straordinarie vengano sostenute da entrambi i genitori al 50%, seguendo il protocollo del Tribunale di Brescia;
attualmente rimane a carico della madre la spesa per il corso di batteria, mentre è a carico del padre il pagamento del corso pomeridiano per i compiti e la quota per il pre e post scuola;
6. Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della SI.ra tuttavia il SI. si Pt_1 Per_1 impegna a versare la somma di € 180,00 mensili per un finanziamento intestato alla SI.ra ; Parte_1
7. Per quanto riguarda il diritto di visita il padre potrà tenere con sé ogni mercoledì dalle 18.00 alle Per_1
21.00 e a fine settimana alternati sempre prendendolo il venerdì alle ore 18.00 dalla madre e riportandolo alla stessa alle ore 21.00 della domenica;
i genitori sono d'accordo sulla possibilità che a semplice richiesta del padre in base al luogo di lavoro egli possa tenere il bambino a dormire presso di sé anche il mercoledì
e la domenica riportandolo a scuola il giorno successivo;
8. Per le ferie estive prevedere che il padre possa tenere con sé per almeno 21 giorni anche non Per_1
consecutivi, i genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di ferie entro la metà di maggio di ogni anno;
9. Disporre che per le vacanze natalizie 2024 resti con la madre nei giorni 26-27-28 e 31 dicembre Per_1
1-4-5-6 gennaio, e resti invece con il padre i giorni 23- 24-25-29-30 dicembre e 2 e 3 gennaio;
tali date verranno alternate di anno in anno, solo tenendo in considerazione il fatto che il 5 gennaio essendo il compleanno della SI.ra ella avrebbe piacere a tenere con sé ; Parte_1 Per_1
10. Per le vacanze Pasquali disporre che per il 2025 resti con il Padre per il Sabato Santo e con la Per_1 madre i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con il padre il martedì dopo Pasqua;
tali giorni verranno alternati di anno in anno;
11. Disporre che resti con i genitori il giorno del loro compleanno a prescindere dalle alternanze, Per_1
mentre per il compleanno del bambino stesso i genitori staranno entrambi insieme a lui;
in caso di deterioramento dei rapporti si provvederà all'alternanza annuale;
12. Disporre che le altre festività seguano l'alternanza annuale;
13. Disporre che il padre possa lasciare il minore con i nonni paterni soltanto in casi eccezionali riguardanti impegni lavorativi o trasferte lavorative”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a AT EL GA (BS) in data 30.5.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di AT EL GA al n. 7, parte II, serie
A, anno 2015, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 3.5.2018. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di . Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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