Sentenza 15 novembre 1967
Massime • 2
Allorquando due giudizi fra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento gia compiuto in ordine alla situazione giuridica e la soluzione delle questioni di diritto e di fatto che abbiano inciso su di un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, costituendo la premessa indispensabile del dispositivo della sentenza, precludono il riesame dello stesso punto nel successivo giudizio cio, peraltro, solo ed in quanto l'accertamento gia compiuto si riferisca a situazioni di fatto permanenti nel volgere del tempo. Conforme alle sentenze n.2533-66, massima n. 324875 2275-66, massima n.324431 Cfr. 1502-65, 1147-65, 936-65.*
Per poter stabilire se due domande siano o no tra loro identiche non e sufficiente prendere in esame separatamente e con rigido riferimento alle espressioni usate dalla parte i due elementi del petitum e della causa petendi ma e necessario valutare i predetti elementi congiuntamente in funzione del provvedimento che si vuole ottenere e dell'effetto che da questo la parte intende conseguire, essendo l'oggetto ed il titolo legati tra loro e costituendo nel loro insieme il reale oggetto della richiesta pronunzia giudiziale. ( nella specie e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano affermato l'identita di domande tra quella, proposta in un primo giudizio, tendente all'annullamento di una deliberazione sociale per illiceita della causa e dei motivi e quella, proposta in un secondo giudizio, diretta all'annullamento dei singoli voti espressi dai soci, e conseguentemente della deliberazione, per difetto dell'elemento volitivo), rilevando che la impugnativa dei voti proposta in modo formalmente distinto nel secondo giudizio, lo era stato esclusivamente in funzione del chiesto annullamento della delibera).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1967, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1967 |
Testo completo
Per poter stabilire se due domande siano o no tra loro identiche non e sufficiente prendere in esame separatamente e con rigido riferimento alle espressioni usate dalla parte i due elementi del petitum e della causa petendi ma e necessario valutare i predetti elementi congiuntamente in funzione del provvedimento che si vuole ottenere e dell'effetto che da questo la parte intende conseguire, essendo l'oggetto ed il titolo legati tra loro e costituendo nel loro insieme il reale oggetto della richiesta pronunzia giudiziale. ( nella specie e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano affermato l'identita di domande tra quella, proposta in un primo giudizio, tendente all'annullamento di una deliberazione sociale per illiceita della causa e dei motivi e quella, proposta in un secondo giudizio, diretta all'annullamento dei singoli voti espressi dai soci, e conseguentemente della deliberazione, per difetto dell'elemento volitivo), rilevando che la impugnativa dei voti proposta in modo formalmente distinto nel secondo giudizio, lo era stato esclusivamente in funzione del chiesto annullamento della delibera).*