Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 16.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2233 / 2022
promossa da
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VALENZA IGNAZIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, la società ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N.
2021000083/DDL del 17.1.2022 con il quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 291.232,80 comprensiva di contributi asseritamente evasi, di sanzioni e di
Si costituiva l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso e chiedeva di CP_1
dichiarare inammissibile il presente giudizio stante l'intervenuta decadenza e prescrizione dal diritto sotteso – accertamento della legittimità della sospensione dell'attività lavorativa e diritto agli ammortizzatori sociali – a causa del difetto di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito, dichiarare fondato il credito dell' con vittoria di spese. CP_1
Al presente fascicolo veniva riunito quello avente n.r.g. 2999/2022, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 591 2022 00013624 28.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Con il verbale di accertamento impugnato, l'ente previdenziale ha addebitato i contributi previdenziali ed assistenziali asseritamente evasi dalla associazione opponente dal
15/02/2016 sino al 21/12/2016 per i dipendenti elencati dal n. 1 al n. 24 del punto 3 del verbale,
nonché gli imponibili contributivi emersi per differenze ed omissioni per i dipendenti elencati;
l'ente ha infatti rappresentato che i verbalizzanti avrebbero riscontrato dall'esame del LUL che l'opponente ha erogato e denunciato retribuzioni inferiori rispetto a quanto previsto dal CCNL Formazione Professionale, avendo registrato un orario di lavoro inferiore a quello pattuito nei contratti sottoscritti dai dipendenti a causa di giornate e/o ore di assenza non giustificate.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del verbale ispettivo previa declaratoria della legittimità della sospensione dell'attività lavorativa operata dall' con Pt_1
conseguente diritto agli ammortizzatori sociali richiesti e ai benefici contributivi.
Preliminarmente, l'ente previdenziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in merito ai provvedimenti di diniego emessi.
Orbene, in punto di diritto è noto che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e che, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice quanto, piuttosto, della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte,
Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez.
Un. 21 dicembre 2018 n. n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081).
Con specifico riguardo al riparto della giurisdizione nella materia della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è altrettanto consolidato il principio per il quale, in linea generale, in materia di integrazione salariale, la posizione soggettiva del datore di lavoro di ammissione alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, diviene di diritto soggettivo dopo l'adozione del provvedimento di concessione (o autorizzazione) del trattamento,
mentre, quando non sia stato ancora adottato alcun provvedimento, la posizione medesima
è di interesse legittimo ed è tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo (Cass. Sez.
Un. 20 giugno 1987 n. 5454 Cass. Sez. Un. 28 aprile 1989 n. 2034, Cass. Sez. Un. 10 agosto
1989 n. 3679, Cass. Sez. Un. 12 ottobre 1990 n. 10016).
Nei riguardi della pubblica amministrazione competente ad autorizzare l'integrazione salariale ( quanto all'integrazione ordinaria e Ministero del lavoro quanto alla CP_1
straordinaria), i lavoratori e il datore di lavoro, prima o in mancanza dell'emanazione dell'atto autorizzativo (caratterizzato da discrezionalità amministrativa anche nel caso d'integrazione ordinaria), hanno una posizione solo indirettamente tutelata e perciò
d'interesse legittimo, sorgendo il diritto soggettivo del lavoratore (all'integrazione salariale)
e del datore di lavoro (al rimborso delle somme a tal titolo anticipate ai dipendenti) solo dal provvedimento autorizzativo dell'intervento della C.I.G.; pertanto, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative ai rapporti che traggono origine dal suddetto provvedimento, spettano invece alla cognizione del giudice amministrativo le controversie volte all'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'autorizzazione.
Nel caso di specie, l'associazione ha formulato una prima domanda di accesso al Fondo di
Solidarietà Residuale, datata 31.12.2015, n. 1234273 per il periodo dal 28.9.2015 al 27.9.2016, in riscontro alla quale è stata autorizzata la relativa misura esclusivamente per il periodo dal 15.11.2015 al 14.2.20162; una seconda istanza volta all'accesso al Fondo di Solidarietà
Residuale, datata 29.5.2016, n. 1268958 per il periodo dal 15.2.2016 al 14.8.2016; domanda di accesso alla CIG in Deroga prot. n. 0100.20/07/2016.0099248 per il periodo dal 15.8.2016 CP_1
al 14.11.2016 e domanda di accesso alla CIG in Deroga prot. n. 0100.06/12/2016.0157819 CP_1
per il periodo dal 16.11.2016 al 31.12.2016.
Lamenta l'opponente di avere ricevuto riscontro soltanto in relazione alla prima di queste domande.
Tuttavia, non vi è prova che la stessa abbia impugnato i silenzi – rigetti così formatisi sulle altre e, dunque, va accolta l'eccezione sollevata dall'ente previdenziale di difetto di giurisdizione del giudice adito sulla domanda volta ad accertare la mancata evasione delle istanze.
Tale accertamento, che il Giudicante non può compiere, è prodromico a quello relativo alla legittimità della sospensione dell'attività lavorativa operata dall' con conseguente Pt_1
diritto agli ammortizzatori sociali richiesti e ai benefici contributivi;
invero, secondo la prospettazione fatta dalla stessa parte opponente, rientrando la Cassa Integrazione tra le
“ipotesi previste dalla legge” cui ha fatto cenno la Suprema Corte nella pronuncia richiamata in ricorso (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4676/2021), l'estensione della C.I.G.D. ai dipendenti degli Enti di formazione della Regione Sicilia con espressa previsione normativa integrerebbe l'ipotesi di legittima “sospensione della prestazione lavorativa che costituisca il risultato di un accordo tra le parti derivante da ipotesi previste dalla legge”.
Tuttavia, non avendo l' esitato positivamente le domande presentate, non può CP_1
l'odierno giudicante esprimersi sulla bontà dei provvedimenti che legittimerebbero la sospensione che parte opponente invoca.
Per tale ragione, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite si compensano per metà stante la tipologia di pronuncia adottata e vengono poste per l'ulteriore metà a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite e pone l'ulteriore metà a carico di parte opponente che si liquidano in euro 3.300,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo