TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR AS......................Presidente dott.ssa Claudia Bonomi..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro ...........................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/03/2025 e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanna Ivana Donvito, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in via Bertodano 10 Biella presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Jennifer Capalbo, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Santa Tecla, 5 Milano presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: alla udienza del 9.10.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale in data 9.6.2022.
I ricorrenti hanno poi concordemente riconosciuto che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (24.5.2022) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. la causa deve essere rimessa sul ruolo per consentire la prosecuzione della istruttoria;
III. le spese di lite verranno regolamentate con la sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 17/03/2025 , così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Solaro in data 3.9.2005 (atto n. 15 parte I);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
III. provvede con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio.
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
AR AS
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR AS......................Presidente dott.ssa Claudia Bonomi..........................Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro ...........................Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17/03/2025 e vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanna Ivana Donvito, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in via Bertodano 10 Biella presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Jennifer Capalbo, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Santa Tecla, 5 Milano presso il difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI: alla udienza del 9.10.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale in data 9.6.2022.
I ricorrenti hanno poi concordemente riconosciuto che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (24.5.2022) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. la causa deve essere rimessa sul ruolo per consentire la prosecuzione della istruttoria;
III. le spese di lite verranno regolamentate con la sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 17/03/2025 , così provvede: CP_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Solaro in data 3.9.2005 (atto n. 15 parte I);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Solaro , affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
III. provvede con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio.
IV. Spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi Il Presidente
AR AS
pagina 2 di 2