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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di NI - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 731/2023 avente ad oggetto: regolamentazione figli vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.12.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Bertoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NI alla Rampa Occidentale n. 12;
- ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FA Marinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NI alla Via Umbria n. 179;
- resistente
CON
l'intervento del P.M in sede
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza dell'8.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 20.9.2023, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'autorizzazione ad un percorso psicologico per il figlio, , nato a [...] il [...], dall'unione coniugale con l'odierno CP_2 resistente, . CP_1
La ricorrente rappresentava che con il passare del tempo la vita coniugale era divenuta intollerabile e, pertanto, i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente, prevedendo l'affido condiviso del minore.
Nello specifico, la riferiva di aver successivamente proposto al un Pt_1 CP_1 percorso psicologico per il figlio, volto all'elaborazione della separazione dei genitori nonché a costatare la veridicità di un episodio asseritamente verificatosi mentre il bambino si trovava con il padre a Teano nell'estate del 2023, ma l'odierno resistente, non ritenendolo necessario per la salute psicofisica del bambino, aveva negato la propria autorizzazione.
La ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “autorizzare il percorso psicologico presso lo studio associato della dott.ssa in C.so Persona_1
Garibaldi n. 92 ovvero con lo psicologo presso il Consultorio ASReM di NI”.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, da CP_1 un lato, riteneva più opportuna la consultazione di un neuropsichiatra infantile, rispetto ad un paramedico, al fine di individuare il percorso medico-specialistico più appropriato per il minore;
dall'altro, lamentava l'asserito atteggiamento ostruzionistico della ricorrente che, dal maggio del 2023, aveva iniziato a creare i primi contrasti e ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il bambino ed il padre, oltre che con il resto della famiglia paterna.
Il resistente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare l'istanza di autorizzazione al percorso psicologico presso lo studio associato della dott.ssa Per_1
e all'occorrenza stabilire previa visita specialistica neuropsichiatrica infantile il
[...] percorso di salute più idoneo per il benessere del minore;
e, in via riconvenzionale e ai sensi dell'art. 473 bis 6, b) previa visita neuropsichiatrica forense accertare se sussistano
o meno condotte alienanti lesive del rapporto genitoriale tra il figlio e padre e all'esito stabilire quelle modalità per rendere effettiva, duratura e continua la loro frequentazione;
c) stabilire le modalità per consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, eventualmente anche ammonendo il genitore inadempiente e, tenuto conto anche degli accordi presi in sede di separazione, voglia determinare i tempi e le modalità della presenza effettiva, duratura e continua del minore presso ciascuno dei genitori eventualmente collocando il figlio minore a settimane alterne presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Sant'Agapito alla Leopardi n. 23 e presso la residenza del padre, non appena lo stesso abbia individuato un immobile dove trasferirsi ad NI o in un comune limitrofo;
d) stabilire tempi e modalità della presenza del minore presso la nonna e la zia paterna con l'adozione di ogni strumento atto a prevenire
e/o interrompere episodi di compromissione della sfera personale del minore nella relazione con detti familiari”, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione delle relazioni di monitoraggio del nucleo familiare elaborate dai Servizi Sociali e nell'espletamento della CTU, all'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la causa, con provvedimento del 6.8.2025, veniva riservata in decisione al
Collegio.
******
Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, giova ricordare che l'affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori comporta che questi ultimi esercitino la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
tuttavia, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti ritenuti più idonei.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere dal Tribunale adito l'autorizzazione al percorso psicologico ritenuto necessario per la salute psico-fisica del figlio;
il resistente, invece, contrario a tale tipologia di percorso, si è opposto, proponendo, in via riconvenzionale, la consultazione di un neuropsichiatra infantile al fine di individuare il percorso di salute più idoneo per il benessere del minore.
Ciò posto, è evidente che le parti concordino circa la necessità che il figlio intraprenda un percorso a sostegno della propria salute psico-fisica, al fine di elaborare la separazione dei propri genitori nonché recuperare il rapporto con il padre.
D'altronde, già all'età di sei anni e mezzo era stato diagnosticato al piccolo CP_2 il “Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – ADHD” con necessità di logopedia, sedute di psicomotricità e docente di sostegno in classe;
in più, ad oggi, dalle relazioni di monitoraggio del nucleo familiare elaborate dai Servizi Sociali è emerso che: - inizialmente, gli incontri padre–figlio organizzati dagli assistenti sociali in uno spazio neutro e, precisamente, presso la cd. “Stanza di ” si sono svolti regolarmente e Per_2 tranquillamente (cfr. relazione ATS di NI del 20.3.2024: “..padre e figlio stanno rinforzando gradualmente il rapporto, iniziano gli incontri facendo i compiti e concludono giocando”); - a partire dagli ultimi incontri del mese di marzo, invece, il minore ha iniziato a chiedere di poter andare via prima e dal 16.4.2024 ha cominciato a rifiutarsi di entrare nella stanza degli incontri, replicando “..non voglio stare con papà, voglio andare a casa con mamma..” (cfr. relazione ATS di NI del 7.5.2024).
Ebbene, a partire dall'estate del 2024 ad oggi, si sono alternati mesi in cui gli incontri padre-figlio si sono svolti regolarmente a mesi in cui, invece, il minore, senza un'apparente motivazione, si rifiutava di incontrare il padre (cfr. relazioni ATS di NI del 13.6.2024, del 17.12.2024, dell'1.4.2025 e del 23.5.2025: “Nello specifico ha, sempre CP_2 senza un apparente motivo, alternato periodi nei quali affermava con decisione di non voler vedere il padre, a periodi nei quali lo incontrava ma - dopo aver giocato a calcio con lui - esprimeva la sua rabbia e/o pronunciava frasi con le quali attribuiva al padre responsabilità in merito alla sofferenza della madre, a un'aggressione verbale/fisica nei confronti del nonno materno e al decesso di quest'ultimo, ad altri, infine, nei quali condivideva volentieri il tempo con il genitore”).
Pertanto, posto che ad oggi il minore non intende incontrare l'odierno resistente (cfr. verbale udienza dell'8.7.2025), a tutela del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi ex art. 337 ter c.c., è necessario garantire allo stesso un percorso idoneo al miglioramento della sua salute psico-fisica, consistente in un approfondimento neuropsichiatrico - e non semplicemente psicologico - come da CTU espletata nel corso del giudizio.
Infatti, la CTU - le cui conclusioni questo Collegio ritiene di condividere e fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico (respingendo sul punto le doglianze di parte ricorrente, che non inficiano la validità della consulenza) - in merito al quesito relativo alla necessità per il minore di intraprendere un percorso di tipo psicologico o di tipo neuropsichiatrico, dopo l'effettuazione di visite domiciliari, colloqui con le insegnanti e colloqui con i servizi sociali, ha così chiarito: “Dall'osservazione del minore, dalla valutazione psicodiagnostica si ravvede la necessità di un approfondimento neuropsichiatrico in quanto la sottoscritta in accordo con le parti e i CCTTPP ha sollevato dubbi sulla reale aderenza del minore ai criteri per porre diagnosi di ADHD.
Sottolineando bensì come aspetto più rilevante del minore un importante ritardo nel linguaggio ed una significativa immaturità emotiva”.
Pertanto, nonostante parte ricorrente abbia negato la propria autorizzazione a sottoporre a visita neuropsichiatrica infantile il piccolo , deducendo una precedente CP_2 visita della medesima tipologia, questo Collegio, stante la natura della consulenza neuropsichiatrica non particolarmente invasiva né destabilizzante per il minore, ma, anzi, in perfetta sintonia con i suoi interessi, ritiene la stessa opportuna e, certamente, non controindicata, al fine di ottenere un aggiornamento concreto ed attualizzato dello stato di salute di nonché individuare le misure maggiormente pertinenti nell'ottica CP_2 di un intervento mirato.
Orbene, questo Collegio, alla luce delle relazioni di monitoraggio dei Servizi Sociali e delle risultanze della CTU, ritiene vada rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione ad un percorso psicologico per il minore ed accolta la domanda proposta in via riconvenzionale dal resistente, autorizzando una visita specialistica neuropsichiatrica infantile presso uno specialista individuato di comune accordo tra le parti, al fine di poter individuare il percorso di salute più idoneo per il benessere del minore.
Quanto ai costi della consulenza neuropsichiatrica e dell'ulteriore eventuale percorso di salute che il minore dovrà intraprendere, la relativa spesa, in quanto indispensabile per la salvaguardia della salute psico-fisica di , deve essere posta a carico di CP_2 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Alla luce di quanto sopra, considerato che il piccolo , dalla fine della CP_2 relazione coniugale tra i genitori, ha sempre convissuto con la madre, con possibilità di visita del padre due pomeriggi a settimana (in base al calendario stilato dall'ATS di NI
e alla volontà e disponibilità del minore di incontrare il resistente), non si ravvedono ragioni per modificare la situazione attuale.
Sul punto merita di essere menzionata anche l'ordinanza n. 31902 del 2018 con cui la
Cassazione ha precisato che "il principio della bigenitorialità non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori, ma deve essere interpretato piuttosto come il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse”.
Ebbene, in ordine al regime di visita dei figli da parte del genitore non collocatario, occorre osservare che costituisce principio consolidato - ed attuativo anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di New York del
20.11.1989 - che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita solo nell'interesse superiore del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr. Cass. 9764/2019). Secondo la giurisprudenza maggioritaria, occorre garantire al genitore non collocatario, sia esso padre o madre, un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali.
L'esigenza di conoscenza ha lo stesso peso ed importanza dell'esigenza di comunicare affetto al minore da parte del genitore, in quanto conoscenza ed affetto sono bagagli indispensabili per la serena crescita del minore.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua, in assenza di concrete sopravvenienze allegate o dimostrate dalle parti e tenuto conto delle relazioni di monitoraggio del nucleo familiare elaborate dai servizi Sociali del Comune di NI, il
Collegio, posto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, ritiene che (salvo diverso accordo tra le parti) il genitore non convivente possa - compatibilmente con la volontà e disponibilità del minore di incontrare il padre - vedere e tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi a settimana, secondo il calendario delle visite che sarà stilato dall'ATS di
NI (con eventuali modalità protette valutate dallo stesso ATS);
- a settimane alterne, anche dalle ore 9:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, con possibilità di pernottamento presso il padre e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
- nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie: a) il giorno della vigilia o quello di Natale;
b) il giorno di
Santo FA e il 31 Dicembre oppure il 1° Gennaio ed il 6 Gennaio;
- nelle festività pasquali, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore
9:00 alle ore 20:00;
- le altre festività (Ferragosto, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, etc.), ad anni alterni, una volta con il padre ed una con la madre, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
- il giorno della Festa del Papà ed il giorno del compleanno del minore, a cena o a pranzo, ad anni alterni con l'altro genitore. Attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando in ordine al procedimento in esame, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal resistente e, per l'effetto:
a) autorizza la visita specialistica neuropsichiatrica infantile per il minore
[...]
; Persona_3
b) dispone che la regolamentazione del diritto di visita avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
• dichiara compensate le spese di lite
• pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di NI - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 731/2023 avente ad oggetto: regolamentazione figli vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.12.1984, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Bertoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NI alla Rampa Occidentale n. 12;
- ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FA Marinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in NI alla Via Umbria n. 179;
- resistente
CON
l'intervento del P.M in sede
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza dell'8.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in data 20.9.2023, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'autorizzazione ad un percorso psicologico per il figlio, , nato a [...] il [...], dall'unione coniugale con l'odierno CP_2 resistente, . CP_1
La ricorrente rappresentava che con il passare del tempo la vita coniugale era divenuta intollerabile e, pertanto, i coniugi avevano deciso di separarsi consensualmente, prevedendo l'affido condiviso del minore.
Nello specifico, la riferiva di aver successivamente proposto al un Pt_1 CP_1 percorso psicologico per il figlio, volto all'elaborazione della separazione dei genitori nonché a costatare la veridicità di un episodio asseritamente verificatosi mentre il bambino si trovava con il padre a Teano nell'estate del 2023, ma l'odierno resistente, non ritenendolo necessario per la salute psicofisica del bambino, aveva negato la propria autorizzazione.
La ricorrente, pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “autorizzare il percorso psicologico presso lo studio associato della dott.ssa in C.so Persona_1
Garibaldi n. 92 ovvero con lo psicologo presso il Consultorio ASReM di NI”.
Si costituiva in giudizio , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, da CP_1 un lato, riteneva più opportuna la consultazione di un neuropsichiatra infantile, rispetto ad un paramedico, al fine di individuare il percorso medico-specialistico più appropriato per il minore;
dall'altro, lamentava l'asserito atteggiamento ostruzionistico della ricorrente che, dal maggio del 2023, aveva iniziato a creare i primi contrasti e ad ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il bambino ed il padre, oltre che con il resto della famiglia paterna.
Il resistente, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare l'istanza di autorizzazione al percorso psicologico presso lo studio associato della dott.ssa Per_1
e all'occorrenza stabilire previa visita specialistica neuropsichiatrica infantile il
[...] percorso di salute più idoneo per il benessere del minore;
e, in via riconvenzionale e ai sensi dell'art. 473 bis 6, b) previa visita neuropsichiatrica forense accertare se sussistano
o meno condotte alienanti lesive del rapporto genitoriale tra il figlio e padre e all'esito stabilire quelle modalità per rendere effettiva, duratura e continua la loro frequentazione;
c) stabilire le modalità per consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, eventualmente anche ammonendo il genitore inadempiente e, tenuto conto anche degli accordi presi in sede di separazione, voglia determinare i tempi e le modalità della presenza effettiva, duratura e continua del minore presso ciascuno dei genitori eventualmente collocando il figlio minore a settimane alterne presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Sant'Agapito alla Leopardi n. 23 e presso la residenza del padre, non appena lo stesso abbia individuato un immobile dove trasferirsi ad NI o in un comune limitrofo;
d) stabilire tempi e modalità della presenza del minore presso la nonna e la zia paterna con l'adozione di ogni strumento atto a prevenire
e/o interrompere episodi di compromissione della sfera personale del minore nella relazione con detti familiari”, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione delle relazioni di monitoraggio del nucleo familiare elaborate dai Servizi Sociali e nell'espletamento della CTU, all'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la causa, con provvedimento del 6.8.2025, veniva riservata in decisione al
Collegio.
******
Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, giova ricordare che l'affido condiviso di un minore ad entrambi i genitori comporta che questi ultimi esercitino la responsabilità genitoriale di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
tuttavia, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti ritenuti più idonei.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere dal Tribunale adito l'autorizzazione al percorso psicologico ritenuto necessario per la salute psico-fisica del figlio;
il resistente, invece, contrario a tale tipologia di percorso, si è opposto, proponendo, in via riconvenzionale, la consultazione di un neuropsichiatra infantile al fine di individuare il percorso di salute più idoneo per il benessere del minore.
Ciò posto, è evidente che le parti concordino circa la necessità che il figlio intraprenda un percorso a sostegno della propria salute psico-fisica, al fine di elaborare la separazione dei propri genitori nonché recuperare il rapporto con il padre.
D'altronde, già all'età di sei anni e mezzo era stato diagnosticato al piccolo CP_2 il “Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività – ADHD” con necessità di logopedia, sedute di psicomotricità e docente di sostegno in classe;
in più, ad oggi, dalle relazioni di monitoraggio del nucleo familiare elaborate dai Servizi Sociali è emerso che: - inizialmente, gli incontri padre–figlio organizzati dagli assistenti sociali in uno spazio neutro e, precisamente, presso la cd. “Stanza di ” si sono svolti regolarmente e Per_2 tranquillamente (cfr. relazione ATS di NI del 20.3.2024: “..padre e figlio stanno rinforzando gradualmente il rapporto, iniziano gli incontri facendo i compiti e concludono giocando”); - a partire dagli ultimi incontri del mese di marzo, invece, il minore ha iniziato a chiedere di poter andare via prima e dal 16.4.2024 ha cominciato a rifiutarsi di entrare nella stanza degli incontri, replicando “..non voglio stare con papà, voglio andare a casa con mamma..” (cfr. relazione ATS di NI del 7.5.2024).
Ebbene, a partire dall'estate del 2024 ad oggi, si sono alternati mesi in cui gli incontri padre-figlio si sono svolti regolarmente a mesi in cui, invece, il minore, senza un'apparente motivazione, si rifiutava di incontrare il padre (cfr. relazioni ATS di NI del 13.6.2024, del 17.12.2024, dell'1.4.2025 e del 23.5.2025: “Nello specifico ha, sempre CP_2 senza un apparente motivo, alternato periodi nei quali affermava con decisione di non voler vedere il padre, a periodi nei quali lo incontrava ma - dopo aver giocato a calcio con lui - esprimeva la sua rabbia e/o pronunciava frasi con le quali attribuiva al padre responsabilità in merito alla sofferenza della madre, a un'aggressione verbale/fisica nei confronti del nonno materno e al decesso di quest'ultimo, ad altri, infine, nei quali condivideva volentieri il tempo con il genitore”).
Pertanto, posto che ad oggi il minore non intende incontrare l'odierno resistente (cfr. verbale udienza dell'8.7.2025), a tutela del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi ex art. 337 ter c.c., è necessario garantire allo stesso un percorso idoneo al miglioramento della sua salute psico-fisica, consistente in un approfondimento neuropsichiatrico - e non semplicemente psicologico - come da CTU espletata nel corso del giudizio.
Infatti, la CTU - le cui conclusioni questo Collegio ritiene di condividere e fare proprie in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico (respingendo sul punto le doglianze di parte ricorrente, che non inficiano la validità della consulenza) - in merito al quesito relativo alla necessità per il minore di intraprendere un percorso di tipo psicologico o di tipo neuropsichiatrico, dopo l'effettuazione di visite domiciliari, colloqui con le insegnanti e colloqui con i servizi sociali, ha così chiarito: “Dall'osservazione del minore, dalla valutazione psicodiagnostica si ravvede la necessità di un approfondimento neuropsichiatrico in quanto la sottoscritta in accordo con le parti e i CCTTPP ha sollevato dubbi sulla reale aderenza del minore ai criteri per porre diagnosi di ADHD.
Sottolineando bensì come aspetto più rilevante del minore un importante ritardo nel linguaggio ed una significativa immaturità emotiva”.
Pertanto, nonostante parte ricorrente abbia negato la propria autorizzazione a sottoporre a visita neuropsichiatrica infantile il piccolo , deducendo una precedente CP_2 visita della medesima tipologia, questo Collegio, stante la natura della consulenza neuropsichiatrica non particolarmente invasiva né destabilizzante per il minore, ma, anzi, in perfetta sintonia con i suoi interessi, ritiene la stessa opportuna e, certamente, non controindicata, al fine di ottenere un aggiornamento concreto ed attualizzato dello stato di salute di nonché individuare le misure maggiormente pertinenti nell'ottica CP_2 di un intervento mirato.
Orbene, questo Collegio, alla luce delle relazioni di monitoraggio dei Servizi Sociali e delle risultanze della CTU, ritiene vada rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione ad un percorso psicologico per il minore ed accolta la domanda proposta in via riconvenzionale dal resistente, autorizzando una visita specialistica neuropsichiatrica infantile presso uno specialista individuato di comune accordo tra le parti, al fine di poter individuare il percorso di salute più idoneo per il benessere del minore.
Quanto ai costi della consulenza neuropsichiatrica e dell'ulteriore eventuale percorso di salute che il minore dovrà intraprendere, la relativa spesa, in quanto indispensabile per la salvaguardia della salute psico-fisica di , deve essere posta a carico di CP_2 entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Alla luce di quanto sopra, considerato che il piccolo , dalla fine della CP_2 relazione coniugale tra i genitori, ha sempre convissuto con la madre, con possibilità di visita del padre due pomeriggi a settimana (in base al calendario stilato dall'ATS di NI
e alla volontà e disponibilità del minore di incontrare il resistente), non si ravvedono ragioni per modificare la situazione attuale.
Sul punto merita di essere menzionata anche l'ordinanza n. 31902 del 2018 con cui la
Cassazione ha precisato che "il principio della bigenitorialità non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori, ma deve essere interpretato piuttosto come il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse”.
Ebbene, in ordine al regime di visita dei figli da parte del genitore non collocatario, occorre osservare che costituisce principio consolidato - ed attuativo anche degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di New York del
20.11.1989 - che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita solo nell'interesse superiore del minore;
nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve sempre essere assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr. Cass. 9764/2019). Secondo la giurisprudenza maggioritaria, occorre garantire al genitore non collocatario, sia esso padre o madre, un adeguato ed effettivo diritto di visita, nel senso che tale diritto non deve né può consistere nel riconoscere un marginale e contenutissimo orario per l'incontro figlio-genitore, onde soddisfare un formale contatto od approccio, ma nel garantire un'adeguata porzione di tempo utile in cui il minore ha tempo e modo sufficienti per “conoscere” detto genitore, nel senso di farne proprie come esperienza viva le attitudini affettive e gli aspetti caratteriali.
L'esigenza di conoscenza ha lo stesso peso ed importanza dell'esigenza di comunicare affetto al minore da parte del genitore, in quanto conoscenza ed affetto sono bagagli indispensabili per la serena crescita del minore.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie de qua, in assenza di concrete sopravvenienze allegate o dimostrate dalle parti e tenuto conto delle relazioni di monitoraggio del nucleo familiare elaborate dai servizi Sociali del Comune di NI, il
Collegio, posto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, ritiene che (salvo diverso accordo tra le parti) il genitore non convivente possa - compatibilmente con la volontà e disponibilità del minore di incontrare il padre - vedere e tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi a settimana, secondo il calendario delle visite che sarà stilato dall'ATS di
NI (con eventuali modalità protette valutate dallo stesso ATS);
- a settimane alterne, anche dalle ore 9:00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica, con possibilità di pernottamento presso il padre e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre;
- nel periodo estivo, quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie: a) il giorno della vigilia o quello di Natale;
b) il giorno di
Santo FA e il 31 Dicembre oppure il 1° Gennaio ed il 6 Gennaio;
- nelle festività pasquali, ad anni alterni, o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis dalle ore
9:00 alle ore 20:00;
- le altre festività (Ferragosto, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, etc.), ad anni alterni, una volta con il padre ed una con la madre, dalle ore 9:00 alle ore 20:00;
- il giorno della Festa del Papà ed il giorno del compleanno del minore, a cena o a pranzo, ad anni alterni con l'altro genitore. Attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, sezione civile, in composizione collegiale, pronunciando in ordine al procedimento in esame, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• accoglie la domanda riconvenzionale formulata dal resistente e, per l'effetto:
a) autorizza la visita specialistica neuropsichiatrica infantile per il minore
[...]
; Persona_3
b) dispone che la regolamentazione del diritto di visita avvenga secondo le modalità delineate in parte motiva;
• dichiara compensate le spese di lite
• pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari