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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10166 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24895/2024
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata per la data del 6 novembre 2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte;
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24895/2024 Reg.Gen.Aff.NT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 6 novembre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24895 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024
TRA
(Trib. Napoli n. Parte_1
148/2021, G.D. dott. Francesco Paolo Feo), , in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cirino, presso di lui elettivamente domiciliato in Napoli via Avvocata a Piazza
Dante n. 25, fax 0815499880, pec come da mandato in Email_1 atti
RICORRENTE
E
C.F. e P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. CP_1 P.IVA_1
e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Giulia Pertile e dell'avv. Cecilia Maini, del Foro di
Vicenza, pec: Email_2 Email_3
CONVENUTA
Oggetto: indebito oggettivo- pagamento del terzo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 18.11.2024, la
[...] evocando in giudizio Parte_2 CP_1 adiva il Tribunale di Napoli affinché così provvedesse: 1) accerti e dichiari che i bonifici effettuati dalla in bonis, dal conto Parte_1
Monte dei Paschi di Siena n. 13720/78, datati 31/8/2016 di euro 12.201,00 e 26/9/2016 di euro 6.101,00 in favore di quindi per complessivi euro 18.302,00, recanti come causale “c Firework Sud srl”, sono privi CP_1 di causa e pertanto il pagamento è da ritenersi indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
2) per l'effetto, condannare la a restituire al fallimento della CP_1 Parte_1 come sopra generalizzato, il suddetto importo di euro 18.302,00, a titolo di indennizzo, oltre interessi dal giorno dei rispettivi pagamenti (31/8/2016 e 26/9/2016), ovvero, in via gradata, dal dì della presente domanda fino all'effettiva restituzione;
3) con condanna della convenuta al pagamento in favore della Curatela istante ovvero dell'Erario, stante
l'ammissione della procedura al patrocinio a spese dell'Erario, alla refusione delle spese e competenze di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti al giorno 10 luglio 2025 ( successivamente rinviata d'ufficio al 6 novembre 2025), si costituiva la convenuta chiedendo al Tribunale di Napoli di respingere l'avversa domanda e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Previo eventuale mutamento del rito la convenuta chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione.
Sostituita l'udienza di prima comparizione da deposito di note scritte, il Giudice ritenuta la causa di rilievo documentale, la decide con sentenza resa ai sensi dell'art 281 terdecies e sexies c.p.c sulle conclusioni delle parti come rassegnate.
In via preliminare osserva il giudice che il procedimento semplificato di cognizione è oggi un rito alternativo a quello ordinario, che trova applicazione obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art
281 decies, comma 1, c.p.c.
La scelta di tale rito nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice appare quindi aderente al dettato normativo, apparendo la controversia di rilievo meramente documentale, non avendo peraltro la parte attrice, che ha prescelto tale rito, articolato in ricorso mezzi prova orale.
Né la necessità del mutamento del rito appare emergere dalle difesa della convenuta, la quale peraltro appare aver mosso tale richiesta solo per l'ipotesi di ammissione della prova testimoniale articolata in comparsa. Prova che tuttavia il Tribunale ritiene di non ammettere alla luce degli elementi di valutazione come già emergenti dalla documentazione in atti.
Va, infine, ancora in via preliminare osservato che la controversia appare matura per la decisione, non riscontrando il Tribunale nemmeno i presupposti di legge per concedere i termini di cui all'art 281 duodecies, comma 4, c.p.c. per il deposito di memorie integrative, come richiesto dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Invero, ai sensi del quarto comma dell'art 281 duodecies c.p.c. ( nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs n. 164/2024, in vigore anche per i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore) detti termini devono essere concessi su richiesta di parte quando l'esigenza sorge dalle difese del convenuto.
Il legislatore ha quindi inteso limitare la discrezionalità del giudice, indicando, in un' ottica di speditezza delle forme della procedura in questione, ipotesi limitate in cui accordare alla parti la possibilità di depositare note con cui approfondire la trattazione della causa e/o per l'articolazione di nuove richieste istruttorie.
Nel caso di specie la convenuta, costituendosi, non ha formulato alcuna domanda o eccezione riconvenzionale tale da ampliare il thema decidendum, sicché la concessione dei termini di cui all'art 281 duodecies appare inammissibile.
Vi è poi da sottolineare che ai sensi del terzo comma dell'art 281 duodecies c.p.c. a pena di decadenza le parti hanno l'obbligo proporre le eccezioni, conseguenza delle eccezioni della controparte, in sede di prima udienza, pertanto nemmeno detta esigenza giustificherebbe la concessione dei termini di cui al quarto comma dell'art 281 duodecies c.p.c, richiesti dalla ricorrente.
Ciò posto, e venendo al merito della domanda, osserva il Tribunale che con la stessa parte ricorrente ha richiesto la restituzione di un pagamento, effettuato dalla quando ancora in Parte_1 bonis, mediante due bonifici datati uno 31/8/2016 (di euro 12.201,00) e l'altro 26/9/2016 (di euro 6.101,00) in favore di recanti come causale “c Firework Sud Srl”. CP_1
Ha sostenuto il Fallimento ricorrente che tra e ( società di consulenza Parte_1 CP_1 aziendale) non era esistito alcun rapporto negoziale tale da giustificare lo spostamento patrimoniale contestato.
Pertanto, invocando l'applicazione dell'art 2033 c.c. ha chiesto il Fallimento ricorrente la restituzione di quanto pagato.
Costituita in giudizio, ha dedotto che il pagamento, di cui trattasi, era stato operato CP_1 da per conto di altra società, la con la quale aveva intrattenuto un Parte_1 NTroparte_2 rapporto di consulenza in forza del quale aveva maturato crediti per compensi mai corrisposti. Part ha, quindi, invocato l'efficacia estintiva del pagamento eseguito da in bonis, CP_1 poiché da qualificarsi alla stregua del pagamento del terzo, cui l'art 1180 c.c. assegna tale efficacia. Osserva allora il Tribunale che ai sensi dell'art 1180, comma 1 c.c., qui di interesse,
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
In virtù dell' 1180 c.c., dunque, l'obbligazione può essere adempiuta (e quindi estinta) da parte di un terzo, cioè di un soggetto totalmente estraneo al rapporto tra debitore e creditore originari, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore.
Come chiarito in giurisprudenza, elementi costitutivi della fattispecie in esame sono: l' esistenza del debito altrui, la volontà di estinguerlo da parte del solvens, la spontaneità del pagamento.
Ove invece il pagamento sia stato sì volontario, ma viziato da errore, troverà applicazione la disciplina di cui all'art 2036 c.c.
Tornando all'esame del caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, deve osservarsi che la resistente ha fornito elementi convincenti al fine di ritenere comprovata la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art 1180 c.c. affinché al pagamento di cui trattasi possa assegnarsi efficacia solutoria.
Ed infatti: NT ha comprovato l'esistenza del rapporto di consulenza da lei intrattenuto con in forza del quale ha quindi ragionevolmente maturato dei crediti, non essendovi NTroparte_2 elementi che consentano di ritenere inseguito il rapporto ( circostanza che in ogni caso avrebbe dovuto essere eccepita), tanto producendo il contratto del 19.08.2015 sottoscritto dalla
( v. doc. n. 3 fasc. parte resistente). NTroparte_2
NT Part I bonifici eseguiti in favore di da parte di recano quali causali il pagamento delle fatture emesse dalla prima nei confronti della debitrice v. doc n. 4 e 5 fasc. parte NTroparte_2 resistente).
L'esistenza dei rapporti e la lamentata morosità emerge ancora dalla corrispondenza NT intrattenuta tra e e in particolare delle comunicazioni di recesso dal rapporto di CP_2 consulenza e riconsegna della documentazione ( v. doc. n. 7 e 8 fasc parte reistente).
La spontaneità del pagamento e, quindi, la gratuità dello stesso è circostanza poi credibile, Part considerati i rapporti in essere tra le due società, posto che e sono società CP_2 collegate, atteso che risulta avere, come socio unico, la società NTroparte_2 NTroparte_3
(doc. 1 e 2), la quale risulta essere a propria volta socio di maggioranza dell'odierna ricorrente
[...]
. Parte_3 Part La volontarietà del pagamento del debito del terzo da parte di è poi desumibile dalla causale del bonifico dalla stessa operato in favore del creditore, che reca quale indicazione espressa l'espletamento del pagamento nell'interesse di un diverso debitore.
Part Emerge, quindi, l'efficacia solutoria del pagamento operato da in bonis rispetto all'obbligazione del terzo debitore originario, , sicché non può ritenersi integrata la CP_2 fattispecie di cui all'art 2033 c.c., invocata da parte dell'attrice, avendo la convenuta comprovato l'esistenza del debito cui imputare il pagamento, nonché l'efficacia pienamente solutoria dello stesso.
Alla luce delle osservazioni che precedono la domanda della ricorrente va, dunque, rigettata
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza della parte attrice. La liquidazione, come da dispositivo, segue i parametri di cui alla Tabelle D.M. 147/2022, e viene operata tenendo conto del valore della causa, della media complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata.
Non si ravvedono i presupposti della lite temeraria né dell'abuso del processo per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di che liquida in euro 3387,00 per compensi di avvocato, cui CP_1 aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli, 6/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 24895/2024
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata per la data del 6 novembre 2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte;
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 24895/2024 Reg.Gen.Aff.NT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 6 novembre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 24895 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2024
TRA
(Trib. Napoli n. Parte_1
148/2021, G.D. dott. Francesco Paolo Feo), , in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cirino, presso di lui elettivamente domiciliato in Napoli via Avvocata a Piazza
Dante n. 25, fax 0815499880, pec come da mandato in Email_1 atti
RICORRENTE
E
C.F. e P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. CP_1 P.IVA_1
e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Giulia Pertile e dell'avv. Cecilia Maini, del Foro di
Vicenza, pec: Email_2 Email_3
CONVENUTA
Oggetto: indebito oggettivo- pagamento del terzo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 18.11.2024, la
[...] evocando in giudizio Parte_2 CP_1 adiva il Tribunale di Napoli affinché così provvedesse: 1) accerti e dichiari che i bonifici effettuati dalla in bonis, dal conto Parte_1
Monte dei Paschi di Siena n. 13720/78, datati 31/8/2016 di euro 12.201,00 e 26/9/2016 di euro 6.101,00 in favore di quindi per complessivi euro 18.302,00, recanti come causale “c Firework Sud srl”, sono privi CP_1 di causa e pertanto il pagamento è da ritenersi indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
2) per l'effetto, condannare la a restituire al fallimento della CP_1 Parte_1 come sopra generalizzato, il suddetto importo di euro 18.302,00, a titolo di indennizzo, oltre interessi dal giorno dei rispettivi pagamenti (31/8/2016 e 26/9/2016), ovvero, in via gradata, dal dì della presente domanda fino all'effettiva restituzione;
3) con condanna della convenuta al pagamento in favore della Curatela istante ovvero dell'Erario, stante
l'ammissione della procedura al patrocinio a spese dell'Erario, alla refusione delle spese e competenze di lite.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti al giorno 10 luglio 2025 ( successivamente rinviata d'ufficio al 6 novembre 2025), si costituiva la convenuta chiedendo al Tribunale di Napoli di respingere l'avversa domanda e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché per lite temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c.
Previo eventuale mutamento del rito la convenuta chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione.
Sostituita l'udienza di prima comparizione da deposito di note scritte, il Giudice ritenuta la causa di rilievo documentale, la decide con sentenza resa ai sensi dell'art 281 terdecies e sexies c.p.c sulle conclusioni delle parti come rassegnate.
In via preliminare osserva il giudice che il procedimento semplificato di cognizione è oggi un rito alternativo a quello ordinario, che trova applicazione obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art
281 decies, comma 1, c.p.c.
La scelta di tale rito nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice appare quindi aderente al dettato normativo, apparendo la controversia di rilievo meramente documentale, non avendo peraltro la parte attrice, che ha prescelto tale rito, articolato in ricorso mezzi prova orale.
Né la necessità del mutamento del rito appare emergere dalle difesa della convenuta, la quale peraltro appare aver mosso tale richiesta solo per l'ipotesi di ammissione della prova testimoniale articolata in comparsa. Prova che tuttavia il Tribunale ritiene di non ammettere alla luce degli elementi di valutazione come già emergenti dalla documentazione in atti.
Va, infine, ancora in via preliminare osservato che la controversia appare matura per la decisione, non riscontrando il Tribunale nemmeno i presupposti di legge per concedere i termini di cui all'art 281 duodecies, comma 4, c.p.c. per il deposito di memorie integrative, come richiesto dalla parte ricorrente con le note di trattazione scritta da ultimo depositate.
Invero, ai sensi del quarto comma dell'art 281 duodecies c.p.c. ( nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs n. 164/2024, in vigore anche per i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore) detti termini devono essere concessi su richiesta di parte quando l'esigenza sorge dalle difese del convenuto.
Il legislatore ha quindi inteso limitare la discrezionalità del giudice, indicando, in un' ottica di speditezza delle forme della procedura in questione, ipotesi limitate in cui accordare alla parti la possibilità di depositare note con cui approfondire la trattazione della causa e/o per l'articolazione di nuove richieste istruttorie.
Nel caso di specie la convenuta, costituendosi, non ha formulato alcuna domanda o eccezione riconvenzionale tale da ampliare il thema decidendum, sicché la concessione dei termini di cui all'art 281 duodecies appare inammissibile.
Vi è poi da sottolineare che ai sensi del terzo comma dell'art 281 duodecies c.p.c. a pena di decadenza le parti hanno l'obbligo proporre le eccezioni, conseguenza delle eccezioni della controparte, in sede di prima udienza, pertanto nemmeno detta esigenza giustificherebbe la concessione dei termini di cui al quarto comma dell'art 281 duodecies c.p.c, richiesti dalla ricorrente.
Ciò posto, e venendo al merito della domanda, osserva il Tribunale che con la stessa parte ricorrente ha richiesto la restituzione di un pagamento, effettuato dalla quando ancora in Parte_1 bonis, mediante due bonifici datati uno 31/8/2016 (di euro 12.201,00) e l'altro 26/9/2016 (di euro 6.101,00) in favore di recanti come causale “c Firework Sud Srl”. CP_1
Ha sostenuto il Fallimento ricorrente che tra e ( società di consulenza Parte_1 CP_1 aziendale) non era esistito alcun rapporto negoziale tale da giustificare lo spostamento patrimoniale contestato.
Pertanto, invocando l'applicazione dell'art 2033 c.c. ha chiesto il Fallimento ricorrente la restituzione di quanto pagato.
Costituita in giudizio, ha dedotto che il pagamento, di cui trattasi, era stato operato CP_1 da per conto di altra società, la con la quale aveva intrattenuto un Parte_1 NTroparte_2 rapporto di consulenza in forza del quale aveva maturato crediti per compensi mai corrisposti. Part ha, quindi, invocato l'efficacia estintiva del pagamento eseguito da in bonis, CP_1 poiché da qualificarsi alla stregua del pagamento del terzo, cui l'art 1180 c.c. assegna tale efficacia. Osserva allora il Tribunale che ai sensi dell'art 1180, comma 1 c.c., qui di interesse,
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
In virtù dell' 1180 c.c., dunque, l'obbligazione può essere adempiuta (e quindi estinta) da parte di un terzo, cioè di un soggetto totalmente estraneo al rapporto tra debitore e creditore originari, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore.
Come chiarito in giurisprudenza, elementi costitutivi della fattispecie in esame sono: l' esistenza del debito altrui, la volontà di estinguerlo da parte del solvens, la spontaneità del pagamento.
Ove invece il pagamento sia stato sì volontario, ma viziato da errore, troverà applicazione la disciplina di cui all'art 2036 c.c.
Tornando all'esame del caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, deve osservarsi che la resistente ha fornito elementi convincenti al fine di ritenere comprovata la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art 1180 c.c. affinché al pagamento di cui trattasi possa assegnarsi efficacia solutoria.
Ed infatti: NT ha comprovato l'esistenza del rapporto di consulenza da lei intrattenuto con in forza del quale ha quindi ragionevolmente maturato dei crediti, non essendovi NTroparte_2 elementi che consentano di ritenere inseguito il rapporto ( circostanza che in ogni caso avrebbe dovuto essere eccepita), tanto producendo il contratto del 19.08.2015 sottoscritto dalla
( v. doc. n. 3 fasc. parte resistente). NTroparte_2
NT Part I bonifici eseguiti in favore di da parte di recano quali causali il pagamento delle fatture emesse dalla prima nei confronti della debitrice v. doc n. 4 e 5 fasc. parte NTroparte_2 resistente).
L'esistenza dei rapporti e la lamentata morosità emerge ancora dalla corrispondenza NT intrattenuta tra e e in particolare delle comunicazioni di recesso dal rapporto di CP_2 consulenza e riconsegna della documentazione ( v. doc. n. 7 e 8 fasc parte reistente).
La spontaneità del pagamento e, quindi, la gratuità dello stesso è circostanza poi credibile, Part considerati i rapporti in essere tra le due società, posto che e sono società CP_2 collegate, atteso che risulta avere, come socio unico, la società NTroparte_2 NTroparte_3
(doc. 1 e 2), la quale risulta essere a propria volta socio di maggioranza dell'odierna ricorrente
[...]
. Parte_3 Part La volontarietà del pagamento del debito del terzo da parte di è poi desumibile dalla causale del bonifico dalla stessa operato in favore del creditore, che reca quale indicazione espressa l'espletamento del pagamento nell'interesse di un diverso debitore.
Part Emerge, quindi, l'efficacia solutoria del pagamento operato da in bonis rispetto all'obbligazione del terzo debitore originario, , sicché non può ritenersi integrata la CP_2 fattispecie di cui all'art 2033 c.c., invocata da parte dell'attrice, avendo la convenuta comprovato l'esistenza del debito cui imputare il pagamento, nonché l'efficacia pienamente solutoria dello stesso.
Alla luce delle osservazioni che precedono la domanda della ricorrente va, dunque, rigettata
Il governo delle spese di lite segue la soccombenza della parte attrice. La liquidazione, come da dispositivo, segue i parametri di cui alla Tabelle D.M. 147/2022, e viene operata tenendo conto del valore della causa, della media complessità delle questioni controverse e della effettiva attività processuale espletata.
Non si ravvedono i presupposti della lite temeraria né dell'abuso del processo per disporre condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di che liquida in euro 3387,00 per compensi di avvocato, cui CP_1 aggiungere IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Napoli, 6/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero