Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1037
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere

    La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, dichiarando l'estinzione dei relativi giudizi per cessata materia del contendere.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto di accertamento

    Gli avvisi di accertamento richiamano il p.v.c. redatto all'esito delle operazioni eseguite in presenza dell'appellante e regolarmente consegnato, escludendo il difetto di motivazione per rinvio per relationem ad atti conosciuti dal destinatario.

  • Rigettato
    Inesistenza della soggettività passiva del tributo ed erroneità della individuazione del presupposto della territorialità

    I motivi sono superati per effetto del pronunziamento della Corte di Giustizia Europea del 26 febbraio 2020 e della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2018 n. 27, secondo cui l'assoggettamento all'imposta unica dei CTD che svolgono attività di gestione delle scommesse per conto di bookmaker esteri, in solido con questi ultimi, non crea disparità di trattamento o limitazione alla libera prestazione dei servizi.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di non discriminazione e del legittimo affidamento

    La Corte di Giustizia Europea ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e esteri, poiché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del legittimo affidamento per i periodi successivi al 2010, in quanto non sussiste più incertezza interpretativa.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    Non si ravvisa la necessità di un nuovo rinvio, essendo la precedente statuizione della Corte di Giustizia esaustiva e completa. Le deduzioni del ricorrente costituiscono una critica sterile alla sentenza.

  • Rigettato
    Richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla questione con sentenza n. 27/2018, escludendo l'incostituzionalità per i periodi successivi al 2010.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'esimente per incertezza normativa oggettiva

    L'esimente non è applicabile per gli anni d'imposta successivi al 2010, poiché non sussiste più incertezza interpretativa a seguito della legge interpretativa del 2010.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1037
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1037
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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