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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/05/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 9783/2020 R.G., avente ad oggetto: pagamento di somme
TRA già in Parte_1 Parte_1
persona dei procuratori Dott. e Avv. Lorenza Prati (giusta procura Parte_2
del 31/01/2019, in atti Dott. Notaio in Milano Persona_1
rep. N. 21825 del 2/8/19) con sede in Milano alla Via Domenichino, 5 P.IVA
, ed elett.te dom.ta in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Loredana Basile ( C.F. ) che li rapp.ta e C.F._1
difende come da procura in calce alla citazione;
ATTRICE
E
(P.I. ) nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. Dirigente AA.LL. Avv. Antonio Barbuti, elettivamente domiciliato in Vietri sul mare al Corso Umberto I n. 8 presso l'avv. Michele Rotondo
( ) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su C.F._2
foglio separato allegato ex art. 83 cpc (all. 1), a tanto autorizzato in virtù del vigente Statuto Comunale;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale del 06.05.2024 in atti
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, per sentirlo condannare al pagamento delle seguenti somme: 1) € 445.350,06 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma: gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto. € 4.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
2) €
203,21 per Note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Vietri sul Mare, di crediti diversi da CP_1
quelli costituenti la sorte capitale insoluta ed oggetto delle Note Debito prodotte sub all. 11 e su questa somma: gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 4.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli CP_1 interessi di mora oggetto delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Il Comune di Vietri sul Mare si costituiva, eccependo, quanto al rapporto di fornitura con la Telecom Italia s.p.a. il pagamento integrale di tutte le fatture ricevute;
eccepiva,m quanto alle fatture asseritamente non pagate, che esse non erano state mai inviate.
Quanto alla fornitura resa dalla TT s.p.a., il eccepiva che in data CP_1
27.02.20 è intervenuto un accordo transattivo con la rinuncia parziale all'arretrato e agli interessi (all. 5), con previsione di un piano di rientro poi adempiuto dal CP_1
(all. 6): anche tale pretesa sarebbe, dunque, priva di titolo.
Quanto, poi, al credito ceduto da EL, il eccepiva che con quest'ultima CP_1
società non sussiste un rapporto diretto.
L'unico rapporto - indirettamente - riconducibile a tale società è quello derivante dall'adesione, del sul Mare, alla convenzione pubblica tra Consip e Controparte_1
il R.T.I.
1 - costituito dalla mandataria e dalle mandanti Exitone s.p.a. e CP_3
Siram s.p.a. - per il “Servizio Luce e servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni”.
Sicché, osservava l'ente convenuto, il rapporto in esame, da qualificarsi quale contratto di appalto (di lavori o forniture) è assoggettato, per la natura delle prestazioni, alla disciplina dettata dal d.lgs. 163/06 per i settori speciali.
Il aderendo alla convenzione, ha affidato all'indicato R.T.I., per il prezzo CP_1 chiuso di € 2.171.935,35 oltre IVA, il “Servizio luce con gestione lanterne semaforiche”.
Per effetto di ciò l' si obbligava, in via principale, all'esercizio e gestione degli Pt_3 impianti d'illuminazione pubblica, al fine dell'esecuzione di interventi di adeguamento e di riqualificazione energetica, con acquisto nel contempo della relativa energia elettrica.
La convenienza per il Comune risiedeva - a fronte di un impegno economico predeterminato (v. ordine) - nel miglioramento, in costanza di rapporto, degli impianti esistenti, con corpi illuminanti a risparmio energetico e, in prospettiva futura, in un risparmio dei consumi energetici dopo la cessazione del rapporto.
L'obbligazione principale ed assorbente dell' consisteva, pertanto, Pt_3 nell'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica.
L , però, secondo il convenuto, sarebbe rimasta inadempiente agli Parte_4 obblighi assunti nei confronti dell'Ente, non eseguendo gli interventi fissati nel programma d'intervento e negli atti conseguenti.
Il convenuto eccepiva la incompetenza per materia ex art. 3, co. 2 ltt. F) d.lgs. 168 del 2002; eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza della pretesa;
eccepiva la carenza di legittimazione processuale, la invalidità, inefficacia e/o inopponibilità delle cessioni di eventuali crediti di citelum, olivetti e telecom;
contestava le pretese ed eccepiva l'inadempimento; contestava la spettanza delle spiegate pretese, essendo rimasta l'A.T.I. affidataria - e per essa la - inadempiente agli obblighi CP_3
assunti nel programma di intervento e negli atti conseguenti (non avendo posto in essere gli interventi di ampliamento, adeguamento e riqualificazione degli impianti esistenti), i cui costi erano compresi nel canone fisso.
Quanto al rapporto con TT, il convenuto ente osservava che il 27.2.20 la TT transigeva la posizione in questione con la rinuncia agli interessi ed a parte dell'arretrato, per cui il residuo restava convenuto in € 9.518,05 da corrispondersi in
5 rate;
tal ché l'atto di cessione resterebbe privo d'effetti avendo la TT ridotto la pretesa che è stata, poi, regolarmente onorata dal CP_1
Quanto al rapporto con Telecom s.p.a., il convenuto comune eccepiva di avere pagato le fatture di cui agli allegati mandati e di non avere pagato le residue forniture perché: - o non risultano mai spedite al Comune di Vietri;
- ovvero risultano errate, in quanto relative a servizio/fornitura mai fornita contestandosi, ad ogni effetto e conseguenza di ordine sostanziale e processuale, la corrispondenza di telefonate/consumi, riportati nelle indicate fatture, a quelli rilevati dalla Compagnia telefonica.
Il Comune di Vietri sul Mare, tutto ciò dedotto ed eccepito, articolava e seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, per la declaratoria d'incompetenza per materia in favore del Tribunale di Napoli, sez. imprese, con pronuncia sulle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (motivo 1); 2) nel merito: a) per la nullità della citazione, con conseguente ordine di integrazione della domanda
(motivo 2); b) per l'inammissibilità e/o rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva e processuale (motivo 3) e per la nullità degli atti di cessione
e/o comunque della notifica degli stessi (motivo 4);in subordine c) per il rigetto, in tutto e/o in parte, della domanda sulla base delle contestazioni e eccezioni formulate in atto, e, in ogni caso, con compensazione con quanto dovuto per penali contrattuali
(motivi 5 e 6); d) in ogni caso, per il rigetto della domanda per interessi o, in subordine, per l'applicazione dei soli interessi legali sulla sorta capitale che dovesse essere eventualmente riconosciuta all'esito (motivo 7); in ulteriore subordine e) in caso di ritenuta applicabilità del d.lgs. 231/02, per il rigetto della domanda di ristoro di € 4.600,00 ex art. 6 detto e per la rideterminazione della pretesa, a titolo di interessi da ritardato pagamento, in applicazione dei corretti tassi dovuti (motivo
8); f) in ogni caso per il rigetto della domanda di cui alla nota di debito ed alle pretese accessorie per interessi di mora e anatocistici (motivo 9). 3) con ogni conseguente statuizione sulle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistatario”.
Assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., ammessa e raccolta la prova, la causa perveniva per p.c. all'udienza del 06.05.2024, all'esito della quale era assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
E' infondata l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale ratione materiae.
Come noto, l'art. 3 del d.lg.s 27/06/2003 n° 168 dispone: “2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V,
VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n.
1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:… “ relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. Cionondimeno, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18/06/2020, n. 11787) il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.
Non appare fondata l'eccezione di indeterminatezza della citazione per genericità della domanda, la quale, invero, appare delineata nei suoi elementi fondati, tanto che la parte convenuta è risultata in grado di predisporre una compiuta difesa, il che postula la sufficiente intellegibilità della pretesa avversa.
Non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della cessionaria del credito, in ragione della esclusività della stessa in capo alla mandataria del raggruppamento di imprese;
tale aspetto, invero, concerne solo i profili afferenti i rapporti contrattuali tra il fornitore e l'amministrazione che abbia aderito alla convenzione, nulla ostando – in difetto di diversa ed espressa pattuizione contrattuale di divieto di cessione dei crediti – all'esercizio, da parte della appaltatrice, della facoltà di cedere i propri crediti in favore di terzi a titolo oneroso – vigendo nel nostro ordinamento il principio di libera cedibi8lità del credito (art. 1260 c.c.), salvo divieto di legge o espresso accordo in senso contrario delle parti (salvo ciò che si dirà infra in tema di silenzio assenso per la P.A rispetto alla notifica di una cessione).
Dall'esame della convenzione, per vero, vi è traccia di un riferimento al divieto di cessione del contratto e, dall'esame dell'art. 10, co. 8 (“Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà uno sconto alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto
– ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, pari a 1 % (uno per cento), fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto”).
D'altro canto, sempre a termini dell'art. 1260 c.c., le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Occorre compiere un breve excursus sulla disciplina normativa che regola la cessione di un credito relativamente alla PA.
Il legislatore, infatti, sin dal R.D. 2440/1923 in materia di “nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” richiamando la L. n. 2248/1865, aveva precisato che, in caso di somme dovute dallo
Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, il credito non potesse essere ceduto senza il consenso dell'amministrazione ceduta, come stabilito dall'art. 9 della detta legge.
Tale disciplina mirava, infatti, a coniugare il principio civilistico della libera cessione del credito con le peculiari esigenze sottese alla regolare esecuzione dei contratti pubblici, che rendono rilevante anche la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante. Sullo sfondo della disciplina normativa si staglia, infatti, l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima partecipazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa così risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Le citate disposizioni, dunque, hanno previsto un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione rispetto alla cessione stessa.
Da qui, l'inefficacia della cessione finché non intervenga un formale atto di assenso dell'Amministrazione, la quale potrebbe rifiutare la cessione nei propri confronti anche per motivi diversi da quelli afferenti alla forma utilizzata per la cessione.
In considerazione della summenzionata ratio sottesa alle previsioni in esame, si è ritenuto in giurisprudenza che il regime derogatorio ivi previsto trovi applicazione solo fino a quando il contratto è in corso e termini alla conclusione del rapporto contrattuale (Cass., sez. I 21 dicembre 2018, n. 33344; Cass., sez. I, 8 maggio 2008,
n. 11475; Cass., sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2209).
La predetta disciplina è stata poi integrata dal Codice dei Contratti Pubblici che, all'art. 106, co. 13 relativamente alle cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, statuì che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere fatte mediante atto pubblico o scrittura autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione”.
Tale norma individua la disciplina oggi applicabile alla cessione dei crediti derivanti da appalti, concessioni e concorsi di progettazione;
con la stessa è stato introdotto un meccanismo di silenzio-assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti della
P.A. sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la P.A. non l'abbia espressamente rifiutata nei 45 giorni dalla notifica. Si ha pertanto, una espressa deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 1264 c.c. in quanto non basta la notifica della cessione affinché il debitore sia obbligato, per liberarsi, a pagare al cessionario, ma serve anche l'assenso, espresso o tacito del primo, ciò a garanzia della trasparenza dei rapporti economici della P.A.
Nel caso in esame, vi è prova della notifica delle tre cessioni (per le posizioni
TT, e EL) al , ma vi prova di espressa CP_4 Controparte_1
opposizione entro i 45 gg da parte del solo per la Controparte_2 posizione Telecom;
per quest'ultima, dunque, la cessione non può ritenersi opponibile al convenuto. CP_1
Non persuade l'assunto della difesa dell''attrice, secondo cui tale rilievo non varrebbe nel caso di specie, trattandosi di contratti esauriti nei loro effetti (con impossibilità dell'amministrazione di opporsi alla cessione): per stabilirlo, occorrerebbe il contratto tra Telecom e il contratto non rinvenuto in atti – CP_1
ciò che, in assenza di convenzione in forma scritta ad substantiam – rende comunque
Part la domanda di pagamento dei crediti relativi alla posizione Telecom ceduta alla non fondata.
Restano da esaminare le posizioni creditorie cedute da TT (€ 10.512,67) e
EL ( € 416.138,68). Quanto al creduto ceduto da TT, non risulta opposizione del alla CP_1
Part cessione: però, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa di l'opposizione non era comunque esperibile perché la cessione della posizione risale al 2019, quando era già scaduta anche la proroga del contratto con TT (proroga scaduta nel 2017, come ricavabile dall'esame del contratto e della proroga).
Stabilito che la cessione era opponibile e che vi è prova del regolare contratto in forma scritta sottoscritto tra TT ed il Comune di Vietri sul mare, va evidenziato che il comune ha negato di avere ricevuto le fatture in questione.
Vi è da osservare che la difesa della parte attrice si è limitata a depositare un elenco con i riferimenti identificativi delle fatture e gli importi alle stesse riferibili, senza, però, depositare in atti né le singole fatture né la prova del loro invio alla controparte.
Quanto alla posizione di EL, vi è in atti la convenzione Consip cui la amministrazione ha aderito (ciò che non richiede la sottoscrizione di un ulteriore contratto in forma scritta tra il fornitore e l'amministrazione aderente).
Vi è, anche, prova della notifica al Comune della cessione del credito in favore della Part
senza che risulti prova della opposizione del Controparte_1
L'adesione del convenuto a consip risale al 2012 (cfr. adesione alla CP_1
convenzione Consip) e la durata del contratto è fissata nella scheda di adesione in 9 anni), tal ché la scadenza cadeva nel 2021.
Le cessioni delle posizioni EL risultano notificate al nel 2019, dunque CP_1
in pendenza del contratto e, quindi, in assenza di opposizione del nei 45 gg, CP_1
esse cessioni sono opponibili al CP_1
Anche in questo caso, però, il ha lamentato di non aver ricevuto le fatture, le CP_1
quali non risultano singolarmente versate in atti: vi è solo deposito di un elenco dei riferimenti delle stesse, laddove, invece, il deposito delle singole fatture avrebbe consentito alla parte di conoscere la descrizione esatta della prestazione in relazione alla quale esse sono state rispettivamente emesse.
La fattura, come noto, è un mero documento unilaterale emesso dal creditore, che non comprova, di per se stesso, l'esistenza del credito;
il creditore che agisca per l'adempimento, invero, è tenuto a provare il proprio titolo ed allegare l'inadempimento della controparte.
Nel caso di specie, però, trattandosi di contratti di durata, la regolarità delle prestazioni previste in contratto postula anche la contabilizzazione delle stesse e la emissione di volta in volta di fatture all'esito della erogazione del servizio nel periodo di riferimento.
Avendo la difesa del eccepito di non avere ricevuto le fatture stesse e di non CP_1
poter, dunque, avere piena contezza delle prestazioni in relazione alle quali esse sarebbero state emesse, sarebbe stato onere della cessionaria qui attrice provare il regolare invio delle fatture o di solleciti pagamento.
Non appare condivisibile il richiamo della attrice alla considerazione che “in ragione della qualità di cessionaria dei crediti monitoriamente azionati, non sempre possa essere stato agevole per , recuperare e produrre, nel rispetto dei Parte_1 termini processuali, tutta la documentazione contabile delle società cedenti”, in quanto la cessione del credito non può risolversi in un appesantimento della posizione processuale del debitore ceduto ed in un alleggerimento degli oneri del creditore cessionario.
Particolarmente, la prova dell'invio delle fatture assumeva rilievo essenziale alla luce del lamentato ritardo nel pagamento,
Vi è, poi, da evidenziare che, in relazione alla posizione di EL, l'eccezione ex art. 1460 c.p.c. articolata dal avrebbe richiesto la prova, da parte del CP_1
cessionario, della corretta esecuzione della prestazione, non offerta nel corso del giudizio.
In definitiva, la domanda va respinta, in quanto infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il d.m. 55/14 e ss.mm., tenendo conto dei parametri minimi in ragione della esiguità dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura seriale delle questioni agitate.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande in quanto infondate;
2) Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 rimborso in favore dell'ente convenuto, delle spese di lite, che liquida in €
11.229,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'avvocato Rotondo, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, 10.05.2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante