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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Orlando ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 370/2022 promossa da:
(C.f. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
Geraci, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. La Farina n.13/C, presso il difensore
(C.f. , con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Parte_2 C.F._2
Geraci, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. La Farina n.13/C, presso il difensore
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._3
“EUGENIO ASCENSORI DI EUGENIO GIUSEPPE”, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe
Romeo, elettivamente domiciliato in Alcamo (TP) nella via Tenente Mariano Manno n. 19
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate ex art 127 ter c.p.c. depositate telematicamente per l'udienza del 14/11/2025 appositamente fissata e svoltasi mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
* * * pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno citato in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 nella qualità di titolare della ditta “EUGENIO ASCENSORI DI EUGENIO GIUSEPPE”, per ivi sentire ritenere e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453-1455 cod. civ., il grave inadempimento del convenuto al contratto stipulato con gli attori per l'installazione di una piattaforma idraulica automatica nell'abitazione di via Scordia n. 5 in Palermo e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto per il detto grave inadempimento;
condannare la parte convenuta alla restituzione del prezzo pagato dagli attori, pari a complessivi € 18.980,00; condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni materiali provocati all'interno dell'abitazione degli attori, quantificati in € 4.907,89; condannare parte convenuta al risarcimento dei danni morali e psichici cagionati agli attori, a causa del suo grave inadempimento, quantificabili in via equitativa nella complessiva somma di € 10.000,00, ovvero nella minore o maggiore somma determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.; ritenere e dichiarare, sussistente e fondato il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento di quanto verrà da questi effettivamente pagato per la realizzazione di una nuova piattaforma idraulica con una diversa ditta, nonché il risarcimento per la perdita della possibilità di usufruire dei bonus fiscali per la realizzazione della detta opera e, conseguentemente, condannare la parte convenuta al risarcimento dei relativi danni da quantificare nel corso del procedimento;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno delle proprie domande gli attori hanno rappresentato di avere deciso di acquistare una piattaforma idraulica automatica da far installare nella propria abitazione, che si sviluppa in due piani in altezza, poiché l'attrice e la madre della stessa, che vive stabilmente con loro, soffrono di una patologia che le limita notevolmente nella deambulazione.
L'accordo con il convenuto, sottoscritto in data 20.05.2021 è stato concluso, quindi, per la “fornitura ed installazione di n.1 piattaforma idraulica automatica, portata 250 kg., capienza n.3 persone”, per il prezzo di € 36.500,00, oltre iva al 4%, con la possibilità di poter accedere ai bonus fiscali statali che avrebbero consentito agli attori di pagare la metà del prezzo, applicando il c.d. “sconto in fattura al 50%” e tempi di conclusione dei lavori e di consegna dell'opera conclusa di 120 giorni decorrenti dal pagamento della quota.
A seguito di emissione di fattura, gli attori, in data 22.06.2021, hanno effettuato un pagina 2 di 10 bonifico bancario alla ditta convenuta di € 18.980,00 con causale “in rif. vs. fattura n.91/21 del
31/05/2021 ristrutturazione edilizia art. 16 bis dpr 917/1986”.
Soltanto dopo numerosi solleciti, alla fine del mese di ottobre 2021, la ditta convenuta ha inviato degli operai in casa degli attori che hanno provveduto a demolire la parte in muratura del parapetto della scala ricoperta in parquet esistente tra un piano e l'altro, rimuovendo ogni protezione di sicurezza e sostegno nella parte esterna della scalinata, una parte del pavimento per allocare l'ascensore, l'impalcato del solaio di primo piano per creare il vano per l'ascensore ma dopo due giorni hanno sospeso i lavori, lasciando il cantiere aperto, con fili elettrici esposti e così costringendo l'attrice e la madre a rimanere al piano di sopra nella zona notte poiché impedite a scendere al piano di sotto, nella zona giorno, dalla pericolosità della scala lasciata senza parapetti e dalla mancanza di altre protezioni di sicurezza.
Nonostante vari solleciti l'ascensore non è stato montato e, dopo altri due mesi, in considerazione dell'inadempimento al contratto stipulato nel mese di maggio, gli attori, in data
23/12/2021, hanno comunicato al convenuto tramite pec del procuratore la risoluzione del contratto con richiesta di restituzione delle somme versate e riservandosi richiesta dei danni.
Costituitosi, ha contestato quanto richiesto da parte attrice ed ha Controparte_1 chiesto di ritenere e dichiarare insussistente e non provata la responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta ditta “EU Ascensori di EU E” in persona del titolare e legale rappresentante e/o il nesso eziologico con i danni lamentati, non provati, e, per l'effetto, rigettare le domande tutte di parte attrice;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Il convenuto ha contestato che l'inadempimento potesse essere imputato allo stesso, rappresentando che nel contratto la consegna dei lavori è stata prevista entro 120 giorni lavorativi dal primo versamento effettuato dagli acquirenti e, pertanto, dal 22.06.2021, data del bonifico, esclusi i sabati e le domeniche, le feste comandate e le ferie di agosto, la scadenza per la consegna dei lavori sarebbe maturata il 14 dicembre 2021.
Inoltre, ha rappresentato che, in data 11 dicembre 2021, la ditta venditrice, su consenso di parte acquirente, dopo avere comunicato che l'elevatore era in consegna, ha installato la gabbia di metallo nella fossa già predisposta per la futura allocazione della cabina dell'elevatore e poi, in data 27.12.2021, gli operai della ditta convenuta si sono presentati con l'elevatore da consegnare presso l'immobile degli attori per eseguire la prestazione, ma questi pagina 3 di 10 inopinatamente e senza alcuna giustificazione, hanno rifiutato la consegna dell'elevatore, comunicando nei primi di gennaio alla ditta venditrice la risoluzione contrattuale e la richiesta di restituzione delle somme versate.
Il convenuto, altresì, ha sostenuto che i tempi per la consegna dell'elevatore si sono protratti per causa di forza maggiore, contrattualmente accettata dagli attori, per le difficoltà operative della che a causa della pandemia dovuta al virus Covid 19 ha Controparte_2 consegnato alla ditta venditrice la cabina ascensore solo in data 27.12.2021, giorno stesso in cui voleva procedere all'installazione presso l'abitazione degli attori.
Ancora, il convenuto ha precisato che i lavori per l'installazione dell'elevatore non sono stati materialmente eseguiti dalla ditta venditrice ma la stessa, per l'esecuzione dei lavori di muratura e pavimentazione successiva all'installazione dell'elevatore, ha incaricato una ditta specializzata esterna, la FV. , con sede in Palermo, con Controparte_3
autonoma partita IVA ma, nel rispetto delle condizioni contrattuali, i costi dei lavori eseguiti sono stati sostenuti dal convenuto.
Il convenuto ha sostenuto che gli operai della hanno lavorato nel Parte_3 rispetto delle regole e i presunti danni cagionati dagli operai che hanno eseguito i lavori di muratura, non sono certamente addebitabili allo stesso e, comunque, se l'elevatore fosse stato montato si sarebbe poi provveduto a completare le opere in muratura rimaste sospese;
inoltre, infondati e non provati sono i richiesti danni morali.
Concessi i chiesti termini ex art 183, comma 6, cpc, la causa, quindi, è stata istruita con produzione di documenti e prove orali, all'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore ha precisato le conclusioni come sopra riportato e all'udienza successiva entrambi i procuratori hanno discusso la causa.
A mente dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Esaminando la vicenda nel merito, osserva il Tribunale che a mente dell'art. 1321 c.c.
“il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” ed applicando il principio espresso dell'art. 1176 c.c., nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. pagina 4 di 10 In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui si è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto istintivo costituito dall'esatto adempimento. (Cass. Civ. sez I n. 15659/ 2011).
A mente dell'art. 115 cpc salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati da parte costituita.
Infatti, alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
L'art 1453 c.c. statuisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.
Ed ancora deve tenersi conto di quanto stabilito dall'art. 1455 c.c. secondo cui “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Nel caso di specie è onere della parte attrice provare l'esistenza di un contratto d'opera e, quindi, l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente la volontà del committente di avvalersi della attività e dell'opera della ditta convenuta.
Nella fattispecie in esame parte attrice ha provato documentalmente la fonte negoziale pagina 5 di 10 del proprio diritto (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) e, pertanto, il fondamento dell'obbligazione rimasta inadempiuta dal convenuto.
Durante la fase istruttoria, inoltre, il convenuto nella qualità di Controparte_1
titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori, ha reso interrogatorio formale ed ha confermato l'esistenza del contratto stipulato tra le parti seppur rappresentando in giudizio in merito al mancato completo adempimento la propria versione dei fatti, contraria a quanto rappresentato dagli attori.
A mente dell'art. 1176 c.c. nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
E l'art. 1218 c.c. statuisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
L'art. 1256 c.c. stabilisce che “l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
Nel caso di specie, da quanto emerso in fase istruttoria e dai documenti prodotti in atti risulta provato il contratto esistente tra le parti in causa nonché l'esecuzione del contratto con il pagamento effettuato per i lavori pattuiti da parte degli attori quale fondamento delle richieste avanzate in giudizio.
Inoltre, risulta provato, sia documentalmente (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 allegati all'atto di citazione e fatture contenute nel file denominato “EUGENIO ASCENSORI” allegato alla memoria ex art 183 comma 6, cpc, secondo termine di parte convenuta) che con le prove orali, che sono stati effettuati i lavori edili di demolizione nel mese di ottobre 2021 dalla ditta incaricata dal convenuto che, però, sono stati interrotti lasciando i luoghi del cantiere non sicuri, così impedendo all'attrice ed alla madre per alcuni giorni di scendere dal piano di sopra, adibito a zona notte, al piano di sotto, adibito a zona giorno.
Infatti, sul punto sia il teste escusso all'udienza del 06/04/2023 che il Testimone_1 pagina 6 di 10 teste escusso all'udienza del 22/06/2023 che la teste escussa Testimone_2 Testimone_3
all'udienza del 21/09/2023, tutti testi di parte attrice, hanno confermato che i lavori di demolizione sono stati interrotti e la scala per scendere è rimasta priva di corrimano o ringhiera di sicurezza e, pertanto, l'attrice e la madre sono rimaste alcuni giorni bloccate al piano di sopra e ciò ha causato all'attrice stress e sofferenza per sé e per la madre.
Anche i testi di parte convenuta , titolare della ditta che ha effettuato in Controparte_3 un primo tempo i lavori edili, e , che ha predisposto in un secondo tempo la Testimone_4
struttura metallica che doveva contenere l'ascensore, escussi all'udienza del 04/04/2024, hanno confermato che su incarico del convenuto nel corso di una settimana hanno effettuato, il primo, la parte dei lavori di demolizione necessari ossia ha effettuato il foro nel solaio del primo piano e tagliato il corpo scale per allocare la gabbia per l'ascensore; poi, il secondo ha installato la detta struttura metallica;
entrambi i testi hanno confermato che i lavori sono stati interrotti perché per fare il foro nel tetto dell'immobile era necessario aspettare l'arrivo della cabina ascensore, in caso contrario, il foro nel tetto avrebbe comportato l'ingresso di acqua piovana prevedibile nella stagione invernale in corso. Dopo circa tre mesi dai primi lavori di demolizione, il convenuto ha comunicato ai detti operai che i proprietari non facevano più entrare le maestranze e, quindi, non si è più potuto provvedere al ripristino dei luoghi oggetto dei lavori.
Tenuto conto dei fatti provati nel corso dell'istruttoria, osserva il Tribunale che, ritenute le condizioni di salute dell'attrice, peraltro mai contestate da parte convenuta, i termini di 120 giorni pattuiti per l'esecuzione dei lavori per gli attori devono ritenersi essenziali.
Detti termini vanno calcolati, come da contratto, in 120 giorni lavorativi e, pertanto, escludendo i sabati e le domeniche e le feste irrinunciabili, così come cadono nel calendario dell'anno 2021, iniziando il conteggio dal giorno successivo al pagamento del prezzo effettuato dagli attori con bonifico del 22.06.2021, il termine finale cade il 30 novembre 2021.
Quindi, correttamente gli attori hanno consentito l'inizio dei lavori edili nel mese di ottobre 2021 ma nel giorno nel quale sono venuti a scadere i termini per la consegna dell'elevatore e l'esecuzione definitiva delle opere queste non risultano essere state completate e nemmeno l'ascensore risulta consegnato né nella disponibilità del convenuto da cui consegue l'inadempimento del contratto in capo al convenuto. pagina 7 di 10 Passando ad esaminare i fatti per verificare se l'inadempimento del convenuto possa derivare da causa non allo stesso imputabile risulta non provato e non è dato comprendere la causa per cui si è dato inizio ai lavori edili, con le prevedibili conseguenze di disagio che gli stessi avrebbero comportato a chiunque e, in specie, agli attori che hanno espressamente rappresentato le proprie difficoltà logistiche e di salute, quando il convenuto non era ancora in possesso della cabina elevatrice da montare né pare che lo stesso conoscesse o potesse conoscere e/o prevedere i reali tempi di consegna.
Né risulta essere stata effettuata alcuna formale comunicazione da parte del convenuto né prima, a giustificazione dei tempi di consegna, né dopo la sospensione dei lavori edili che facesse riferimento alla mancata consegna dell'elevatore da parte della società fornitrice e, quindi, ad una causa di forza maggiore non imputabile al convenuto.
Inoltre, non manca di osservare il Decidente che, ancora, giorno 11 dicembre 2021 il convenuto, pur non avendo ricevuto ancora la consegna della cabina elevatrice da montare, ha inviato nuovamente operai in casa degli attori per eseguire altri lavori preparatori per installare detta cabina ma ancora una volta i lavori sono rimasti nuovamente sospesi a tempo indeterminato e senza alcuna comunicazione ufficiale.
Non sfugge al Decidente che dalla chat di Whatsapp e, quindi, dai messaggi scambiati tra le parti ancora il giorno 04/12/2021 il convenuto dichiarava che avrebbe consegnato la piattaforma la settimana successiva (cfr. doc. n. 16 allegato alla memoria ex art 183, comma 6 cpc terzo termine di parte attrice) ma dal documento di trasporto di detta piattaforma si evince che la stessa sia stata consegnata al convenuto destinatario giorno 27/12/2021 (cfr. DDT nel file denominato “EUGENIO ASCENSORI” allegato alla memoria ex art 183 comma 6, cpc, secondo termine di parte convenuta), pertanto, lo stesso ancora in detta data assicurava vanamente gli attori di consegnare loro qualcosa che non era in suo possesso.
Infine, anche a volere tenere conto di difficoltà e allungamento dei tempi di consegna della cabina elevatrice conseguenti all'epidemia per il Covid 19 diffusasi nel precedente anno
2020, il convenuto non ha provato il tempo, ossia la data in cui, a sua volta, ha inviato l'ordine di acquisto alla società che gli ha fornito la cabina elevatrice, pertanto, non può considerarsi provato che il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione che il convenuto aveva assunto con gli attori a maggio 2025 sia derivato da una causa di forza maggiore non imputabile a pagina 8 di 10 quest'ultimo.
Gli attori, quindi, hanno chiesto la risoluzione del contratto con nota del 23 dicembre
2021, ricevuta dal convenuto a mezzo pec e raccomandata e riscontrata con nota del
04/01/2022, con ammissione del ritardo nella consegna seppur giustificato dalla invocata e sopra già esaminata causa di forza maggiore che, solo in tale sede, per la prima volta viene formalmente rappresentata.
Ritiene il Tribunale che, avuto riguardo agli interessi degli attori, come rappresentati, provati e analizzati, l'inadempimento del convenuto debba considerarsi di importanza talmente rilevante da consentire la risoluzione del contratto originariamente stipulato tra le parti e sottoscritto in data 20/05/2021 e, pertanto, la relativa domanda attorea va accolta.
Alla risoluzione del contratto per l'inadempimento del convenuto consegue l'obbligo in capo allo stesso di restituire agli attori la somma di € 18.980,00 incassata a titolo di prezzo oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Passando ad esaminare la domanda attorea di risarcimento danni, seppur nessuna prova documentale di ulteriori esborsi risulta fornita, si rileva che, dalle deduzioni non contestate e dalle risultanze della fase istruttoria e, in particolare, dai documenti prodotti in atti, dalle prove orali svolte in giudizio, risulta provato che gli attori hanno dovuto provvedere con altre maestranze prima alla messa in sicurezza dell'appartamento, poi all'installazione dell'elevatore e, ancora, al ripristino dei luoghi dopo che i lavori di demolizioni effettuati dalle maestranze del convenuto sono stati interrotti e mai portati a termine per le vicende sopra esaminate.
Inoltre, risulta provato che l'attrice si è trovata costretta a permanere per alcuni giorni, seppur non esattamente quantificati, al piano di sopra della propria abitazione, impossibilitata, per le patologie di cui soffre, a raggiungere il piano giorno al piano di sotto ed anche la madre dell'attrice ha subito i detti disagi e ciò ha causato all'attrice uno stato di depressione ansiosa certificato dal medico psicologo dott. (cfr. doc. n. 17 allegato alla memoria Persona_1 ex art. 183, comma 6 cpc secondo termine di parte attrice) per cui alla stessa è stata prescritta una terapia anche farmacologica.
Alla luce delle sopra espresse argomentazioni, in concreto e tenuto conto delle risultanze della documentazione in atti, si ritiene di dovere quantificare i danni subiti dagli attori nella complessiva somma di € 5.800,00 che il convenuto è tenuto a rifondere agli stessi. pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'esito del giudizio, il valore della causa e l'attività effettivamente espletata, vanno poste a carico della parte convenuta, applicando i valori medi dei parametri forensi ed i minimi per la fase decisoria, resa in forma semplificata, nella misura liquidata in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 coordinato con il
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa e/o assorbita:
- Accoglie la domanda proposta da parte attrice e dichiara risolto il contratto per la
“fornitura ed installazione di n.1 piattaforma idraulica automatica, portata 250 kg., capienza n.3 persone”, stipulato tra le parti in data 20/05/2021 e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore degli attori della somma di € Controparte_1
18.980,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- Condanna al pagamento a titolo di risarcimento in favore degli Controparte_1
attori della somma di € 5.800,00;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 545,00 per spese borsali ed euro 4.227,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso a Trapani, il giorno 22 luglio 2025, ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Il Giudice
Giovanna Orlando
pagina 10 di 10